Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3869/2009 Sentenza del 13 dicembre 2010 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'Avv. Francesca Lepori Colombo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata.
C-3869/2009 Pagina 2 Fatti: A. Nell'aprile 1990 il cittadino kosovaro A., nato il ... e coniugato con B. dal giugno 1988, è entrato in Svizzera e vi ha risieduto dapprima con un permesso di dimora stagionale e, a decorrere dal dicembre 1994, a beneficio di un permesso di dimora annuale. Durante la sua permanenza in Ticino egli ha lavorato dapprima quale aiuto giardiniere e in seguito quale manovale. B. Durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ si è reso colpevole di diversi reati, segnatamente: – ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) per aver partecipato in correità con terzi ad un traffico di clandestini. Per questo reato egli è stato condannato il 27 marzo 1996 dal Bezirksgericht Baden/AG alla pena di 10 settimane di detenzione, all'espulsione dal territorio elvetico per 2 anni e alla multa di fr. 300.-. Entrambe le pene sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. A causa di questi fatti, con decisione del 22 gennaio 1996 della Sezione degli stranieri di Bellinzona, al ricorrente non è stato rinnovato il permesso di dimora. Il ricorso presentato il 14 febbraio 1996 contro la precitata decisione davanti al Consiglio di Stato del Canton Ticino è stato respinto il 27 novembre 1996; – infrazione alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità per la quale egli è stato condannato ad una multa di fr. 400.- il 13 giugno 1996 (Polizeirichteramt del Canton Zugo); – infrazione alla LDDS e abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati. Con decreto d'accusa del 31 maggio 1999 del Procuratore pubblico del Canton Ticino l'interessato è stato condannato alla pena di 40 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 1500.-. Di conseguenza, il 9 luglio 1999, l'allora competente Ufficio federale degli stranieri (attualmente: UFM) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata valido fino all'8 luglio 2002. Il 20 luglio 2003 egli è tornato illegalmente in Svizzera depositando una domanda d'asilo, respinta il 18 settembre seguente.
C-3869/2009 Pagina 3 Successivamente egli è ancora stato condannato per: – infrazione alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità. Egli è stato condannato il 29 giugno 2004 ad una multa di fr. 350.- (cfr. Strafbefehl Statthalteramt Sissach/BL); – infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, 812.121). La relativa sentenza emessa il 31 agosto 2004 dal Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona condannava A._______ a 16 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni a all'espulsione dal territorio svizzero per 7 anni. Il ricorso presentato contro questa sentenza davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello è stato respinto il 22 ottobre 2004. Visti i reati perpetrati, il 27 giugno 2005 l'UFM ha pronunciato un secondo divieto d'entrata di durata indeterminata a carico di A._______ motivandolo come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici." Per gli stessi motivi ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo. La decisione è stata notificata il 18 maggio 2009 per via consolare al recapito dell'interessato in Kosovo. Ulteriormente egli stato ancora condannato il 26 settembre 2005 con decreto d'accusa dal Ministero pubblico del canton Ticino per guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca della stessa e per infrazione alle norme della circolazione stradale ad una pena di 15 giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno e alla multa di fr. 300.-. C. Dopo il divorzio cresciuto in forza di cosa giudicata l'11 aprile 2007, A._______ è convolato a seconde nozze con C., cittadina croata residente in Svizzera dal 1989, il 2 settembre 2008. Il 1° ottobre 2008 A. ha depositato una domanda di autorizzazione d'entrata presso l'Ambasciata svizzera a Pristina al fine di vivere presso la consorte. In merito a tale richiesta il Municipio di Locarno ha formulato un preavviso negativo considerati i precedenti penali ed il 17 marzo 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI, attualmente: Sezione della popolazione [SP]) ha negato il rilascio dell'autorizzazione d'entrata.
C-3869/2009 Pagina 4 Contro questa decisione C._______ ha interposto ricorso il 2 aprile 2009 davanti al Consiglio di Stato. Il gravame interposto dall'interessata, naturalizzata svizzera il 20 aprile 2009, è stato respinto dal Governo cantonale ticinese con risoluzione del 13 maggio 2009. Il 2 giugno 2009 l'interessata ha presentato ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo del Canton Ticino (di seguito: TRAM), il quale con sentenza del 16 agosto 2009, ha confermato la decisione del 17 marzo 2009 con la quale era stato respinto il ricongiungimento famigliare. Il 24 settembre 2009 C._______ ha presentato ricorso davanti al Tribunale federale contro la precitata sentenza del TRAM. D. Il 15 giugno 2009, per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la decisione di divieto d'entrata del 27 giugno 2005. In sostanza egli ha richiesto l'annullamento del provvedimento e in via subordinata la limitazione dello stesso a quattro anni a far tempo dalla sua emanazione. Quale motivazione al ricorso l'insorgente ha asserito che la misura nei suoi confronti è sproporzionata siccome l'interessato non ha mai dovuto comparire dinanzi alla Corte di assise criminali che giudica i reati più gravi e inoltre, la pena inflittagli il 31 agosto 2004 di 16 mesi è stata sospesa condizionalmente. Il ricorrente si richiama a tal proposito alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 1b 201). Egli ha poi osservato che, considerato il matrimonio con una cittadina naturalizzata svizzera e residente in Ticino, ha il diritto ad una vita famigliare conformemente all'art. 8 cpv. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). I coniugi hanno infine affermato di non essere stati a conoscenza del divieto d'entrata. E. Con preavviso del 27 agosto 2009 l'autorità di prime cure ha postulato la sospensione della procedura inerente alla decisione di divieto d'entrata sino a conclusione della procedura relativa al permesso di soggiorno dell'interessato (cfr. sopra lett. C). F. Invitato ad esprimersi in merito alla sospensione della procedura di ricorso concernente il divieto d'entrata, con replica del 5 ottobre 2009 il ricorrente ha osservato di essere penalizzato a seguito del provvedimento amministrativo pronunciato a suo carico ed ha quindi richiesto di non accogliere l'istanza volta alla sospensione della procedura affinché venga esaminata la fondatezza del divieto d'entrata così da permettere alle competenti autorità di decidere sul permesso di soggiorno nei confronti dell'interessato senza essere influenzate da tale provvedimento.
C-3869/2009 Pagina 5 Con decisione incidentale dell'8 dicembre 2009 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha accolto l'istanza volta a sospendere la procedura inerente al divieto d'entrata. Con sentenza del 10 marzo 2010, il Tribunale federale ha respinto in ultima istanza il ricorso interposto da C._______. A seguito della sentenza del Tribunale federale, il 18 marzo 2010, il TAF ha riaperto la procedura inerente al divieto d'entrata. G. Chiamato ad esprimersi nel merito del ricorso del 15 giugno 2009 contro il divieto d'entrata del 27 giugno 2005, con preavviso del 16 aprile 2010 l'UFM ha ritenuto che una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco non consentiva di modificare la sua posizione, visti i gravi reati commessi dal ricorrente e il susseguirsi di varie infrazioni sull'arco di un lungo periodo di tempo, sottolineando, in relazione alla circostanza secondo cui la moglie del ricorrente è residente in Svizzera, che quest'ultima aveva comunque la possibilità di vivere la propria vita di famiglia all'estero senza difficoltà insormontabili. H. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 19 maggio 2010, il ricorrente ha ribadito quanto già asserito nell'atto ricorsuale ritenendo inoltre impensabile che sua moglie possa trasferirsi in Kosovo viste la sua estraneità con la lingua albanese e le condizioni di lavoro nel Paese d'origine del marito.
C-3869/2009 Pagina 6 Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione l'allegato 2 della LStr, cifra I. Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStr alle vertenze introdotte prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). In concreto la decisione impugnata è stata emessa il 27 giugno 2005, prima dell'entrata in vigore della LStr. Per l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve pertanto riferire alla normativa precedente, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 LDDS e alle corrispondenti disposizioni di applicazione. In virtù dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr è retta dal nuovo diritto. 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
C-3869/2009 Pagina 7 abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 4. Conformemente all'art. 13 cpv. 1 LDDS l'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili (1 a frase). Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (2 a frase). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (3 a frase). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7692/2008 del 7 ottobre 2010 consid. 5.2). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 5. Nel suo gravame il ricorrente ha fatto in primo luogo valere che con la sentenza del 31 agosto 2004 egli è stato condannato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup ad una pena sospesa condizionalmente e all'espulsione dalla Svizzera di 7 anni. In aggiunta a ciò il reato è stato giudicato dinanzi alla Corte delle assise correzionali, la quale, rispetto alla Corte delle assise criminali, giudica reati di minore gravità. Egli ha inoltre asserito che gli ulteriori reati commessi risalgono a diversi anni or sono e riguardano per l'essenziale infrazioni del tutto minori. 5.1. Occorre dapprima osservare che, a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Essa valuta dunque sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale
C-3869/2009 Pagina 8 è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). 5.2. Come emerge dalla decisione contestata, in particolare dalla condanna della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 31 agosto 2004, A._______ è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali per infrazione aggravata alla LStup, per avere tra il mese di novembre 2003 e il 2 aprile 2004 in diverse località del Ticino e della Svizzera Interna, senza essere autorizzato, agendo in correità con terzi, acquistato 320 grammi e venduto 260 grammi di cocaina a vari tossicodipendenti locali, quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Egli è stato inoltre condannato per contravvenzione alla LStup per avere consumato, senza essere autorizzato, nel periodo tra il mese di novembre 2003 e il mese di gennaio 2004 a Bellinzona ed in altre imprecisate località, un imprecisato quantitativo di cocaina. La condanna sofferta prevedeva la detenzione di 16 mesi sospesa condizionalmente e l'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni. Precedentemente ai fatti qua descritti il ricorrente aveva comunque già delinquito per infrazione alla LDDS, avendo partecipato in correità con terzi ad un traffico di clandestini e per aver infranto le norme della circolazione stradale. Pure in seguito alla condanna che ha condotto alla pronuncia del divieto d'entrata di durata indeterminata, il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie violando nuovamente le norme sulla circolazione stradale per avere in particolare guidato un veicolo nonostante la revoca della licenza di condurre effettuando una negligente manovra di sorpasso malgrado il vigente divieto invadendo conseguentemente la corsia di contromano. Egli è stato pertanto condannato alla pena di 15 giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno e alla multa di fr. 300.-. 5.3. A questo titolo, va ricordato, che la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2).
C-3869/2009 Pagina 9 5.4. Il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale 2C_269/2007 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il comportamento sopra descritto costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza della società e la salute pubblica. È infatti incontestabile che i reati legati al traffico di droghe giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PCourEDH 1998 I pag.76, in partic. N. 54; sentenze del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e 2A.549/2002 del 12 febbraio 2003; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 308 e sentenza citata alla nota 143). In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1). Si rileva inoltre che pure le infrazioni alle norme della circolazione stradale nonché le infrazioni alla LDDS commesse dal ricorrente costituiscono altresì una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblici. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che, indipendentemente dall'autorità penale che l'ha giudicato, il comportamento tenuto dal ricorrente appare grave. Dalla predetta condanna emerge infatti che egli ha venduto 260 grammi di cocaina a vari tossicodipendenti, quantitativo idoneo a mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Inoltre, per quanto attiene alla sospensione condizionale della pena detentiva i giudici penali hanno pronunciato una prognosi del tutto negativa nell'ipotesi della permanenza del ricorrente in Svizzera. La pena è stata nondimeno sospesa siccome l'interessato si sarebbe trovato all'estero durante il periodo di prova (cfr. condanna del 31 agosto 2004, pag. 20). Quanto agli altri reati, tre di questi, lo hanno visto protagonista di infrazioni alle norme della circolazione stradale in particolare per eccesso di velocità. Anche questi crimini costituiscono una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblici.
C-3869/2009 Pagina 10 5.5. Visto quanto precede, il Tribunale ritiene il provvedimento amministrativo di divieto d'entrata emesso nei confronti di A._______ di principio giustificato. 6. L'interessato ha fatto valere nel suo atto ricorsuale che, a seguito del matrimonio concluso con una cittadina croata naturalizzata svizzera e residente in Ticino, egli avrebbe diritto al ricongiungimento familiare, prevalendosi quindi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. A questo proposito occorre sottolineare che il diritto derivante dall'art. 8 CEDU va di principio fatto valere nel quadro di una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno duraturo. Nella specie, il rispetto di tale diritto è stato esaminato dal Consiglio di Stato, dal TRAM e dal Tribunale federale. Nella presente procedura, la valutazione dell'applicazione della succitata disposizione è limitata al diritto d'entrata in Svizzera (soggiorno di al massimo tre mesi). 6.1. Uno straniero può prevalersi dell'art. 8 CEDU per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). Ciò nonostante, il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU non è assoluto. Una ponderazione degli interessi privati e pubblici in gioco è necessaria in presenza di una minaccia all'ordine, alla sicurezza e all'ordine pubblici. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando questa è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). In tal senso le autorità sono tenute a procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 del
C-3869/2009 Pagina 11 20 gennaio 2006 consid. 4.2.1). Affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione passi in secondo piano è necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti nella sfera affettiva ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). 6.2. Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento delittuoso il ricorrente ha violato l'ordine pubblico elvetico più volte e ha fatto correre dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono chiamate a garantire la protezione. Pertanto, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole, l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, sul suo interesse privato a potervi entrare in visita alla moglie. Infine, come sostenuto a giusto titolo dall'autorità inferiore, l'interessata, qualora dovesse desiderare vivere presso il marito o rendergli visita, non è impedita dal recarsi all'estero (cfr. DTF 120 Ib 6 consid. 5.4). 6.3. Il ricorrente fa valere che al momento del matrimonio egli non era a conoscenza del divieto d'entrata emesso nei suoi confronti. Ora, come già sottolineato dal TRAM e dal Tribunale federale, il ricorrente e l'attuale consorte, ritenuto che la loro relazione durava già da tempo (almeno dal 2004), al momento del matrimonio erano o dovevano essere a conoscenza del fatto che il passato delittuoso del ricorrente avrebbe potuto costituire un motivo per emettere un provvedimento amministrativo di allontanamento nei suoi confronti, come d'altronde era già avvenuto in precedenza (divieto d'entrata emanato nel 1999), che avrebbe impedito loro una normale vita di famiglia in Svizzera. 6.4. L'interessato non può quindi dedurre alcun diritto dall'art. 8 CEDU per opporsi al divieto d'entrata emesso a suo carico. 7. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio resta ora da stabilire se la durata a tempo indeterminato della misura di allontanamento adottata dall'UFM è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA). 7.1. Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
C-3869/2009 Pagina 12 comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c). 7.2. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Anche dopo che nei suoi confronti era già stato pronunciato un divieto d'entrata per un periodo di tre anni, scaduto nel mese di luglio 2002, egli ha perseverato nei suoi intenti, rendendosi colpevole di reati ancor più gravi dei precedenti. 7.3. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che, come in precedenza, l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. 7.4. Si osserva infine che secondo una prassi costante dell'autorità competente, i divieti d'entrata nei confronti di straniere o stranieri indesiderabili possono essere pronunciati per una durata limitata o illimitata, a seconda della gravità del caso concreto e dell'interesse pubblico violato. Per quanto concerne il provvedimento amministrativo di durata illimitata, si precisa che, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Di principio lo straniero potrà in ogni momento sollecitare il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. In linea generale si deduce dalla prassi applicata in tale ambito che il diritto ad un riesame approfondito esiste allorquando sono trascorsi circa dieci anni dall'espiazione della pena. Per determinare tale periodo si risale all'epoca dell'ultima condanna penale così come a quella dei delitti perpetrati. Per valutare invece se sussiste a tutt'oggi una minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici è rilevante il comportamento della persona interessata dopo la sua scarcerazione mentre riveste un'importanza
C-3869/2009 Pagina 13 minore il comportamento tenuto durante il periodo di detenzione (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi citata). 7.5. Nella specie, i fatti risalgono al novembre 2003/aprile 2004 e la relativa sentenza è stata emessa il 31 agosto 2004. Tenuto conto del fatto che in seguito a tale condanna, il ricorrente è stato nuovamente condannato per infrazioni alle norme stradali il 26 settembre 2005, non si può ritenere sia trascorso un lasso di tempo sufficiente al fine di riesaminare la durata della decisione di divieto d'entrata, tantomeno per limitare la durata del divieto d'entrata a quattro anni, come richiesto dal ricorrente in via subordinata. 8. Ne discende che l'UFM con decisione del 27 giugno 2005 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.- sono messe a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 10 luglio 2009. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata)
C-3869/2009 Pagina 14 – autorità inferiore (incarto n. di rif. .... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Data di spedizione: Mara Vassella