B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-411/2013
S e n t e n z a d e l 1 6 m a g g i o 2 0 1 3 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Elena Avenati-Carpani, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato da UNIA Ticino e Moesa, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 dicembre 2012).
C-411/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 A., cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con tre figli (doc. A 1-1) ha lavorato in Svizzera dal 1978 al 2010 (v. doc. A 83-5), segnata- mente dal dicembre del 2006 al giugno del 2010 in qualità di montatore di impianti di ventilazione (doc. A 14-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Ha interrotto l'attività lu- crativa il 15 aprile 2010 a seguito di un infortunio sul lavoro (rottura distale di tendine bicipite al braccio destro; v. doc. C 23-1), ha ripreso a lavorare al 50% dal 12 maggio 2010 ed al 100% dal 7 giugno 2010, ha cessato il lavoro il 25 giugno 2010 (ricaduta per dolori; v. doc. A 13-1, 14-1 e 67-1 e doc. C 23-12) ed è stato licenziato il 24 giugno 2010 (doc. A 3-15). Il 12 novembre 2010, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1-1). 1.2 Il 7 dicembre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'in- teressato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012 ed una mezza rendita d'invalidità a de- correre dal 1° settembre 2012, unitamente alla rendita completiva in favo- re della figlia (doc. A 86-1 e 88-1; v. anche doc. A 84-1 e 88-6). È stato stabilito, in virtù del rapporto del 12 giugno 2012 del dott. B., medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR; doc. A 67-1), il quale, a sua volta, si è fondato sulla perizia pluridisciplinare del 16 maggio 2012 del Servizio accertamento medico (SAM; doc. C 23-1), che l'interessato era affetto segnatamente da lesione del tendine bicipite distale vicino all'inserzione del braccio destro, malessere soggettivo e disturbo emozio- nale inquadrabile in un disturbo dell'adattamento di lieve-media entità, anacusia sinistra con sordità di percezione e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro del 100% nella precedente attività dal 15 aprile 2010 ed un'incapacità al lavoro del 50% (diminuzione del rendimento) in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 56% (v. doc. A 83-1). 2. 2.1 Il 25 gennaio 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7 dicembre 2012 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata nonché di riconoscere il diritto a tre quarti di rendita d'invalidità a far tempo dal 1° settembre 2012. L'insorgente ha precisato
C-411/2013 Pagina 3 che le conclusioni della perizia (medica del maggio 2012 del SAM) non sono contestate. Chiede che, senza la necessità di fare ulteriori appro- fondimenti medici per determinare se le limitazioni psichiatriche e reuma- tologiche debbano sommarsi (incapacità al lavoro in un'attività adeguata del 30% dal lato reumatologico e del 50% dal lato psichiatrico; v. doc. C 23-35 e 23-41), sia determinato un orario di sette ore al giorno (ritenuto che secondo i periti SAM, in un'attività adeguata l'assicurato va reputato in grado di assolvere un orario di lavoro tra le sei e le otto ore giornaliere con tuttavia un rendimento ridotto nella misura del 50%; v. doc. C 23-29) e sia operata una riduzione giurisprudenziale del 20% (in considerazione della sua età [54 anni], delle affezioni di cui soffre, delle limitazioni medi- che che presenta, della possibilità di svolgere un'attività sostitutiva a tem- po parziale con una resa del 50%, della sua nazionalità e del tipo di per- messo di cui beneficiava). Ha inoltre sottolineato che, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, dal confronto fra il reddito da valido di fr. 64'654.-- ed il reddito da invalido di fr. 24'701.-- (fr. 61'753.-- con una riduzione del 12,5% [per il tempo di lavoro esigibile {7 ore al giorno}], una diminuzione del 50% [per la riduzione del rendimento] ed una riduzione del 20% [per fattori personali e professionali]) si otterrebbe una perdita di guadagno del 66,5%. Ha esibito documenti già agli atti (doc. TAF 1). 2.2 Il 28 febbraio 2013, l'insorgente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 4). 3. 3.1 Nel preavviso del 12 aprile 2013 (doc. TAF 6), l'Ufficio dell'assicura- zione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha segnalato che se- condo l'annotazione del medico SMR del 10 aprile 2013, allegata in co- pia, il ricorrente "in attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali è abi- le nella misura di 7 ore giornaliere (come affermato dal SAM, media tra le 6 e le 8 ore giornaliere) con riduzione del rendimento del 50%" (è in parti- colare fatto riferimento alla sentenza del Tribunale federale I 822/04 del 21 aprile 2005). Detta autorità ha altresì precisato che secondo l'annota- zione del consulente in integrazione professionale dell'11 aprile 2013, al- legata in copia, "effettuando un nuovo calcolo del grado d'invalidità (se- gnatamente applicando una riduzione per il tempo di presenza in un'attivi- tà sostitutiva adeguata ed adattando la riduzione giurisprudenziale per fattori personali e professionali dall'8% al 13%), l'assicurato ha diritto a tre quarti di rendita d'invalidità (grado d'invalidità del 65,35%) dal 1° settem- bre 2012". Pertanto, ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e di
C-411/2013 Pagina 4 riconoscere al ricorrente il diritto a tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° settembre 2012. 3.2 Nella risposta al ricorso del 16 aprile 2013 (doc. TAF 6), l'UAIE, dopo aver rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 12 aprile 2013 ed aver segnalato di non avere "niente da aggiungere" (a detta presa di posizione), ha concluso all'ammissione parziale del ri- corso, all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conforme- mente alla menzionata presa di posizione. 4. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del- la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg- ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 5. 5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne- cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
C-411/2013 Pagina 5 ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa- cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple- to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 6. Nel caso di specie, l'oggetto litigioso è l'integralità della decisione quere- lata, mediante la quale è stata accordata una rendita intera dell'assicura- zione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012 ed una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012, e ciò benché il ricorrente sembri avere impugnato solo la parte della decisione che sancisce il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre 2012. In effetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroatti- vamente una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l'auto- rità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto delle lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (cfr. su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2 e DTF 125 V 413 consid. 2d). 7. 7.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu- to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an- no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). Tuttavia, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni con- formemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI).
C-411/2013 Pagina 6 7.3 Va peraltro rammentato che in caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di modifica del diritto deve essere stabilita confor- memente all'art. 88a OAI (sentenze del Tribunale federale 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di 3 mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del dirit- to ad una rendita, ossia del periodo di carenza legale di un anno (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 9C_344/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 4.2 in fine e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del Tribunale ammini- strativo federale C-2747/2009 del 17 maggio 2011). 8. 8.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di brachialgia cronica a destra con stato dopo rottura del tendine distale del bicipite brachiale, sindrome panvertebrale cronica su discrete alterazioni degenerative tra L3 ed S1, sindrome del dolore croni- co, anacusia a sinistra, episodio depressivo di media gravità (F 32.11 se- condo l'ICD 10), obesità corporea e dislipidemia trattata (cfr. perizia medi- ca del maggio 2012 del SAM [doc. C 23-1]). 8.2 Nella perizia pluridisciplinare del 16 maggio 2012, fondata su un con- sulto psichiatrico, un consulto otorinolaringoiatrico ed un consulto reuma- tologico, i medici SAM hanno segnalato che l'assicurato ha sviluppato una condizione di scompenso psicopatologico caratterizzata da umore depresso, mancanza di stimoli, sentimenti di precarietà e disistima, man- canza di progettualità, preoccupazione per il futuro proprio e della propria famiglia, isolamento, deficit cognitivi, depauperamento energetico ed a- stenia. I trattamenti a cui si è sottoposto, pur determinando un certo mi- glioramento psichico, non hanno però completamente attenuato la condi- zione di fragilizzazione psichica dell'assicurato nel quale continua a persi- stere un'ideazione di tipo regressivo conseguente alle difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro. La psicopatologia rimane stabile ed appare difficil- mente migliorabile in tempi brevi. Detti medici hanno altresì rilevato che l'assicurato è rimasto vittima di due infortuni sul lavoro il 15 aprile e il 25 giugno 2010, procurandosi una lesione del tendine distale del bicipite brachiale. Malgrado le terapie conservative eseguite, ha sempre continu- ato a lamentare dolori al braccio (destro) accompagnati pure da debolez- za funzionale. L'assicurato riferisce cronici dolori alla colonna vertebrale a livello lombare, i quali sarebbero ulteriormente peggiorati nel corso degli ultimi due anni. All'esame clinico si sono potuti rilevare diffusi dolori di ca-
C-411/2013 Pagina 7 rattere fibromialgico, non sufficientemente spiegabili né dalla descritta le- sione del bicipite brachiale destro, né tantomeno da alterazioni degenera- tive della colonna lombare. Molto probabilmente si è instaurata una sin- drome del dolore cronico con tratti somatoformi in un soggetto che ha pu- re sviluppato una sindrome ansioso-depressiva reattiva. In considerazio- ne dell'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, della comorbidità in ambito otorinolaringoiatrico e psichiatrico, difficilmente si riuscirà a reinse- rire l'assicurato. I medici hanno infine osservato che i rumori presenti sul cantiere e la difficoltà a percepire i suoni mettono a rischio l'udito rima- nente sull'orecchio destro. In conclusione, i medici SAM hanno ritenuto che l'esercizio della precedente attività di montatore d'impianti di ventila- zione non è più esigibile, ma che in un'attività sostitutiva adeguata, riser- vate determinate limitazioni funzionali, l'assicurato è ritenuto in grado di assolvere un orario di lavoro tra le sei e le otto ore giornaliere (a dipen- denza delle pause necessarie) con tuttavia un rendimento ridotto nella misura del 50% (v. doc. C 23-27 e 23-29). 8.3 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare del maggio 2012 del SAM si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento del ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insorgente nonché sulla docu- mentazione medica agli atti. Il rapporto di perizia comporta un'introduzio- ne, l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni del peritando, la diagnosi nonché la discussione. In particolare, e sulla base della docu- mentazione medica agli atti, tale perizia può, con la precisazione cui si di- rà di seguito, essere considerata un mezzo probatorio idoneo per la valu- tazione dello stato di salute del ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata. In sede di ricorso, l'insorgente ha peraltro precisato che le conclusioni della perizia (medica del maggio 2012 del SAM) non sono contestate (v. doc. TAF 1 pag. 2). 8.4 Nel rapporto del 12 giugno 2012 (doc. A 67-1), su cui si fonda la deci- sione impugnata, il dott. B._______, medico SMR, ha ritenuto, in virtù del- la menzionata perizia, che l'insorgente ha presentato un'incapacità al la- voro del 100% nella precedente attività dal 15 aprile 2010 (data dell'infor- tunio sul lavoro; v. doc. C 23-10), ma che lo stesso era nuovamente in grado di lavorare al 50% (diminuzione del rendimento) in un'attività con- facente al suo stato di salute da maggio del 2012. Non vi è ragione allo stato attuale degli atti di causa di mettere in dubbio la valutazione del medico SMR, secondo cui sussiste un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. La data dell'avvenuto miglioramento dello stato di salute, nel maggio del 2012, non è peraltro stata contestata. Nell'annotazione del
C-411/2013 Pagina 8 10 aprile 2013 (doc. TAF 6), il medico SMR ha poi parzialmente corretto la sua precedente presa di posizione del giugno 2012, nel senso che ha precisato che il ricorrente è da considerare abile al lavoro nella misura di 7 ore giornaliere (media tra le sei e le otto ore giornaliere come indicato nella perizia pluridisciplinare del maggio 2012 del SAM) con riduzione del rendimento del 50%. Questo Tribunale non ha altresì motivo di scostarsi d'ufficio dal suddetto apprezzamento, ritenuto che, secondo giurispruden- za, se un rapporto medico quantifica il grado della (in)capacità lavorativa entro due limiti di valore è corretto di norma fondarsi sul valore medio (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 4.2 e relativi riferimenti). 8.5 In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze della perizia pluridisciplinare del maggio 2012 del SAM nonché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che lo stato di salute del ricorren- te ha impedito al medesimo di svolgere sia la sua precedente attività di montatore d'impianti di ventilazione magazziniere sia un'attività sostitutiva adeguata dal 15 aprile 2010 al 17 maggio 2012. A decorrere dal 18 mag- gio 2012, il medesimo è abile al lavoro nella misura di 7 ore al giorno con riduzione del rendimento del 50% in attività sostitutive confacenti allo sta- to di salute, ossia in lavori leggeri e poco qualificati nel settore secondario e nel settore terziario, con la conseguenza che su questo punto l'impu- gnata decisione del 7 dicembre 2012, come proposto dall'Ufficio AI del Cantone C._______ (proposta che peraltro da seguito alla conclusione presentata dall'insorgente), deve essere riformata. 9. 9.1 Nella misura in cui il ricorrente ha presentato un'incapacità lavorativa del 100% sia nella sua precedente attività sia in un'attività sostitutiva a- deguata dal 15 aprile 2010 al 17 maggio 2012, il medesimo avrebbe avu- to diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 2011 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 agosto 2012 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute dell'insorgente perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI). Sennonché, la rendita intera d'invalidità può essere versata al ricorrente solo a decorrere dal 1° maggio 2011, ritenuto che lo stesso ha presentato una richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità so- lamente il 12 novembre 2010 (doc. A 1-1) e il suo diritto ad una rendita d'invalidità avrebbe potuto nascere al più presto il 1° maggio 2011, vale a dire sei mesi dopo la richiesta, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI.
C-411/2013 Pagina 9 9.2 Ritenuto che, a far tempo dal 18 maggio 2012, il ricorrente è abile al lavoro in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute nella misu- ra di 7 ore al giorno con una riduzione del rendimento del 50%, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità infe- riore a partire dal 1° settembre 2012. 9.2.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato dall'autorità inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità, secondo le basi di calcolo di cui all'annotazione dell'11 aprile 2013 del consulente in integrazione professionale (doc. TAF 6), che occorrerebbe fare riferi- mento piuttosto ai dati del (settembre) 2012 (momento in cui il migliora- mento significativo dello stato di salute del ricorrente perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI), che a quelli del 2011. Sennonché, non essendo disponibili i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari per l'anno 2012 (cfr. stati- stiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica), può essere fatto riferi- mento ai dati dell'anno 2011 (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_41/2010 del 20 aprile 2010 consid. 4.3.1; v. anche la senten- za del Tribunale amministrativo federale C-5130/2010 del 18 maggio 2011 consid. 12.1). 9.2.2 L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile dal ricorrente nel 2011 come montatore d'impianti di ventilazione, ossia fr. 65'269.-- (tenuto conto del salario di fr. 64'120.-- percepito nel 2009 [il più favorevole al ricorrente dal momento che corrisponde al salario percepito nell'ultimo anno in cui ha lavorato durante 12 mesi] secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato della Cassa cantonale di compensazio- ne di D._______ [doc. A 83-5] indicizzato al 2011), ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello ottenibile in attività di tipo leggero, ossia fr. 61'894.77 (tenuto conto di un salario medio mensile in attività semplici e ripetitive nel 2010 di fr. 4'901.-- secondo la pertinente tabella TA1 [2010] dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, di un orario medio usuale di 41.7 ore settimanali nonché dell'indicizzazione del salario rispetto al 2010 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]), basi di calcolo che questo Tribunale non ha motivo di modificare d'ufficio (v. in particolare la tabella aggiornamento del salario da valido e la tabella della capacità di guadagno residua [doc. TAF 6]). Sul salario annuale da invali- do, l'autorità inferiore ha dapprima operato una riduzione del 16% per il tempo di presenza (orario di 35 ore alla settimana [7 ore al giorno] invece di un orario medio usuale di 41.7 ore settimanali [secondo le statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]), riduzione che appare corret- ta. L'UAIE ha poi effettuato una diminuzione del 50% poiché l'insorgente
C-411/2013 Pagina 10 può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura del 50%. Peraltro, il reddito da invalido può essere ulteriormente ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). L'autorità inferiore ha infine operato una riduzione del 13% (per tene- re conto del fatto che l'assicurato può esercitare solo delle attività leggere a tempo parziale), dalla quale non vi è motivo di scostarsi d'ufficio tenuto conto dell'insieme delle circostanze determinanti del caso di specie. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 22'616.--. Dal con- fronto fra il reddito da valido di fr. 65'269.-- e quello da invalido di fr. 22'616.-- consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 65% che determina il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come se- gue: [(65'269 – 22'616) x 100] : 65'269 = 65,35% (doc. TAF 6). 10. 10.1 Ritenuto che nel preavviso del 12 aprile 2013 – ripreso dall'UAIE nel- la risposta al ricorso del 16 aprile 2013 (doc. TAF 6) – l'Ufficio AI del Can- tone C._______ ha proposto di dare seguito alla proposta dell'insorgente di riconoscere il diritto a tre quarti di rendita d'invalidità a far tempo dal 1° settembre 2012, proposta che è accolta in questa sede siccome confor- me alla legge, non era necessario accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 10.2 Per conseguenza, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata deci- sione del 7 dicembre 2012 riformata nel senso che, decorsi sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni (giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI), al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute dell'insorgente perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OA) ed a tre quarti di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proce- da al calcolo delle prestazioni ai sensi di legge. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 28 febbraio 2013, è restituito al ricorrente.
C-411/2013 Pagina 11 11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe- tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stes- sa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS- TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-411/2013 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione del 7 dicembre 2012 è riforma- ta nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012 ed a tre quarti di rendita dal 1° set- tembre 2012. 2. Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle prestazioni. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 28 febbraio 2013, è restituito al ricorrente. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 16 aprile 2013, del preavviso dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 12 aprile 2013, dell'annotazione del medico SMR del 10 aprile 2013 e dell'annotazione del consulente in integrazione professionale dell'11 aprile 2013) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-411/2013 Pagina 13 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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