B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3893/2023
S e n t e n z a d e l 23 a g o s t o 2 0 2 3 Composizione
Caroline Bissegger, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia) rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 7 giugno 2023).
C-3893/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 7 giugno 2023, l’UAIE ha assegnato ad A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente) una rendita intera dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, con contestuali rendite per figli (doc. TAF 2). 2. Il 12 luglio 2023 (cfr. timbro sulla busta contenente il gravame) l’interessato ha inoltrato ricorso (cautelativo) contro la summenzionata decisione (doc. TAF 1). 3. Con scritto del 28 luglio 2023, l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale che la decisione del 7 giugno 2023 è stata notificata al ricorrente, tramite raccomandata depositata in casella postale, il 9 giugno 2023. Essa ha inoltre allegato il relativo attestato tracciamento degli invii della posta svizzera (doc. TAF 4). 4. Con provvedimento del 9 agosto 2023, questo Tribunale ha indicato al ri- corrente che il ricorso inoltrato dal suo rappresentante il 12 luglio 2023 ap- pariva tardivo, essendo il termine di 30 giorni per impugnare la decisione dell’UAIE del 7 giugno 2023 scaduto lunedì 10 luglio 2023 (il termine ha iniziato a decorrere il 10 giugno 2023, ossia il giorno susseguente alla no- tifica del 9 giugno 2023 ed è stato prorogato fino a lunedì 10 giugno 2023 essendo il 9 luglio 2023 una domenica). Pertanto, ha invitato il ricorrente a dimostrare la tempestività del ricorso inoltrato il 12 luglio 2023 nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedi- mento stesso (doc. TAF 5). 5. Con scritto del 10 agosto 2023, il rappresentante del ricorrente ha indicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso cautelativo del 12 luglio 2023 (doc. TAF 6). 6. 6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
C-3893/2023 Pagina 3 i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assi- curazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 6.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3. Di principio, la procedura dinanzi al Tribunale amministravo federale è retta dal principio di disposizione, secondo cui spetta alle parti interporre un gravame e determinare l’oggetto litigioso tramite le conclusioni (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pag. 819 e segg.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 108 seg. N 182 e pag. 111 N 187; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, pag. 508 N 1523 e 1525). In procedura contenziosa, il ricorrente mantiene dunque il controllo sul procedimento e può mettervi fine unilateralmente ritirando il ricorso. Se il ritiro del ricorso interviene prima dell’emanazione di una sentenza da parte dell’autorità di ricorso, la procedura diventa priva d’oggetto e viene d’ufficio stralciata dai ruoli (v. sentenze del TAF C-6182/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.3 e C- 6574/2013 del 4 dicembre 2014 consid. 8 con rinvii). L'eventuale ritiro del ricorso deve nondimeno essere formulato senza riserve e senza condizioni (DTF 111 V 156 consid. 3a). 7. Questo Tribunale constata che il ricorrente, nel menzionato scritto del 10 agosto 2023, ha indicato di desistere, senza condizioni e senza riserve, dal suo ricorso del 12 luglio 2023. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della deci- sione impugnata del 7 giugno 2023. 8. 8.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione im- pugnata (v. anche art. 50 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Secondo, l'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il ter- mine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del ter- mine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
C-3893/2023 Pagina 4 federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA [v. anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA]). 8.2. L'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), precisa che le richie- ste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8.3. A titolo abbondanziale, può dunque essere rilevato che il ricorso, qua- lora non fosse stato ritirato, avrebbe dovuto essere dichiarato siccome inammissibile, essendo stato inoltrato – tardivamente – il 12 luglio 2023, ossia due giorni dopo la scadenza del termine ricorsuale. Dall’attestato tracciamento degli invii della posta svizzera prodotto dell’autorità inferiore risulta difatti che la decisione dell’UAIE del 7 giugno 2023 è stata notificata il 9 giugno 2023 (cfr. doc. TAF 4), con la conseguenza che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il 10 giugno 2023 (art. 38 LPGA e 22a PA [cfr. DTF 131 V 305, 122 V 60]) ed è scaduto il 10 luglio 2023. Il ricorrente non ha peraltro dimostrato, nel termine di 5 giorni accordato con il provve- dimento di questo Tribunale del 9 agosto 2023, la tempestività del proprio gravame. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 23
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3893/2023 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-3893/2023 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
La giudice unica: Il cancelliere:
Caroline Bissegger Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3893/2023 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: