B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4308/2025
D e c i s i o n e d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 2 5 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Svizzera), ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore,
B._______, cointeressata.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; versamento della rendita per la figlia (decisioni del 23 maggio 2025).
C-4308/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisioni del 23 maggio 2025, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton C., dopo aver ritenuto che le condizioni per un pagamento separato della rendita mensile per figlia sono adempiute, ha deciso, su ri- chiesta della madre della bambina, che, a decorrere dal 1° giugno 2022, la rendita completiva per la figlia ai sensi della LAI, legata alla rendita dell’in- teressato, è versata dall’Ufficio AI di C. direttamente alla cointe- ressata. Detta autorità ha in particolare precisato che “il versamento degli arretrati e della rendita corrente sarà effettuato (alla madre della bambina) non appena la presente decisione sarà cresciuta in giudicato”. 2. Il 2 giugno 2025, l’interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton D._______ contro le decisioni dell’Ufficio AI di C._______ del 23 maggio 2025 mediante il quale ha chie- sto che “gli arretrati delle rendite AI destinati a mia figlia minorenne non vengano versati direttamente alla madre, mia ex-moglie, ma che tali somme siano vincolate o gestite in modo controllato al fine di garantirne l’effettivo utilizzo esclusivo a favore della bambina”, ricorso che è poi stato trasmesso il 3 giugno 2025 dall’Ufficio AI di D._______ all’Ufficio dell’assi- curazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) e il 12 giugno 2025 dall’UAIE per competenza al Tribunale amministrativo fede- rale. 3. Il 15 luglio 2025, questo Tribunale ha invitato l’UAIE a pronunciarsi segna- tamente, fra l’altro, sull’intestazione, la firma e i rimedi giuridici di cui alle decisioni impugnate. 4. Con scritto del 14 agosto 2025, l’UAIE ha rilevato che le decisioni del 23 maggio 2025 sono state emanate dall’Ufficio AI di C.. Ha quindi chiesto a questo Tribunale di voler trasmettere il ricorso del 2 giugno 2025 per competenza al Tribunale cantonale di C., come da rimedi giu- ridici indicati nelle decisioni impugnate. 5. Con scritto del 29 luglio 2025 (spedito l’8 settembre 2025 e ricevuto da questo Tribunale il 9 settembre 2025), l’insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 2 giugno 2025. Ha indicato che
C-4308/2025 Pagina 3 desiderava “solo una spiegazione, poiché non ero a conoscenza di alcun provvedimento giudiziario relativo ai pagamenti”. 6. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione delle decisioni impugnate del 23 maggio 2025. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4308/2025 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-4308/2025 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore, alla cointeressata e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-4308/2025 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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