B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4460/2014

S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 1 5 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

C-4460/2014 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino iracheno nato il (...) e originario della provincia di Su- leimaniya, è entrato in Svizzera il 26 febbraio 2007 ed il medesimo giorno vi ha presentato una domanda d'asilo. L'istanza è stata respinta con deci- sione dell'11 dicembre 2009 dall'Ufficio federale della migrazione (in se- guito: UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM). All'interessato non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è quindi stato pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. Gli è inoltre stato impartito un ter- mine di partenza al 2 febbraio 2010. Con ricorso dell'8 gennaio 2010, A. è insorto contro detta deci- sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale). Con sentenza del 10 settembre 2010 il Tribunale ha respinto suddetto ri- corso. Conseguentemente, il 17 settembre successivo, l'UFM ha fissato all'11 ottobre 2010 il nuovo termine di partenza dal territorio svizzero. B. Nell'agosto 2010 l'interessato ha intrapreso un apprendistato come panet- tiere pasticciere presso la panetteria pasticceria B._______ in gestione alla fondazione C.. C. Al fine di poter concludere la sua formazione professionale in Svizzera, l'8 ottobre 2010, A. ha inoltrato alla Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) una richiesta di proroga del termine di partenza. Il 27 ottobre 2010 la SPOP si è dichiarata disposta a concedere tale pro- roga a condizione che l'interessato provvedesse ad inoltrare un documento d'identità all'UFM entro il 25 gennaio 2011, data della scadenza del per- messo in suo possesso. Come attestato nello scritto rilasciato dall'Amba- sciata irachena a Berna l'11 gennaio 2011, A._______ si è recato presso tale rappresentanza ed ha sollecitato il rilascio di un passaporto; tuttavia, a causa di motivi tecnici, la stessa non è stata in grado di dare seguito alla richiesta dell'interessato. Il 21 gennaio 2011, la SPOP ha accolto la richie- sta di proroga del termine ed ha sospeso l'ordine di partenza concernete A._______ fino a nuovo avviso.

C-4460/2014 Pagina 3 D. Nell'agosto 2012 A._______ ha concluso l'apprendistato come panettiere pasticciere ed ha ottenuto il relativo attestato di formazione empirica. Il 29 agosto 2012 egli si è presentato presso l'Ufficio stranieri di D._______ al fine di richiedere un permesso di soggiorno per poter lavorare presso la panetteria pasticceria E._______ di F.. Le autorità, rilevando che l'interessato non era in possesso di alcun documento di legittimazione, non sono tuttavia entrate nel merito di suddetta richiesta. A tal proposito, l'inte- ressato, ha ribadito l'impossibilità dell'Ambasciata irachena a Berna di rila- sciare passaporti ed ha aggiunto che nonostante gli sia stato suggerito di rivolgersi alla rappresentanza irachena a Parigi, egli, a causa di motivi fi- nanziari, non ha potuto recarvisi. E. A partire dal mese di settembre 2012 A. è impiegato in qualità di panettiere dalla panetteria pasticceria E._______ di F.. F. L'8 ottobre 2013 l'autorità cantonale compente ha preavvisato favorevol- mente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in ap- plicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto all'UFM per approvazione. In particolare la SPOP considera l'identità di A. come conosciuta, allegando allo scritto una copia della dichia- razione dell'11 gennaio 2011 rilasciata dall'Ambasciata irachena a Berna. G. Mediante scritto del 14 aprile 2014, l'UFM ha informato l'interessato circa l'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, accordandogli la possibilità di prendere posizione in merito. Con scritto del 16 maggio seguente, A._______ ha sottolineato di soggiornare in Svizzera da poco più di sette anni, il suo rispetto dello Stato di diritto nonché il suo percorso formativo e professionale degno di nota, rappresentativo della sua volontà di partecipare alla vita economica ticinese. L'UFM, con decisione dell'8 luglio 2014, ha respinto l'approvazione al rila- scio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in

C-4460/2014 Pagina 4 modo restrittivo. Innanzitutto, l'UFM ha evidenziato che la buona integra- zione sociale e professionale, nonché il comportamento integerrimo come pure le relazioni professionali d'amicizia e di buon vicinato durante la per- manenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolarmente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di A., l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'in- teressato, ha ritenuto che la sua situazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o particolarmente specifica. Il fatto che egli, dopo aver intrapreso e concluso un apprendistato in Ticino, sia professio- nalmente attivo non rappresenta, infatti, un'evoluzione a livello professio- nale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. In merito all'integrazione sociale, l'UFM ha osser- vato che né la frequentazione di corsi lingua italiana, né la passione per il calcio o il seguire regolarmente il telegiornale della Svizzera italiana costi- tuiscono elementi rappresentativi di una forte integrazione. Nemmeno l'a- ver mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Sviz- zera è indicativo di un'integrazione sociale particolarmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la durata del soggiorno dell'interessato in Svizzera non può essere ritenuta considerevole; egli ha infatti vissuto la maggior parte della propria esi- stenza in patria, trascorrendovi segnatamente la propria gioventù ed i primi anni della vita adulta. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto che neppure eventuali difficoltà di reinserimento in patria, dovute a motivi economico- sociali, sono determinanti nel caso specifico e consentono di accogliere l'istanza. L'UFM ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontanamento è stata og- getto di un esame approfondito e ritenuta possibile, ammissibile ed esigi- bile nel quadro della richiesta d'asilo e della relativa procedura giudiziaria. H. Con ricorso dell'11 agosto 2014, A. ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del per- messo di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottolineando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente ha fatto valere di risiedere da oltre sette anni in territorio sviz- zero, soggiornando in luoghi sempre conosciuti alle autorità, nonché di po- ter vantare di un'evoluzione professionale di particolare rilievo. A tal propo- sito egli ha sottolineato di aver svolto un apprendistato e di aver trovato un impiego immediatamente dopo aver conseguito l'attestato di capacità. Il ricorrente ha altresì allegato una dichiarazione del suo datore di lavoro, il

C-4460/2014 Pagina 5 quale si esprime in termini entusiastici circa il comportamento, la motiva- zione ed il carattere di A.. Con riferimento all'integrazione sociale, il ricorrente ha allegato quattro attestazioni di stima, rilasciate da colleghi, amici e conoscenti, i quali confermano la sua partecipazione alla vita pub- blica della comunità come pure il suo comportamento corretto e onesto. Il ricorrente ha infine fatto valere che un eventuale reinserimento in Iraq sa- rebbe problematico poiché egli, figlio unico ed orfano di entrambi i genitori, non dispone né di una rete famigliare, né di una rete sociale in patria. Inol- tre, il lungo periodo trascorso in Svizzera complicherebbe ulteriormente la sia reintegrazione nel Paese d'origine. A ciò si aggiungerebbe la situazione della sicurezza in Iraq, compromessa dalla presenza di truppe jihadiste dello Stato islamico nel nord del Paese. Con il suo gravame, il ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale l'esenzione dall'anticipo delle spese proces- suali. Mediante decisione incidentale dell'8 dicembre 2014 il Tribunale ha re- spinto quest'ultima richiesta, invitandolo a versare un anticipo di fr. 1000.─. Il ricorrente ha ottemperato a tale ingiunzione in maniera tempestiva. I. Con osservazioni del 19 gennaio 2015, la Segreteria di Stato della migra- zione (SEM) ha ribadito le proprie considerazioni di fatto e di diritto, chie- dendo al Tribunale di dichiarare il ricorso di A. infondato in tutte le sue conclusioni e confermare dunque la decisione impugnata. J. Con scritto dell'11 febbraio 2015 A._______ si è riconfermato nelle allega- zioni e nelle conclusioni già avanzate in sede di ricorso.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tri- bunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv.

C-4460/2014 Pagina 6 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inade- guatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ri- corsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudi- zio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo, se: a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; d) non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr. 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere

C-4460/2014 Pagina 7 dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di ricono- scere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il be- neficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 mag- gio 2010 consid. 2.2, con i relativi riferimenti; DTAF 2009/40 precitato con- sid. 3.4, con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una na- tura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi ci- tata). Ciò detto, né il Tribunale, né la SEM sono legati dal preavviso favo- revole delle autorità cantonali e possono rifiutarne l'approvazione o limi- tarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d dell'ordi- nanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni prelimi- nari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° set- tembre 2015, RS 142.201.1], in relazione con l'art. 99 LStr). 4. Il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda d'asilo, per ragioni che non sono riconducibili a pro- pria colpa (cfr. sentenze del TAF C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). Nella fatti- specie A., dopo la decisione emessa da questo Tribunale il 10 set- tembre 2010 che ha respinto il suo ricorso contro il rifiuto della domanda d'asilo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare il percorso di formazione professionale ed il soggiorno in Ticino (cfr. scritto della SPOP del 21 gen- naio 2011). Ne consegue che nessuna colpa può essere addossata all'in- teressato per essere rimasto in Svizzera dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo e, pertanto, A. entrato in territorio elvetico il 26 febbraio 2007, soddisfa la condizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della do- manda d'asilo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera pari- menti alla seconda condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 LAsi; infatti le au- torità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della SPOP dell'8 ottobre 2013). Ciò detto, resta da

C-4460/2014 Pagina 8 esaminare se la situazione dell'interessato costituisca un grave caso di ri- gore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA. 5. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In parti- colare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (lett. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver ri- velato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legi- slativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è per- tanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro que- st'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C- 3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurisprudenza svi- luppata in merito, va indicato però che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscano un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.).

C-4460/2014 Pagina 9 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in- terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurispru- denza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria do- manda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 5.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 105 e segg.). 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale, A._______ si è prevalso di un soggiorno in Sviz- zera superiore ai sette anni ed un'integrazione socioprofessionale ben riu- scita. 6.2 Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, il Tribu- nale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza met- tere in discussione gli sforzi profusi da A._______ per raggiungere detta integrazione professionale, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, il Tribunale non può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretta da non poter esigere che egli vada a vivere in un altro Paese o che ritorni nel Paese d'origine (DTAF 2009/40 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). A._______ ha intrapreso e concluso un apprendistato quale panettiere pa- sticciere ed è finanziariamente indipendente dal settembre 2013 (cfr. preavviso positivo della SPOP dell'8 ottobre 2013). Pur tenendo conto che il suo datore di lavoro ha espresso piena soddisfazione per l'attività svolta dal ricorrente (cfr. scritto del datore di lavoro del 21 agosto 2014), non si

C-4460/2014 Pagina 10 può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso dall'interessato rappre- senti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utilizzate nel proprio Paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 122 e segg.). 6.3 In riferimento all'integrazione sociale A._______ ha dimostrato un grande impegno nel perseguire obbiettivi scolastici e professionali; il suo rendimento scolastico è stato buono e caratterizzato da una grande moti- vazione e serietà. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricor- rente ha stretto legami di amicizia con cittadini residenti in Ticino, le testi- monianze rilasciate dagli stessi – in particolare da conoscenti, colleghi e dal datore di lavoro – descrivono il ricorrente come una persona ben edu- cata, gentile e dedita al lavoro, attestando altresì la sua partecipazione a manifestazioni organizzate nel suo comune di residenza. Tuttavia, il Tribu- nale ritiene, conformemente alla sua giurisprudenza costante, che le rela- zioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustificare, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit. pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggior- nando per un determinato periodo di tempo in un Paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizie e conoscenze. 6.4 L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto ri- spetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A.. Invero, l'as- senza di comportamenti penalmente reprensibili durante la permanenza in Svizzera del ricorrente non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario, corrisponde al normale comportamento che ogni cittadino è tenuto ad adot- tare (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit. pagg. 120 e segg.). 6.5 Il Tribunale rileva che l'interessato gode di uno stato di salute buono (cfr. scritto del 31 agosto 2012 rilasciato dal Dr. med. G.), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un proseguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario. 6.6 Quo alla situazione famigliare dell'interessato occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro in Iraq; egli, celibe e senza figli, non ha infatti alcun legame famigliare in Sviz- zera. Inoltre, orfano di entrambi i genitori, ha vissuto parte della sua vita presso il nonno materno che, unitamente alla nonna materna e ad uno zio

C-4460/2014 Pagina 11 paterno (cfr. verbale sui motivi d'asilo dell'11 aprile 2007), risiede tuttora in Iraq. Sicché nel suo Paese d'origine il ricorrente dispone di una rete fami- gliare che, seppur non particolarmente estesa, potrebbe essergli di soste- gno. 7. 7.1 Nell'atto ricorsuale, A._______ ha altresì evidenziato le eventuali diffi- coltà di reintegrazione alle quali sarebbe confrontato nel caso di un rientro nel suo Paese d'origine, sia da un punto di vista famigliare e sociale, data la lunga permanenza in Svizzera, sia da un punto di vista dell'attuale situa- zione della sicurezza in Iraq. 7.2 Occorre innanzitutto sottolineare che, nel caso di disanima, l'oggetto del litigio è circoscritto al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Questa disposizione non protegge lo straniero con- tro le conseguenze di guerre, violenza generalizzata, abuso di potere dello Stato o atti di persecuzione nei suoi confronti. Considerazioni di questo genere rientrano, infatti, nel campo della procedura d'asilo, in particolare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (DTAF 2007/45 consid. 7.5; 2007/44 consid. 5.3) e le decisioni rese in merito possono essere impu- gnate per mezzo di una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi (cfr. decisione del TAF C-1090/2013 del 19 maggio 2014 consid. 7). 7.3 Nella fattispecie, l'attuale situazione di violenza in Iraq andrà valutata esclusivamente al fine di determinare l'esistenza, per il ricorrente, di una possibilità di reintegrazione nel suo Paese d'origine (cfr. decisione del TAF C-4012/2012 del 15 gennaio 2015 consid. 6.5.1). 7.4 Nel quadro della procedura d'asilo concernente A._______ l'esecu- zione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Iraq è stato ritenuto esigi- bile. Ciò è peraltro stato confermato da questo Tribunale nella sentenza del 10 settembre 2010. È indubbio che la situazione della sicurezza in Iraq, in particolare nelle tre province curde nel nord del Paese, presenti, ad oggi, caratteristiche differenti rispetto a quanto constatato nel corso della proce- dura d'asilo. 7.5 Sebbene il Tribunale abbia recentemente avuto occasione di espri- mersi a questo proposito ed abbia concluso che le tre province curde del nord dell'Iraq, precisamente Dohuk, Erbil e Suleimaniya possono essere considerate, al momento attuale, sicure (cfr. decisione del TAF C-4012/2012 del 15 gennaio 2015 consid. 6.5.3 e riferimenti ivi citati); e

C-4460/2014 Pagina 12 malgrado A., abbia vissuto in Iraq per tutta la durata della sua in- fanzia ed i primi anni della maggior età, apprendendo dunque perfetta- mente gli usi ed i costumi locali; è un fatto notorio che la situazione in Iraq e nelle regioni del nord è considerevolmente cambiata negli ultimi mesi per quanto concerne la sicurezza. Il conflitto in Siria come pure l'avanzata dello «Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham» (ISIS) anche conosciuto come «Stato Islamico dell'Iraq e del Levante» (ISIL) ed autoproclamatosi «Stato Isla- mico» (IS) hanno per conseguenza l'aumento del numero di rifugiati che cercano protezione nelle province nord dell'Iraq. La regione autonoma del Kurdistan ha ultimamente reso più severe le condizioni d'entrata nell'Iraq del nord per evitare la presenza di infiltrati o simpatizzanti dell'organizza- zione Stato Islamico e la popolazione locale stessa diffida dei profughi e dei concittadini che vi fanno ritorno. Sulla base di questi elementi, la situa- zione nel nord dell'Iraq appare tesa e insicura, di conseguenza la recente giurisprudenza di questo Tribunale in materia d'asilo ha stabilito che nel caso di persone provenienti da dette province è d'uopo che l'autorità infe- riore si pronunci nuovamente in merito alla questione a sapere se l'allonta- namento sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile giusta l'art. 83 LStr (cfr. tra le altre sentenza del TAF D-2157/2014 del 10 luglio 2015 consid. 8.2). 8. 8.1 Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 5.1 supra), nell'ambito di un procedimento di rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, occorre tenere in conto anche delle possibilità per la persona interessata di reinserirsi nel proprio Paese d'origine. 8.2 In casu in considerazione di quanto esposto ai considerandi precedenti il Tribunale constata come dagli atti di causa non sia possibile elucidare la problematica del reinserimento di A. nella provincia irachena di Suleimanya. Per il che, difettando uno degli elementi indispensabili al fine dell'emissione di un giudizio completo ed esaustivo è necessario procedere rinviando la causa all'autorità inferiore affinché stabilisca se alla luce dell'at- tuale e reale situazione nella provincia irachena di Suleimanya, la condi- zione della reintegrazione del ricorrente nel proprio Paese d'origine può ragionevolmente realizzarsi. 9. In questo senso è d'uopo rammentare che quando il Tribunale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore

C-4460/2014 Pagina 13 per nuovo giudizio, in particolare se gli atti sono completi e comunque suf- ficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati alla SEM affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti determi- nanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (cfr. art. 61 cpv. 1 PA; MOSER/BEU-SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, pagg. 225- 226 n. marg. 3.194-3.197; HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. 2010, pag. 446 n. marg. 1977). 10. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente ac- colto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso pre- cedentemente indicato. 11. Visto l'esito della procedura, in parziale accoglimento del ricorso, le spese in forma ridotta sono messe a carico del ricorrente, le quali sono computate sull'anticipo versato (art. 63 cpv. 1 a contrario PA), considerato come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore. 12. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato, si giustifica l'attribuzione di un'in- dennità a titolo di spese ripetibili ridotte (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 7-14 TS-TAF), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM. (dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei con- siderandi. 2. Le spese processuali ridotte per un importo di fr. 500.─ sono poste a carico del ricorrente. Esse vengono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'000.─ ver- sato in data 29 dicembre 2014. La differenza di fr. 500.─ è restituita al ri- corrente. 3. La SEM rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili ridotte di complessivamente fr. 1'000.–. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») – autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...], incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

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