B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3917/2010

S e n t e n z a d e l 5 l u g l i o 2 0 1 2 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Franziska Schneider, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinato dall'avvocato Francesca Lepori Colombo, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 aprile 2010).

C-3917/2010 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...), separato, con figli (v. doc. A 38- 3), ha lavorato in Svizzera dal settembre del 1978 al dicembre del 1996 e dal luglio del 2001 (v. doc. A 15-4), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 3-1). Dal 23 lu- glio 2001, è stato alle dipendenze di una ditta di trasporti in qualità di ad- detto all'imballaggio. Ha interrotto il lavoro il 18 ottobre 2005 a seguito di un infortunio sul lavoro (trauma da schiacciamento; v. doc. B 3-1) ed è stato licenziato con effetto al 31 maggio 2007 per chiusura dell'azienda (doc. A 17-1). Il 10 novembre 2006, ha formulato una richiesta volta all'ot- tenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 2-1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B. (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la seguente do- cumentazione:  documenti medici di data intercorrente da novembre 2005 a feb- braio 2009 (doc. A 1-1, 14-1, 16-2, 16-3, 23-1 a 23-3, 30-2 e 30-3, doc. B 2-1, 4-1, 6-1 a 12-1, 17-1, 18-1, 20-1, 24-1 a 26-1, 27-1, 29-1, 30-1, 32-1, 33-1, 36-1, 38-1, 41-1, 43-1, 46-1, 48-1, 50-1, 51-1, 56-1, 60-1, 63-1, 64-1 e 65-1 e doc. C 2-1; segnatamente la relazione medica del 22 luglio 2008 della Clinica di C._______ [doc. B 60-1] e i rapporti di visita medica del 29 gennaio e 14 ago- sto 2008 del dott. D., specialista in chirurgia ortopedica [medico incaricato dall'assicurazione E.; doc. B 51-1 e 65-1]);  il questionario per il datore di lavoro dell'11 giugno 2007 (doc. A 17-1);  la decisione su opposizione del 28 maggio 2009 della E._______, mediante la quale l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 30% a far tempo dal 1° gennaio 2009 non- ché di un'indennità per menomazione all'integrità del 30% (doc. B 81-1; v. anche doc. A 37-1 e B 64-1).

C-3917/2010 Pagina 3 C. C.a Nell'annotazione del 27 aprile 2009, il dott. F., medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ha rilevato, sulla base della do- cumentazione medica agli atti, che l'interessato soffre delle affezioni lega- te all'infortunio del 18 ottobre 2005 nonché di una problematica lombare, di una gonartrosi e di una problematica psichica reputata siccome non di entità maggiore (patologie extra-infortunistiche). Ha quindi proposto l'ef- fettuazione di una valutazione reumatologica e psichiatrica (doc. A 35-1). C.b Nel rapporto medico del 9 giugno 2009 (consecutivo ad esami dell'8 giugno 2009), i dott. G. e H., medici SMR, hanno posto la diagnosi segnatamente di gonartrosi sinistra di grado severo con go- nalgia residua cronica, lombalgia ricorrente su alterazioni statico- degenerative e piccola ernia destra L4-L5, cervicalgia cronica su protru- sioni discali multiple da C3 a C6, stato dopo trauma da schiacciamento con stato dopo osteosintesi omero destro, stato dopo lussazione acro- mioclavicolare a destra, stato da fratture costali bilaterali, stato da frattura dello sterno, stato da frattura spina iliaca superiore destra, stato da schiacciamento D8, stato dopo acromioplastica spalla destra e stato dopo artroscopia spalla destra. Hanno altresì considerato il glaucoma occhio destro e occhio sinistro, lo stato dopo ricostruzione legamenti caviglia de- stra, lo stato dopo frattura dello scafoide destro e lo stato dopo revisione artroscopia ginocchio destro e ginocchio sinistro siccome senza ripercus- sioni sulla capacità lavorativa. I medici hanno concluso che l'interessato presenta, riservate determinate limitazioni funzionali somatiche, un'inca- pacità al lavoro del 100% dal 18 ottobre 2005, del 50% da maggio del 2007 (tentativo di ripresa lavorativa) e del 100% fino a gennaio del 2008 nella precedente attività di magazziniere-falegname, ma, sempre a decor- rere da gennaio 2008, una capacità al lavoro di 4 ore e mezza al giorno con un rendimento ridotto del 50% nella precedente attività ed una capa- cità al lavoro sull'intera giornata con un rendimento ridotto del 20% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute (doc. A 38-1). C.c Il 1° ottobre 2009, il consulente del Servizio integrazione professiona- le dell'AI ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessa- to sulla base di un salario annuale da valido di fr. 65'720.25 come magaz- ziniere nel 2008 (secondo le indicazioni del datore di lavoro e il calcolo ef- fettuato dall'assicurazione E.), e l'ha contrapposto ad un salario annuale da invalido di fr. 44'193.-- in attività semplici e ripetitive (enume- rate in modo non esaustivo), secondo i dati ricavati dalle statistiche pub- blicate dall'Ufficio federale di statistica, Tabella TA1 (fr. 61'378.-- con una

C-3917/2010 Pagina 4 diminuzione del 20% [per l'incapacità lavorativa come stabilita dai periti] e una riduzione del 10% [per tenere conto del fatto che l'assicurato può e- sercitare solo delle attività leggere a tempo parziale]). Ne deriva un grado d'invalidità del 33% ([65'720.25 – 44'193] x 100 : 65'720.25; doc. A 42-1; v. anche doc. A 43-1). D. Con progetto di decisione del 5 gennaio 2010, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha, da un lato, comunicato all'interessato che, in virtù degli atti dell'incarto della E._______ e della valutazione peritale del giugno 2009 del SMR, l'assicurato presenta un'incapacità al lavoro del 100% dal 18 ot- tobre 2005, del 50% dal 2 aprile 2007 (tentativo di ripresa [lavorativa] falli- to), del 70% dal 9 maggio 2007, del 100% dal 5 settembre 2007 e del 75% dal 1° gennaio 2008, nella precedente attività di impaccatore. Tutta- via, da gennaio del 2008, il medesimo è abile in misura normale con un rendimento ridotto del 20% in un'attività confacente allo stato di salute. Detta autorità ha in particolare indicato che da (gennaio) 2008 deriva un grado d'invalidità del 33% nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata. Pertanto, sussisterebbe un diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre 2006 (decorso il termine di attesa legale di un anno) al 31 marzo 2008 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute perdurava da tre mesi). Dall'altro, e per quanto attiene all'adozione di provvedimenti d'integrazione professionale, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha rilevato che l'esame operato dal Servizio integrazione pro- fessionale dell'AI ha ritenuto siffatte misure inapplicabili conto tenuto della formazione nonché esperienza professionale dell'assicurato e del fatto che sul mercato del lavoro vi sono attività direttamente accessibili all'assi- curato medesimo, ritenuta pertanto la possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro tramite la normale via del collocamento. L'Ufficio AI del Cantone B._______ ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formu- lare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, del- le osservazioni per iscritto (doc. A 45-1). E. Il 10 febbraio 2010, l'interessato ha postulato il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità. Ha segnalato che le affezioni di cui soffre non- ché le limitazioni funzionali che presenta non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa. Ha altresì sottolineato che nel calcolo per la de- terminazione del grado d'invalidità, dal confronto fra il reddito da valido di fr. 65'720.-- ed il reddito da invalido di fr. 37'742.30, si otterrebbe una per- dita di guadagno del 57,43%. Chiede peraltro il riconoscimento del suo di-

C-3917/2010 Pagina 5 ritto a provvedimenti d'integrazione professionale dato che "è interessato a riprendere una limitata attività lavorativa" (doc. A 52-1). F. Il 22 aprile 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicura- ti residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2008 (doc. A 56-1; v. anche doc. A 44-1). L'UAIE ha in particolare sottolineato, per quanto attiene al raffronto dei redditi, che il salario senza invalidità è stato fissato sulla base delle indicazioni del da- tore di lavoro e del calcolo effettuato dall'assicurazione E._______ e che il salario da invalido è stato determinato secondo i dati forniti dalle stati- stiche salariali pubblicate dall'Ufficio federale di statistica. L'UAIE ha al- tresì segnalato che, "come richiesto esplicitamente", l'incarto veniva tra- smesso al Servizio integrazione professionale per "l'adozione di un aiuto al collocamento" (doc. A 53-1; v. anche il rapporto di colloquio con il collo- catore del 5 maggio 2010 [doc. A 57-1]). G. Il 31 maggio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 22 aprile 2010 mediante il quale chiesto l'effettuazione, sulla base del rapporto medico del 20 maggio 2010 del dott. I., allegato in copia al gravame, di un nuovo accertamento medico nonché il riconoscimento di perlomeno una mezza rendita d'invalidità. L'insorgente ha fatto valere che le patolo- gie di cui è affetto alla schiena e alla spalla destra nonché le limitazioni funzionali che presenta (peraltro accertate dal rapporto di visita medica di chiusura dell'agosto 2008 della E. e dal rapporto medico del giu- gno 2009 del SMR) non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrati- va. Ha altresì sottolineato che, a prescindere dal fatto se l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera sia da lui ragionevolmente esigibile, nel cal- colo per la determinazione del grado d'invalidità, dal confronto fra il reddi- to da valido di fr. 65'720.-- (salario che andrebbe peraltro rivalutato poiché egli è un "operaio specializzato con anni di esperienza") ed il reddito da invalido di fr. 37'742.30 (salario di fr. 47'177.87 ritenuto dall'assicurazione E._______ con una diminuzione del 20% per l'incapacità lavorativa), si ot- terrebbe una perdita di guadagno del 57,43% (doc. TAF 1). H. Con decisione incidentale del 17 giugno 2010 (notificata il 18 giugno 2010; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 14 luglio 2010, un anticipo di fr. 300.-- a co-

C-3917/2010 Pagina 6 pertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato ver- sato il 29 giugno 2010 (doc. TAF 2 a 4). I. Con risposta del 27 agosto 2010, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 23 agosto 2010, se- condo la quale – in virtù del rapporto del 5 agosto 2010 del dott. J._______, medico SMR (doc. TAF 6) – la documentazione medica pro- dotta espone le patologie note e non riferisce di alcuna sostanziale modi- fica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del giugno 2009 del SAM. Detto Ufficio ha altresì ribadito la correttezza del confronto dei redditi effettuato (doc. TAF 6). J. Con provvedimento del 30 settembre 2010 (notificato il 1° ottobre 2010; doc. TAF 8 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente, nel termine di 30 giorni a decorre da quello successi- vo alla notificazione del provvedimento medesimo, ad inoltrare una repli- ca (doc. TAF 7). Il termine è scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-

C-3917/2010 Pagina 7 zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti

C-3917/2010 Pagina 8 (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit- to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli- cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne di- scende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto con- cerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 10 novembre 2006 e il medico SMR avendo ritenuto che il danno alla salute è intervenuto a far tempo dal 18 ottobre 2005 (cfr. doc. A 38-1), al caso in esame si applicano di principio le norme in vigore fino al 31 dicembre 2007. Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 22 aprile 2010 (data della decisione im- pugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottopo- ste nel caso concreto all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tri- bunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4824/2010 del 31 mag-

C-3917/2010 Pagina 9 gio 2012 consid. 3.2). Al caso di specie, non sono altresì applicabili le di- sposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 di- cembre 2007. 3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendi- ta il 10 novembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ri- corrente avesse diritto ad una rendita il 10 novembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla ren- dita sia sorto tra tale data e il 22 aprile 2010, data della decisione impu- gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamen- te connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è sta- ta resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati- vamente le seguenti condizioni:  essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non- ché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);  aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI; rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 22 anni (v. doc. A 56-1) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

C-3917/2010 Pagina 10 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per al- meno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circo- lazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual- mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irre- versibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabil- mente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato re- lativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal pun- to che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subi-

C-3917/2010 Pagina 11 re modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale fe- derale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a). 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in- validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden- ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati- que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 5.5 Va peraltro rammentato che in caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di modifica del diritto deve essere stabilita confor- memente all'art. 88a OAI (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di 3 mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nasci- ta del diritto ad una rendita, ossia del periodo di carenza legale di un an- no (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_344/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 4.2 in fine e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del Tribu- nale amministrativo federale C-2747/2009 del 17 maggio 2011). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e- conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as- sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi- bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi- ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il

C-3917/2010 Pagina 12 danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi- sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica- re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza- mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu- rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi- nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 8. 8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-

C-3917/2010 Pagina 13 gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fon- darsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi mo- tivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemen- te fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha pre- cisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado es- se abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces- saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro- nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega- mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife- rimenti). 8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad- dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate- riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta- mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten- za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. 9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di gonartrosi sinistra di grado severo con gonalgia residua cronica, lombalgia ricorrente su alterazioni statico-degenerative e piccola ernia destra L4-L5, cervicalgia cronica su protrusioni discali multiple da

C-3917/2010 Pagina 14 C3 a C6, stato dopo trauma da schiacciamento con stato dopo osteosin- tesi omero destro, stato dopo lussazione acromioclavicolare a destra, sta- to da fratture costali bilaterali, stato da frattura dello sterno, stato da frat- tura spina iliaca superiore destra, stato da schiacciamento D8, stato dopo acromioplastica spalla destra e stato dopo artroscopia spalla destra, glaucoma occhio destro e occhio sinistro, stato dopo ricostruzione lega- menti caviglia destra, stato dopo frattura dello scafoide destro, stato dopo revisione artroscopia ginocchio destro e ginocchio sinistro. 9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficien- temente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interru- zione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un an- no. 10. 10.1 Nel caso di specie, l'oggetto litigioso è la questione di sapere se il ri- corrente abbia diritto, anche dopo il 31 marzo 2008, a (perlomeno) una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, come da lui po- stulato. 10.2 Nel rapporto medico del 9 giugno 2009 (doc. A 38-1), i dott. G._______ (specialista in psichiatria) e H._______ (specialista in medici- na interna) hanno rilevato che l'assicurato ha subito un trauma da schiac- ciamento nell'ottobre 2005 e che lamenta cervicalgia, dolore dorso- lombare, dolore alla spalla destra, parestesie alla mano destra e sinistra e gonalgia al ginocchio sinistro. Detti medici hanno constatato che la cervi- calgia e la dorsalgia sono riscontrabili soprattutto nei movimenti di fles- sione e rotazione del rachide e nelle posizioni statiche, che l'elevazione dell'arto superiore destro fino al piano orizzontale è impossibile, che la forza di presa alla mano destra risulta conservata, che il referto di riso- nanza magnetica dell'agosto 2008 evidenzia delle protrusioni discali da C3 a C7 ed un'ernia discale destra L4-L5 e che la valutazione clinica permette di escludere una sintomatologia riferibile ad irritazione radicola- re della regione cervicale e lombare. Hanno altresì osservato che la sin- tomatologia cervicale e dorsale risulta stazionaria dal 2007, che le limita- zioni alla spalla destra risultano stazionarie dopo la riabilitazione post-

C-3917/2010 Pagina 15 artroscopia (del settembre 2007) e che la mobilità della spalla e dell'arto superiore di destra risulta invariata da gennaio 2008. Inoltre, i medici SMR hanno segnalato che l'assicurato ha un aspetto curato, un atteg- giamento collaborante, un orientamento spazio-temporale adeguato, mi- mica espressiva, eloquio spontaneo, attenzione e concentrazione integre, memoria buona, pensiero nella norma, percezione adeguata ed istinto vi- tale mantenuto. La persistenza dei dolori, con conseguente limitazione delle attività, e la perdita del lavoro si sono accompagnate ad uno stato di demoralizzazione correlato alla situazione esistenziale di incertezza sia economica che professionale. Tale stato si è riacutizzato dopo la decisio- ne dell'(assicurazione) E._______ dalla quale (l'assicurato) si è sentito sottovalutato e abbandonato ed a seguito della fine di un rapporto affetti- vo in cui aveva molto investito. Le risorse evidenziate sono rappresentate da una buona motivazione di una ripresa di un lavoro e alla ricerca di un sostegno e aiuto in questo senso. Detti medici hanno infine osservato che, dal punto di vista psichiatrico, l'anamnesi raccolta, la documentazio- ne clinica a disposizione e il decorso clinico non permettono di evidenzia- re la presenza di un disturbo dell'umore o di una sindrome da disadatta- mento secondo la classificazione DSM o ICD, in quanto i sintomi espressi non soddisfano per numero, intensità e pervasività i criteri per un disturbo psichico, e che (l'assicurato) non presenta elementi diagnostici che orien- tino verso la presenza di un disturbo di personalità. Dal punto di vista in- ternistico-reumatologico, hanno ritenuto che l'assicurato presenta un'in- capacità lavorativa del 100% dal 18 ottobre 2005, del 50% dal maggio 2007 (tentativo di ripresa lavorativa) e del 100% fino al gennaio 2008 nel- la precedente attività di magazziniere-falegname (con mansioni di costru- zione di grosse protezioni in legno da utilizzare nei trasporti), ma, sempre a decorrere da gennaio 2008 (ossia 4 mesi dopo l'ultima artroscopia [del 6 settembre 2007]) una capacità lavorativa di 4 ore e mezza al giorno con un rendimento ridotto del 50% nella precedente professione e una capa- cità lavorativa sull'intera giornata con un rendimento ridotto del 20% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute. 10.3 Questo Tribunale osserva che la valutazione peritale pluridisciplinare del giugno 2009 del SMR si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del com- portamento del ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insorgente non- ché sulla documentazione medica agli atti. Il rapporto medico comporta l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni del peritando, la di- agnosi nonché la discussione. Pertanto, tale rapporto può, con un'ecce- zione di cui si dirà di seguito, essere considerato un mezzo probatorio i- doneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente e dell'esigibili-

C-3917/2010 Pagina 16 tà dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata. In particolare, e sulla base della documentazione medica agli atti, non sussistono in effetti ele- menti per scostarsi da detta valutazione peritale in merito allo stato di sa- lute e della capacità lavorativa dell'insorgente a partire da giugno del 2009 (giorno dell'effettuazione della valutazione peritale pluridisciplinare). Per contro, per i motivi che saranno indicati di seguito, v'è motivo di sco- starsi dalla valutazione SMR del giugno 2009 sulla residua capacità lavo- rativa in un'attività sostitutiva adeguata per il periodo anteriore alla valuta- zione peritale pluridisciplinare con riferimento al momento dell'avvenuto miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente fissato nella perizia a gennaio del 2008 poiché la stessa, basata su mera ipotesi (migliora- mento intervenuto 4 mesi dopo l'ultima artroscopia del 6 settembre 2007) non trova un riscontro oggettivo nelle indicazioni fornite da medici incari- cati dalla E._______ che hanno visitato personalmente il ricorrente nel periodo determinante. Incontestata è invece la valutazione medica del SMR che consente al ricorrente di beneficiare di una rendita intera dal 1° ottobre del 2006 almeno fino al 31 marzo del 2008. 10.4 Come già rilevato, i medici SMR hanno ritenuto che l'insorgente fos- se nuovamente in grado di lavorare all'80% in un'attività confacente allo stato di salute da gennaio del 2008, vale a dire 4 mesi dopo l'intervento di artroscopia del settembre 2007. Ora, nel rapporto di visita medica del 29 gennaio 2008 (doc. A 51-1), il dott. D., specialista in chirurgica ortopedica (medico incaricato dall'assicurazione E.), conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie ha ritenuto indispensabi- le di chiedere un secondo parere circa la portata sulla capacità lavorativa delle affezioni alla spalla destra. Nel rapporto medico del 24 aprile 2008 (doc. B 56-1), il dott. K., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha ritenuto, a decorrere dalla data della consultazione (del 23 aprile 2008), che sarebbe stata sensata la ripresa di un'attività lavora- tiva adeguata a fini terapeutici. Lo specialista non ha comunque indicato una specifica capacità lavorativa, tanto meno la natura della stessa (sta- ge d'osservazione alfine di una verifica dell'effettiva capacità lavorativa?). Stante queste premesse, non è possibile dedurre dal rapporto medico del 24 aprile 2008 una completa capacità lavorativa del ricorrente in attività sostitutiva adeguata in un mercato del lavoro equilibrato già a partire dal 23 aprile 2008 (data della visita medica). Nel rapporto di dimissioni del 22 luglio 2008 della Clinica di riabilitazione di C. (consecutivo ad un soggiorno dal 17 giugno al 22 luglio 2008 e basato su un'anamnesi com- pleta ed un esame accurato delle affezioni anche extra-infortunistiche; doc. B 60-1), i medici hanno rilevato che il paziente soffre di affezioni le- gate all'infortunio dell'ottobre 2005, di dolori alla spalla destra con limita-

C-3917/2010 Pagina 17 zione funzionale, di una sindrome lombospondilogena con alterazioni de- generative e di dolori alle ginocchia, hanno indicato che il medesimo è stato sottoposto ad un programma di formazione ergonomica (v. doc. B 63-1) e ad un colloquio psichiatrico ed hanno ritenuto che l'esercizio di un lavoro leggero (o anche semipesante) confacente allo stato di salute du- rante tutto il giorno è esigibile. Peraltro, nel rapporto di visita medica di chiusura del 14 agosto 2008 (doc. B 65-1), il dott. D._______ ha conclu- so, sulla base del rapporto dell'aprile 2008 del dott. K._______ e del rap- porto del luglio 2008 della Clinica di riabilitazione di C., che l'e- sercizio di un'attività sostitutiva adeguata è esigibile. Non è quindi dato sapere su quale documento medico si fondi la valutazione dei medici SMR, secondo cui sussisteva una capacità lavorativa dell'80%, dunque un miglioramento dello stato di salute del ricorrente, già a partire da gen- naio del 2008. Detto apprezzamento non trova sostegno neppure nel rapporto del luglio 2008 della Clinica di riabilitazione di C., senza che sia stata indicata dai medici SMR una ragione plausibile per una va- lutazione diversa della fattispecie sulla sola base degli atti di causa e senza che appaia ad un esame d'ufficio della fattispecie una ragione per scostarsi dalle conclusioni del menzionato rapporto della Clinica di riabili- tazione di C.. Questo Tribunale ritiene pertanto che non sussi- stono agli atti di causa sufficienti elementi concludenti di un miglioramen- to, nel senso della probabilità preponderante, dello stato di salute del ri- corrente intervenuto nel corso del mese di gennaio del 2008 giustificante la soppressione della rendita d'invalidità a partire dal 31 marzo 2008 (pe- raltro, e quand'anche, per denegata ipotesi, detto miglioramento fosse in- tervenuto nel corso del mese di gennaio, la rendita non avrebbe potuto essere soppressa prima del 30 aprile 2008, dal momento che il migliora- mento sarebbe intervenuto non prima del 6 gennaio 2008, ossia 4 mesi dopo l'ultima visita artroscopia del 6 settembre 2007 [cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 4 in fine]). In conclusione, il miglioramento dello stato di salute del ricorrente è intervenuto con verosimiglianza preponderante il 22 luglio 2008. In effetti, dal momento che nel rapporto della clinica di C. non è indicato il momento preciso a partire dal quale vi sarebbe stato un miglioramento significativo dello stato di salute dell'assicurato, si presume che il miglioramento sia intervenuto il giorno dell'effettuazione del rappor- to, il quale corrisponde nel caso concreto anche all'ultimo giorno del sog- giorno in clinica. Non sussistono altresì elementi per ritenere che una nuova valutazione peritale sulla base degli atti di causa circa il momento dell'avvenuto miglioramento dello stato di salute del ricorrente nel 2008 possa fornire conclusioni più probanti di quelle fondate sulle visite specia- liste effettuate presso la clinica di C._______ nel luglio del 2008. Si giusti-

C-3917/2010 Pagina 18 fica pertanto l'attribuzione di una rendita intera dal 1° ottobre 2006 – co- me peraltro ritenuto a giusto titolo, sia rilevato a titolo del tutto abbondan- ziale, anche dall'autorità inferiore – fino al 31 ottobre 2008, allorquando il miglioramento è durato tre mesi (v., sulla questione della decorrenza del termine dei tre mesi di cui all'art. 88a cpv. 1 OAI, la già citata sentenza del Tribunale federale 8C_671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 4 in fine). 10.5 Il ricorrente ha certo fatto valere in sede di ricorso, perlomeno impli- citamente, di avere diritto ad una rendita intera anche ulteriormente, ossia anche dopo il 31 ottobre 2008, in quanto le affezioni di cui soffre non gli consentirebbero di svolgere alcuna attività lucrativa. Agli atti di causa non figura comunque alcun documento medico di data anteriore alla decisione impugnata che concluda sulla base di esami oggettivi ad un'incapacità la- vorativa in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute superiore a quella del 20% ritenuta dai medici SMR anche dopo la valutazione di cui al rapporto della clinica di C._______ del 22 luglio 2008 e successiva- mente della perizia del SMR del giugno 2009 (concordanti per il periodo a decorrere dal 22 luglio 2008). In particolare, la relazione medica del 20 maggio 2010 del dott. I., specialista in chirurgia (doc. TAF 1), e- sibita dal ricorrente nel ricorso – a prescindere dal fatto che la stessa è di data posteriore a quella della decisione impugnata (cfr., sulla questione, il considerando 3.3 del presente giudizio) – espone disturbi noti già prece- dentemente diagnosticati, si limita all'indicazione del rischio per il ricorren- te di scivolare in uno stato depressivo (senza alcuna informazione sullo stato psichico del paziente) e non fa riferimento ad una specifica incapa- cità lavorativa. In siffatte circostanze, la conclusione del dott. I. secondo cui sarebbe necessario rivalutare il caso in particolare per de- terminare il grado d'incapacità fisica appare fondata più sulle rivendica- zioni del ricorrente ("il paziente richiede ulteriori accertamenti"), ma non trova fondamento nella necessità oggettiva di una "seconda (ulteriore) o- pinione" medica, quelle agli atti essendo sufficienti per statuire. 10.6 In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze delle valu- tazione dei medici della clinica di C._______ (rapporto del 22 luglio 2008) e dei medici SMR (perizia pluridisciplinare del giugno 2009) nonché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che lo stato di sa- lute del ricorrente ha impedito al medesimo di svolgere sia la sua prece- dente attività di magazziniere (con mansioni di addetto all'imballaggio) sia un'attività sostitutiva adeguata dal 18 ottobre 2005 al 21 luglio 2008, con la conseguenza, che su questo punto, l'impugnata decisione del 22 aprile 2010 deve essere riformata. Infatti, solo a decorrere dal 22 luglio 2008, al medesimo sarebbero state proponibili, nella misura dell'80%, attività so-

C-3917/2010 Pagina 19 stitutive confacenti allo stato di salute, in lavori leggeri e poco qualificati sia nel settore secondario (in particolare mansioni d'assemblaggio, pro- duzione, stampa, rifinitura, controllo nell'industria farmaceutica, alimenta- re, meccanica) sia nel settore terziario (custode), quali quelli indicati nel rapporto dell'ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale. 11. Basti ancora osservare che il ricorrente non ha contestato in questa sede la decisione dell'autorità inferiore secondo la quale non sono opportuni nel caso di specie dei provvedimenti di integrazione professionale (l'auto- rità inferiore si è altresì dichiarata a disposizione, nel caso in cui l'insor- gente "identificasse un datore di lavoro in grado di garantirgli l'assunzione dopo una formazione [ad hoc] massima di 3-6 mesi", per un eventuale fi- nanziamento di detta formazione; v. l'impugnata decisione del 22 aprile 2010 [doc. A 59-18]). La questione non deve pertanto essere esaminata in questa sede, non senza rilevare che quand'anche lo si volesse fare, non sussisterebbero comunque agli atti di causa elementi oggettivi validi per scostarsi su tale problematica dall'apprezzamento del consulente in integrazione (rapporto del 1° ottobre 2009) ripreso nella decisione impu- gnata. 12. 12.1 Nella misura in cui il ricorrente ha presentato un'incapacità lavorativa del 100% sia nella sua precedente attività sia in un'attività sostitutiva a- deguata dal 15 ottobre 2005 al 21 luglio 2008, il medesimo ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2006 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 ottobre 2008 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute dell'insorgente perdura- va da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI; v., sulla questione della decor- renza del termine dei tre mesi di cui all'art. 88a cpv. 1 OAI, la sentenza del Tribunale federale 8C_671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 4 in fi- ne). 12.2 Ritenuto che, a far tempo dal 22 luglio 2008, il ricorrente è abile all'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità infe- riore a partire da(l 1° novembre) 2008. 12.2.1 Questo Tribunale rileva che, secondo giurisprudenza, per determi- nare il reddito ipotetico da valido, di regola ci si fonda sull'ultimo reddito conseguito prima dell'insorgenza del danno alla salute, se del caso ade-

C-3917/2010 Pagina 20 guato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 6.1 e relativi riferimenti). In particolare, con riferimento al calcolo effettuato dal consulente in integrazione professionale per la de- terminazione del grado d'invalidità (cfr. lettera C.c del presente giudizio), quale reddito annuale da valido l'autorità inferiore ha considerato quello conseguibile dal ricorrente come magazziniere (con mansioni di addetto all'imballaggio) nel 2008. Non vi è motivo di scostarsi da tale accertamen- to dei fatti, nel senso che può senz'altro ritenersi che l'insorgente, che la- vorava presso il suo ultimo datore di lavoro dal 23 luglio 2001 in un rap- porto stabile, avrebbe svolto l'attività di magazziniere per tale datore di la- voro, anche nel 2008 in caso di capacità lavorativa intatta. Non v'è neppu- re ragione di un intervento d'ufficio per quanto attiene alla determinazione del salario da valido, fissato in fr. 65'720.25 annui (secondo le indicazioni del datore di lavoro e il calcolo dell'assicurazione E., v. doc. A 17- 1 e doc. B 66-1, 68-1 e 74-1). 12.2.2 12.2.2.1 Questo Tribunale rileva altresì che, secondo giurisprudenza, per determinare il reddito da invalido, fa stato in primo luogo la situazione sa- lariale concreta dell'assicurato, a condizione che, cumulativamente, il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera com- pleta e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa). Qualora difettino indicazioni eco- nomiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche sa- lariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 con- sid. 7 e relativi riferimenti). Ritenuto che, per quanto emerge dalle carte processuali, l'insorgente ha interrotto il lavoro nel 2005, è possibile riferirsi ai dati statistici salariali secondo la pertinente tabella TA1 (2008) dell'in- chiesta svizzera sulla struttura dei salari, effettuati i necessari correttivi. Non appare quindi possibile riferirsi al salario annuo di fr. 44'177.87 ri- spettivamente di fr. 47'177.87, fissato nella decisione del 10 marzo 2009 della E. e nella decisione su opposizione del 28 maggio 2009 della E._______ (v. doc. B 76-1 e 81-1), ritenuto altresì che, secondo giu- risprudenza, i valori regionali desumibili dalla Tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni, sono inapplicabili per determina- re il reddito ipotetico da invalido (cfr. la sentenza del Tribunale federale 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 4.2).

C-3917/2010 Pagina 21 12.2.2.2 Per quel che concerne la determinazione del reddito da invalido, va quindi fatto riferimento a quello ottenibile dall'insorgente in attività semplici e ripetitive nel 2008 secondo la pertinente tabella TA1 dell'ISS, tenuto conto di un salario medio mensile di fr. 4'806.-- e di un orario usua- le di 41.6 ore settimanali nel 2008 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica), ossia di un salario mensile di fr. 4'998.25 ed annua- le di fr. 59'979.--. 12.2.2.3 Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 10%, la quale, oltre a non essere stata contestata, appare ammissibile, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, in particolare dell'età e delle limita- zioni funzionali del ricorrente e della diminuzione relativamente contenuta della capacità lavorativa (59'979 – 5'997.90 = 53'981.10). 12.2.2.4 Conto tenuto, infine, di una riduzione del 20%, poiché l'insorgen- te può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura dell'80%, conse- gue un reddito da invalido di fr. 43'184.90 (53'981.10 – 10'796.20). 12.2.3 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 65'720.25 e quello da in- valido di fr. 43'184.90 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 34,29% ([{65'720.25 – 43'184.90} x 100] : 65'720.25), insufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI. 13. Per conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto e l'impugnata deci- sione del 22 aprile 2010 riformata nel senso che, decorso il termine di at- tesa legale di un anno, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, al ricorrente è ricono- sciuto il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'inva- lidità dal 1° ottobre 2006 al 30 ottobre 2008 (momento in cui il migliora- mento significativo dello stato di salute dell'insorgente perdurava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al calcolo delle prestazioni ai sensi di legge. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte, di fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse

C-3917/2010 Pagina 22 sono computate con l'anticipo spese, di fr. 300.--, versato dal ricorrente stesso il 29 giugno 2010. È pertanto restituito al ricorrente l'importo ecce- dente di fr. 100.--. 14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tari professionali, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ritenuto che l'insorgente è parzialmente vincente, gli spetta una proporzionale indennità a titolo di spese ripetibili. La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla patrocinatrice del ricorrente. L'indennità per ripe- tibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3917/2010 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione del 22 aprile 2010 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2006 al 30 ottobre 2008. Per il resto, il ricorso è respinto. 2. Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle prestazioni. 3. Le spese processuali ridotte, di fr. 200.--, sono poste a carico del ricorren- te. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 29 giugno 2010, è computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 100.-- sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3917/2010 Pagina 24 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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