Co r t e II I C-38 8 4 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, patrocinato dall'avvocato William Limuti, galleria Campello 12, IT-23100 Sondrio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione dell'8 maggio 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-38 8 4 /20 0 8 Fatti: A. Mediante decisione del 25 novembre 1992, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), in esito a delibera della Commissione AI del Cantone Ticino, ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendite completive in favore dei familiari, a decorrere dal 1° novembre 1989 ed una mezza rendita AI dal 1° giugno 1991 (doc. 35, 36). L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che il richiedente era portatore di recidive di ernia discale L4-L5 con forte compressione della radice L5 a destra in esito ad intervento allo stesso livello nel dicembre 1988 (cfr. perizie del Dott. Renella, neurochirurgo del 9 febbraio 1990 e del Dott. Schianchi, neurochirurgo, del 2 luglio 1991, doc. 118 e 122). Una domanda di revisione per aggravamento presentata nell'ottobre 1998 è stata respinta, con decisione del 23 settembre 1999, in base a una visita presso il Dott. Pancaldi (perizia del 20 agosto 1999), reumatologo, (doc. 56 e 130). Una seconda procedura di revisione non avrebbe posto in luce sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato, per cui il diritto alla rendita è stato confermato il 24 ottobre 2002 (doc. 66) B. Nell'ambito della terza procedura di revisione, promossa nel maggio 2004, l'amministrazione ha preso atto che l'assicurato lavorava a tempo pieno come muratore specializzato in Italia, con introito orario lordo di Euro 8,27 orari (doc. 74, 77). Con decisione del 18 febbraio 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1° aprile successivo (doc. 80). L'interessato ha formulato opposizione contro tale provvedimento, facendo valere eventi patologici insorti nel 2004 (interventi operatori alla spalla destra, cure riabilitative). Mediante decisione su opposizione del 1° febbraio 2006, l'UAI ha confermato la decisione del 18 febbraio 2005 (doc. 90). Pagi na 2

C-38 8 4 /20 0 8 C. In data 1° febbraio 2007, A._______ ha formulato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. 103, 105). Il richiedente è stato visitato il 19 febbraio 2007 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Sondrio, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "limitazioni funzionali di discreta-notevole entità alla spalla destra in artrosi con calcificazioni/ossificazioni peri-articolari ed esiti di acromioplastica (1998) per lesione del tendine sovraspinato in infortunio sul lavoro, lombalgie recidivanti in discopatia/discoartrosi lombare in canale lombare stretto ed esiti di intervento per ernia discale L4-L5, esiti di meniscectomia ginocchio sinistro per frattura corno posteriore menisco mediale" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 151). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:

  • un referto radiologico spalla destra del 29 novembre 2005 (doc. 143) ed i risultati di un ecografia muscolotendinea delle due spalle del 23 dicembre 2005 (doc. 144);
  • un breve rapporto d'esame ortopedico (Dott. Maspero) del 24 luglio 2006 (doc. 145);
  • un rapporto di colonscopia del 17 gennaio 2007 (doc. 146);
  • un certificato del Dott. Iannaccone del 26 gennaio 2007 (doc. 147);
  • un attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) del 1° febbraio 2007 nel quale si conferma che l'assicurato , che ha subito un'infortunio sul lavoro nel 1998 (spalla destra), percepisce un'indennità da tale istituto del 19% per minorazione subita (doc. 148);
  • reperti concernenti problemi di digestione ed emorroidi del febbraio 2007 (doc. 149, 150). Nel questionario per l'assicurato (doc. 116), sottoscritto il 30 ottobre 2007, l'interessato afferma di aver cessato di lavorare il 5 aprile precedente per "invalidità lavorativa". Il datore di lavoro, nel questionario apposito (doc. 115) indica che l'interessato è stato assunto nel luglio 1996 come operaio edile ed ha lasciato la ditta per pensione d'invalidità il 5 aprile 2007; il dipendente già venne Pagi na 3

C-38 8 4 /20 0 8 assegnato a compiti meno gravosi dopo 2 anni dall'assunzione (lavori di manutenzione interni agli stabili), senza diminuzione di salario per tal motivo; da ultimo, è rimasto assente dal lavoro dal 28 novembre 2005 al 3 marzo 2006, dal 19 dicembre 2006 fino alla data del licenziamento. D. Nel suo rapporto del 10 dicembre 2007, il Dott. Rais, medico dell'UAIE, ha affermato che l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di muratore specializzato/operaio edile, ma ha ritenuto che a lui potrebbero essere proposte attività di tipo leggero (sedentarie o non) in misura dell'80% (doc. 153). L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi (doc. 156), dal quale è risultato che, svolgendo attività alternative in misura dell'80% in attività di ripiego, invece di quella di muratore, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 44%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 20% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap). Con progetto di decisione del 19 febbraio 2008 (doc. 157), l'UAIE ha disposto il riconoscimento del diritto al quarto di rendita AI dal 24 luglio 2006 (rapporto del Dott. Maspero, doc. 145). Mediante decisione dell'8 maggio 2008, l'UAIE ha erogato in favore di A., un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2006 (doc. 160). E. Con il ricorso depositato il 9 giugno 2008, A., regolarmente rappresentato dall'avv. Limuti, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. Chiede di essere sentito oralmente prima che la decisione sia emanata. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni. Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 ottobre 2008, l'UAIE propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Pagi na 4

C-38 8 4 /20 0 8 F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Limuti, con scritto del 14 novembre 2008, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Precisa che chiede un'udienza pubblica. Con decisione incidentale del 24 novembre 2008, la parte ricorrente è stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 500.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 7 gennaio 2009. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Pagi na 5

C-38 8 4 /20 0 8 2.3Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali, nella misura di Fr. 500.-, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. Pagi na 6

C-38 8 4 /20 0 8 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. 5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata (oppure una prestazione sia stata soppressa) perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198). In concreto, l'UAIE ha soppresso la mezza rendita d'invalidità con decisione su opposizione del 1° febbraio 2006. Il 1° febbraio 2007 l'interessato ha presentato una nuova domanda di rendita che è stata parzialmente accolta, nel senso che con decisione dell'8 maggio 2008 l'UAIE gli ha riconosciuto un diritto al quarto di rendita con effetto dal 1° luglio 2006. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere limitato dal 1° luglio 2006 all'8 maggio 2008. 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: Pagi na 7

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  • essere invalido ai sensi della legge svizzera.
  • aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni (art. 36 LAI). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

7.1In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 7.3Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è Pagi na 8

C-38 8 4 /20 0 8 stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 7.4Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 8. 8.1Dopo il riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI, l'interessato ha ancora lavorato. Assunto nel luglio 1996 da un'impresa di costruzioni della sua regione, in ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica di muratore specializzato (cfr. doc. 43, 60 e 115). In questi ultimi anni però l'interessato ha fatto registrare assenze dal lavoro per malattia, ossia dal 28 novembre 2005 al 3 marzo 2006 e dal 19 dicembre 2006 al 5 aprile 2007, data del licenziamento. 8.2La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a Pagi na 9

C-38 8 4 /20 0 8 cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). 8.3In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 8.4Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 9. 9.1Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "limitazioni funzionali di discreta-notevole entità alla spalla destra in artrosi con calcificazioni/ossificazioni peri-articolari ed esiti di acromioplastica (1998) per lesione del tendine sovraspinato in infortunio sul lavoro, lombalgie recidivanti in discopatia/discoartrosi lombare in canale lombare stretto ed esiti di intervento per ernia discale L4-L5, esiti di meniscectomia ginocchio sinistro per frattura corno posteriore menisco mediale" (perizia E 213 del 19 febbraio 2007, doc. 151). Pag ina 10

C-38 8 4 /20 0 8 9.2Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. Va però aggiunto, che giusta l'art. 29 bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e che l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita, per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 29 cpv. 1 LAI. 10. 10.1Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70% pur precisando che l'assicurato è in grado di svolgere un lavoro leggero (cifra 9 e 11.5), non in ambienti umidi e/o freddi e non comportanti frequenti flessioni del tronco, trasporto di pesi, salite di piani inclinati, ecc (cifra 10.1). Inoltre, l'ideale sarebbe un lavoro con la possibilità di alternare la stazione eretta con la possibilità di deambulare e la posizione seduta (cifra 10.2). Dal canto suo, il Dott. Rais dell'UAIE (doc. 153) indica che l'assicurato non è più in grado di svolgere il precedente lavoro di muratore specializzato. Va ricordato che due anni dopo l'assunzione, quindi circa a partire dal luglio 1998, il nominato lavorava nel settore manutenzione interna agli stabili a tempo pieno (doc. 115). Il medico dell'UAIE afferma tuttavia che il nominato potrebbe riprendere un'attività leggera alle stesse condizioni indicate dal medico dell'INPS ma solo all'80%. Pag ina 11

C-38 8 4 /20 0 8 10.2Il collegio giudicante osserva che il parere dei due medici indicati non è sufficientemente suffragato da documentazione medica oggettiva. La maggior parte dei documenti prodotti con la nuova domanda, inseriti nell'incarto dopo i formulari di richiesta e quelli di carattere economico-lavorativo (doc. 103 a 115), riguardano, fino al documento 144, problemi anteriori al 1° febbraio 2006, data della decisione su opposizione che sopprimeva il diritto alla rendita. Tali documenti non sono quindi determinanti per la soluzione del caso. Resta un breve rapporto di esame ortopedico (Dott. Maspero, doc. 145) del tutto privo di accompagnamento oggettivo, ossia radiografie, RM od altro. Altri documenti riguardano invece problemi gatrointestinali poco rilevanti nella loro influenza debilitante (vedi p. es. doc. 149). I pareri che hanno portato l'UAIE a riconoscere un quarto di rendita da luglio 2006 non sono pertanto attendibili, nella misura in cui non poggiano su documentazione oggettiva. Viste le patologie lamentate nel passato dall'assicurato, un esame completo in modo particolare ortopedico/neurologico è necessario. Questo esame deve contenere un'adeguata anamnesi, ossia uno studio dell'incarto sulla storia clinica, un rapporto oggettivo dapprima eseguito sulle risultanze dei reperti strumentali (radiografie, RM, TAC, sonografie), poi sull'esame clinico dell'apparato locomotorio (colonna vertebrale in toto, arti superiori ed inferiori) ed elencare in modo preciso tutte le eventuali limitazioni funzionali. Parimenti, un'esame neurologico s'impone alla luce delle particolari affezioni presenti nel passato, alfine di escludere qualsiasi contro-indicazione lavorativa eventualmente dovuta ad una diminuzione della forza e del tono muscolare da imputare all'ernia discale recidivante e alle parestesie sicuramente presenti agli arti superiori in esito agli interventi di acromioplastica (1998), riacutizzatesi, sembra, dopo il 2005. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. 11. 11.1In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso Pag ina 12

C-38 8 4 /20 0 8 concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. 11.2L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica a partire dal febbraio 2006. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in ortopedia e neurologia ed a una nuova perizia medica particolareggiata (E 213). L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro dal febbraio 2006, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare dopo quella data. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi. 12. La parte ricorrente chiede inoltre un dibattimento pubblico, prima che la decisione sia emanata. In applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, questa richiesta deve essere respinta in quanto lo scrivente tribunale è del parere che è necessario acquisire agli atti una nuova perizia medica prima di procedere alla valutazione del caso (sentenza 8C_588/2007 del Tribunale federale del 27 agosto 2008, consid. 4.3 con i rif.). 13. 13.1Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di Fr. 500.- corrispondente alle presunte spese processuali, versato dall'insorgente il 7 gennaio 2009, gli viene restituito. 13.2In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a carico dell'UAIE. Pag ina 13

C-38 8 4 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione dell'8 maggio 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo. 2. La richiesta di dibattimento pubblico è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 500.-, versato dal ricorrente il 7 gennaio 2009, gli viene restituito. 4. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 5. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Uffici federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagine seguente. Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco ParrinoDario Croci Torti Pag ina 14

C-38 8 4 /20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 15

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
12.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026