B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4020/2015

S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Maria Cristina Castiglione, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, rifiuto di riconoscere il condono (decisione del 18 maggio 2015).

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Fatti: A. A.a A., cittadino italiano nato a B. il (...), celibe, (doc. 1 dell'incarto dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e- stero [UAIE]), ha lavorato fino al 27 marzo 1998 alle dipendenze della C._______ quale impiegato (doc. 5). Con decisione del 28 febbraio 2000, presentando un grado di invalidità del 70%, l’interessato è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità del Canton D._______ (in seguito UAI-D.), a decorrere dal 1° aprile 1999 (doc. 3). A.b Una prima procedura di revisione d'ufficio conclusasi l’8 febbraio 2002 ha confermato il grado d'invalidità (doc. 18). Una seconda, terminata il 16 marzo 2004, è giunta alla medesima conclusione (doc. 8). A.c A seguito del rientro in Italia dell'assicurato, la Cassa svizzera di com- pensazione (in seguito CSC) è subentrata all'UAI-D. per la prose- cuzione del versamento della rendita d'invalidità a partire dal 1° giugno 2010 (doc. 6). L’incarto è quindi stato trasmesso per competenza all’UAIE (doc. 7, 45). B. B.a Il 6 maggio 2014 l'UAIE ha avviato un’ulteriore procedura di revisione (doc. 46) dalla quale è emerso che A., dal 22 maggio 2013, è stato privato della propria libertà e ricoverato presso l’Ospedale psichiatrico giu- diziario (OPG) di E., in ragione di una misura di sicurezza disposta in attesa del processo di primo grado, nel quale, con decisione del 29 no- vembre 2013, è stato giudicato colpevole dei reati ascrittigli e condannato a una pena detentiva (doc. 53, 54, 57, 62-66). Successivamente la Corte d’appello di F., nella pubblica udienza del 23 gennaio 2015, ha dichiarato A. “non imputabile per vizio totale di mente” e protratto la misura di sicurezza in atto dal 19 luglio 2014 presso la G._______ di F._______ per quattro anni (doc. 88, si confronti anche consid. 10.1.3, 10.1.4). B.b Di conseguenza, pur riconoscendo un grado di invalidità invariato ri- spetto alla precedente revisione, a causa della misura penale pronunciata

C-4020/2015 Pagina 3 nei confronti dell’interessato, il 6 ottobre 2014 l’UAIE ha informato l'interes- sato che la rendita di invalidità sarebbe stata sospesa retroattivamente a partire dal 1° giugno 2013, ex art. 21 cpv. 5 LPGA (doc. 67-68). B.c Nonostante lo scritto del 5 novembre 2014, con cui l’assicurato ha chie- sto, per il tramite del patronato H._______ (incaricato dalla madre), di so- spendere il giudizio sulla sorte della rendita (doc. 70), l’UAIE, senza atten- dere la preannunciata trasmissione degli atti medici da parte dell’INPS, ha confermato la propria posizione con decisione dell’11 novembre 2014 (doc. 72-73). C. C.a L’assicurato, per il tramite dell’INAS, ha dunque trasmesso all’autorità inferiore il rapporto psichiatrico del 13 novembre 2014 (doc. 77) e la perizia particolareggiata E213 del 14 novembre 2014 (doc. 78). La documenta- zione è stata sottoposta al servizio medico dell’amministrazione, che, nel rapporto finale del 7 gennaio 2015, ha segnalato uno stato di salute inva- riato rispetto all’ultima revisione (doc. 81). C.b L’UAIE ha quindi emesso il 15 gennaio 2015 un ulteriore provvedi- mento, definito “comunicazione all’assicurato”, con il quale ha indicato che le prestazioni fino ad allora assegnate non subivano cambiamenti, non es- sendovi state modifiche rilevanti del grado di invalidità. Ciononostante, è stata nuovamente ribadita la sospensione del diritto alla rendita, fino al ter- mine della detenzione (doc. 82). All’assicurato è stata inoltre indicata la facoltà di chiedere, entro trenta giorni, una decisione soggetta a ricorso, mediante richiesta scritta. D. Senza attendere la scadenza del termine per chiedere la decisione for- male, l'UAIE ha emesso la decisione del 19 gennaio 2015, nella quale, constatando che l'interessato non aveva rispettato il proprio obbligo di in- formare, ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 33'840.- indebitamente percepito fra giugno 2013 e settembre 2014 compresi. All’insorgente è stata quindi concessa la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono della predetta somma, segnatamente se la riscossione era avvenuta in buona fede e qua- lora la restituzione rappresentava per lui un onere troppo grave (doc. 83). E. Con scritto datato 23 febbraio 2015 (doc. 85), ma inviato il 12 marzo 2015

C-4020/2015 Pagina 4 (anticipandolo via email lo stesso giorno [doc. 84]), l’avv. Castiglione in rap- presentanza del ricorrente, ha implicitamente contestato l’ordine di restitu- zione, sostenendo che lo stato di salute in cui il ricorrente versava all’epoca del ricovero coatto, non gli permetteva di adempiere all’obbligo di infor- mare. Non essendogli imputabile alcuna negligenza e versando in condi- zioni economiche precarie, è pertanto stato chiesto il condono della somma richiesta dall’UAIE. Fondandosi sulla decisione della Corte d’Appello di F._______, che lo ha prosciolto da ogni imputazione per vizio totale di mente, il ricorrente ha al- tresì chiesto il ripristino dell’erogazione della rendita, asserendo di non aver subito alcuna condanna penale (doc. 85-89). F. Con decisione del 18 maggio 2015, l’autorità inferiore, pur rinunciando ad esigere l’immediata esazione del rimborso, in ragione dell’onere eccessivo che questo comporterebbe, ha respinto la domanda di condono, negando l’esistenza della buona fede e riservandosi il diritto di riconsiderare la pro- pria posizione in caso di ritorno a miglior fortuna dell’insorgente (doc. 90). G. Il 24 giugno 2015 (data del timbro postale) l'interessato ha interposto ri- corso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF) contro la pre- detta decisione dell'UAIE del 18 maggio 2015, contestando il mancato ri- conoscimento del condono e reiterando le richieste già esposte nelle os- servazioni del 12 marzo 2015 (doc. TAF 1). H. Nella risposta al ricorso del 2 settembre 2015 (doc. TAF 5), l'autorità infe- riore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rammentato di aver stabilito, mediante due provvedimenti cresciuti in giudicato, la sospensione retroattiva del pagamento della ren- dita (a causa della detenzione dell'assicurato) e l’obbligo di restituzione dell'importo della rendita d'invalidità indebitamente percepita (da giugno 2013 a settembre 2014), nonché di aver negato la concessione del con- dono, in assenza del presupposto della buona fede. Non ha per contro preso posizione sulla richiesta di ripristino della rendita sospesa. I. Nella replica del 8 ottobre 2015, l’insorgente ha sostanzialmente ribadito le

C-4020/2015 Pagina 5 argomentazioni esposte nel ricorso, contestando, per le ragioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto, il mancato riconoscimento della buona fede da parte dell’autorità inferiore (doc. TAF 8). J. Invitata a duplicare, l’autorità inferiore si è riconfermata il 12 novembre 2015 nella proposta di reiezione del ricorso (doc. TAF 10).

Diritto:

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA ema- nate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20).

2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempite nel caso di specie. 2.3 Il ricorso è altresì tempestivo, rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e art. 52 PA) ed è ammissibile.

3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.

C-4020/2015 Pagina 6 1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sot- toposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 18 maggio 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta- mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681) entrato in vigore il 1° giugno 2002. 4.2 L'allegato II dell'ALC è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)

C-4020/2015 Pagina 7 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

Secondo l'art. 21 cpv. 5 LPGA, se l'assicurato subisce una pena o una mi- sura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere d'indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. La rendita dell'assicurazione invalidità è una prestazione pecuniaria con carattere d'indennità ai sensi dell'art. 21 cpv. 5 LPGA (cfr. sentenza del TF 8C_139/2007 del 30 maggio 2008 consid. 3.2). La disposizione è pertanto applicabile nel caso di specie.

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Per la seconda frase del medesimo ca- poverso, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere resti- tuite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi diffi- coltà. I predetti presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 126 V 48 consid. 3c, sentenza del Tribunale federale 8C_129/2015 del 13 lugli 2015 consid. 4, 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tra l'altro tenuti alla restituzione: il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.

C-4020/2015 Pagina 8 Per l'art. 3 cpv. 1 OPGA l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione. Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L'assicuratore decide di rinunciare alla re- stituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3). Sulla restituzione rispettivamente sul condono si statuisce di principio in due fasi separate (cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3 e sentenza del TAF C-3053/15 del 28 maggio 2015 consid. 2.2).

7.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci- sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi- scono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og- getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a). 7.2 In via preliminare va esaminato se oggetto del contendere è la restitu- zione delle prestazioni indebitamente percepite dal ricorrente oppure il con- dono. Nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha stabilito non es- sere dati i presupposti del condono della restituzione, conclusione che pre- suppone che la decisione di restituzione sia nel frattempo cresciuta in giu- dicato.

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8.1 Oggetto del contendere, nel caso concreto, è la liceità del rifiuto della domanda di condono, essendo le decisioni di sospensione della rendita (doc. 72-73) e di restituzione (doc. 83) ormai cresciute in giudicato. Se è vero infatti che con la e-mail del 12 marzo 2015, trasmessa tramite raccomandata AR lo stesso giorno (doc. 84-85), l’avv. Castiglione ha implicitamente contestato anche la decisione di restituzione in quanto l’assicurato, incapace di intendere e volere, non era in grado di informare l’amministrazione (doc. 84, p. 1), è pur vero che lo scritto, anche se considerato quale ricorso contro la decisione di restituzione, andava ritenuto tardivo, dal momento che per stessa ammissione del rappresentante la decisione era stata notificata il 28 gennaio 2015 (doc. 84 p. 1). Peraltro, secondo costante prassi, una decisione amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può più venire contestata (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità delle summenzionate decisioni dell'UAIE]; si confronti DTF 143 V 66 consid. 4.2 e 4.3). 8.2 Nella misura in cui il ricorrente richiede in questa sede il ripristino della rendita, il ricorso è irricevibile, non essendosi l’UAIE ancora espresso su questo tema tramite decisione formale (si confronti il consid. 14.1 e 14.5).

9.1 Nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha ritenuto che i pre- supposti del condono della restituzione non sono adempiuti, non potendo ammettere l’esistenza della buona fede dell’assicurato. Incontestato è in- vece il fatto che una restituzione costituirebbe per il ricorrente un onere troppo grave. 9.2 Di contro, il ricorrente perora la propria buona fede, sostenendo che la mancata comunicazione della sua situazione, non sia da attribuire a mali- zia, ma piuttosto alla mancata capacità di comprensione del significato delle sue azioni o, come in concreto, delle omissioni.

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10.1 10.1.1 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle presta- zioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comporta- mento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le cir- costanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto ricono- scere il vizio giuridico esistente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 112 V 97 consid. 2c e 110 V 176 consid. 3c). 10.1.2 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni perce- pite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situa- zione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe prov- vedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b). Peraltro, quanto alla possibilità per l'autorità inferiore di com- pensare il suo credito in restituzione con l'ammontare della rendita corrente in favore dell'assicurato, giova rilevare che di principio tale compensazione è ammissibile (DTF 130 V 505 consid. 2.1 e 128 V 224 consid. 3b e relativi riferimenti), però solo nella misura in cui non intacchi il minimo vitale dell'in- teressato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 e relativi riferimenti; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid.5.2). 10.2 Nel merito, dal momento che la condizione dell’onere eccessivo è già stata accertata e riconosciuta dall’autorità inferiore nella decisione impu- gnata (doc. 90), non occorre soffermarsi ulteriormente sulla questione, ri- sultando verosimile alla luce degli atti dell’incarto in particolare il tenore delle sentenze penali.

C-4020/2015 Pagina 11 10.3 Va pertanto esaminato, in concreto, unicamente se possa essere am- messa o meno la buona fede del ricorrente che ha continuato a percepire, fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2014, la rendita di invalidità, senza informare l’autorità inferiore del suo cambiamento di situazione, e meglio del ricovero coatto in un ospedale psichiatrico giudiziario.

11.1 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assi- curative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac- certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. 11.2 Inoltre, secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicu- ratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambia- mento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'eroga- zione di una prestazione. Giusta l’art. 77 OAI (RS 831.201) l'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rile- vante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e delle con- dizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato (si confronti sul tema UELI KIESER, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 478-479). 11.3 Per stabilire se è dato un obbligo di notificare ci si deve fondare sulle circostanze del caso concreto. Determinante è, in particolare, se la persona è stata resa attenta in modo inequivocabile del suo obbligo concreto di no- tificare (ad esempio in caso di modifica dello stato civile, dello stato di sa- lute, ecc.). L'obbligo di notifica può quindi riferirsi soltanto a modifiche della fattispecie, la cui esistenza rispettivamente le cui conseguenze sul diritto alle prestazioni la persona interessata conosceva o doveva conoscere. Un comportamento colpevole – una lieve negligenza è sufficiente – è pertanto necessario (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 448 N 11). Secondo la giurisprudenza la mancata comunicazione dell'esecuzione di una pena configura in particolare una violazione dell'obbligo di notificare (ZAK 1986 pag. 637 e UELI KIESER, ATSG-Kommentar, ad art. 31 pag. 449 N 13).

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12.1 12.1.1 Nell’evenienza concreta dagli atti emerge che il 27 maggio 2010 (doc. 6) la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha comunicato al ricorrente che, in ragione della sua partenza per l’Italia, sarebbe subentrata all’UAI-D._______ nel versamento delle prestazioni successive al 1° giugno 2010. La CSC ha espressamente indicato a pagina 1, sotto la rubrica "obbligo di informare", che i "beneficiari di rendite devono annunciare immediatamente (...) ogni modifica della situazione suscettibile di avere un effetto sul genere o l’importo della prestazione”. Ciò è necessario in particolare nei seguenti casi “(...) la detenzione preventiva o l'esecuzione di pene privative di libertà o di misure penali in Svizzera o all'estero (...). È stato inoltre precisato che giusta l'art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse dovranno essere restituite. 12.1.2 Nell’ambito della procedura di revisione avviata il 6 maggio 2014 (doc. 46) l’UAIE ha chiesto al beneficiario di sottoporsi ad un nuovo esame medico e di trasmettere i documenti elencati, nonché ogni ulteriore infor- mazione rilevante al fine di valutare lo stato di salute (doc. 48-50). Avendo ricevuto soltanto parte della documentazione richiesta (doc. 51), l’ammini- strazione ha sollecitato l’evasione della domanda di informazione entro il 10 novembre 2014, minacciando di sopprimere la rendita in caso di man- cata collaborazione (doc. 52). 12.1.3 A fronte della minaccia di sospensione delle prestazioni, il 23 set- tembre 2014 la madre dell’insorgente ha contattato l’autorità inferiore co- municando che, nei confronti del figlio, era in corso un procedimento pe- nale (doc. 53). La documentazione raccolta ha permesso di appurare che dal 22 maggio 2013 A._______ è stato sottoposto al ricovero di sicurezza presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di E._______ ed è stato rinviato a giudizio, con decreto del 25 giugno 2013, per rispondere dell’im- putazione di estorsione aggravata continuata ai danni della madre (doc. 54, 57). Con decisione di primo grado del 29 novembre 2013 la Sezione penale del Tribunale di F._______, lo ha poi riconosciuto colpevole dei reati a lui contestati, condannandolo ad una pena detentiva di cinque anni e due mesi. Il giudice ha inoltre disposto, in sostituzione della degenza presso l’OPG, il ricovero in una casa di cura idonea, a titolo di misura di sicurezza

C-4020/2015 Pagina 13 da espiare per un periodo di due anni o fino alla cessazione della pericolo- sità sociale (doc. 53, 54, 57, 62-66). Dal 19 luglio 2014 l’assicurato è quindi stato trasferito presso la Comunità G._______ di F., al fine di se- guire uno specifico trattamento terapeutico riabilitativo (doc. 56). Succes- sivamente, sulla scorta della perizia giudiziaria in psichiatria della dr.ssa I. del 13 gennaio 2015, stante la quale l’assicurato era da consi- derarsi incapace di intendere e volere al momento della commissione del reato per cui era stato condannato in primo grado (doc. 87), la Corte d’ap- pello di F., nella pubblica udienza del 23 gennaio 2015, ha dichia- rato A. “non imputabile per vizio totale di mente” e protratto la mi- sura di sicurezza in atto presso la G._______ di F._______ per quattro anni (doc. 88). 12.2 12.2.1 Alla luce di quanto emerge dagli atti, sebbene l'insorgente fosse stato reso edotto del proprio obbligo di informare, in particolare di segna- lare un'eventuale detenzione o misura penale a suo carico (comunicazione del 27 maggio 2010 – doc. 6), occorre riconoscere che al momento del ricovero presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario – e verosimilmente du- rante tutta la durata del soggiorno in detto istituto – fosse incapace di com- prendere la portata e il significato dei suoi atti. A seguito del trasferimento presso la Comunità G._______ di F., il 19 luglio 2014 (doc. 56), non è dato sapere con certezza se l’insorgente abbia tratto benefici dal trattamento terapeutico riabilitativo e nell’affermativa a partire da quando. Dalla perizia psichiatrica del 13 gennaio 2015 della dr.ssa J., par- rebbe che al momento dell’esame peritale, la terapia farmacologica per- mettesse all’assicurato di riacquisire unicamente una parvenza di “norma- lità” (doc. 87 p. 8), resistendo comunque il disturbo schizoide della perso- nalità. In maniera analoga si è espressa pure la dr.ssa K., nel re- ferto rilasciato all’INPS a seguito della visita psichiatrica (doc. 77), descri- vendo in particolare un “funzionamento sociale” dell’assicurato gravemente compromesso. Pare dunque altamente verosimile che al momento del ri- covero presso la Comunita G., come pure al momento della richie- sta di informazioni avanzata dall’UAIE nell’ambito della procedura di revi- sione (doc. 48-50), il ricorrente non fosse completamente in grado di inten- dere e volere. Del resto da settembre 2014 l’amministrazione era informata del ricovero. 12.2.2 Occorre pertanto concludere che l’insorgente, da anni affetto da schizofrenia, non soltanto era inconsapevole dell'illiceità della rendita an- cora percepita durante il periodo di riabilitazione, ma che pure era incapace

C-4020/2015 Pagina 14 di immaginarsi la rilevanza della misura terapeutica a cui era stato sotto- posto, ai fini dell'erogazione della rendita d'invalidità. In simili condizioni egli non era pertanto in grado di violare coscientemente, ma neppure per negligenza, il proprio obbligo d’informare circa la misura di sicurezza nel frattempo disposta. 12.3 In siffatte circostanze non resta che esaminare se, giusta l’art. 31 LPGA e l’art. 77 OAI, l’onere di informare l’autorità inferiore del cambia- mento della situazione di A._______ incombesse ad altre persone. 12.3.1 Se nell’ambito della presente vertenza l’assicurato risulta essere rappresentato dall’avv. Castiglione, questo non era il caso al momento del ricovero coatto presso l’OPG. Sia l’avv. L._______, nominato nell’ambito del giudizio di primo grado (doc. 64 p. 1), che l’avv. Castiglione, nominato per il giudizio d’appello (doc. 64 p. 11), non erano tenuti a dare notizia all’UAIE, dal momento che non vi sono indizi per cui il loro mandato si estendesse oltre la rappresentanza in sede penale. Certo, in un secondo momento, a seguito della decisione di restituzione delle prestazioni retroat- tivamente sospese (doc. 83), l’avv. Castiglione ha iniziato a patrocinare l’in- teressato anche per la problematica relativa alla rendita AI, tuttavia, nuo- vamente, non vi sono indizi che lascino supporre che essa fosse stata in- caricata dal suo cliente in tale ambito. A maggior ragione considerato lo stato di incapacità in cui versava l’insorgente. 12.3.2 Resta dunque da valutare il ruolo della madre del ricorrente (a proposito del concetto di “congiunti” di cui all’art. 31 cpv. 1 LPGA si confronti UELI KIESER, ATSG-Kommentar, pag. 478, secondo cui un obbligo di notifica dovrebbe essere subordinato alla percezione di una prestazione). 12.3.2.1 A tale proposito occorre rammentare che essa è stata ripetuta- mente vittima degli atti delittuosi del figlio (estorsioni, minacce, ingiurie e aggressioni fisiche perpetrate per un lungo lasso di tempo – cfr. doc. 64 p. 8). Nell’ambito del procedimento penale volto a perseguire tali reati essa si è costituita parte civile, ottenendo un risarcimento sia per i danni patrimo- niali che per la sofferenza psico-fisica e per lo stato di terrore e di disagio psicologico da essa sofferto a seguito del comportamento del figlio (doc. 64 p .10). Nonostante il legame parentale, il rapporto di fiducia, oltre che quello personale con l’assicurato, può quindi dirsi irrimediabilmente com- promesso. Circostanza per altro confermata anche dalla perizia psichia- trica assunta nell’ambito del giudizio d’appello, stante la quale l’interessato ha maturato nei confronti della madre deliri a connotazione sessuale, so-

C-4020/2015 Pagina 15 stenendo di essere stato violentato in gioventù e deliri di persecuzione, te- mendo di essere avvelenato da parte di quest’ultima (doc. 87). In un tale contesto, non sarebbe, di principio, esigibile che la madre si faccia carico degli aspetti amministrativi riguardanti il figlio, né che la stessa lo rappre- senti in alcun modo. Oltretutto, fra gli atti dell’incarto non soltanto non figura una procura rilasciata in favore della madre, rispettivamente la costituzione di una tutela/curatela a suo carico, ma neppure emerge una chiara e inconfondibile dimostrazione della volontà di quest’ultima di agire quale rappresentante del figlio. 12.3.2.2 È pur vero che, stando a quanto riferito all’UAIE dall’avv. M., patrocinatrice della madre (doc. 64 p. 1), a quest’ultima sa- rebbe stata attribuita dal giudice la gestione degli affari dell’insorgente, ivi compreso l’accesso alla relazione bancaria presso la quale veniva mensil- mente corrisposta la rendita AI (doc. 53). Tale circostanza, tuttavia, risulta essere attestata unicamente da una nota interna dell’UAIE (doc. 53 p. 2). Non ne viene, per contro, fatta alcuna menzione nella sentenza di primo grado del 29 novembre 2013, in cui alla madre è stato riconosciuto un ri- sarcimento dei danni patiti (doc. 64), né tantomeno nella decisione della Corte d’Appello del 23 gennaio 2015, con la quale è stata ulteriormente estesa la misura di sicurezza (doc. 4 allegato al doc. TAF 1). Alla luce del comportamento tenuto dalla madre, parrebbe piuttosto che essa abbia agito, in circostanze contingenti, come farebbe un qualsiasi genitore, o un gestore d’affari senza mandato, più che altro per evitare delle conseguenze negative al figlio, piuttosto che come vero e proprio rappresentante di quest’ultimo. Tale è stato il caso in occasione della presa di posizione del 5 novembre 2014 del patronato H., che si era rivolto all’UAIE su incarico della madre (doc. 70), a seguito della comunicazione del 6 ottobre 2014 con cui era stata annunciata la sospensione retroattiva della rendita (doc. 67-68): la procura allegata allo scritto del patronato, è stata infatti sottoscritta da N., madre di A., “in qualità di genitore” (doc. 69). Proprio in questa veste essa ha prontamente reagito alla minaccia di soppressione della rendita formulata dall’UAIE il 10 settembre 2014, contattando l’amministrazione al fine di giustificare la mancata trasmissione della documentazione medica richiesta al figlio nell’ambito della procedura di revisione della rendita (doc. 52). Tuttavia subito dopo questo contatto telefonico, essa ha lasciato che fosse il patrocinatore dell’insorgente a chiarire la situazione con l’UAIE (doc. 54-57; si confronti anche il doc. 84, in cui l’avv. Castiglione precisa

C-4020/2015 Pagina 16 appunto che la madre è venuta a conoscenza per caso della richiesta di informazioni; del resto il figlio abitava altrove e disponeva liberamente della propria rendita d’invalidità [cfr. doc. 64 p. 4]). 12.3.2.3 In definitiva, stando a quanto appena esposto, non risulta affatto dimostrato né tantomeno verosimile che la madre dell’insorgente, abbia ot- tenuto la facoltà, privatamente dal figlio o in qualità di tutrice, di gestirne le questioni amministrative e, a tale scopo, l’accesso al conto sul quale veniva versata mensilmente la rendita AI, ma anzi è vero il contrario. Del resto di tale conto si occupava il figlio personalmente (doc. 64 p. 4). Seppure N._______ fosse senz’altro a conoscenza della rendita percepita da A._______, ritenuto che tale diritto sussiste sin dal 1999 (doc. 3), essa non era pertanto tenuta ad interessarsi riguardo alla continuazione dell’ero- gazione della stessa anche a seguito del ricovero del figlio. Essa non sol- tanto non era la beneficiaria della rendita, ma neppure era titolare del conto rispettivamente non gestiva il conto sul quale tale prestazione veniva ver- sata mensilmente. Oltre a ciò, come detto, essa non ha mai manifestato la propria volontà di agire in quanto rappresentante dell’insorgente – se non casualmente (doc. 84) – dal quale per anni è stata oggetto di vessazione e contro il quale ha avviato l’azione penale che ha condotto al suo ricovero in una struttura psichiatrica. 12.3.3 In simili circostanze, non si può oggettivamente affermare che la madre dell’assicurato potesse e/o dovesse immaginarsi la rilevanza della detenzione/ricovero in una struttura di riabilitazione psichiatrica ai fini dell’erogazione della rendita di invalidità. Quand’anche si volesse ammet- tere che essa fosse consapevole che l'art. 21 cpv. 5 LPGA prevede la so- spensione della rendita durante un periodo di detenzione o di ricovero, ri- conoscendo dunque che un tale cambiamento aveva delle conseguenze sul versamento della rendita, essa non aveva nessun obbligo di reagire, né informandosi, né informando l’autorità inferiore.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inferiore non trova applicazione nel caso concreto l’obbligo di informazione previsto dall’art. 31 LPGA per i congiunti o i terzi ai quali la prestazione è versata. In conclusione, richiamate le disposizioni legali e giurisprudenziali indicate sopra, occorre pertanto ammettere l’esistenza della buona fede da parte di A._______ che non era evidentemente in grado di realizzare di trovarsi in una situazione di illiceità, alla quale occorreva reagire in modo appropriato,

C-4020/2015 Pagina 17 dandone notizia all’UAIE. Il ricorso va pertanto accolto. La decisione impu- gnata va quindi annullata, mentre la richiesta di condono ammessa.

14.1 Nel memoriale di ricorso l’insorgente ha chiesto anche il ripristino dell’erogazione della rendita, in ragione del proscioglimento dalle imputa- zioni mosse a suo carico da parte del Tribunale d’appello di F._______. La medesima domanda era già stata indirizzata all’autorità inferiore in data 12 marzo 2015 (consid. E). Non risulta essere stata nel frattempo oggetto di decisione formale. Su questo punto l’incarto va pertanto trasmesso all’au- torità inferiore per competenza. A titolo puramente abbondanziale vengono esposte le seguenti considerazioni. 14.2 14.2.1 A titolo di premessa va rilevato che giusta i più recenti criteri giuri- sprudenziali la privazione della libertà personale disposta dall'autorità pe- nale giustifica la sospensione del diritto alla rendita, ma non la soppres- sione (DTF 113 V 273 consid. 2c). Si tratta in concreto di una disposizione potestativa, che permette di tener conto di circostanze particolari. Ad esem- pio la norma non viene applicata nell'ipotesi in cui, malgrado l'esecuzione della pena, una persona sana nelle medesime condizioni, ha la possibilità di esercitare un'attività lucrativa (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art. 21 n 101 pag. 301). La ratio legis della norma consiste infatti nel garantire l'uguaglianza di trattamento tra invalidi privati della libertà e per- sone sane nelle medesime condizioni. Il detenuto sano infatti perde, di re- gola, il salario o, se indipendente, il suo reddito professionale (DTF 133 V 1 consid. 4.2.4.1; per quanto riguarda le misure detentive si confronti in particolare DTF 137 V 154 consid. 3.3 e 5 con riferimenti). Il detenuto inva- lido, mantenuto dalla pubblica collettività, non deve pertanto trarre vantag- gio economico dall'esecuzione della pena. Se quindi il regime detentivo, malgrado la condanna penale o la misura privativa della libertà, consente comunque alla persona valida privata della libertà di esercitare un'attività lucrativa sufficiente quantomeno a garantirne la sussistenza, il diritto alla rendita di invalidità del detenuto invalido, che, nelle stesse condizioni, non può, per ragioni di salute, esercitare un'ana- loga attività, non verrà sospeso (DTF 138 V 140 consid. 2.2, 137 V 154 consid. 3.3; sentenza TAF C-3490/2013 del 14 settembre 2015, consid. 6.1.3).

C-4020/2015 Pagina 18 14.2.2 Al riguardo è utile precisare che il peculio non costituisce di principio un reddito di un'attività lucrativa (cfr. per esempio sentenza del Tribunale federale 9C_702/2007 del 17 giugno 2008 consid. 4). Il lavoro svolto presso il penitenziario, giusta l'art. 81 cpv. 1 CP (RS 311.0), non viene inol- tre qualificato come attività lavorativa ai sensi dell'art. 83 CP. In effetti si tratta di uno strumento idoneo e necessario che, oltre a consentire al dete- nuto di preservare le sue capacità personali e professionali, è indispensa- bile a garantire l'ordine e la gestione economica degli istituti, motivo per cui non è comparabile ad un'attività lucrativa in senso economico (cfr. sen- tenza del TF 8C_176/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 4.2; sentenza del TF 8C_702/2007 del 17 giugno 2008 consid.4 e sentenza del TAF B- 4180/2012 del 26 maggio 2014 consid. 5.4.1). 14.2.3 Inoltre, il Tribunale federale ha pure ribadito che il diritto alla rendita di una persona che si trova in carcere preventivo va sospeso in quanto anche una persona sana durante quel periodo deve, di regola, subire una perdita di guadagno. Conformemente alla giurisprudenza (DTF 116 V 326 con riferimenti) e per motivi di praticabilità questo vale solo se il carcere preventivo è di una certa durata (DTF 133 V 1, 137 V 154, 138 V 140, 281). 14.2.4 Anche nel caso di una persona invalida sottoposta a misure tera- peutiche stazionarie di cui all’art. 59 e segg. CP, il Tribunale federale nella DTF 137 V 154, consid. 5, ha stabilito che ai fini della sospensione del diritto alla rendita ai sensi dell’art. 21 cpv. 5 LPGA, determinate è se detto regime consenta o meno l’esercizio di un’attività lavorativa, conforme- mente alla giurisprudenza citata nella presente decisione (cfr. consid. 13.3.1 e 13.3.2; cfr. anche REBEKKA KELLER; Rechtsprechungsübersicht Répertoire de jurisprudenc, AJP 2011 pag. 1540). Secondo l’art. 59 CP (intitolato misure terapeutiche stazionarie) se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora (cpv. 1): a. l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con que- sta sua turba; e b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba. Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure (cpv. 2).

C-4020/2015 Pagina 19 14.3 14.3.1 Nel caso in esame, sulla scorta della perizia psichiatrica giudiziaria della dr.ssa I._______ del 13 gennaio 2015, di cui già si è detto sopra (doc. 87), la Corte d’appello di F._______ ha dichiarato A._______ “non imputabile per vizio totale di mente” e protratto la misura di sicurezza in atto presso la G._______ di F._______ per quattro anni (doc. 88). 14.3.2 Concretamente ciò significa che l’insorgente ha senz’altro com- messo il reato in parola ai danni della propria madre, ma che a causa della turba da cui è affetto, il suo agire delittuoso non possa essergli imputato. Giova rammentare che il diritto penale svizzero prevede che laddove all’au- tore di un reato è riconosciuta una scemata imputabilità – in quanto al mo- mento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv. 1 CP) – può nondimeno essere di- sposta una delle misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e CP (art. 19 cpv. 3 CP, cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2a edizione, Berna 2006, § 11, n. 7 con rinvio a § 9, n. 6; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 61, n. 13). Que- sto è precisamente ciò che è stato fatto dal giudice d’appello italiano (doc. 88), che ha disposto nei confronti dell’assicurato una misura di sicurezza, assimilabile a una misura terapeutica stazionaria per il trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP) o per il trattamento della tossicodipendenza (art. 60 CP). 14.4 14.4.1 Appurato che l’insorgente ha subito una misura prevista dal diritto penale, andrebbe dunque accertato se le strutture in cui l’assicurato è stato ricoverato (OPG rispettivamente G._______) e il regime al quale egli è stato sottoposto, consenta o meno l’esercizio di un’attività lavorativa così come indicato nella giurisprudenza citata sopra (cfr. consid. 13.3.1 e 13.3.2), affinché si possa effettivamente valutare la liceità della sospen- sione del diritto alla rendita in applicazione dell’art. 21 cpv. 5 LPGA. 14.4.2 In concreto agli atti non figura infatti alcuna prova in favore di una circostanza o dell’altra. Se da una parte, le turbe da cui è affetto l’insor- gente lasciano presumere un ricovero in una struttura chiusa, destinata unicamente all’esecuzione del trattamento medico, è pur vero, che per fa- cilitare il reinserimento nella società civile un regime analogo a quello da lui seguito, possa permettere – nel caso di utenti non invalidi – una gra- duale ripresa dell’attività lavorativa.

C-4020/2015 Pagina 20 14.5 Sia quel che sia, la questione può rimanere in questa sede indecisa, essendo – come detto in entrata – in prima battuta compito dell’autorità inferiore esperire tali necessari accertamenti.

15.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 15.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota dettagliata, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore del ricorrente, il collegio giudicante determina d'uf- ficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) un’indennità, comprensiva di onorario e spese vive, di fr. 2’000 (sentenza del TAF C-2115/2013 del 13 agosto 2014). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.

La decisione impugnata è annullata. Ad A._______ è concesso il condono della restituzione dell’importo di fr. 33'840.-.

L’incarto è trasmesso all’UAIE per competenza conformemente al conside- rando 14.6.

Non si prelevano spese processuali.

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Alla parte ricorrente viene riconosciuta un’indennità per spese ripetibili di fr. 2’000.-, la quale è posta a carico dell’autorità inferiore.

Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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