Co r t e II I C-45 9 3 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 18 gennaio 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-45 9 3 /20 0 8 Fatti: A. Mediante decisione del 18 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A., cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 25 agosto 2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile. B. In data 4 luglio 2008 (data del timbro postale), A. è insorto contro il menzionato provvedimento amministrativo chiedendo, implicitamente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione AI. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito documenti riguardanti la pensione d'invalidità italiana. C. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 settembre 2008, l'UAIE propone di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente tardivo. Con ordinanza dell'11 settembre 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato il ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha tuttavia risposto, né entro il termine assegnato, né fino ad oggi. Diritto: 1. Giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF. 2. Sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF. Pagi na 2
C-45 9 3 /20 0 8 In particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 3. In virtù dell'art. 60 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), applicabile nella fattispecie, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine, contato in giorni, comincia a decorrere il giorno successivo la data di notificazione (art. 38 cpv. 1 e art. 60 cpv. 2 LPGA). In base all'art. 39 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore, oppure a lui indirizzate, da un ufficio postale svizzero o da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In applicazione dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), il correlato allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.1), come pure il Regolamento (CEE) di applicazione n° 574/72 (RS 0.831.109.268.11), il ricorso può essere depositato entro i termini previsti presso un ufficio postale dello Stato in cui è domiciliato l'assicurato o presso l'organismo di sicurezza sociale di riferimento del domicilio dell'assicurato (art. 86 cpv. 1 del regolamento 1408/71 in relazione all'art. 15 dell'Accordo ALC). Se il termine di ricorso non è rispettato, la decisione diventa esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA) e il giudice non può quindi entrare nel merito di un ricorso presentato tardivamente. 4. In principio, durante una procedura, le date di notifica e di ricevimento devono essere stabilite con certezza e non secondo le regole generali della verosimiglianza (DTF 119 V 7; 124 V 372 consid. 3). L'onere della prova della notifica deve essere posto a carico dell'amministrazione che ha pronunciato la decisione nel senso che, se vi è una contestazione, la conseguenza dell'assenza di prova deve essere sopportata dall'autorità (DTF 99 Ib 359 consid. 2). Se il fatto stesso della notifica o la rispettiva data viene contestato, è dovere fondarsi, nel dubbio, sulle dichiarazioni del destinatario (RCC 1978 p. 62 consid. Pagi na 3
C-45 9 3 /20 0 8 2). In assenza di queste ultime, la giurisprudenza ha ammesso che ci si possa fondare sull'esperienza generale in merito alla durata degli invii postali (STFA inedite del 13 settembre 1972 in re S., del 24 aprile 1973 in re Sch., del 3 novembre 1977 in re M., del 21 maggio 1990 in re H. W.-G e del 6 marzo 1998 in re V.W.). 5. Nell’evenienza concreta, non si è appurato quando la decisione del 18 gennaio 2008 sia stata notificata a A._______. È pacifico invece che l'insorgente ha inviato il ricorso il 4 luglio 2008, data del timbro postale. Ora, applicando le regole di computo del termine previste dall'art. 38 LPGA, per considerare il gravame tempestivo, cioè inoltrato entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato avrebbe dovuto ricevere la decisione del 18 gennaio 2008 al più tardi il 4 giugno 2008. Basandosi sulla esperienza della Posta, gli invii raccomandati per l'Italia sono recapitati ai destinatari al più tardi da 10 a 15 giorni dopo essere stati impostati. Si deve quindi ritenere, in assenza di una dichiarazione del ricorrente, che la decisione impugnata le è stata notificata prima del 4 giugno 2008, data ultima per ritenere il ricorso tempestivo, conformemente all'art. 60 cpv. 1 LPGA. Il ricorso è stato presentato il 4 luglio 2008; il termine previsto dall'art. 60 LPGA non è quindi stato rispettato. 6. Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. In merito all'art. 24 PA, che corrisponde materialmente all'art. 41 LPGA, dottrina e giurisprudenza (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo, 1998, nr. 345; DTF 124 II 358, consid. 2; 119 II 86, consid. 2a e 108 V 109) hanno precisato che la restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine - e ciò può verificarsi in caso di forza maggiore - per la stessa parte nel procedimento, oppure per il terzo da essa incaricato della tutela dei suoi interessi. In sostanza occorre che l’impedimento sia di tale gravità da costringere una persona pur diligente e determinata a validamente difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In Pagi na 4
C-45 9 3 /20 0 8 quest’ambito si ammette che motivo di restituzione sia l’improvvisa e grave malattia della parte o del suo rappresentante (DTF 112 V 255). Nella fattispecie, al ricorrente è stata sottoposta la risposta di causa dell'autorità amministrativa, ma non ha preso posizione in merito alla tardività del ricorso opposta dall'amministrazione. 7. Le decisioni dell'UAIE acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso in tempo utile. Da quanto suesposto bisogna dedurre che il ricorso del 4 luglio 2008 è tardivo e che pertanto la decisione del 18 gennaio 2008 dell'amministrazione è cresciuta in giudicato, sfuggendo così al potere di controllo del giudice delle assicurazioni sociali. Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili. 8. Non si prelavano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: Pagi na 5
C-45 9 3 /20 0 8 -ricorrente (raccomandata A/R) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico:Il cancelliere: Francesco ParrinoDario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagi na 6