Co r t e II I C-46 3 /2 00 7 {T 0 /2 } Sentenza del 30 novembre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. A._______ ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-4 6 3/ 20 0 7 Fatti: A. A., cittadino della Guinea nato il... secondo le indicazioni contenute nel passaporto, il... secondo le dichiarazioni dell'interessato, è giunto in Svizzera nel novembre 2001 per poi depositarvi una domanda d'asilo il 21 novembre successivo. Con decisione del 25 novembre 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, ora Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto tale richiesta. Statuendo su ricorso, in data 1° aprile 2003, la Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha stralciato il gravame interposto dall'interessato avverso la suddetta decisione. B. Nel corso della sua permanenza in Svizzera, A. è stato oggetto delle condanne penali e delle misure seguenti:

  • con decreto di carcerazione del 7 luglio 2004, il Magistrato dei minorenni della Repubblica e Cantone del Ticino l'ha condannato a 29 giorni di carcerazione per infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) e riciclaggio di denaro;
  • il 13 ottobre 2004, la Pretura penale di Bellinzona ha condannato l'interessato a 60 giorni di detenzione ed all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, in quanto ritenuto colpevole di infrazione alla LStup, ricettazione e infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20);
  • con decreto d'accusa (DAC) del 23 dicembre 2004 non impugnato, il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone del Ticino ha pronunciato nei suoi confronti una condanna a 15 giorni di detenzione per infrazione alla LStup e circolazione senza licenza di condurre;
  • con DAC del 13 aprile 2005 non impugnato, il Procuratore Pubblico ha condannato A._______ a 75 giorni di detenzione siccome ritenuto colpevole di ricettazione, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuto, mancato e consumato, violazione del bando e contravvenzione alla LStup;
  • con sentenza del 23 agosto 2006, il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano l'ha infine condannato alla pena di 2 anni di detenzione a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle pronunciate in precedenza, nonché all'espulsione dal territorio della Confederazione per 8 anni, in quanto ritenuto colpevole di infrazione Pagi na 2

C-4 6 3/ 20 0 7 aggravata e contravvenzione ripetuta alla LStup, riciclaggio di denaro ripetuto e violazione del bando, C. Con decisione del 20 dicembre 2006, notificata in data 11 gennaio 2007, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata e motivato come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (infr. alla LF sugli stup.; riciclaggio di denaro ripetuto; violazione del bando; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. D. In data 16 gennaio 2007, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo rilevato di risiedere in Svizzera da parecchio tempo e di essere stato riconosciuto come padre biologico di un bambino nato il... da una relazione intrattenuta con una cittadina italiana domiciliata in Ticino. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 22 giugno 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prima cure ha in particolare rilevato come A._______ abbia parecchi precedenti penali e che i reati commessi in relazione alla circolazione di sostanze stupefacenti toccano un fondamentale interesse pubblico, di modo che le autorità devono intervenire con misure di controllo adeguate. Essa ha poi sottolineato come la presenza in Svizzera del figlio del ricorrente non è tale da costituire di per sé un motivo decisivo atto a far passare sotto silenzio il comportamento altamente riprovevole da questi adottato in più circostanze. F. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente non ha reagito. Diritto: Pagi na 3

C-4 6 3/ 20 0 7 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare le decisioni rese dall'UFM in materia di divieto d'entrata in Svizzera possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 1 LDDS e art. 48 PA). Presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e art. 52 PA). 2. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1 a e 2 a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3 a frase LDDS). Secondo la giurisprudenza relativa alla suddetta disposizione (cfr. DTF 129 IV 246 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati) è considerato indesiderabile lo straniero che ha commesso un crimine o un delitto. Lo stesso dicasi per lo straniero il cui comportamento e la cui mentalità non lasciano sperare in quella correttezza che costituisce il presupposto dell'ospitalità, o che abbia rivelato incapacità di adattamento all'ordinamento vigente nel paese a cui chiede ospitalità o ancora i cui antecedenti permettono di concludere che non si comporterà com'è giustificato attendersi da ogni straniero che Pagi na 4

C-4 6 3/ 20 0 7 desidera soggiornare temporaneamente o durevolmente in Svizzera. Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 3. 3.1Nella fattispecie si evince dagli atti come durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ abbia sviluppato un comportamento delittuoso intenso e recidivista. Egli si è infatti reso colpevole di ricettazione, infrazione alla LDDS, circolazione senza licenza di condurre, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, violazione del bando, riciclaggio di denaro ripetuto e, a diverse riprese, di infrazione e contravvenzione alla LStup. In particolare, con decreto di carcerazione del 7 luglio 2004, il Magistrato dei minorenni ha considerato il ricorrente colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, durante la primavera 2003, venduto circa 360 grammi di cocaina. Inoltre, con sentenza del 23 agosto 2006, il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano l'ha dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, per avere, nel periodo febbraio 2004 febbraio 2006, venduto e/o ceduto gratuitamente circa 500 grammi di cocaina e procurato 80 grammi di marijuana. Infine gli è stato contestato di avere consumato almeno 250 grammi di marijuana. 3.2È incontestabile che i reati per droga sono da considerarsi molto gravi e tali da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società. Questi atti illeciti giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di Pagi na 5

C-4 6 3/ 20 0 7 traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti, il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone. La pratica severa adottata dalle autorità elvetiche nei confronti di persone coinvolte nel traffico di stupefacenti corrisponde del resto alla concezione dominante delle autorità europee (cfr. 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati, sentenze del Tribunale federale 2A.87/2006 del 29 maggio 2006, consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio 2005, consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005, consid. 4.3.2). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione dell'ordine e della salute pubbliche, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). In ragione della durata, della reiterazione, dell'ampiezza e della pericolosità degli atti criminali, nella fattispecie si è palesemente in presenza di circostanze di sicura gravità. Ne consegue che, tenuto conto del fondamentale interesse pubblico in causa e della necessità per il nostro Paese di prevenire la circolazione di sostanze stupefacenti, una misura di controllo come quella decisa nei confronti di A._______ in data 20 dicembre 2006 è senz'altro legittima e giustificata. 4. Nel suo ricorso del 16 gennaio 2007, A._______ ha affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami con il figlio B._______. Egli si prevale quindi implicitamente del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). 4.1Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF Pagi na 6

C-4 6 3/ 20 0 7 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 4.2Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER, op, cit., p. 288). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d). 4.3Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che A._______ è stato riconosciuto dalle preposte autorità cantonali come padre biologico del piccolo B._______, nato da una relazione del ricorrente con una cittadina italiana domicilia in Ticino. Al contrario, non risulta alcuna informazione in merito all'attribuzione dell'autorità parentale sul bambino ed alle modalità e la frequenza dell'esercizio dei diritti di padre da parte dell'interessato. Per quanto attiene in particolare all'esercizio di un diritto di visita del ricorrente sul figlio, egli non potrebbe comunque prevalersi della protezione familiare garantita Pagi na 7

C-4 6 3/ 20 0 7 dall'art. 8 cpv. 1 CEDU, in quanto, secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). 4.4Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib precitato consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 precitata consid. 4.2.1). Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico elvetico e fatto correre, in particolare in quanto persona dedita al traffico di droga, dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a fare ritorno sul territorio della Confederazione una volta rimpatriato ad espiazione avvenuta della pena inflittagli. Pagi na 8

C-4 6 3/ 20 0 7 Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con suo figlio risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi confronti in data 20 dicembre 2006. 5. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo indeterminato, è adeguata alle circostanze del caso concreto. 5.1Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 5.2Nella sua sentenza del 23 agosto 2006 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha emanato nei confronti dell'interessato una pena accessoria d'espulsione della durata di 8 anni in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006. In virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della Pagi na 9

C-4 6 3/ 20 0 7 migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di quanto sopra, la facoltà dell'UFM di prevedere una sanzione amministrativa più lunga dell'espulsione statuita dalle autorità penali è del tutto giustificata e legittima (cfr. DTF 130 II 493 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene quindi che il provvedimento di durata indeterminata emanato nei suoi confronti si rilevi necessario. Infatti, vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi e del reiterato comportamento riprovevole di cui si è reso protagonista il ricorrente durante il suo soggiorno in Svizzera, il suo allontanamento da questo paese per una durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati con questa misura. 6. Ne discende che l'UFM con decisione del 20 dicembre 2006 non ha violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pag ina 10

C-4 6 3/ 20 0 7 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 700.-. sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 13 e 27 aprile 2007. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 2 267 551 di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 11

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