B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 19.06.2019 (9C_401/2019)

Corte III C-388/2019

S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 1 9 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; sospensione del versamento della rendita (decisione dell'8 gennaio 2019).

C-388/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 14 agosto 2003 (doc. 9), l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...; doc. 2) – una rendita intera d’invalidità svizzera a decorrere dal 1° novembre 2002, a dipendenza di una totale incapacità al lavoro e di guadagno (in una qualsiasi attività lu- crativa) dal 23 novembre 2001 (doc. 8). Il diritto alla rendita intera è poi stato confermato con comunicazioni del 23 luglio 2004 e dell’8 giugno 2010 (doc. 10 e 12). A.b Nell’ottobre 2011, a seguito del trasferimento all’estero dell’assicurato (doc. 32 pag. 3), l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha trasmesso l’incarto all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE; doc. 32 pag. 4). Con comunicazione del 21 ottobre 2011, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), dopo aver precisato all’inte- ressato che “in seguito alla partenza per l’estero, (questa autorità era) com- petente per la prosecuzione del pagamento della rendita”, ha confermato l’importo della rendita (doc. 21). Il diritto alla rendita intera d’invalidità è poi stato confermato con comunicazione dell’UAIE del 30 maggio 2016 (doc. 92). B. B.a Il 13 novembre 2018, la CSC, nell’ambito di periodici controlli sull’esi- stenza in vita dei propri assicurati, ha invitato l’interessato a compilare un certificato (doc. 99 pag. 2). L’assicurato ha poi ritornato il “certificato cumu- lativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio” del 16 dicembre 2018 (doc. 99 pag. 1), unitamente ad un certificato di detenzione rilasciato dal Ministero della giustizia il 16 novembre 2018, da cui risulta che egli è dete- nuto dal 25 ottobre 2018 e lo sarà fino al 16 ottobre 2024 (doc. 99 pag. 3). B.b Con decisione dell’8 gennaio 2019, l’UAIE ha deciso che, in virtù dell’art. 21 cpv. 5 LPGA, il versamento della rendita intera d’invalidità è so- speso retroattivamente dal 1° novembre 2018, l’interessato (arrestato il 17 ottobre 2018) essendo detenuto presso la Casa circondariale di C._______ (dal 25 ottobre 2018; doc. 109; v. anche doc. 105). C. Il 18 gennaio 2019, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE dell’8 gennaio 2019

C-388/2019 Pagina 3 mediante il quale ha chiesto il riesame della decisione impugnata dal mo- mento che non dispone di sufficienti risorse economiche per poter “far fronte alle spese del carcere (prodotti di igiene personale, vestiario, carto- leria, prodotti farmaceutici, tabacchi, bollette, avvocato, ammende) oltre alla terapia (medica)” a cui è sottoposto (doc. TAF 1). D. Il 6 febbraio 2019, l’autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell’incarto dell’UAIE (doc. TAF 3). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all’estero. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedono. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’inva- lidità (art. 1 a 26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 con- sid. 3.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

C-388/2019 Pagina 4 2. L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l’UAIE abbia a ragione, o a torto, sospeso retroatti- vamente il versamento della rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 2018 (primo giorno del mese che segue l’inizio, il 25 ottobre 2018, della detenzione) e durante tutta la durata dell’esecuzione della pena privativa della libertà (v. il ricorso [doc. TAF 1]). 3. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d’argomenti che la decisione impu- gnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 6.2; DTAF 2013/46 consid. 3.2). 4. Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transi- torio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizza- zione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Nel caso in esame, salvo indicazione contraria, si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 5. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea e ri- siede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L’allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato

C-388/2019 Pagina 5 ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015/345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, l’organizzazione della procedura come pure l’esame delle condi- zioni di ottenimento di una rendita d’invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in rela- zione con l’Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 6. 6.1 6.1.1 In virtù dell’art. 21 cpv. 5 LPGA, se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere d’indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. La rendita dell’assicurazione invalidità è una presta- zione pecuniaria con carattere d’indennità, ai sensi dell’art. 21 cpv. 5 LPGA (sentenza del TF 8C_139/2007 del 30 maggio 2008 consid. 3.2), norma che è pertanto applicabile al caso in esame. 6.1.2 Secondo giurisprudenza, ogni forma di privazione della libertà perso- nale disposta dall’autorità penale giustifica la sospensione del diritto alla rendita d’invalidità, ma non la soppressione. La circostanza che il benefi- ciario di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità sconti una pena pri- vativa della libertà non costituisce un motivo giuridico di revisione della ren- dita, ai sensi dell’art. 17 LPGA. Da un lato, perché lo stato di salute non subisce modifiche a causa della detenzione, dall’altro lato, perché non si può fare riferimento ad un autentico cambiamento di statuto giuridico dell’assicurato invalido (DTF 133 V 1 consid. 3.1; 116 V 20 consid. 3b e 4; 113 V 273 consid. 2a e 2c). Ciò premesso, questo Tribunale non può e non deve pronunciarsi sull’allegazione del ricorrente, secondo la quale il suo stato di salute psichico sarebbe peggiorato (all’interno dell’istituto presso il quale è detenuto), fermo restando che l’insorgente, per sua stessa ammis- sione, segue una terapia (medica). 6.1.3 L’art. 21 cpv. 5 LPGA è una norma potestativa, che permette di tener conto di circostanze particolari. In particolare, la norma non viene applicata nell’ipotesi in cui, malgrado l’esecuzione della pena o della misura, una persona sana nelle medesime condizioni, ha la possibilità di esercitare un’attività lucrativa (UELI KISER, ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, ad art. 21

C-388/2019 Pagina 6 n. 151 pag. 329; sentenza del TF 8C_176/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 4.2; v. anche la sentenza del TAF C-3490/2013 del 14 settembre 2015 con- sid. 6.1.3). 6.1.4 La ratio legis della norma consiste nel garantire l’uguaglianza di trat- tamento tra la persona invalida privata della libertà personale e la persona sana nelle medesime condizioni. Il detenuto sano infatti perde, di regola, il salario o, se indipendente, il suo reddito professionale (DTF 133 V 1 con- sid. 4.2.4.1; quanto alle misure detentive, v., in particolare, DTF 137 V 154 consid. 3.3 e 5). Il detenuto invalido, mantenuto dalla pubblica collettività, non deve pertanto trarre alcun vantaggio economico dall’esecuzione della pena (DTF 116 V 20 consid. 3b; 113 V 273 consid. 2b). 6.1.5 A tal proposito, va rilevato che, se è vero che, in generale, il detenuto è mantenuto dall’ente pubblico, nel senso che i costi di una misura penale privativa della libertà sono di massima assunti dalla collettività, è pur vero che, chi è privato della libertà ed è invalido non dovrebbe, dal profilo eco- nomico, essere avvantaggiato rispetto a chi è valido, e in quanto detenuto, non può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente. Se il re- gime detentivo, malgrado la condanna penale o la misura privativa della libertà, consente comunque alla persona valida privata della libertà di eser- citare un’attività lucrativa sufficiente quantomeno a garantirne la sussi- stenza, il diritto alla rendita d’invalidità del detenuto invalido, che, nelle stesse condizioni, non può, per ragioni di salute, esercitare un’analoga at- tività, non verrà sospeso. Determinante per stabilire se la rendita d’invali- dità debba essere sospesa o meno durante la detenzione o l’esecuzione di una misura è quindi accertare se una persona sana nella stessa situa- zione subirebbe una perdita di guadagno (DTF 138 V 140 consid. 2.2; 137 V 154 consid. 3.3; 133 V 1 consid. 4.2.4.1; 116 V 20 consid. 5). 6.1.6 Durante l’espiazione della pena, il detenuto è di regola obbligato a svolgere un lavoro corrispondente quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni (art. 81 cpv. 1 CP; DTF 116 V 20 consid. 3b). Il peculio corrisposto ai detenuti, ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CP, non costituisce, di principio, un reddito di un’attività lucrativa. Il lavoro svolto presso il penitenziario, in virtù dell’art. 81 cpv. 1 CP, non viene inoltre qua- lificato quale attività lavorativa, ai sensi dell’art. 83 CP. Si tratta in effetti di uno strumento idoneo e necessario che, oltre a consentire al detenuto di preservare le sue capacità personali e professionali, è indispensabile a ga- rantire l’ordine e la gestione economica degli istituti, motivo per cui non è comparabile ad un’attività lucrativa in senso economico (sentenze del TF

C-388/2019 Pagina 7 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.2 e 8C_176/2007 del 25 otto- bre 2007 consid. 4.2; v. anche sentenze del TAF C-4020/2015 del 14 ago- sto 2017 consid. 14.2.2 e C-3490/2013 consid. 6.1.4). 6.1.7 Per il resto, il diritto alla rendita di una persona che si trova in carcere preventivo va sospeso in quanto anche una persona sana durante quel periodo deve, di regola, subire una perdita di guadagno. Conformemente alla giurisprudenza (DTF 116 V 326 con riferimenti) e per motivi di pratica- bilità questo vale solo se il carcere preventivo è di una certa durata. Questa “certa durata” della detenzione preventiva durante la quale una rendita po- trebbe ancora essere versata – in analogia alla durata necessaria per pro- cedere ad una modifica del diritto in via di revisione, ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 prima frase OAI – ammonta a tre mesi (DTF 133 V 1 consid. 4.2.4.2; v. anche sentenza del TAF C-4020/2015 consid. 14.2.3). 6.2 Nel caso in esame, il ricorrente ha informato, il 16 dicembre 2018, l’au- torità inferiore di avere cambiato residenza (doc. 99 pag. 1 [certificato cu- mulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio]), specificando di risie- dere presso la Casa circondariale di C._______ e trasmettendo un certifi- cato di detenzione rilasciato dal Ministero della giustizia il 16 novembre 2018 (doc. 99 pag. 3). Preso atto che l’insorgente è stato arrestato il 17 ottobre 2018 ed è detenuto dal 25 ottobre 2018 e che la scarcerazione sarebbe stata prevista per il 16 ottobre 2024 (doc. 100), l’UAIE, con deci- sione dell’8 gennaio 2019, ha sospeso retroattivamente dal 1° novembre 2018 il versamento della rendita intera d’invalidità, l’art. 21 cpv. 5 LPGA non permettendo il pagamento della rendita durante il periodo di carcera- zione disposto dalla competente autorità penale italiana (doc. 109; v. anche doc. 105). 6.3 Il ricorrente non contesta né la procedura di prima istanza (in partico- lare una violazione del suo diritto di essere sentito sulla sospensione della rendita ai sensi dell’art. 21 cpv. 5 LPGA prima della pronuncia della deci- sione impugnata), né lo statuto giuridico di detenuto a decorrere dal 25 ottobre 2018, né la prevista data di scarcerazione nell’ottobre del 2024. Fa semplicemente valere di non avere alcun introito, aiuto o liquidità per poter far fronte alle spese del carcere (come prodotti di igiene personale, vestia- rio, cartoleria, prodotti farmaceutici, terapie che già segue, tabacchi, bol- lette, avvocato, ammende eccetera). Tuttavia, la censura/richiesta solle- vata dal ricorrente non può chiaramente che essere disattesa, il motivo della sospensione della rendita in caso di carcerazione ai sensi dell’art. 21 cpv. 5 LPGA essendo giustificato dal fatto che il detenuto, mantenuto di

C-388/2019 Pagina 8 principio dalla pubblica collettività, non deve trarre vantaggio economico dall’esecuzione della pena, quando si ritenga che il detenuto non invalido, perde, di solito, il salario o, indipendente, il suo reddito professionale (DTF 137 V 154 consid. 3.3 con rinvii [segnatamente alla DTF 116 V 20]). Il ri- corrente non ha altresì preteso, tanto meno dimostrato, che egli potrebbe (già) esercitare, durante la carcerazione, un’attività lavorativa poiché al be- neficio del regime della semi-libertà oppure della libertà condizionale o di un altro regime analogo. Solo un tale regime consentirebbe al detenuto di avere la possibilità di esercitare un’attività lucrativa e, trattandosi di un in- valido, far insorgere nuovamente un’incapacità al guadagno tutelabile dal diritto svizzero e vedersi riconosciuta la ripresa del versamento della ren- dita. Del tutto irrilevante è pure la questione di sapere chi sostenga le spese di mantenimento o di cura del detenuto, ente pubblico o assicurato/dete- nuto (DTF 137 V 154 consid. 3.3 e 5.2 con rinvii [segnatamente alla DTF 116 V 20 consid. 5a]). Non compete pertanto manifestamente all’assicura- zione svizzera per l’invalidità di assumere le spese cui un detenuto debba eventualmente far fronte in un carcere, indipendentemente dal fatto se detto carcere sia sito in Svizzera o all’estero. 6.4 In conclusione, ritenuto che ai fini della sospensione del diritto alla ren- dita d’invalidità, ai sensi dell’art. 21 cpv. 5 LPGA, nel caso di una persona invalida privata della libertà personale, determinante è se il regime deten- tivo consenta o meno l’esercizio di un’attività lavorativa (DTF 138 V 140 consid. 2.2; 137 V 154 consid. 3.3; 133 V 1 consid. 4.2.4.1) – eventualità dell’esercizio di un’attività lavorativa che nel caso in esame neppure è stata pretesa dal ricorrente – è a giusto titolo che l’UAIE ha sospeso retroattiva- mente il versamento della rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 2018 (primo giorno del mese che segue l’inizio, il 25 ottobre 2018, della deten- zione [v., sulla questione, DTF 113 V 273 consid. 2c]). 7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell’istruzione – anteriormente o po- steriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l’art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto, il gra- vame, in considerazione, in particolare, dei generici e irrilevanti argomenti presentati in sede ricorsuale, deve ritenersi siccome manifestamente infon- dato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

C-388/2019 Pagina 9 8. 8.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF; RS 173.320.2]). 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF, a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-388/2019 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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