B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-418/2014
S e n t e n z a d e l 27 m a r z o 2 0 1 4 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 17 dicembre 2013).
C-418/2014 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da [...]) e padre di due figli (nati nel [...] e [...]; doc. 10), ha formulato in data 29 aprile 2013 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2 pag. 1). A.b Nel corso dell'istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha in particolare assunto agli atti l'estratto del conto individuale dell'inte- ressato fino al 1979 (doc. 11). Da quest'ultimo risultano tre iscrizioni, due per un'attività svolta dall'assicurato presso le ditte B. e C._______ nel 1966, senza indicazione del numero di mesi e con un sa- lario complessivo rispettivamente di fr. 2'350.- e fr. 250.-, nonché una per un'attività svolta presso la ditta D._______ nel 1967, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo di fr. 6'475.-. Dallo stes- so emerge pure che l'interessato ha lavorato in Svizzera nel 1971 (9 me- si), nel 1972 (10 mesi), dal 1973 al 1976 compresi (48 mesi), nel 1977 (10 mesi), nel 1978 (12 mesi) e nel 1979 (12 mesi). B. Con decisione del 6 agosto 2013 (doc. 15), l'autorità inferiore ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 277.- al mese dal 1° settembre 2013. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 9 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio determinate di fr. 22'464.- ed una scala delle ren- dite 9 (v. doc. 12). C. C.a Con scritto del 22 agosto 2013 (doc. 16 pag. 1), l'interessato ha con- testato, sostanzialmente, il periodo contributivo. In particolare, ha segna- lato d'avere lavorato in Svizzera nel 1967 per 9 mesi (da marzo a dicem- bre, e non per 6 mesi) e nel 1980 per 3 mesi (da febbraio ad aprile). Ha esibito copia di due certificati di assicurazione AVS con due numeri d'as- sicurato, indicando che entrambi gli appartengono (doc. 16 pag. 4 e 5). C.b Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare assunto atti l'estratto del conto individuale dell'interessato per il 1980. Dallo stesso risulta che sono stati versati contributi all'assicurazione sviz- zera per la vecchiaia per 2 mesi nel 1980 per un'attività presso la ditta E._______ (doc. 21).
C-418/2014 Pagina 3 D. Nella decisione su opposizione del 17 dicembre 2013 (doc. 24), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 22 agosto 2013 (doc. 16) e confer- mato la propria decisione del 6 agosto 2013 (doc. 15) mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 277.- al mese dal 1° settembre 2013. Detta autorità, dopo aver segnalato che l'accertamento dei fatti effettuato ha permesso di ap- purare che per l'anno 1980 erano stati versati dei contributi all'assicura- zione vecchiaia e superstiti svizzera (in particolare, per i mesi di febbraio e marzo per un salario complessivo di fr. 5'030.-), ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vec- chiaia (segnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite, redditi dell'attività lucrativa e reddito annuo medio determinante). L'autorità infe- riore ha poi ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vec- chiaia, dal calcolo della rendita di vecchiaia risultando che la durata di contribuzione (9 anni interi di contribuzione), la scala delle rendite (9) e l'importo del reddito annuo medio (fr. 22'464.-) non sono stati modificati a seguito dell'inclusione nel calcolo medesimo dei mesi di contribuzione e del reddito percepito per l'anno 1980 (v. anche doc. 22 [foglio di calcolo]). E. Il 10 gennaio 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 17 dicembre 2013 mediante il qua- le ha contestato, sostanzialmente il periodo contributivo, ricorso che è poi stato trasmesso il 20 gennaio 2014 per competenza al Tribunale ammini- strativo federale. Ha in particolare chiesto di "controllare ancora una volta se negli anni 1966 e 1967 mi sono stati accreditati ulteriori contributi AVS, oltre a quelli dei quali mi avete già comunicato nei vostri precedenti scrit- ti". Ha indicato d'avere lavorato in Svizzera nel 1966 per 5 mesi (e non per 4 mesi) e nel 1967 per 9 mesi (e non per 6 mesi), ma che "di tali pe- riodi contributivi non ho conservato nessun documento" (doc. TAF 1). F. Il 29 gennaio 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
C-418/2014 Pagina 4 vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è am- missibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio- ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez- za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com- prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.
C-418/2014 Pagina 5 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem- bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola- mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli- cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren- dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata contri- butiva dell'insorgente nel 1966 e 1967. Il ricorrente ha dichiarato d'avere lavorato per 5 mesi nel 1966 e per 9 mesi nel 1967, mentre l'autorità infe- riore ha determinato, sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968", edite dall'Uffi- cio federale delle assicurazioni sociali, un periodo contributivo di 4 mesi nel 1966 e di 6 mesi nel 1967.
C-418/2014 Pagina 6 4. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordi- naria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi- stenziali. 4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948- 1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzio- ne, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determi- nazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi. 4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes- sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifi- cazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento as- sicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debi- tamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver- tente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applica- zione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ri- corso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di
C-418/2014 Pagina 7 propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti ri- levanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si im- pongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice de- vono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17 novembre 2006 con- sid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contri- buti è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 4.4.2 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la dura- ta di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contri- buto annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale princi- pio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Nel ricorso, il ricorrente allega di avere esercitato un'attività lucrativa in Svizzera per 5 mesi (e non per 4 mesi) nel 1966 e per 9 mesi (e non per 6 mesi) nel 1967. L'insorgente – cui incombe nell'ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (cfr. DTF 117 V 261 consid. 3d) – non ha comunque esibito in sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui de- sumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1966 e per l'anno 1967 superiore a quello determinato dall'autorità inferiore. Ciò benché fosse stato informato, nello scritto della CSC del 21 ottobre 2013 (doc. 18) e nella decisione su opposizione del 17 dicembre 2013 (doc. 24), del- la necessità di produrre dei documenti alfine di permettere una diversa valutazione della durata contributiva negli anni 1966 e 1967. In altri termi- ni, in assenza di una precisa presa di posizione del ricorrente rispettiva- mente dell'esibizione di mezzi probatori suscettibili di corroborare il prete- so periodo lavorativo in Svizzera negli anni 1966 e 1967 non incombe a
C-418/2014 Pagina 8 questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d'ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di specie, è poco probabile sia possibile ri- cavare da siffatte indagini supplementari nuovi elementi decisivi, le ditte B._______ e D._______ risultando essere state cancellate dal registro di commercio rispettivamente nel giugno del 2003 e nell'agosto del 2007 ed apparendo altresì poco probabile che la ditta C._______, presso cui il ri- corrente ha lavorato nel 1966 (v. estratto del conto individuale [doc. 11]) abbia conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 47 anni, conside- rato che il datore di lavoro è obbligato a conservare i dati personali del la- voratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2). 5.2 In conclusione, il periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1966 e per l'anno 1967, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, deve essere determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione (doc. 11 e 21) e sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968". In particolare, come in- dicato dall'autorità inferiore (v. doc. 15 pag. 5), i redditi di fr. 2'350.- e fr. 250.- ottenuti nel 1966 (reddito di fr. 2'600.- in totale) corrispondono ad un periodo contributivo di 3 mesi rispettivamente di 1 mese (4 mesi in totale), giusta le tavole n. 37 (settore della costruzione) e n. 34 (settore dell'indu- stria della pietra e della terra) delle tabelle per la determinazione della du- rata presumibile di contribuzione, ed il reddito di fr. 6'475.- ottenuto nel 1967 corrisponde ad un periodo contributivo di 6 mesi, giusta la tavola n. 37 (settore della costruzione) delle tabelle per la determinazione della du- rata presumibile di contribuzione. 5.3 Quanto al periodo contributivo per gli anni dal 1971 al 1980 compresi, l'autorità inferiore ha considerato, in virtù degli estratti del conto individua- le della Cassa svizzera di compensazione (doc. 11 e 21), non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che l'insor- gente ha pagato i contributi AVS da aprile a dicembre del 1971, da marzo a dicembre del 1972, da gennaio del 1973 a dicembre del 1976, da mar- zo del 1977 a dicembre del 1979 e da febbraio a marzo del 1980. L'auto- rità inferiore ha quindi infine correttamente ritenuto nella decisione impu- gnata che il periodo contributivo dell'insorgente è di 9 anni (e cinque me- si). Per il resto, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha comunque
C-418/2014 Pagina 9 contestato gli ulteriori elementi del calcolo della rendita di vecchiaia (dura- ta di contribuzione per gli anni dal 1971 al 1980 compresi, reddito annuo medio, scala delle rendite; v. decisione su opposizione del 17 dicembre 2013 [doc. 24]) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha pertanto motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. 6. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi- ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 7. 7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-418/2014 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: