Co r t e II I C-44 9 8 /20 0 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 0 9 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, patrocinato dall'avvocato Walter Zandrini, via Vegezzi 6, casella postale 6580, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 30 maggio 2007) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-44 9 8 /20 0 7 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato nel 1956, ha lavorato in Svizzera dal 1981 al 1983, dal 1987 al 1992 e dal 1995 nel settore alberghiero e della ristorazione. Dal 1995 era alle dipendenze di un Night-Club di Lugano, dapprima come portiere poi come cameriere. In data 27 luglio 2003 ha subito, cadendo, una distorsione al ginocchio destro e da allora si sono succeduti periodi di inattività con periodi di ripresa del lavoro. B. In data 9 gennaio 2006, il nominato ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito agli atti l'incarto dell'assicuratore infortuni Swica. Dalla documentazione consegnata ad atti, emergono, in particolare, i seguenti documenti:

  • una perizia medica particolareggiata eseguita il 27 maggio 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Gravellona Toce (VB), ove, in base alla diagnosi di lesione LCA del ginocchio destro in esiti di meniscetomia mediale parziale per lesione menisco mediale per trauma distorsivo (in corso di definizione INAIL), pregresso intervento per artrosi post- traumatica (esiti di pregresso infortunio lavorativo) trapezio- metacarpale destro (1992), pregresso intervento di decompressione nervo mediano destro è stato posto un tasso d'invalidità del 30%;
  • un rapporto del Dott. B.________, chirurgo, del 14 settembre 1995 per problemi d'artrosi metacarpica destra del 1992-1994 in esito ad infortuni avvenuti nel 1987 e 1988 e complicazioni posteriori;
  • un rapporto del Dott. C.________ del 9 agosto 2003 in merito alla distorsione del 27 luglio 2003 al ginocchio destro;
  • quattro rapporti del Dott. D.________ circa interventi avvenuti nel settembre 2003 e marzo 2004 e relativi controlli per artroscopia con meniscectomia parziale ginocchio destro; Pagi na 2

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  • un rapporto del 30 luglio 2004 del Dott. E.________ (reumatologo/ortopedico) alla Swica (assicuratore infortuni), ove si propongono nuovi accertamenti di risonanza magnetica; una lettera interlocutoria del Dott. E.________ del 30 settembre 2004 al Prof. G.________, specialista in radiologia, Ginevra;
  • un referto del Prof. G., Ginevra, del 18 ottobre 2004 all'intenzione del Dott. E. in merito a tre risonanze magnetiche al ginocchio destro e due serie di radiografie;
  • una nuova relazione del Dott. E.________ all'intenzione della Swica del 2 febbraio 2005;
  • una relazione del Dott. F.________ dell'11 marzo 2005 all'intenzione della Swica nel quale si riassume la situazione patologia del paziente alla luce, anche, delle diverse contraddizioni diagnostiche sorte in precedenza; egli ritiene una gonartrosi mediale di media entità al ginocchio destro che è responsabile dei versamenti reattivi e consiglia dei plantari specifici;
  • una relazione del Dott. I.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Domodossola, del 25 marzo 2005 (per la Swica, ma su iniziativa personale dell'assicurato); questo specialista accenna anche a problemi e una depressione dell'umore con reazioni emotive esagerate;
  • una nuova relazione del Dott. E.________ del 12 aprile 2005 (sempre per la Swica);
  • un'altra presa di posizione del Dott. I.________ del 20 aprile 2005;
  • una relazione radiologica del Prof. L., Torino, del 2 maggio 2005 (su richiesta del Dott. I.);
  • una lettera interlocutoria del Dott. E.________ al Prof. G.________ del 21 giugno 2005, ove si sottopongono le risultanze esibite dall'assicurato (Dott. I.________ e Prof. L.________);
  • la risposta del Prof. G.________ del 28 giugno 2005; Pagi na 3

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  • altre relazioni del Dott. E.________ dell'8 luglio, 3 settembre, 26 ottobre 2005 in merito, anche, alla necessità (controversa) di eventuali interventi chirurgici;
  • un referto RMN ginocchio destro a cura del Prof. L.________ del 26 agosto 2005;
  • una nuova lettera interlocutoria del Dott. E.________ al Prof. G.________ del 2 settembre 2005;
  • la risposta del Prof. G.________ del 13 ottobre 2005 con ulteriori referti radiologici del 28 agosto e 6 ottobre 2005;
  • una richiesta di accertamenti del Dott. E.________ al Prof. H.________, chirurgo ortopedico, Friborgo, del 17 novembre 2005;
  • un rapporto del Prof. H.________ del 18 gennaio 2006 (per la Swica);
  • una relazione medica del 7 febbraio 2006 del Dott. E.________ per la Swica, ove si considera una capacità al lavoro completa dal 12 dicembre 2005 e che sarebbe comunque ideale un'attività semisedentaria per esempio in una fabbrica;
  • un rapporto dettagliato dell'8 marzo 2006 della Dott.ssa M.________, medico curante all'intenzione dell'Ufficio AI. Va ancora rilevato che l'interessato, nella sua qualità di portiere e cameriere presso il locale notturno luganese, ha lavorato a tempo pieno dall'assunzione fino al 27 luglio 2003 (salvo interruzioni per piccoli infortuni/ricadute e/o malattie), quando uscendo dal locale sarebbe scivolato distorcendo il ginocchio sinistro; è stato dichiarato inabile al lavoro sino al 15 novembre successivo, poi ha tentato di riprendere al 100%, ma è stato di nuovo dichiarato inabile dal 5 febbraio 2004 al 31 maggio 2005. Si precisa che egli è stato licenziato con effetto da quest'ultima data ed è stato riassunto dal giorno successivo al 50% come cameriere di notte . Dal punto di vista infortunistico la Swica, con decisione 16 aprile 2007, ha fatto il riassunto delle prestazioni. L'assicuratore infortuni ha escluso tuttavia ogni diritto a rendita. Pagi na 4

C-44 9 8 /20 0 7 C. Il Dott. N., medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino, ha constatato che dall'incarto dell Swica emergono problemi di funzionalità del ginocchio destro, ma anche della mano e del polso a destra e mancano informazioni adeguate in merito alla capacità di lavoro residua dell'assicurato. Egli ha dunque proposto (rapporto del 9 maggio 2006) una visita medica pluridisciplinare, atteso che i medici della Swica si sono dedicati, principalmente, ai problemi post-infortunistici. Il 23, 24 e 25 ottobre 2006 ha avuto luogo una perizia presso il servizio di accertamento medico dell'assicurazione invalidità di Bellinzona (SAM). L'assicurato è stato sottoposto a tutti quegli esami oggettivi che il caso ha richiesto ed a visite specialistiche in neurologia (Dott. T.), ortopedia (Dott. U.) e psichiatria (Dott. S.). Nella loro relazione del 14 novembre 2006, gli esperti incaricati hanno sostanzialmente evidenziato una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa per gli esiti delle distorsioni recidivanti ginocchio destro (stato dopo meniscectomia il 19 settembre 2003, elongazione parziale del legamento crociato ed inizio di gonartrosi femoro-tibilale mediale), esiti di resezione dell'osso trapezio per rizoartrosi mano destra nel 1992 e possibile sindrome irritativa del nervo mediano al polso destro in esito a decompressione chirurgica nel 1994; mentre per la diagnosi senza influsso sulla capacità al lavoro se ne dirà, se necessario, di seguito. Gli esperti del SAM ritengono che l'interessato è abile al lavoro nella misura del 70% nella sua precedente attività di cameriere di notte (circa 6 ore). Per il periodo precedente, esiste un'incapacità al lavoro totale dal 27 luglio fino al 15 novembre 2003; questa inabilità è dello zero per cento dal 16 novembre 2003 al 5 febbraio 2004 (ha lavorato) e che a partire dal mese di agosto 2004 (tre settimane circa dopo la conclusione del trattamento condroprotettivo, cfr. rapporto del Dott. E. del 30 luglio 2004), la capacità lavorativa del paziente era del 70% almeno (come sopra). In data 29 novembre 2006, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha disposto la reiezione della domanda di rendita, atteso che non è mai esistita un'incapacità al lavoro di livello pensionabile per un periodo ininterrotto di un anno almeno. D. Il 21 dicembre 2006 ed il 17 gennaio 2007, l'interessato ed il suo Pagi na 5

C-44 9 8 /20 0 7 rappresentante legale (allora l'avv. Rapetti Lombardo di Milano) hanno formulato delle osservazioni, contestando il progetto di cui sopra. L'assicurato ha segnatamente prodotto una relazione del 30 dicembre 2006 del Dott. O., specialista in ortopedia, Domodossola; una relazione medica del Dott. F. del 13 luglio 2006 all'intenzione della Swica; un certificato del medico curante Dott. P.________ del 19 dicembre 2006; altri documenti riguardanti una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità concessa da marzo 1993 al 31 gennaio 1995. Questa documentazione è stata sottoposta al servizio medico regionale dell'AI (Dott. N.), il quale, con relazione del 12 febbraio 2007, ha ribadito la validità della perizia del SAM, segnalando che i rapporti dei Dott.ri O. e F., esibiti in sede di audizione, non apportano novità di rilievo. Mediante decisione del 30 maggio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita. E. Con il ricorso depositato il 2 luglio 2007, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Zandrini di Lugano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita AI. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione già ad atti (relazione del Prof. G. del 5 novembre 2005), una relazione del Dott. F.________ del 13 novembre 2006 ed un referto del Dott. Q.________ dell'11 maggio 2007 con i risultati di una scintigrafia scheletrica del ginocchio del 30 maggio 2007. F. Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al Dott. R.________, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione dell'8 agosto 2007, ha affermato, dopo esame della documentazione medica messa a disposizione del ricorso e l'intero incarto, che la situazione valetudinaria giudicata al SAM conserva la sua piena validità. Nel suo preavviso del 10 agosto 2007, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche l'UAIE, nella sua risposta del 17 agosto 2007, ha proposto di respingere il ricorso. Pagi na 6

C-44 9 8 /20 0 7 G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv. Zandrini, con scritto del 19 settembre 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere l'impugnativa, con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, un rapporto del Dott. O.________ del 30 dicembre 2006 (già ad atti). H. Con decisione incidentale del 26 settembre 2007, il TAF ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 15 ottobre 2007. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Pagi na 7

C-44 9 8 /20 0 7 2.2Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. Pagi na 8

C-44 9 8 /20 0 7 3.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 9 gennaio 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 9 gennaio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30 maggio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. Pagi na 9

C-44 9 8 /20 0 7 7. 7.1In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 7.4Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Pag ina 10

C-44 9 8 /20 0 7 8. 8.1A._______, dal 1995, era alle dipendenze di un locale notturno luganese, in qualità di portiere in un primo tempo e di cameriere poi. Ha lavorato senza particolari restrizioni fino al 27 luglio 2003, quando, cadendo, ha subito una distorsione al ginocchio sinistro. Non ha lavorato, al beneficio dell'assistenza medica e post-infortunistica dell'assicurazione Swica, fino al 15 novembre 2003; ha poi ripreso, sebbene con difficoltà, fino al 5 febbraio 2004, quando è stato di nuovo dichiarato inabile fino al 31 maggio 2005. Licenziato con effetto da quest'ultima data, è stato riassunto il giorno successivo con un contratto a metà tempo che, per quanto risulta dagli atti, è tutt'ora in corso. 8.2La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Pag ina 11

C-44 9 8 /20 0 7 9. 9.1L'assicurato è stato dapprima visitato nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Di sua iniziativa, ha poi consultato altri sanitari. L'incarto della Swica contiene una serie di valutazioni specialistiche che riflettono l'evoluzione dello stato di salute dell'interessato dopo l'infortunio/distorsione del luglio 2003 al ginocchio destro e le varie fasi di ricadute. Dopo la presentazione della domanda di rendita AI nel gennaio 2005, l'amministrazione ha effettuato un accertamento complementare, che comprendesse anche l'esame di eventuali doglianze extra-infortunistiche di cui l'assicuratore infortuni negava la propria copertura. Questo Tribunale considera che la perizia effettuata presso il SAM di Bellinzona è quella più completa perché tiene conto anche delle patologie extra-infortunistiche. Altri referti specialistici si sono succeduti (Dott.ri O., F., Q.________), di cui si dirà in seguito. 9.2Va ricordato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione per l’invalidità. Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i Pag ina 12

C-44 9 8 /20 0 7 temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). 9.3Per quanto riguarda le valutazioni dell'assicuratore infortuni e dell'assicuratore invalidità, va ricordato che, per diverso tempo, la prassi dell'assicurazione per l'invalidità, confermata dal Tribunale federale, prevedeva che, quando le conseguenze invalidanti erano prettamente legate ad un infortunio, l'AI doveva, in linea di massima, rispettare la valutazione dell'invalidità passata in giudicato nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità poteva essere ammessa a condizione che esistessero motivi pertinenti; non bastava invece un apprezzamento divergente ma sostenibile, neppure se esso fosse di valore equivalente. Gli organi dell'AI sono vincolati solo se la decisione dell'altro assicuratore è cresciuta in giudicato (DTF 126 V 288). In una recente giurisprudenza (DTF 133 V 549 confermata in 9C_214/2007 consid. 3.2), il Tribunale federale ha tuttavia modificato questa giurisprudenza e ritenuto che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione invalidità. 10. I sanitari del SAM hanno rilevato: "Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: esiti dopo distorsioni recidivanti del ginocchio destro, in particolare il 27 luglio 2003 con: stato dopo meniscectomia mediale parziale il 19 settembre 2003, elongazione, lesione parziale non recente del legamento crociato anteriore destro, incipiente gonartrosi femoro- tibiale mediale destra; esiti dopo resezione dell'osso trapezio per rizartrosi della mano destra nel 1992. Possibile persistente sindrome irritativa del nervo mediano al polso destro in: stato dopo sindrome del canale carpale destro e relativa decompressione chirurgica nel 1994. Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: Pag ina 13

C-44 9 8 /20 0 7 modica broncopneumpatia cronico-ostruttiva su tabagismo cronico, ipertensione arteriosa nota dal 2005 ca. non equlibrata dal trattamento diuretico in atto, stato dopo frattura della base del metacarpo V della mano sinistra nel 1999, tratti narcisistici, leggera anemia normocromica, normocitaria di origine non chiarita, stato dopo vagotomia per ulcera duodenale nel 1978. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 11. 11.1Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, i sanitari del SAM passano in rassegna l'incarto della Swica e prendono atto dei diversi accertamenti effettuati in quella sede (assicuratore infortuni). L'esame del SAM è completo e meglio riflette la situazione generale dell'assicurato sotto ogni punto di vista. Va anche ricordato che, ad un certo momento, fra i vari esami ordinati dalla Swica erano sorte delle divergenze interpretative di risultati oggettivi. A questo proposito si vedano, in particolare, i referti del Prof. G.________ (radiologo) del 28 giugno e 13 ottobre 2005, i pareri del Dott. I.________ (medicina legale e delle assicurazioni) del 25 marzo e 20 aprile 2005, la valutazione radiologica del 2 maggio 2005 del Prof. L.________ ed il riscontro di questi problemi e divergenze nella relazione del Dott. E.________ (ortopedico) dell'8 luglio 2005 (pag. 3), la richiesta di maggiori approfondimenti da parte del Dott. E.________ al Prof. G.________ (cfr. lettera del 2 settembre 2005), la risposta del Dott. G.________ del 13 ottobre 2005 l'ulteriore intervento interlocutorio del Dott. E.________ al Prof. H.________ dell'Ospedale Pag ina 14

C-44 9 8 /20 0 7 cantonale di Friburgo, la relazione di questi del 18 gennaio 2006 in esito a consultazione del 12 gennaio. Il problema più volte evocato dal Dott. E.________ consisteva anche nell'accertare un nesso di causalità fra la distorsione del 2003 ed i disturbi (più o meno invalidanti) accusati al ginocchio destro. 11.2Ora, non è compito dell'assicurazione invalidità entrare nel merito di queste problematiche diagnostiche e disaccordi in relazione alle cure più opportune, segnatamente sulla necessità (controversa) di eventuali ulteriori interventi chirurgici. Compito dell'Ufficio AI e di questo Tribunale è di esaminare la capacità di lavoro residua dell'interessato e determinare l'eventuale perdita di guadagno. Emerge chiaramente dall'incarto dell'assicuratore infortuni, fino agli ultimi referti medici esibiti dopo la perizia al SAM, che la Swica intendeva soprattutto stabilire se vi era un chiaro nesso di causalità fra la distorsione subita nel luglio 2003 con tutte le doglianze attuali al ginocchio destro e se poteva essere prospettato un nuovo intervento chirurgico e con quali probabilità di successo. Tutti i rapporti del Dott. E.________ sono significativi a tal proposito, con particolare riferimento alle sue richieste d'approfondimento presso i Prof. G.________ (radiologo specializzato) e H.________ (chirurgo ortopedico del ginocchio). L'UAIE e di riflesso questa autorità giudiziaria sono tenute a prendere atto di tale sviluppo investigativo medico dell'assicuratore infortuni, ma solo nella misura in cui questo potrebbe avere un'influenza di rilievo nella soluzione della vertenza AI. Il SAM ha avuto modo di prendere atto di tutta la problematica della Swica, in quanto l'incarto completo gli è stato sottoposto e, in più ha richiesto altri atti medici che non si trovavano in tali atti (cfr. perizia pag. 6). 11.3Nell'ambito della visita al SAM, l'assicurato è stato sottoposto a visita ortopedica dal Dott. U.. L'esperto indica come sia stato posto l'accento su controversie radiologiche e meno sulla situazione clinica che, infine, è quella che più conta. Al ginocchio colpito si conferma, in sostanza, una modesta gonartrosi del compartimento femorotibiale, senza chiari segni di evoluzione; una leggera instabilità antero- posteriore di primo grado, ciò che si può spiegare con uno stato di elongazione, rispettivamente lesione parziale del legamento crociato anteriore. Il profilo del ginocchio destro appare conservato, non vi sono segni di sinovialite o di versamento endoarticolare, il quadro doloroso è relativamente diffuso, perirotuleo e popliteo; la rotula è ben Pag ina 15

C-44 9 8 /20 0 7 mobile, altre prove specifiche di mobilità sono tutte negative (Zohlen, Lachmann, Pivot-shift); la stabilità in valgo-flessione/rotazione esterna e di varo-flessione/rotazione interna è normale; alla palpazione vi è una dolenzia all'altezza della rima articolare mediale del ginocchio poco pronunciata. In esito al danno al ginocchio, la deambulazione avviene in modo poco fluido, ma con soltanto lieve zoppia di risparmio a destra, il cammino in punta di piedi e sui talloni è possibile senza particolari difficoltà. Sempre sotto l'aspetto ortopedico, il paziente presenta da tempo problemi di rizoartrosi alla mano destra. L'esame clinico effettuato dal Dott. U. non ha però posto in rilievo particolari limitazioni funzionali invalidanti. I movimenti di prensione/opposizione e chiusura della dita sono liberi anche se poco vigorosi. Sussiste una chiara atrofia della muscolatura del tenare. La sensibilità al tatto è mantenuta, salvo una modesta ipoestesia nel campo del dito V (cfr. anche perizia neurologica. La mano sinistra, colpita da frattura nel 1999, non presenta più limitazioni di rilievo invalidante. 11.4Deve essere evidenziata anche l'indagine nueurologica (Dott. T. del SAM) in relazione a disturbi all'avambraccio sinistro in relazione anche a quanto constatato dal Dott. U.. Gli esami elettrofisiologici mostrano una possibile persistente sindrome irritativa del nervo mediano al polso destro che potrebbe comportare, come cameriere, un impedimento sul piano funzionale, con un'incapacità lavorativa nella misura del 10% al massimo. 11.5Sotto il profilo psichiatrico (visita specialistica del Dott. S. del SAM) non vi è alcuna incapacità lavorativa. L'esame si era reso necessario visti alcuni accenni di depressione dell'umore con reazioni emotive esagerate di cui all'incarto della Swica. Ora, l'esperto incaricato, ha rilevato solo alcuni tratti narcisistici privi di incidenza debilitante. 11.6Per il resto, l'assicurato presenta diverse banali patologie non invalidanti, come una bronchite cronica da tabagismo, un'ipertensione occasionale (nota dal 2005), problemi di anemia. Tutti questi disturbi non assumono alcun carattere invalidante. Pag ina 16

C-44 9 8 /20 0 7 11.7I medici del SAM hanno quindi passato in rassegna tutto l'iter medico dell'incarto Swica. Essi osservano che le conseguenze sulla capacità lavorativa si evidenziano a livello neuroscheletrico (dolenzia del ginocchio destro, problemi di forza alla mano destra). Questi disturbi si ripercuotono sulla capacità di lavoro limitando il raggio di cammino, la deambulazione frequente su scale o su terreni accidentati, la capacità funzionale per il sollevamento ed il trasporto ripetuto di pesi oltre 10kg, la manipolazione di oggetti pesanti. Essi ritengono che l'interessato presenti un'incapacità di lavoro come cameriere del 30%. Da questa valutazione il collegio giudicante non ha motivo valido di scostarsi. Svolgendo un'analisi retrospettiva, i sanitari del SAM ammettono un'incapacità al lavoro totale dal 27 luglio fino al 15 novembre 2003 (cfr. perizie del Dott. E.________ del 3 settembre 2005 ed 8 marzo 2006 della Dott.ssa M.). L'assicurato ha ripreso l'attività in modo completo fino al 5 febbraio 2004, data a partire dalla quale è stato di nuovo dichiarato totalmente inabile per i noti problemi al ginocchio destro. Ora, a differenza della soluzione adottata dalla Swica, i periti del SAM non riconoscono una totale incapacità al lavoro fino al 31 maggio 2005. Analizzando gli atti Swica, il SAM osserva che il Dott. F. (rapporto dell'11 maggio 2005) riteneva possibile un rapido miglioramento della capacità lavorativa. I periti sostengono che a partire dal mese di agosto 2004 (tre settimane circa dopo il trattamento condroprotettivo consigliato dal Dott. E.; cfr. anche rapporto di questi del 30 luglio 2004) la capacità al lavoro dell'interessato avrebbe raggiunto il 70% già discusso. A questo parere, per i motivi legati alla valutazione di un caso d'assicurazione per l'invalidità (cfr. consid. 11.2), questo collegio giudicante può aderire. 11.8La documentazione medica esibita in sede di audizione e di ricorso non ha apportato elementi che possano porre in dubbio l'analisi del SAM. In particolare i Dott.ri F. (13 novembre 2006) ed O.________ (30 dicembre 2006) non rilevano nulla di nuovo o, perlomeno, nulla che possa giustificare una modifica della valutazione dei medici del SAM. A questo proposito si è pronunciato il Dott. N., dell'Ufficio AI cantonale, nel rapporto del 12 febbraio 2007. Infine, il Dott. R. dell'Ufficio AI si è Pag ina 17

C-44 9 8 /20 0 7 pronunciato in sede ricorsuale confermando la valutazione del Dott. N.. Va rilevato che per quanto concerne il presunto mancato esame della valutazione radiologica del Dott. G., questo non è pertinente in quanto tale atto e quelli ulteriori dello stesso esperto radiologo erano a conoscenza del SAM. Il Dott. R.________ rileva che il rapporto del Dott. F.________ menziona una sintomatologia femoro- tibiale e femoro-patellare destra, segnatamente un versamento articolare, una maggiore riduzione della flessione massima (rispetto a quella riscontrata dal Dott. U.) ed un peggioramento di tipo soggettivo (maggiori doglianze). Questa esacerbazione è di natura passeggera. La patologia presentata dall'assicurato è, come già detto, di tipo labile, ed è quindi soggetta a repentini mutamenti che possono più o meno durare nel tempo. 12. Visto quanto precede, A._______ non ha mai presentato un'incapacità al lavoro di livello pensionabile del 40% almeno in media su di un lungo periodo (un anno almeno), in quanto la prima inabilità al lavoro è durata meno di 4 mesi (dal 27 luglio 2003 al 15 novembre successivo) e la seconda, determinata dal SAM, è ammissibile dal 5 febbraio 2004 al 1° agosto successivo. Si ricorda che, in base all'art. 29ter dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro secondo l'art. 29 LAI, allorché l'assicurato è stato interamente abile al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 13. 13.1Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato. 13.2Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 18

C-44 9 8 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-. 3. Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) -autorità inferiore (n. di rif. IT/500.56.326.259) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco ParrinoDario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Pag ina 19

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