B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3992/2012
S e n t e n z a d e l 6 m a g g i o 2 0 1 3 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Mattia Pontarolo, Studio legale Mattei, Via Dogana 2, casella postale 2747, 6500 Bellinzona, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-3992/2012 Pagina 2
Fatti: A. In data 15 dicembre 2002 A._______, cittadino kosovaro nato il .. (recte ...), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera.
Con decisione del 19 giugno 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (allora competente, in seguito: UFR) ha respinto la suddetta richiesta impartendo all'interessato un termine al 18 agosto 2003 per lasciare il territorio della Confederazione. A._______ si è reso irreperibile dal 1° settembre 2003, qualche giorno prima del suo volo di rientro per il Kosovo organizzato dal- le autorità federali per il 19 settembre seguente. B. Con ordonnance pénale dell'11 giugno 2008, cresciuta in giudicato, il Giudice dell'istruzione del cantone Friborgo ha condannato A._______ al- la pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna, per com- plessivi fr. 210.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in quanto ritenuto colpevole di infrazione alle legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in particolare per sog- giorno illegale in Svizzera nel periodo 1°- 20 marzo 2008. C. Interrogato dalla polizia cantonale bernese il 9 febbraio 2011 in merito alla sua presenza in Svizzera l'interessato ha affermato di trovarsi da qualche giorno in visita dal nipote a Friborgo presso il quale si è recato per l'ultima volta nella primavera 2010, indicando nel contempo di essere in posses- so di un permesso di dimora sloveno e di non necessitare di alcun visto per recarsi nel nostro paese. La polizia bernese ha informato l'interessato della possibile adozione nei suoi confronti di una misura di allontanamen- to o di divieto d'entrata, concedendogli la facoltà di esprimersi in merito. D. Con decreto di accusa del 23 gennaio 2012, cresciuto in giudicato, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha condannato A._______ alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per complessivi fr. 600.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 3 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 200.-, in quanto ritenuto colpevole di infrazione alla LStr, in particolare per incitazione all'attività lucrativa senza autorizzazione, per avere, nel periodo compreso tra il 3 marzo ed il 17 giugno 2010, a Chiasso e Para-
C-3992/2012 Pagina 3 diso ed in altre località, procurato attività lucrativa in Svizzera a stranieri sprovvisti di permesso, segnatamente a favore di B._______ e C.. E. Con scritto del 13 marzo 2012, notificato per via diplomatica, l'Ufficio fe- derale della migrazione (in seguito: UFM) ha comunicato all'interessato la sua intenzione di pronunciare un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni in merito. F. Agendo per il tramite del suo precedente patrocinatore, con osservazioni del 29 maggio 2012 A. ha dapprima affermato di non padroneg- giare la lingua italiana, di modo che egli non ha compreso la portata e le possibili conseguenze della condanna subita in Ticino, da qui la sua ri- nuncia ad impugnarla. L'interessato ha inoltre sostenuto di non conoscere B._______ e C., di non avere niente a che vedere con i proce- dimenti penali che coinvolgono quest'ultimi e di non costituire quindi un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr. G. In data 28 giugno 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A. un divieto di entrata valido da subito fino al 27 giugno 2015. L'autorità fe- derale ha fondato la propria decisione sulle condanne emesse dalle auto- rità friborghesi e ticinesi, indicando che il comportamento dell'interessato "costituisce una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr". L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché segnalato l'interessato nel si- stema di informazione Schengen - SIS. H. Il 27 luglio 2012, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso il succitato provvedimento, po- stulando la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, l'immediata can- cellazione della segnalazione nel SIS e l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorrente sostiene dapprima che gli accertamenti operati dal Ministero pubblico ticinese appaiono lacunosi e difficilmente sostenibi- li, affermando di essere incensurato e di possedere legami con la Svizze- ra, paese in cui vivono dei parenti e dove è insediata una ditta di cui egli detiene delle partecipazioni. L'interessato ha poi precisato di essere titola- re di un valido permesso di soggiorno in Slovenia, Stato membro degli
C-3992/2012 Pagina 4 accordi di Schengen, sottolineando l'assenza di validi motivi per la sua revoca. I. Invitata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 13 agosto 2012 l'autorità inferiore, constatato che l'interessato è titolare di un permesso di soggiorno in Slovenia ha informato il presente Tribunale dell'avvenuta cancellazione della segnalazione nel SIS. Essa ha poi sot- tolineato che, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni com- messe dal ricorrente, non vi sono motivi tali da giustificare la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame. J. Con complemento al ricorso ed osservazioni alla suddetta risposta del 3 settembre 2012, l'interessato ha in primo luogo nuovamente richiesto la concessione dell'effetto sospensivo al gravame, postulando nel contempo il riconoscimento di adeguate ripetibili per quanto attiene l'avvenuta can- cellazione della segnalazione nel SIS. Egli evidenzia inoltre la totale as- senza di prove del suo presunto incitamento al lavoro nero nei rapporti di polizia, i quali non possono fungere da base per l'emanazione del prov- vedimento amministrativo contestato, chiedendo poi l'audizione in qualità di testi di B._______ e C.. Il ricorrente afferma infine che, alla lu- ce dei suoi legami personali e d'affari con la Svizzera, l'emanazione di un divieto d'entrata della durata di 3 anni appare sproporzionato, invocando- ne pertanto a titolo sussidiario la riduzione a un anno. K. Con decisione incidentale del 20 settembre 2012, alla luce delle infrazioni alla LStr commesse da A., il TAF ha constatato l'esistenza di un interesse pubblico preponderante all'immediata attuazione del divieto d'entrata ed ha quindi respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'ef- fetto sospensivo presentata dal ricorrente. L. Chiamato ad esprimersi in merito al succitato complemento di ricorso, con osservazioni del 1° ottobre 2012, l'UFM ha chiesto di dichiarare il ri- corso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'autorità federale ha in sostanza ribadito come alla luce delle infrazioni alla LStr commesse dall'interessato, il suo comportamento è contrario all'interesse pubblico ed una sua eventuale entrata sul territorio elvetico costituirebbe una grave e reale minaccia, precisando nel con- tempo che le argomentazioni del ricorrente in merito alle difficoltà che po-
C-3992/2012 Pagina 5 trebbe incontrare per recarsi in Svizzera per motivi privati (famigliari o professionali) non sono pertinenti. M. Con replica del 5 novembre 2012, A._______ ha in particolare affermato di non essere stato al corrente del contenuto dell'Ordonnance pénale dell'11 giugno 2008 notificata unicamente mediante pubblicazione sul fo- glio ufficiale del canton Friborgo, precisando nel contempo di non avere potuto legittimamente prevedere le conseguenze a livello amministrativo della suddetta decisione e del decreto di accusa del 23 gennaio 2012. N. L'UFM con duplica del 12 novembre 2012 e A._______ con osservazioni del 19 novembre seguente si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna- le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede- rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare le decisioni di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM
C-3992/2012 Pagina 6 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer- tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'i- nadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. Nel suo gravame A._______ ha chiesto, in applicazione dell'art. 14 cpv. 1 lett. c PA e per analogia dell'art. 6 cifra 3 lett. d della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali (CEDU, RS 0.101), l'audizione di B._______ e C._______, nonché degli agenti firmatari dei rapporti di polizia nel caso in cui il TAF ne faccia uso. Il ricorrente sostiene inoltre che gli accertamenti operati dal Ministero pubblico che hanno portato all'emanazione del decreto d'accu- sa del 23 gennaio 2012, fondati su rapporti di polizia non convincenti e sulla cui esattezza e veridicità esistono dubbi, appaiono lacunosi e diffi- cilmente sostenibili, di modo che le imputazioni in essi contenute possono essere seriamente messe in discussione. Occorre pertanto dapprima e- saminare tali censure di natura formale. 3.1 Per quanto attiene l'audizione di testimoni davanti allo scrivente Tri- bunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF avviene di regola per iscritto (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Ber- na, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'au- dizione orale e personale dei testi. In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati ac- certati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun comple- mento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid. 2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fi- ne all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di for- mare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulte-
C-3992/2012 Pagina 7 riormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1).
In merito ai diritti garantiti dalla CEDU di cui si prevale A._______, giova rilevare come nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 con- sid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare il ricorrente non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad ottenere l'audizione di te- stimoni poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di entrata/uscita e soggiorno di stranieri (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_244/2001 del 3 febbraio 2012 consid. 3; 2D_30/2011 del 22 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_717/2009 del 15 aprile 2010 consid. 1.3. e giuri- sprudenza ivi citata).
Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione di testi formulata dall'interessato. 3.2 Per quanto concerne le rimostranze espresse dal ricorrente in merito agli accertamenti ed alle misure investigative messe in atto dalle autorità giudiziarie ticinesi, oltre a quando testé esposto, giova rilevare che, in vir- tù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su cri- teri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice pena- le, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un re- ato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). A titolo abbondanziale occorre osservare che avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di opposizione al decreto di accusa dinanzi alla Pretura pe- nale, cosa che però non è avvenuta.
C-3992/2012 Pagina 8 Alla luce di quanto esposto, non è dato seguito ai rimproveri ed osserva- zioni formulati dall'interessato in merito alla conduzione dell'inchiesta pe- nale. 4. 4.1 Il 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Con- venzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 del- la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di princi- pio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che i- stituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Tuttavia, qualora un titolo di soggiorno sia stato rilasciato da uno stato membro, l'altro stato membro che ha effettua- to la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, avendo però la facoltà di iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate (art. 25 CAS). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso al proprio territorio ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 4.2 Nel caso concreto, e come rettamente indicato da A._______ nel suo gravame, dagli atti di causa si evince come al momento dell'emanazione del divieto d'entrata nei confronti dell'interessato, con conseguente se- gnalazione nel SIS, l'UFM fosse perfettamente a conoscenza del fatto che il ricorrente possedesse un valido permesso di soggiorno in Slovenia, (cfr. interrogatorio presso la polizia cantonale bernese del 9 febbraio 2011, interrogatorio della polizia ticinese del 16 dicembre 2011, decreto d'accusa del 23 gennaio 2012, invito a presentare delle osservazioni del 13 marzo 2012 notificato per via diplomatica in Slovenia e relative consi- derazioni del 29 maggio seguente). Con presa di posizione del 13 agosto
C-3992/2012 Pagina 9 2012, dopo aver constatato come il ricorrente fosse effettivamente titolare di un valido permesso di soggiorno in Slovenia, l'autorità di prime cure ha provveduto alla cancellazione della segnalazione nel SIS. Ciò posto, ne discende che il ricorso su questo punto è divenuto privo di oggetto. 5. 5.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gen- naio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze- ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im- partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli- ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun- ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun- ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva- mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 5.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so- vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter- mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli- ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti- tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio- ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem- pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe- derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
C-3992/2012 Pagina 10 5.4 L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attivi- tà lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle au- torità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di dirit- to pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o inco- raggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or- dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurigo 3a ediz. 2012, art. 67 LStr, cifra 2). 6. 6.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che A._______ è stato condannato a due riprese dalle autorità giudiziarie elvetiche, e meglio: – con ordonnance pénale dell'11 giugno 2008 del giudice dell'istruzione del canton Friborgo è stato condannato per infrazione alla LStr (soggiorno illegale) alla pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
– con decreto di accusa del 23 gennaio 2012 della Procura Pubblica del Cantone Ticino è stato condannato per infrazione alla LStr (incitazione all'attività lucrativa senza autorizzazione) alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 3 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 200.-.
6.2 Va rilevato anzitutto che A._______ non ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni, accettando di conseguenza la costatazione dei fatti e le proposte di pena formulate nei suoi confronti. Ora, il ricorrente affer- ma di essere venuto a conoscenza della prima condanna subita, pubbli- cata unicamente sul foglio ufficiale del canton Friborgo, solo in corso di procedura, da qui l'impossibilità di impugnarla. Per quanto attiene il de-
C-3992/2012 Pagina 11 creto d'accusa, l'interessato sostiene che, non parlando e capendo l'ita- liano, egli, all'epoca dei fatti non patrocinato, non sia stato in grado di ca- pire con piena cognizione di causa la portata di una simile decisione, specie nell'ottica di un'eventuale adozione di una misura amministrativa, sottolineando nel contempo come gli agenti e i magistrati non l'abbiano reso edotto sulle possibili conseguenze a livello amministrativo di un de- creto d'accusa. La sua decisione di non opporsi alla sanzione emessa nei suoi confronti era dunque comprensibile. A._______ si prevale quindi di un errore di diritto e dell'ignoranza delle legge. 6.3 Giusta l'art 21 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evita- bile, il giudice attenua la pena. Affinché si sia in presenza di un errore di diritto è necessario che l'autore abbia agito ritenendosi in diritto di farlo. Qualora questa condizione sia realizzata è ancora necessario che l'autore abbia avuto delle ragioni sufficienti di credersi in diritto di agire. Questo è il caso quando non può essere mosso alcun rimprovero all'autore in rela- zione al proprio errore in quando esso è riconducibile a circostanze che avrebbero potuto indurre in errore qualsiasi persona coscienziosa. L'erro- re di diritto, il quale è riconosciuto in maniera restrittiva, è fondato sull'idea che l'imputato deve sforzarsi di prendere conoscenza della legge e che la sua ignoranza non gli permette di discolparsi che in casi eccezionali. L'i- gnoranza della legge non costituisce quindi di principio una ragione suffi- ciente ed è compito di colui che si trova confrontato ad una situazione giuridica che non padroneggia di richiedere le necessarie delucidazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 6P.11/2007, 6S.26/2007 del 4 mag- gio 2007, consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). 6.4 Dagli atti di causa emerge come A., interrogato in data 9 feb- braio 2011 dalla polizia cantonale bernese in merito alla sua presenza in Svizzera, sia stato informato della possibile adozione nei suoi confronti di una misura di allontanamento o di divieto d'entrata ed abbia potuto e- sprimersi in merito. In tale contesto, l'interessato ha affermato di essersi recato a diverse riprese e per alcuni giorni dal nipote a Friborgo, l'ultima volta nella primavera 2010. Egli, a beneficio di un titolo di soggiorno slo- veno solo dal 25 agosto 2011 (cfr. doc. D allegato al ricorso), avrebbe do- vuto richiedere un visto per recarsi nel nostro Paese. Il ricorrente ha quindi soggiornato illegalmente in Svizzera anche posteriormente alla condanna subita dalle autorità friborghesi nel giugno 2008. Ora, contra- riamente a quando da esso affermato, A. era al corrente che il suo comportamento avrebbe potuto sfociare nell'emanazione di un prov-
C-3992/2012 Pagina 12 vedimento di natura amministrativa. Per quanto attiene l'interrogatorio del 16 dicembre 2011 davanti alla polizia cantonale ticinese, effettuato in pre- senza dell'interprete e in cui l'interessato ha rinunciato ad essere assistito da un legale, egli ha confermato di essersi recato a più riprese in Svizze- ra ed è stato informato dell'apertura nei suoi confronti di un procedura preliminare per infrazione alla LStr per soggiorno illegale e impiego di stranieri sprovvisti di permesso.
In conclusione, A._______ non può prevalersi di un errore di diritto e dell'ignoranza della legge e le censure da esso proposte devono essere respinte. Soggiornando illegalmente in Svizzera e avendo procurato a stranieri sprovvisti di permesso un'attività lucrativa sul territorio elvetico, il ricorren- te ha infranto il diritto degli stranieri, in particolare le disposizioni penali di cui agli art. 115 cpv. 1 lett. b e 116 cpv. 1 lett. b LStr e pertanto, giusta l'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA, ha violato la sicurezza e l'ordine pubblici, con conseguente facoltà dell'autorità di prime cure di emanare un divieto d'en- trata. Considerato che A._______ non ha avuto il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero presente in questo paese, il divie- to di entrata pronunciato dall'UFM appare giustificato. 7. 7.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della pro- porzionalità. 7.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap- prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor- zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 3 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFE- LI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In par- ticolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussi-
C-3992/2012 Pagina 13 sta un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla li- bertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti ammi- nistrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi eleva- to. 7.3 Quanto agli interessi privati di A., egli ha affermato di posse- dere stretti legami con la Svizzera, paese in cui vivono dei famigliari (due nipoti), dove ha sede la D. di Friborgo, società di cui è contitolare e dove egli ha già avviato le pratiche per poter venire a vivere e lavorare. Per questi motivi, il ricorrente ritiene l'emanazione di un divieto d'entrata della durata di 3 anni sproporzionata e postula a titolo sussidiario una sua riduzione a 1 anno. 7.3.1 Ora, gli investimenti effettuati dall'interessato nella società gestita dal nipote, nonché l'espletamento, peraltro non coronato da successo, delle pratiche in vista di un suo trasferimento in Svizzera, non sono tali da dimostrare l'esistenza di vincoli particolari con il nostro Paese. 7.3.2 Circa la relazione con i due nipoti residenti a Friborgo va esaminata la possibile applicazione dell'art. 8 CEDU. Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des é- trangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizio- ne, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Secondo una costante giurisprudenza, la prote- zione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale fede- rale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi cita- ta). Nella fattispecie, alla luce di quanto esposto, A._______ non può manife- stamente prevalersi dell'art. 8 CEDU per quanto riguarda i suoi nipoti, i quali non possono essere considerati dei famigliari in senso stretto. In
C-3992/2012 Pagina 14 conclusione, da quanto precede risulta che la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 7.4. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza con- duce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ul- timo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ri- tiene inoltre che un divieto d'entrata della durata di 3 anni appare propor- zionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ri- cercati con questa misura. 8. Ne discende che l'UFM con decisione del 28 giugno 2012 non ha né vio- lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'auto- rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto (cfr. consid. 4.2). 9. 9.1 Nella fattispecie il Tribunale rileva che, sebbene il presente ricorso sia in via principale respinto, l'autorità di prime cure – contestualmente alla procedura ricorsuale – ha ossequiato alla domanda dell'interessato limita- tamente alla cancellazione della segnalazione nel SIS; conseguentemen- te su quest'aspetto il ricorso è divenuto privo di oggetto. In proposito, l'UFM ha constatato che il ricorrente beneficiava in effetti di un permesso di soggiorno in Slovenia (cfr. consid. 4.2), aspetto che il Tribunale ritiene, come si evince dalla documentazione agli atti, fosse conosciuto dall'auto- rità di prime cure già al momento della segnalazione nel SIS (cfr. interro- gatorio presso la polizia cantonale bernese del 9 febbraio 2011, interroga- torio della polizia ticinese del 16 dicembre 2011, decreto d'accusa del 23 gennaio 2012, invito a presentare delle osservazioni del 13 marzo 2012 notificato per via diplomatica in Slovenia e relative considerazioni del 29 maggio seguente). Ne discende pertanto che, limitatamente a tale con- clusione ricorsuale, il ricorrente ha ottenuto soddisfazione ed occorre per- tanto tenerne conto per la fissazione delle spese e dei ripetibili.
C-3992/2012 Pagina 15 9.2 Per quanto attiene alle spese processuali il Tribunale sottolinea che, considerata la cancellazione della segnalazione dal SIS da parte dell'UFM, vengono poste a carico del ricorrente spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 600.- (art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa processua- le è comunque messa a carico dell'autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA). 9.3 Con riferimento alle spese ripetibili va detto che secondo l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorren- te un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Tale indennizzo è posto a carico dell'autorità di prime cure (art. 64 cpv. 2 PA). Giusta l'art. 8 cpv. 1 TS-TAF le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio (art. 9-11 TS-TAF) ed eventuali altri disborsi di parte (art. 13 TS-TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota parti- colareggiata delle spese (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Giusta l'art. 10 cpv. 1 TS-TAF l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo neces- sario alla rappresentanza della parte. L'autorità chiamata a fissare le ripe- tibili sulla base di una nota di onorario non deve tuttavia accontentarsi di riferirsi a quest'ultima senza procedere ad alcuna analisi, ma deve piutto- sto esaminare in quale misura i costi addotti sono risultati indispensabili alla rappresentanza della parte ricorrente (cfr. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltun- gsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis Band X, Basilea 2008, Rz 4.84). In data 3 settembre 2012, il patrocinatore dell'interessato ha trasmesso al Tribunale una nota professionale e spese pari a fr. 4'479.30 (fr. 3'965.- di onorari + fr. 182.50 di spese + IVA), calcolata ad una tariffa oraria di fr. 250.- (cfr. doc. O allegato al complemento di ricorso del 3 settembre 2012), e completata il 5 novembre seguente per un totale di fr. 5'635.45 (fr. 5'002.50 di onorari + fr. 215.50 di spese + IVA; cfr. doc. O allegato allo scritto del ricorrente del 5 novembre 2012). In concreto, il TAF rileva che le note d'onorario presentate si riferiscono in maniera rilevante all'attività di patrocinio svolta posteriormente al 13 agosto 2012, data in cui l'UFM ha comunicato la cancellazione della segnalazione nel SIS, da cui trae o- rigine il suo diritto al riconoscimento di ripetibili. Gli onorari antecedenti a tale data ammontano a fr. 2'292.50 e si riferisco in buona parte alla prepa- razione (esame della giurisprudenza e dell'incarto penale) ed alla stesura del ricorso del 27 luglio 2012. Ora, il suddetto gravame ha per oggetto
C-3992/2012 Pagina 16 principale la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo e si occupa in modo piuttosto succinto della cancellazione dell'iscrizione nel SIS. Alla lu- ce di quanto esposto, dell'importanza e del grado di difficoltà del caso, come pure del lavoro svolto dal patrocinatore del ricorrente, è giustificato ridurre la richiesta di quest'ultimo a fr. 1'000.-, importo comprensivo di spese ma non di IVA. In effetti, contrariamente a quanto preteso dal ricor- rente, per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).
(dispositivo pagina seguente)
C-3992/2012 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto. 2. Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 600.-, com- putate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 23 agosto 2012. Il rimanente importo di fr. 400.- è restituito al ricorrente. 3. L'UFM verserà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili, come in- dicato nei considerandi. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il rimborso) – autorità inferiore (incarti n. di rif. ... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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