Co r t e II I C-41 2 /2 00 6 {T 0/ 2} Sentenza dell'11 dicembre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, cancelliere Graziano Mordasini. E._______, patrocinato dall'Avv. Fulvio Pezzati, via Soldino 22, casella postale 218, 6903 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-4 1 2/ 20 0 6 Fatti: A. A., cittadina portoghese (1962), il 22 maggio 1989 è giunta in Svizzera, paese in cui in data 9 gennaio 1990 ha dato alla luce B., nato dall'unione con il connazionale C., (1955), con il quale è convolata a nozze il 20 dicembre successivo. Il 25 aprile 1991, alla famiglia D. è stato accordato un permesso di domicilio. In data 1° agosto 1996, E,, figlio di primo letto di A. nato il..., che fino a quel momento aveva vissuto con i nonni materni in Portogallo, è giunto sul territorio della Confederazione, dove nel dicembre 1996 ha ottenuto un permesso di domicilio per vivere con la madre, salvo poi rientrare in patria il 14 giugno 1997. Dal 30 novembre 2001 la famiglia D._______ ha vissuto nel proprio paese d'origine, rientrando poi in Svizzera nel corso del 2002 dove è stata nuovamente posta a beneficio dei relativi permessi di domicilio. B. Il 2 luglio 2004 E,_______ è rientrato sul suolo elvetico presso la madre, postulando il 31 agosto successivo il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito di un ricongiungimento familiare. Con decisione del 22 ottobre 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del canton Ticino (di seguito: SPI) ha respinto la succitata istanza, ritenendo in particolare che la domanda di ricongiungimento familiare con la madre, nella misura in cui essa interveniva dopo oltre 7 anni, lasciava trasparire che l'obiettivo perseguito fosse anzitutto quello di assicurarsi migliori condizioni di vita e di lavoro in Svizzera e non quello di ricostituire l'unione familiare. La SPI ha inoltre rilevato come l'interessato, ventenne, avesse effettuato i propri studi nel suo paese d'origine. In data 25 gennaio 2005, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (CdS) ha respinto il ricorso interposto da E,_______ per il tramite del suo patrocinatore avverso la succitata decisione. Pagi na 2
C-4 1 2/ 20 0 6 Con ricorso del 15 febbraio 2005 l'interessato è insorto avverso la decisione del CdS, gravame poi ritirato il 31 marzo successivo. Ciononostante con decisione del 4 aprile 2005 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ha accolto il succitato ricorso, invitando la SPI a sottoporre la fattispecie all'Ufficio federale della migrazione (UFM) nell'ambito della procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS in favore dell'insorgente. Nel frattempo, con decisione del 23 marzo 2005, l'Ufficio della manodopera estera ticinese ha accolto la domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) formulata dall'interessato il 7 marzo 2005. Il 4 aprile successivo la SPI ha poi emanato un'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS. C. Il 20 giugno 2005, l'UFM ha informato E,_______ della sua intenzione di negare l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora annuale in suo favore. Conformemente agli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), l'autorità federale ha poi concesso all'interessato la facoltà di esporre le proprie osservazioni in merito. D. Con scritto del 23 giugno 2005, E,_______ ha in primo luogo ripreso le argomentazioni sviluppate nei ricorsi inoltrati presso il Consiglio di Stato (11 novembre 2004) e il TRAM (15 febbraio 2005), affermando poi di aver vissuto insieme alla madre in Svizzera nel periodo 1996/1997 e nel suo paese d'origine nel periodo 2001/2002. L'interessato ha inoltre contestato la competenza dell'UFM a decidere in merito ad un permesso per ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 28 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP, RS 142.203]), in relazione con l'art. 18 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). Pagi na 3
C-4 1 2/ 20 0 6 E. Con decisione del 20 luglio 2005, l'UFM ha rifiutato l'approvazione al rilascio del permesso di dimora postulato. L'autorità intimata ha in primo luogo rilevato come la cifra 11 delle Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione della persone tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea (Istruzioni OLCP) da esso emanate prevedano espressamente la sua competenza a negare l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora CE/AELS (art. 18 cpv. 3 in relazione con l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 aprile 1983 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri [142.202]), diritto di veto che può essere esercitato, come nella fattispecie, nei casi per i quali viene concesso allo straniero un diritto al rilascio di un permesso di dimora e allorquando un Tribunale amministrativo cantonale ha già emesso una sentenza positiva (cfr. DTF 127 II 49). Il suddetto ufficio ha poi ritenuto abusiva la domanda di ricongiungimento familiare presentata da E,, nella misura in cui essa interveniva, in mancanza di motivi giustificativi plausibili, a pochi mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età da parte del richiedente, ciò che lasciava trasparire come l'obiettivo perseguito fosse anzitutto quello di assicurarsi migliori condizioni di vita e di lavoro in Svizzera. L'UFM ha infine rilevato come l'interessato avesse vissuto tutta l'infanzia e l'adolescenza nel suo paese d'origine, dove ha inoltre frequentato le scuole. F. In data 14 settembre 2005, E, è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio ricorso esso ha richiamato le argomentazioni sviluppate nei suoi precedenti gravami. Il ricorrente ha inoltre rilevato che, quand'anche si dovesse applicare la giurisprudenza sviluppata in materia di LDDS anche ai cittadini europei, la situazione non cambierebbe, visto che egli ha sempre mantenuto strettissimi legali con la famiglia a prescindere dalle sue assenze da casa per ragioni di studio. G. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame ricorsuale, con preavviso del 9 dicembre 2005, l'UFM ne ha proposto la reiezione, Pagi na 4
C-4 1 2/ 20 0 6 rilevando in particolare il carattere abusivo della richiesta di ricongiungimento familiare formulata dall'interessato. H. Con replica del 22 dicembre 2005, E,_______ ha integralmente confermato il suo ricorso. I. Contattata dal Tribunale, in data 7 novembre 2007 la SPI ha informato che più nessuna ulteriore decisione è stata emanata nella fattispecie dopo l'assicurazione al rilascio di un permesso di dimora CE/AELS del 4 aprile 2005. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS. Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). E,_______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere. Pagi na 5
C-4 1 2/ 20 0 6 Presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e art. 52 PA). 2. Preliminarmente occorre determinare se l'UFM è competente per approvare il rilascio del permesso di dimora riconosciuto dal TRAM a E,_______ con decisione del 4 aprile 2005, non impugnata dal suddetto Ufficio davanti al Tribunale federale. 2.1Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi.... È riservata l'approvazione da parte dell'UFM (art. 51 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 832.1]). In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione ed i cantoni, il cantone è competente per un rifiuto di un permesso di soggiorno iniziale, il suo rifiuto è in questo caso definitivo (cfr. art. 18 cpv. 1 LDDS). Per contro, omessi i casi previsti all'articolo 18 cpv. 2 LDDS, il cantone può accordare validamente un permesso di soggiorno o dimora, rispettivamente un rinnovo di un siffatto permesso, unicamente a mezzo dell'approvazione della Confederazione (cfr. art. 18 cpv. 3 LDDS in relazione con l'art. 19 cpv. 5 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 1° marzo 1949 [ODDS, RS 142.201]; DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2-3 e giurisprudenza citata; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats-und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung [Zbl] 91/1990 p. 154; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Rivista svizzera di giurisprudenza [RSJ/SJZ] 1988 p. 38). 2.2L'art. 18 cpv. 4 LDDS prevede la facoltà per il Consiglio federale di derogare ai principi dei capoversi 2 e 3. In casu, l'UFM si è prevalso della competenza conferitagli dall'art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 concernente la procedura d'approvazione nel diritto in materia di stranieri di richiedere in un caso singolo l'approvazione di un primo permesso di dimora. A questo titolo il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse giustificato impedire all'autorità federale di introdurre una procedura di approvazione per il fatto che a livello cantonale la richiesta fosse stata Pagi na 6
C-4 1 2/ 20 0 6 trattata da un Tribunale e non da un'autorità amministrativa, con conseguente possibilità per il Dipartimento di interporre un ricorso di diritto amministrativo al TF avverso la decisione del Tribunale cantonale di ultima istanza. Le disposizioni legali pertinenti non contengono alcun indizio in base al quale il diritto all'approvazione debba essere limitato ai soli casi in cui la via del ricorso è preclusa all'Ufficio federale. Il fatto che il rifiuto dell'approvazione comporti l'apertura di una nuova procedura con altri rimedi giuridici è la conseguenza inevitabile dell'accavallamento delle competenze cantonali e federali voluto dalla legislazione applicabile (cfr. DTF 127 II 49 consid. 3c; 120 Ib 6 consid. 3c). 2.3E,_______ è cittadino portoghese. La sua richiesta di ricongiungimento familiare va quindi esaminata alla luce dell'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). Di conseguenza, deve essere esaminato se le norme a cui si riferisce l'UFM a sostegno della propria prerogativa di approvazione di permessi preavvisati favorevolmente dall'autorità cantonale trovano applicazione anche per i cittadini della comunità europea. A questo titolo, occorre rilevare che la LDDS è applicabile a quest'ultimi e ai loro familiari solo se l'ALC non dispone altrimenti o la LDDS preveda disposizioni più favorevoli (cfr. art. 1 let. a LDDS). L'ALC non contiene norme di procedura, quindi restano applicabili le disposizioni del diritto svizzero. L'art. 29 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione [OLCP, RS 142.203]) prevede che l'autorità inferiore è competente per il controllo dei permessi giusta l'art. 28 OLCP, disposizione ai sensi della quale il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell'AELS da parte dell'UFM è retto dall'art. 18 LDDS e dall'art. 47 OLS. Gli art. 28 e 29 OLCP parlano di controllo e non di approvazione, non risulta pertanto chiaro dal testo delle disposizioni se si tratta di una competenza puramente amministrativa, di semplice esecuzione, o di una vera e propria supervisione in merito ai permessi che i cantoni intendono rilasciare. Tuttavia, il riferimento espresso agli art. 18 LDDS Pagi na 7
C-4 1 2/ 20 0 6 e 47 OLS permette di privilegiare questa seconda ipotesi. L'UFM è quindi competente per approvare il rilascio di permessi preavvisati favorevolmente dall'autorità cantonale a cittadini della comunità europea (cfr. a questo titolo de lege ferenda l'art. 99 della legge federale sugli stranieri [LStr, RU 2007 5437] e l'art. 85 dell'ordinanza relativa all'ammissione, al soggiorno ed all'esercizio di un'attività lucrativa [OASA, RU 2007 5497] che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008). 3. Giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I/ALC, i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Giusta il cpv. 2 lett. a di questa norma, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Allorquando i genitori vivono in comunione tra di loro, l'arrivo in Svizzera di figli a titolo di ricongiungimento familiare è di principio possibile in ogni momento, eccezion fatta dell'esistenza di un abuso di diritto (cfr. DTF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b; decisione del Tribunale federale 2A.92/2007 del 21 giugno 2006 consid. 3.1). Il momento determinante per apprezzare l'esistenza del suddetto diritto è quello dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare (cfr. DTF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, sentenza del Tribunale federale 2A.448/2006 del 16 marzo 2007 consid. 1.2). 4. Occorre pertanto verificare che non vi sia un abuso di diritto e che il ricongiungimento dei figli non sia volto esclusivamente ad eludere le prescrizioni d'ammissione dell'ALC. Vi è abuso di diritto allorquando un'istituzione giuridica è utilizzata in maniera contraria al suo scopo al fine di realizzare degli interessi che essa non è destinata a proteggere (cfr. DTF 133 II 6 consid. 3.2, 130 II 113 consid. 4.2 e giurisprudenza citata). L'esistenza di un eventuale abuso di diritto deve essere apprezzata in ogni caso specifico e con ritegno, infatti solo l'abuso manifesto d'un diritto può e deve essere sanzionato (cfr. DTF 121 II citato consid. 4a). Si può presupporre una tale volontà qualora vi siano chiari indizi che la domanda di ricongiungimento familiare è motivata prevalentemente da interessi economici e non dall'intenzione di ricostituire l'unione familiare in Pagi na 8
C-4 1 2/ 20 0 6 Svizzera (cfr. DTF 129 II 11 consid. 3.1, 126 II 329 consid. 2-4 e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale federale 2A.621/2002 del 23 luglio 2003 consid. 3.1). Senso e scopo del ricongiungimento familiare non sono raggiunti qualora i familiari residenti in Svizzera vivano per anni separatamente dai figli e li fanno venire in Svizzera solo quando questi sono in procinto di raggiungere l'età massima oltre la quale non vi è più un diritto al ricongiungimento. Più si aspetta, senza un motivo sufficiente, a sollecitare un ricongiungimento familiare e maggiore è l'età dei figli, più vi è da chiedersi se il motivo della domanda sia veramente la ricostituzione della comunità familiare o non piuttosto il desiderio di ottenere abusivamente il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio (cfr. in particolare DTF 130 II 113 consid. 4.2. e giurisprudenza ivi citata, 121 II 97 consid. 4a; sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea [CGCE] Rs C-109/01, Akrich, n. marg. 57 e dispositivo di decisione, n. 2). Il Tribunale federale non si è ancora pronunciato in merito ad un utilizzo abusivo del principio della libera circolazione delle persone in relazione ad un ricongiungimento familiare di un figlio. Si deve tuttavia ritenere che anche in questo contesto trovi applicazione il principio del divieto dell'abuso di diritto (PETER UBERSAX, der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichts, in Jahrbuch für Migrationsrecht, Berna 2005/2006, pag. 19; DTF 130 II 113 consid. 9.1 in fine). Giusta l'art. 16 cpv. 2 ALC, nella misura in cui l'applicazione dell'ALC implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della CGCE precedente alla data della sua firma. Dal momento che l'art. 3 cpv. 1 e 2 Allegato I/ALC ricalca gli art. 10 e 11 del regolamento della comunità europea (CEE) n° 1612/68, la sua interpretazione deve essere fatta tenendo conto della giurisprudenza anteriore al 21 giugno 1999 resa dalla Corte di Giustizia. L'abuso di diritto ha ormai acquisito valore di principio generale di diritto nella Comunità europea. Risulta infatti dalla giurisprudenza della CGCE che vi è il diritto di adottare delle misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, i cittadini dell'UE tentino di sottrarsi all'impero delle leggi nazionali, e che gli interessati non possano avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario. A questo titolo la CGCE ha riservato dei casi di abuso di Pagi na 9
C-4 1 2/ 20 0 6 diritto nei più svariati ambiti (DTF 130 II 113 consid. 9.1 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda la portata di questo principio la CGCE ha precisato che l'esistenza di una pratica abusiva deve essere accertata dalla giurisdizione nazionale conformemente alle regole (sulle prove) del diritto nazionale (cfr. sentenza del 14 dicembre 2000, Emsland- Stärke Gmbh, C-110/1999, Rac. 2000, pag. I-11569, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). In questa occasione essa ha inoltre indicato che la constatation qu'il s'agit d'une pratique abusive nécessite, d'une part, un ensemble de circonstances objectives d'où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint. Elle requiert, d'autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (DTF 130 II 113 consid. 9.2). Per quanto attiene il concetto di abuso di diritto nel quadro di un ricongiungimento del coniuge straniero di un cittadino comunitario, con applicazione mutatis mutandis della giurisprudenza relativa all'art. 7 cpv. 1 LDDS, confronta sentenze del Tribunale federale 2A.90/2007 del 19 giugno 2007, consid. 4; 2A.177/2006 del 5 maggio 2006, consid. 2; 2A.286/2006 del 29 agosto 2006; 2A. 389/2004 del 24 gennaio 2005, consid. 4 e 5. Nel caso di cittadini CE/AELS che possono motivare regolarmente un diritto di soggiorno proprio giusta le disposizioni dell'ALC, il rischio che gli interessati tentino di eludere le condizioni d'ammissione può tuttavia essere considerato minimo. 5. Nella fattispecie, E,_______, cittadino comunitario, può, in ogni momento e con estrema facilità, motivare regolarmente un diritto di soggiorno proprio in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC. A comprova di ciò si rileva che con decisione del 23 marzo 2005 l'Ufficio della manodopera estera ticinese ha accolto la domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) formulata dall'interessato il 7 marzo 2005. Il 4 aprile successivo la SPI ha poi emanato un'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS. Ne consegue che l'inoltro da parte di quest'ultimo di una domanda di ricongiungimento familiare, sebbene presentata al compimento del 20° anno d'età e dopo aver vissuto gran parte delle Pag ina 10
C-4 1 2/ 20 0 6 sua vita nel suo paese d'origine, non costituisce un abuso manifesto ai sensi della suddetta giurisprudenza e non deve pertanto essere sanzionato. 6. L'esame dell'insieme degli elementi della presente fattispecie induce quindi il Tribunale a ritenere che le condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I/ALC per la concessione di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore di E,_______ sono adempiute. 7. Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. L'autorità intimata è invitata a fornire la sua approvazione al rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore di E,_______. 8. Visto l'esito della procedura, non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 9. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di Fr. 1'200.- a titolo di spese ripetibili (IVA compresa) appaia equa. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pag ina 11
C-4 1 2/ 20 0 6 1. Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 20 luglio 2005 è annullata. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 700.-, versato in data 8 novembre 2005, è restituito al ricorrente. 3. Al ricorrente viene assegnata un'indennità di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso) -autorità inferiore (n° di rif. 2 156 219) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Rimedi giuridici: Pag ina 12
C-4 1 2/ 20 0 6 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 13