B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4581/2012

S e n t e n z a d e l 7 g i u g n o 2 0 1 3 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, IT-48018 Faenza, patrocinato dall'avv. Pier Paolo Mirri, Via Le Corbusier 45, IT-48124 Ravenna, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 23 luglio 2012).

C-4581/2012 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1968 al 1989, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l'invalidità, durante tale periodo. Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa. Dal marzo 2008 era alle dipen- denze di una società cooperativa locale in qualità di addetto alla raccolta di carta porta a porta, in ragione di 39 ore settimanali (doc. 8). Il dipen- dente è rimasto infortunato il 25 novembre 2008 e non ha lavorato fino al 14 giugno 2009; ha poi lavorato per soli 2 giorni ed è stato licenziato per superamento del limite massimo di conservazione del posto causa malat- tia con effetto dal 5 giugno 2010 (doc. 8). In data 8 settembre 2011, A. ha formulato una domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invali- dità (doc. 2, 4). B. Il richiedente è stato visitato il 3 ottobre 2011 presso i servizi medici dell'I- stituto nazionale della Previdenza sociale (INPS) di Ravenna, dove il me- dico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cervicobrachialgia sinistra (da cervicodiscoartrosi con protrusioni discali C4-C5) con limitazione fun- zionale del rachide cervicale ed ipostesia in territorio di C5, lombo- sciatalgia sinistra da ernia discale L5-S1 (con sofferenza della S1 e della L5 in particolare sotto carico) con netta limitazione antalgica, coxalgia si- nistra da coxartrosi (in esiti di frattura ingranata del collo femorale) con limitazione funzionale antalgica e zoppia alla deambulazione, sindrome depressiva" ed ha posto un grado d'invalidità del 67% (doc. 1). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:

  • un certificato medico redatto il 21 gennaio (settembre?) 2010 dal Dott. Gualdrini attestante gli esiti di un politraumatismo sul lavoro con frattura ingranata del collo del femore sinistro non operata ed i problemi cervico- lombari sopra riferiti (doc. 9);
  • una dettagliata relazione di visita psichiatrica dell'8 giugno 2011 (Dott.ssa Faranca) attestante un disturbo depressivo di grado moderato (doc. 11);

C-4581/2012 Pagina 3

  • una dettagliata relazione di visita ortopedica del 1° giugno 2011 riportan- te gli esiti di indagini radiologiche (Dott. Pasquali, doc. 11);
  • un referto di risonanza magnetica (RM) del bacino e colonna lombosa- crale del 27 gennaio 2009 (doc. 12);
  • brevi rapporti di servizio di pronto soccorso il 13 luglio 2010 per precor- dialgie con dolore braccio sinistro e 11 novembre 2010 per diverticolosi (doc. 14, 15);
  • un breve rapporto di visita neurologica del 25 marzo 2011 per dolori del cavo ascellare sinistro e relativo emitorace (doc. 16);
  • un rapporto di un servizio di medicina riabilitativa del 21 ottobre 2009 in relazione all'infortunio subito nel novembre 2008 (doc. 17);
  • un attestato di visita psichiatrica del 20 dicembre 2011 (Dott.ssa Bombi) dove viene posta la diagnosi di disturbo ansioso-depressivo reattivo a complesse situazioni di vita, patologia che compromette il paziente sia nelle occupazioni lavorative sia nelle interazioni sociali (doc. 19). C. L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia, del Servizio medi- co regionale "Rhône" (SMR), dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), il quale, nel rapporto del 1° febbraio 2012, ha sostenuto che l'assicurato non è più in grado di svolge- re lavori pesanti o simili a quello precedentemente praticato (operaio ad- detto alla raccolta di carta), ma a lui sarebbero proponibili, in misura completa, attività più leggere e/o semisedentarie, come quella di guardia- no di posteggi, venditore, aiuto magazziniere, ecc. (doc. 24). L'UAIE ha aderito al parere del proprio servizio medico ed ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi (doc. 25). Da questo è emerso che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di ope- raio/autista, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 25%. In questo calcolo, il reddito dopo l'invalidità è stato ridotto del 20% per tene- re conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap). Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni è stato invi- ato a A._______ il 14 marzo 2012 (doc. 27). D. Con scritto pervenuto all'UAIE il 2 maggio 2012 (doc. 29), l'interessato ha

C-4581/2012 Pagina 4 ribadito la sua richiesta di prestazioni. Produce in parte documentazione già ad atti. Altri documenti concernono un rapporto d'esame urologico dell'11 aprile 2012 per problemi prostatici e di nicturia; un rapporto d'esa- me neurologico del 23 marzo 2012 per problemi algici del cavo ascellare sinistro, cervicalgie e vertigini; documenti riguardanti una domanda di "collocamento obbligatorio" (doc. 28). L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia (SMR), il quale, nella nota del 18 luglio 2012, ha affermato che la documentazione esibita non poneva in evidenza nuove patologie di carattere invalidante di rilievo (doc. 31). Mediante decisione del 23 luglio 2012, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 32). E. Con il ricorso depositato il 30 agosto 2012, A._______, regolarmente rap- presentato dall'avv. Mirri, chiede, in sostanza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI o di una prestazione corrispondente ad un grado d'invalidità inferiore. A suffragio delle sue conclusioni produce un certificato medico (formulario mod. C INPS) redatto il 30 agosto 2012 dal Dott. Gualdrini il quale ricorda gli esiti del politraumatismo sul lavoro comportante una frattura ingranata del collo del femore sinistro, gonosi- novite cronica e menisicopatia a sinistra; esiti di distacco corticale alla i- liaca sinistra; periartrite scapolo-omerale bilaterale. Discopatie multiple lombosacrali; deviazione del setto nasale, cervicoartrosi. Bronchite croni- ca, diverticolosi ombelicale, ernia inguinale sinistra; ipertrofia prostatica sinistra; micro litiasi renale ed epatosteatosi avanzata. Sindrome ansio- depressiva reattiva. Coronaropatia subcritica in ateromasia polidistrettua- le. Il referto fa stato anche di un recente ricovero (agosto 2012) per tora- calgie aspecifiche e coronaropatia sub-critica con ectasia aorta ascen- dente ed ateromasia carotidea non stenosante. F. Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al Dott. Croisier, del SMR, che nella relazione del 12 novembre 2012 ha affermato come la sola novità consiste nel ricovero menzionato dal Dott. Gualdrini, degenza che comunque si riferisce, per quel che si può capire, a problemi non pro- fondamente patologici e/o debilitanti (doc. 34). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 novembre 2012, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa.

C-4581/2012 Pagina 5 G. Dopo aver preso atto della risposta dell'Autorità inferiore e di altra docu- mentazione di rilievo, l'avv. Mirri, con scritto del 6 gennaio 2013, ha ribadi- to l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Produce, se- gnatamente, un rapporto d'esame urologico del 19 luglio 2012 attestante un'iperplasia prostatica (senza noduli sospetti); una coronarografia del 13 agosto 2012 negativa per patologie cardiache in atto; un rapporto d'esa- me ecocardiografico del 13 agosto 2012 non attestante elementi patolo- gici in atto; un rapporto d'esame neuropsicologico del 27 settembre 2012; un'ecotomografia dell'addome in toto del 14 giugno 2012; altri referti og- gettivi. Ricevuta la replica, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Croisier, il quale, nella relazione dell'11 febbraio 2013, ha osservato che la documentazio- ne esibita permette di confermare l'inesistenza di patologia di gravità tale da lasciare trasparire un'invalidità significativa (doc. 36). Duplicando in data 18 febbraio 2013, l'UAIE ripropone la reiezione del ricorso. H. Con decisione incidentale del 26 febbraio 2013, il Tribunale amministrati- vo federale ha invitato la parte ricorrente a versare 400 franchi a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 27 marzo 2013. Nel contempo alla parte ricorrente è stata inviata la du- plica dell'autorità inferiore con copia del parere del Dott. Croisier dell'11 febbraio 2013.

Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am- ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura- zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).

C-4581/2012 Pagina 6 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de- roga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali entro il termine assegnato. Il gravame è dunque am- missibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vi- gore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo alle- gato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli ac- cordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio- ne 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto

C-4581/2012 Pagina 7 di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2) che non sono rilevanti per la fattispecie. 3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relati- ve modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le rela- tive modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al- legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno- re modificato il 18 marzo 2011 (6 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 con- sid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 di- cembre 2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. 5. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati- vo federale si estende fino al 23 luglio 2012, data dell'impugnata decisio-

C-4581/2012 Pagina 8 ne. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:

  • essere invalido ai sensi della legge svizzera;
  • aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della dura- ta minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada- gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge- nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva- lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na- sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più

C-4581/2012 Pagina 9 presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in- valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo- re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia- le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie- re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de- finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi- bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside- razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse- guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 8. 8.1 A._______ ha lavorato come operaio/autista addetto alla raccolta dif- ferenziata (porta a porta) di carta fino alla data di un infortunio avvenuto il 25 novembre 2008. Da allora, a parte un tentativo di ripresa dell'attività di brevissima durata, non ha più lavorato (doc. 8). Da quanto precede, ne consegue che almeno fino al 24 novembre 2008, A._______ non ha mai subito un'incapacità di lavoro del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione, seguita da incapacità di guadagno nelle stessa mi- sura. 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu- ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il

C-4581/2012 Pagina 10 grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di- ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf- fronto dei redditi). 8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu- risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele- menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va- lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). 8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi- nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden- ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160). 9. Per quanto riguarda la diagnosi, secondo la perizia medica E 213 del 3 ottobre 2011 (doc. 1) A._______ è portatore di "cervicobrachialgia sinistra (da cervicodiscoartrosi con protrusioni discali C4-C5) con limitazione fun- zionale del rachide cervicale ed ipostesia in territorio di C5, lombo scia- talgia sinistra da ernia discale L5-S1 (con sofferenza della S1 e della L5 in particolare sotto carico) con netta limitazione antalgica, coxalgia sini- stra da coxartrosi (in esiti di frattura ingranata del collo femorale) con limi- tazione funzionale antalgica e zoppia alla deambulazione, sindrome de- pressiva". Dalla documentazione esibita in sede di audizione risulta che il richiedente è portatore di problemi urologici di secondaria importanza do- vute ad un'ipertrofia prostatica benigna (nicturia, pollachiuria), nonché una sindrome algica del cavo ascellare sinistro. In base alla documenta- zione esibita in sede ricorsuale risulta che l'interessato presenta diverse

C-4581/2012 Pagina 11 patologie menzionate dal suo medico curante (Dott. Gualdrini) consistenti in bronchite cronica, diverticolosi ombelicale, ernia inguinale sinistra. Do- cumenti cardiologici, esibiti con la replica, confermano l'esistenza di una coronaropatia subcritica accertata nell'agosto 2012. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS (doc. 1) pone un grado d'invalidità del 67%, pur indicando che il paziente è in grado di svolgere un altro lavoro (legge- ro) a determinate condizioni di postura, marcia, porto pesi. Dal canto loro, i medici del SMR (Dott.ri Battaglia e Croisier), escludono che l'interessato possa riprendere la precedente attività di operaio addetto alla raccolta di carta, ma a lui sarebbero proponibili attività leggere e/o semisedentarie in misura completa. 10.2 La principale limitazione (parziale) funzionale che interessa A._______ è di carattere ortopedico e trae in parte origine dall'infortunio subito nel novembre 2008 (caduta dal ponte di un camion). Ora, la frattu- ra al femore destro è stata trattata conservativamente e gli esiti non sem- brano essere stati così invalidanti come lo pretende l'assicurato. Il detta- gliato rapporto d'esame ortopedico svolto il 1° giugno 2011 (doc. 11) de- scrive un apparato osteo-articolare ancora sostanzialmente utile: il rachi- de cervicale è in asse, ipomobile, con limitazione funzionale di 1/3 e riferi- to dolore nel 3° terminale, ma non vi sono segni clinici di danno radicola- re; il rachide lombare è ipomobile, riferito dolente alle varie manovre; gli arti inferiori presentano solo un'ipomiotrofia della coscia sinistra, ma non vi sono segni clinici di danno radicolare. Il paziente non riesce a cammi- nare, né sui talloni, né sulla punta dei piedi. Nettamente dolente e limitata è l'anca sinistra, specialmente nella rotazione ed abduzione. Il paziente presenta una zoppia alla deambulazione. Ora, secondo i medici dell'UAIE, queste limitazioni funzionali sono sicu- ramente limitanti nell'ambito di lavori pesanti o che richiedano posture i- nergonomiche, movimenti controindicati e porto di pesi di discreta entità. Il precedente lavoro non è quindi più proponibile. Di contro, attività di tipo leggero, semisedentarie, dove il lavoratore possa cambiare di tanto in tanto la posizione, sono ancora perfettamente esigibili a tempo pieno e ciò 6 mesi dopo, al massimo, dall'infortunio del novembre 2008. 10.3 La seconda patologia ricordata è di carattere psichico e consiste in un disturbo depressivo confermato nella relazione dell'8 giugno 2011

C-4581/2012 Pagina 12 (doc. 11). Il disturbo appare essenzialmente di carattere reattivo e richie- de una terapia farmacologica assai modesta (10 mg die di citalopram). Il paziente non è mai stato ricoverato per questa turba e tutto sommato, ri- ferisce l'esperto psichiatra, la sintomatologia è moderata. Il paziente è in grado di lavorare a condizione che l'attività non comporti eccessivi livelli di stress o responsabilità dirette. Peraltro, il referto d'esame neuropsico- logico del 27 settembre 2012 (prodotto in sede di replica), in base ai test effettuati, si limita a ricordare la presenza di un leggero rallentamento dell'attenzione, un calo dell'efficienza mnesica di lungo termine in un qua- dro ansio-depressivo con tendenza alla somatizzazione. 10.4 Seguono poi una serie di patologie menzionate dal medico curante e non documentate convenientemente. In questo elenco possono essere ricordati alcuni disturbi del tutto privi d'incidenza invalidante, come la bronchite, l'ernia inguinale, la deviazione del setto nasale, la diverticolite (evento acuto unico nel 2010), l'epatosteatosi avanzata (grasso attorno al fegato), la microlitiasi renale (leggera calcolosi). Gli esami eseguiti mo- strano un quadro generale dei vari apparati non preoccupante. Si tratta di turbe assai comuni, emendabili, in caso di necessità, con terapia farma- cologica o particolare dieta ipocalorica o specifica. Anche una turba alla prostata (ipertrofia o iperplasia), vista l'età dell'assicurato, non costituisce un impedimento ad una normale attività lavorativa: in ogni caso non sono state riscontrate affezioni maligne dell'apparato del ricambio. 10.5 Nell'agosto 2012, in base a differenti accertamenti strumentali car- diologici ed a doglianze del paziente, è stata riscontrata una coronaropa- tia sub-critica con ectasia dell'aorta ascendente ed ateromasia carotidea non stenosante. In primo luogo, va osservato, come lo riferisce il Dott. Crosier (doc. 34), che un'ectasia dell'aorta ascendente (= dilatazione) è un difetto che può esistere da lungo tempo e non per questo causare una patologia cardiaca vera e propria. L'ateromasia carotidea (deposito di placche sulle pareti dei vasi sanguinei), in assenza di stenosi (= restringimento), non provoca al- cuna sintomatologia e non comporta alcuna limitazione funzionale. Per quel che concerne la coronaropatia sub-critica, anche questa malattia è esente da qualsiasi angor da sforzo (la coronarografia è nella norma) e non comporta limitazioni funzionali. Del resto, le attività di sostituzione proposte dai medici dell'UAIE sono persino compatibili anche nell'even- tualità in cui esistesse una vera e propria cororonaropatia (ossia una co- ronaropatia critica e non solo sub-critica, documentata da coronarografia ed altri esami specialistici; cfr. valutazione medica espressa dal Dott.

C-4581/2012 Pagina 13 Crosier nel doc. 34 pag. 1 in fine), circostanza non presente nel caso in esame. In secondo luogo, deve essere comunque precisato che queste turbe so- no state accertate nell'agosto 2012. Ora, per lo scrivente Tribunale è di principio determinante lo stato di fatto esistente fino alla data dell'impu- gnata decisione (23 luglio 2012; cfr. anche consid. 5). Esami e documenti medici stilati dopo questa data non possono quindi essere presi in consi- derazione. Nel caso in cui il complesso patologico dovesse peggiorare a tal punto da impedire all'assicurato di svolgere anche le attività sostitutive menzionate, egli ha facoltà di inoltrare una nuova domanda di prestazioni. 11. 11.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere dei medici dell'UAIE (SMR), ritiene pertanto che A._______, dopo un periodo post- infortunistico d'inabilità al lavoro che si protrae dal 25 novembre 2008 a fine maggio 2009, avrebbe potuto riprendere un'attività lucrativa adatta al- le sue capacità, al cento per cento, leggera semisedentaria, ripetitiva, non qualificata quale quella di operaio addetto al controllo di macchine di pro- duzione automatica (posizione seduta alternata con posizione in piedi), operaio addetto alla creazione ed all'imballaggio di piccoli oggetti (posi- zione seduta o alternata), addetto alla ricezione in portinerie di ditte, commesso, operaio generico in lavori non pesanti, ed ogni altro lavoro che rispetti i limiti enunciati (cfr. consid. 10.2). 11.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi- tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). 11.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svol- to principalmente l'attività di operaio con compiti fisicamente pesanti (fac- chinaggio, trasporti). Si può tuttavia ritenere che all'interessato si presen- ta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e sufficiente- mente specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale. L'insorgente non presenta infatti limitazioni tali, nelle attività di ripiego, da impedirgli di accedere a delle attività sosti-

C-4581/2012 Pagina 14 tutive come quelli descritte, in misura completa. Inoltre, i lavori sostitutivi indicati, pur tenuto conto delle limitazioni funzionali presentate dall'insor- gente, non richiedono un particolare adattamento del suo posto di lavoro e neppure una specifica formazione. 11.4 Per quanto riguarda l'età dell'assicurato (nato nel 1950), ormai pros- simo alla pensione di vecchiaia, non si tratta di un argomento determinan- te (sull'influenza dell'età sulla capacità residua di un assicurato cfr. DTF 138 V 457). L'offerta di manodopera per attività semplici leggere non di- pende infatti in modo rilevante dall'età del lavoratore (sentenze del Tribu- nale federale I 39/04 del 20 luglio 2004 consid. 2.4 e 9C_610/2007 del 23 ottobre 2007 consid. 4.3). Ad ogni modo, il momento determinante per sapere se una persona può mettere a profitto la sua capacità di lavoro re- sidua è quello in cui l'esigibilità di un'attività è constatata dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3). Nella fattispecie, la capacità lavora- tiva medico-teorica in un'attività sostitutiva è stata esaminata nel 2011 (cfr. perizie specialistiche in ortopedia e neuropsichiatria eseguite il 1° giugno 2011, doc. 11). A quella data restavano all'assicurato 4 anni di la- voro prima del pensionamento di vecchiaia secondo le norme svizzere. Nel 2011, la possibilità di trovare un lavoro di sostituzione non era quindi irrealistica. 12. 12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo- ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor- mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo. 12.2 Nel 2008, anno di riferimento (cessazione dell'attività lucrativa nel novembre di quell'anno), il salario privo d'invalidità sarebbe ammontato a 1'446,13 Euro, circostanza non contestata. Potrebbe essere precisato che il calcolo comparativo dei redditi avrebbe dovuto essere effettuato sui dati del 2009 (DTF 128 V 174 e 129 V 222), anno in cui sarebbe sorto un eventuale evento assicurabile. Va comunque rilevato, alla luce del risulta- to finale, che tale circostanza è ininfluente per il diritto a prestazioni.

C-4581/2012 Pagina 15 12.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile in attività di tipo leggero, semplice, non qualificata e ripetitiva. Queste at- tività (salari statistici aggiornati al 2008) comportano un salario medio mensile di 1'363,37 Euro. 12.4 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima è del 25%. L'autorità inferiore, che gode di un ampio margine d'apprezzamento (DTF 137 V 71 consid. 5.2), ha operato una riduzione complessiva del 20%, il che può essere condiviso. Ne consegue un introito mensile di 1'090,69 Euro. 12.5 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 1'446,13 ed un introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 1'090,69 fa risultare una perdita di guadagno del 24,58%, grado che non comporta alcun ricono- scimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Anche ammettendo una riduzione massima del 25%, di cui sopra al consideran- do 12.4, l'assicurato non avrebbe diritto a una rendita, perché la perdita di guadagno resterebbe inferiore al 40%. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci- sione confermata. 13. 13.1 Le spese processuali, di 400 franchi, vengono addossate alla parte ricorrente e sono compensate con l'anticipo fornito il 27 marzo 2013. 13.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe- se ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

C-4581/2012 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di 400 franchi sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lui fornito. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4581/2012
Entscheidungsdatum
07.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026