Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-467/2011 Sentenza del 1° luglio 2011 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione del 9 novembre 2010).
C-467/2011 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______, cittadina italiana, nata il (..), coniugata, con tre figli (nati il [...], il [...] ed il [...]; doc. TAF 1), ha formulato in data 13 settembre 2004 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1). A.b Con decisione del 4 luglio 2005, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall'interessata. L'autorità inferiore ha indicato nella decisione che dall'estratto del conto individuale (doc. 5) risulta che l'assicurata ha versato contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) per 6 mesi nel 1962 e 5 mesi nel 1963 ed ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto sancito dall'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). Secondo tale norma, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per i superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti. B. Con scritto del 4 agosto 2010, l'interessata ha postulato, "in risposta alla comunicazione del 4 luglio 2005", il riconoscimento di una rendita di vecchiaia. Ha precisato che "è pur vero di aver versato contributi per 11 mesi", ma di avere comunque diritto al riconoscimento degli accrediti per compiti educativi per il "periodo di maternità e accudimento della famiglia" (doc. 13). C. Il 9 novembre 2010, l'autorità inferiore ha deciso che, conformemente all'art. 52 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), non erano date le condizioni per un esame di merito dell'opposizione del 4 agosto 2010, essendo l'opposizione contro la decisione del 4 luglio 2005 irricevibile siccome tardiva (doc. 14). D. L'11 gennaio 2011, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della CSC del 9 novembre 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Ha segnalato che dall'estratto del conto individuale risulta che ha lavorato in Svizzera per 11 mesi. Ha ribadito d'avere altresì diritto al riconoscimento degli accrediti per compiti educativi per il periodo della gravidanza nonché per il periodo tra la nascita della figlia, il (...) 1963, ed il rientro in Italia, nel (...) del
C-467/2011 Pagina 3 1963. Avrebbe pertanto acquisito il diritto alla rendita di vecchiaia. Ha esibito in particolare una copia del passaporto rilasciato dalla Questura di B._______ nel (...) del 1962, un estratto del registro di matrimonio del comune di C._______ nonché una dichiarazione di situazione di famiglia originaria (doc. TAF 1). E. Il 1° febbraio 2011, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2). Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile, tuttavia limitatamente alla parte del ricorso in cui l'insorgente chiede il semplice annullamento della decisione impugnata di non entrata nel merito della sua opposizione. Per contro,
C-467/2011 Pagina 4 nella misura in cui la ricorrente solleva censure di merito – ossia il mancato computo di accrediti per compiti educati e assistenziali – avverso una decisione di non entrata nel merito della sua opposizione resa dall'autorità inferiore per motivi d'ordine, il ricorso è inammissibile (DTF 123 V 335). 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3. L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
C-467/2011 Pagina 5 3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito l'opposizione formulata dall'interessata il 4 agosto 2010 contro la decisione del 4 luglio 2005. 4. 4.1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. 4.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorni feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). Inoltre, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 22a cpv. 1 lett. b PA). 4.3. L'autorità inferiore ha considerato che non erano date le condizioni per un esame di merito dell'opposizione del 4 agosto 2010, ritenuto che la stessa doveva considerarsi inammissibile poiché tardiva. 4.4. L'insorgente sostiene nel ricorso che "la mancata opposizione alla decisione del 4 luglio 2005 è venuta meno per motivi probabilmente di domanda prematura". 4.5. Questo Tribunale osserva che la decisione mediante la quale la CSC ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia reca la data del 4 luglio 2005. Dagli atti di causa appare che la decisione è stata spedita al rappresentante della ricorrente tramite invio postale semplice (e non per plico raccomandato). Ora, in siffatte circostanze non è possibile effettuare una qualsivoglia inchiesta postale atta a determinare il giorno esatto in cui la stessa è stata notificata al rappresentante dell'insorgente. Sennonché, considerato che la ricorrente non contesta di avere ricevuto la decisione della CSC del 4 luglio 2005, che neppure pretende che siffatta decisione non sia stata correttamente notificata ancora nel 2005 secondo gli abituali tempi necessari per la distribuzione di un plico semplice e che non appaiono emergere dalle carte processuali elementi seri e concreti per ritenere che la notificazione
C-467/2011 Pagina 6 della decisione del 4 luglio 2005 possa essere intervenuta solo nel periodo intercorrente tra il 14 giugno ed il 14 luglio del 2010, l'opposizione formulata dalla ricorrente il 4 agosto 2010 (ed inoltrata l'11 agosto 2010 [data del timbro postale; doc. 11]), vale a dire a distanza di quasi cinque anni dalla data della decisione, non poteva di principio che essere considerata tardiva dall'autorità inferiore, il cui rifiuto d'entrare nel merito di tale opposizione è manifestamente fondato. Certo, l'insorgente fa valere che la richiesta di una rendita di vecchiaia sarebbe stata "prematura". Tuttavia, il fatto che la ricorrente nel 2005 abbia ritenuto, a ragione o a torto, siccome prematuro d'interporre un ricorso contro la decisione della CSC del 4 luglio 2005, peraltro resa su specifica richiesta dell'assicurata, non costituisce manifestamente un motivo valido per restituire un termine d'opposizione ampiamente scaduto (cfr., sui motivi giustificanti una domanda di restituzione dei termini, sentenze del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009 e K 34/03 del 2 luglio 2003 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2715/2010 del 27 maggio 2010 consid. 6). Peraltro, l'insorgente, nata il (...), aveva 63 anni nel momento in cui ha formulato, nel settembre del 2004, una richiesta volta all'ottenimento di una rendita di vecchiaia e la decisione della CSC del 4 luglio 2005 è stata pronunciata pochi mesi prima del momento in cui la ricorrente stessa avrebbe potuto beneficiare di una rendita ordinaria di vecchiaia giusta l'art. 21 LAVS, fermo restando che gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria possono altresì anticiparne il godimento di uno o due anni (art. 40 LAVS). 5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso dell'11 gennaio 2011, chiaramente privo di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. In altri termini, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha deciso di non esaminare nel merito l'opposizione del 4 agosto 2010. 6. 6.1. Per sovrabbondanza, e nella misura in cui la ricorrente con il suo scritto del 4 agosto 2010 e con la conclusione tendente alla "revisione della pratica", avesse voluto, perlomeno implicitamente, chiedere la riconsiderazione della decisione del 4 luglio 2005 perché a torto non le sarebbero stati computati i dovuti accrediti per compiti educati ed assistenziali, va osservato quanto segue.
C-467/2011 Pagina 7 6.2. In virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Secondo giurisprudenza, e indipendentemente dalla questione di sapere se una decisione sia o meno manifestamente errata, l'amministrazione non può comunque essere tenuta a riconsiderarla. In altri termini, essa ha la facoltà di procedere ad una simile riconsiderazione, ovviamente nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, ma né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (cfr. sentenza del Tribunale federale H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 5). Pertanto, la ricorrente non avrebbe avuto alcun diritto di ottenere da parte dell'autorità inferiore la riconsiderazione della decisione del 4 luglio 2005 giusta l'art. 53 cpv. 2 PGA. Anche in tale ottica non avrebbe pertanto potuto essere rimproverato nulla di illecito al comportamento della Cassa. 7. Peraltro, sia rilevato per informazione della ricorrente e a titolo del tutto abbondanziale, non appaiono emergere dalle carte processuali indizi seri e concreti per ritenere manifestamente errata la decisione resa dalla CSC il 4 luglio 2005. In particolare, per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è certo computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio (cfr. directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [in seguito, DR], cifra 5418). Inoltre, se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, l'accredito per compiti educativi è attribuito al genitore assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS; DR, cifra 5439; sentenza del Tribunale federale H 57/05 del 6 marzo 2006 consid. 5). La prima figlia della ricorrente è nata a D._______ il (...) 1963. L'insorgente ha altresì precisato che "in Svizzera con mia figlia sono rimasta fino a (...) 1963" (doc. TAF 1). Ritenuto che non viene attribuito alcun accredito per il 1963, ossia per l'anno di nascita della figlia, non vi è motivo di ritenere che la decisione del 4 luglio 2005 resa dalla CSC debba considerarsi siccome manifestamente errata, tanto più che la ricorrente non era assicurata presso l'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti svizzera successivamente al 1963. Peraltro, alcun elemento di cui agli atti di causa
C-467/2011 Pagina 8 consente di ritenere che la ricorrente avesse un diritto ad accrediti per compiti assistenziali ai sensi dell'art. art. 29 septies LAVS. 8. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAV), come quello in esame. 9. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
C-467/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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