B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3847/2012
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 3 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, patrocinato dall'avvocato Martino Luminati, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 giugno 2012).
C-3847/2012 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 14 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as- sicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con una figlia (doc. 25) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 ed un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2005, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia (doc. 41 e 42; v. anche doc. 38 e 39). Siffatte rendite sono state ac- cordate sulla base delle affezioni somatiche ritenute nel rapporto ortope- dico del 21 giugno 2006 (doc. 33). È stato considerato che l'interessato presentava un'incapacità al lavoro del 70% dal 21 gennaio 2004 e del 40% dal 25 maggio 2005 nella precedente attività (di operaio edile in gal- leria; v. doc. 9) ed un'incapacità al lavoro del 70% dal 21 gennaio 2004, del 30% dal 25 maggio 2005 e dello 0% dall'8 giugno 2006 in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute (v. i rapporti del 6 novembre 2006 e del 24 febbraio 2007 del Servizio medico dell'UAIE; doc. 27 e 37), ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 70% dal 21 gennaio 2004 e del 40% dal 25 maggio 2005 (v. doc. 28). A.b Il 19 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmen- te accolto il ricorso del 25 aprile 2007 e riformato la decisione dell'UAIE del 14 marzo 2007, nel senso che è stato riconosciuto all'interessato il di- ritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2006, ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° giugno al 30 settembre 2006 e ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2006 (doc. 67). Questo Tribunale ha ritenuto, sulla base della documentazione medica agli atti, che lo stesso ha presentato un'incapacità lavorativa del 70% da gennaio del 2004 nella sua precedente attività, ma a lui sarebbero stati proponibili al 70% dal 2 febbraio 2006 ed al 100% dal 21 giugno 2006 at- tività sostitutive confacenti allo stato di salute, ciò che determinava un grado d'invalidità del 58% dal 2 febbraio 2006 e del 40% dal 21 giugno 2006 (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 marzo 2009 consid. 11.4 e 12.2; doc. 67). A.c Con decisioni dell'8 ottobre 2009, l'UAIE ha erogato in favore dell'in- teressato una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2006, una mezza rendita d'invalidità dal 1° giugno al 30 settembre 2006 ed un quarto di rendita a decorrere dal 1° ottobre 2006, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia (doc. 72 a 74; v. anche doc. 70).
C-3847/2012 Pagina 3 B. B.a Nel mese di maggio del 2012, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 78). B.b Nell'ambito della procedura di revisione, risultano essere stati prodotti segnatamente dei documenti medici di data intercorrente da settembre 2006 a luglio 2011 (doc. 79, 80, 85 e 88 a 93), il questionario per la revi- sione della rendita AI del 4 giugno 2012 (doc. 81), la perizia medica parti- colareggiata E 213 del 25 giugno 2012 (doc. 87) ed il questionario per il datore di lavoro del 2 luglio 2012 (doc. 84). B.c Il 22 giugno 2012, l'UAIE, dopo avere segnalato che secondo il que- stionario per la revisione della rendita d'invalidità del 4 giugno 2012 (doc. 81) l'interessato eserciterebbe un'attività lucrativa in Italia e che sussiste- va dunque un sospetto di indebita percezione di prestazioni, ha deciso che la rendita d'invalidità rimaneva sospesa, in virtù dell'art. 55 cpv. 1 LPGA in combinazione con l'art. 56 PA, dal 1° luglio 2012. L'autorità infe- riore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 LAVS in combina- zione con l'art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. 83). C. Il 19 luglio 2012, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 22 giugno 2012 mediante il quale ha chiesto, sostanzial- mente, l'annullamento della decisione impugnata. Ha segnalato che dal 2 settembre 2008 lavora come operaio metalmeccanico e che l'impiego e- quivale circa a un metà tempo. Ha in particolare precisato che ha subito annunciato all'assicurazione B._______ di aver intrapreso un'attività lu- crativa a tempo parziale. Questa assicurazione ha assunto le informazioni necessarie presso il datore di lavoro e, sebbene in possesso della deci- sione di sospensione (del versamento) della rendita d'invalidità, continua a versargli la rendita precedentemente accordata. Informata l'assicura- zione B._______ in merito all'inizio di un'attività lucrativa a tempo parzia- le, poteva ammettere che risultasse informato anche l'UAIE, ritenuto che fra i due assicuratori vi è sempre stato uno scambio reciproco e preciso di informazioni e che per gli amministrati i due assicuratori sono una cosa sola. La comunicazione all'assicurazione B._______ deve essere reputa- ta come avvenuta anche nei confronti dell'UAIE. L'autorità inferiore pote- va disporre, al più tardi da settembre del 2008, delle informazioni in meri- to all'esercizio di un'attività lucrativa a tempo parziale poiché l'assicura- zione B._______ ne era a conoscenza e poteva acquisire, prima di pro-
C-3847/2012 Pagina 4 nunciare la decisione di sospensione (del versamento) della rendita d'in- validità, i dati in possesso di quest'ultima. Il ricorrente ha poi fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima dell'ema- nazione della decisione litigiosa. L'autorità inferiore non poteva sospende- re (il versamento) della rendita senza concedergli la possibilità di espri- mersi. Se l'UAIE lo avesse invitato a prendere posizione in merito all'e- ventuale sospensione (del versamento) della rendita d'invalidità, avrebbe potuto esporre le proprie argomentazioni. Nello stesso atto, l'insorgente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso in quanto la so- spensione (del versamento) della rendita comporterebbe delle importanti conseguenze, detta prestazione permettendogli di far fronte ai suoi impe- gni finanziari (doc. TAF 1). D. D.a Nella presa di posizione del 16 agosto 2012, l'UAIE ha proposto la re- iezione della domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. L'autorità inferiore ha sottolineato che l'incertezza sulla situazione finan- ziaria del ricorrente lascia presagire delle difficoltà amministrative per l'UAIE nel recupero delle prestazioni che sarebbe portata a versare a tor- to (è fatto riferimento alla sentenza del Tribunale federale I 610/2006 del 27 ottobre 2006). Qualora, per contro, il ricorso fosse accolto e l'effetto sospensivo non fosse stato restituito, l'insorgente percepirebbe retroatti- vamente le prestazioni alle quali avrebbe avuto diritto. Per conseguenza, l'interesse dell'UAIE al mantenimento dell'effetto sospensivo al ricorso è preponderante, anche se ciò ha delle conseguenze onerose sulla situa- zione economica del ricorrente (doc. TAF 4). D.b Con provvedimento del 7 settembre 2012 (notificato il 10 settembre 2012; cfr. risultanze processuali [doc. TAF 7]), questo Tribunale ha tra- smesso al ricorrente la presa di posizione dell'autorità inferiore del 16 a- gosto 2012, riservata la facoltà allo stesso di esprimersi al riguardo entro il 24 settembre 2012 (doc. TAF 5). Il termine è scaduto infruttuoso. E. E.a Nella risposta al ricorso del 19 settembre 2012, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. L'autorità inferiore ha precisato che in presenza di una fattispecie di "pericolo nell'indugio" (è fatto riferimento all'art. 30 cpv. 2 lett. e PA), non era ne- cessario sentire il ricorrente prima di emanare la decisione del 22 giugno 2012 (è fatto riferimento anche alla sentenza del Tribunale amministrativo
C-3847/2012 Pagina 5 federale C-676/2008 del 21 luglio 2009). Un'eventuale violazione del dirit- to di essere sentito dell'insorgente dovrebbe comunque essere considera- ta come sanata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, autorità che gode di piena cognizione (è fatto riferimento alla DTF 129 I 129; doc. TAF 8). E.b Con provvedimento del 27 settembre 2012 (notificato il 3 ottobre 2012; cfr. risultanze processuali [doc. TAF 10], questo Tribunale ha tra- smesso al ricorrente la risposta al ricorso del 19 settembre 2012, riserva- ta la facoltà allo stesso di esprimersi al riguardo nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento me- desimo (doc. TAF 9). Il termine è scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 L'impugnata decisione del 22 giugno 2012 di sospensione, durante l'istruttoria dell'avviata procedura di revisione, del versamento della rendi-
C-3847/2012 Pagina 6 ta d'invalidità (quarto di rendita), con effetto dal 1° luglio 2012, costituisce una decisione incidentale in materia di misure cautelari (DTF 134 I 83 consid. 3.1). 1.4.2 In virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, il ricorso contro decisioni inci- dentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile. 1.4.3 Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esamina- re l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere com- pletamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (sentenza del Tribunale federale 2C_86/2008 del 23 aprile 2008 consid. 3.2). In particolare, sussiste un pregiudizio irrepa- rabile allorquando la sospensione immediata di un sostegno finanziario compromette la situazione finanziaria di un assicurato; tale è il caso, di principio, se vi è cessazione immediata del versamento di una rendita dell'assicurazione invalidità (sentenza del Tribunale federale I 278/02 del 24 giugno 2002 consid. 1). Il ricorso contro la decisione dell'UAIE del 22 giugno 2012 – peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) – interposto tempestivamente e rispet- toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) è dunque ammissibile (v. sulla questione anche la sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1 nonché relativi riferi- menti; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 6433/2010 del 5 novembre 2012 consid. 1.4.3). 2. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la decisione inci- dentale dell'UAIE del 22 giugno 2012 di sospensione del versamento del- la rendita d'invalidità (quarto di rendita), a partire dal 1° luglio 2012, giusta gli art. 55 cpv. 1 LPGA in combinazione con l'art. 56 PA, decisione resa nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata d'uf- ficio il 22 maggio 2012 dall'UAIE (doc. 78).
C-3847/2012 Pagina 7 3. 3.1 L'insorgente ha in particolare fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione contestata. 3.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particola- re essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove cir- ca i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del Tribu- nale federale C 335/01 del 24 marzo 2003 consid. 3.1; v. anche DTF 132 II 485 consid. 3.2 e DTF 124 II 132 consid. 2b). In virtù della giurispru- denza del Tribunale federale, pure nell'ambito di una procedura in materia di misure cautelari (come per esempio una sospensione del versamento della rendita), occorre rispettare il diritto di essere sentito dell'interessato prima dell'emanazione della decisione incidentale (sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 9C_638/2008 del 10 settembre 2008). 3.3 Nel caso concreto, l'UAIE, richiamando una sentenza del Tribunale amministrativo federale (C-676/2008 del 21 luglio 2009), fa valere che nell'ambito di un provvedimento cautelare non è sempre necessario ri- spettare il diritto di essere sentito, per esempio allorquando debba essere deciso senza indugio (art. 30 cpv. 2 lett. e PA; cfr. in particolare conside- rando 3.4.3 e 3.4.4 della menzionata sentenza del Tribunale amministra- tivo federale [v. però il considerando 3.5 della medesima sentenza]). A prescindere dal fatto che la giurisprudenza determinante da applicare in materia è quella del Tribunale federale e che la sentenza del supremo Tribunale svizzero 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 è posteriore a quella del Tribunale amministrativo federale citata dall'UAIE (la quale riguarda altresì una fattispecie diversa da quella in esame, ritenuta l'esistenza di consistenti indizi di truffa ai danni delle assicurazioni sociali da parte dell'assicurato), se vi fosse effettivamente stata nella presente fattispecie una tale urgenza da non consentire all'UAIE di sentire il ricorrente prima dell'emanazione del provvedimento (urgenza che però secondo questa Corte non era comunque data nel caso di specie [cfr. consid. 4 del pre- sente giudizio]), detto Ufficio avrebbe potuto emanare un siffatto provve- dimento solo a titolo superprovvisionale (cfr. FRANZ SCHLAURI, Die vorsor- gliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Schaf- fhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversiche- rung, San Gallo 1999, pag. 223; in questo senso pure la citata sentenza
C-3847/2012 Pagina 8 del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e relati- vo riferimento). Avrebbe poi dovuto sentire il ricorrente prima di eventual- mente emanare, il più rapidamente possibile, la decisione incidentale (o provvisionale che dir si voglia) di sospensione del versamento della rendi- ta durante l'istruttoria della procedura di revisione. Avendo reso la deci- sione incidentale/provvisionale (e non superprovvisionale) di sospensione del versamento della rendita il 22 giugno 2012 senza avere sentito il ricor- rente, l'UAIE è incorso in una grave violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente medesimo. Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, non è consentito di procedere ad una sanatoria in questa sede, anche se a titolo del tutto eccezionale, della grave violazione del di- ritto di essere sentito del ricorrente (art. 42 LPGA) prima dell'emanazione della decisione di sospensione (del versamento) della rendita, tanto più che il questionario per la revisione della rendita d'invalidità del 4 giugno 2012 (doc. 81) posto a fondamento del provvedimento non permette di concludere che l'insorgente possa avere indebitamente percepito delle prestazioni d'invalidità (cfr., su questo punto, la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6433/2010 del 5 novembre 2012 consid. 5; v. pure sulla questione il considerando 4 del presente giudizio). 3.4 Da quanto esposto, consegue che la decisione impugnata incorre nell'annullamento già per la grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore perché la stessa esamini nuovamente l'esistenza dei presupposti e l'opportunità di una pronuncia da parte sua della sospensione del versamento della ren- dita, ma ciò solo dopo avere udito il ricorrente. Qualora l'UAIE dovesse nuovamente decidere di emanare una decisione, fondata sugli art. 55 LPGA e 56 PA, di sospensione del versamento della rendita durante l'i- struttoria della procedura di revisione (che per principio non può essere interrotta dopo una decisione di sospensione del versamento della rendita [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 con- sid. 2.2]), dovrebbe indicarne esplicitamente legittimità e fondamento. 4. Per sovrabbondanza, ma anche per evitare da parte dell'UAIE la resa di una nuova decisione ingiustificata di sospensione del versamento della rendita durante la procedura di revisione, giova ancora rilevare che anche nel merito (nella misura in cui si potesse/volesse considerare, per dene- gata ipotesi, sanata la violazione del diritto di essere sentito) il provvedi- mento impugnato, reso dall'UAIE il 22 giugno 2012, non sarebbe tutelabi- le. In effetti, per pronunciare una decisione incidentale/provvisionale di sospensione della rendita ai sensi dei combinati disposti dell'art. 55 cpv. 1
C-3847/2012 Pagina 9 LPGA e dell'art. 56 PA, occorre perlomeno che i fatti posti a suo fonda- mento, se non verosimili nel senso della probabilità preponderante, siano almeno di una certa consistenza, ciò che presuppone che superino la so- glia della semplice possibilità e si basino su indizi concreti e seri e non su elementi vaghi e/o dichiarazioni divergenti (cfr. sentenza del Tribunale fe- derale 9C_45/2010 del 12 aprile 210 consid. 2.1). Nel caso di specie, la decisione impugnata si fonda sul questionario per la revisione della rendi- ta d'invalidità del 4 giugno 2012 (in cui l'insorgente ha indicato di esercita- re dal 2 settembre 2008 un'attività lucrativa come operaio meccanico, in ragione di 40 ore alla settimana, e di percepire un reddito mensile di Euro 1'585.08; v. doc. 81) da cui non emergono però indizi sufficienti dell'esi- stenza di un'indebita percezione di prestazioni d'invalidità da parte del ri- corrente. Basti al proposito rilevare che il medico dell'UAIE – fondandosi a sua volta sulle valutazioni del medico dell'INPS (v. la perizia medica E 213 dell'8 giugno 2006; doc. 12) e dello specialista in ortopedia incaricato dall'assicurazione B._______ (v. il rapporto del 21 giugno 2006; doc. 33) – aveva a suo tempo ritenuto esigibile, dal profilo medico, l'esercizio di un'attività confacente allo stato di salute dapprima al 70% e poi al 100% (v. i rapporti del 6 novembre 2006 e del 24 febbraio 2007; doc. 27 e 37). Con sentenza del 19 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha confermato l'apprezzamento del medico dell'UAIE in merito alla residua capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate, ma ha ritenuto che l'e- sercizio di un'attività confacente allo stato di salute nella misura del 100% era da considerare esigibile a far tempo dal 21 giugno 2006 (v. doc. 67 consid. 11.4). Il riconoscimento per l'insorgente del diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2006 (tre mesi dopo il miglio- ramento dello stato di salute) non era dunque originato da un'inabilità al lavoro in un'attività sostitutiva adeguata, ma era giustificato dal calcolo del confronto dei redditi da cui risultava un'incapacità al guadagno del 40% (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 marzo 2009 consid. 12.2; doc. 67). Sulla base degli atti di causa al loro stato attuale, appare che il ricorrente poteva senz'altro esercitare (a partire dal 21 giu- gno 2006) un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute e ciò a tempo pieno. Nel questionario del 2 luglio 2012, lo stesso datore di lavoro ha altresì qualificato come lavoro sostitutivo l'attività di operaio meccanico in fabbrica svolta dall'insorgente (v. doc. 84 pto. 7). Non risulta altresì da- gli atti di causa che il salario nel frattempo effettivamente percepito dal ri- corrente (v. doc. 81 pto. 1c e doc. 84 pto. 10a) sia superiore al salario da invalido, per un'attività sostitutiva adeguata, come determinato al momen- to della decisione mediante la quale è stato accordato un quarto di rendi- ta d'invalidità (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 marzo 2009 consid. 12.2), in misura tale da giustificare una modifica del
C-3847/2012 Pagina 10 grado d'incapacità al guadagno. Ciò premesso, può essere lasciata inde- cisa la questione di sapere se l'annuncio alla B._______ da parte dell'in- sorgente di avere ripreso un'attività lucrativa possa essere considerata sufficiente o se fosse non di meno stata necessaria un'informazione parti- colareggiata all'UAIE. Per conseguenza, allo stato attuale delle cose la decisione incidentale/provvisionale impugnata di sospensione della rendi- ta durante l'istruttoria della procedura di revisione avviata nel maggio del 2012 avrebbe comunque dovuto essere annullata anche nel merito per- ché basata su elementi di scarsa consistenza (il ricorrente aveva infatti tutto il diritto di svolgere un'attività sostitutiva adeguata al 100% e il sala- rio effettivamente percepito non appare chiaramente eccedere quello da invalido precedentemente calcolato e posto a fondamento dell'erogazione di un quarto di rendita). 5. La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4). 6. 6.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). 6.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste, in assenza di una nota dettagliata, so- no fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'600.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal patrocinatore del ricorrente (per l'aper- tura dell'incarto, un colloquio con il ricorrente, lo studio degli atti e la reda- zione di un ricorso di sole 5 pagine). L'indennità per ripetibili è posta a ca- rico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3847/2012 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 22 giugno 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani, se del caso, una nuova deci- sione ai sensi dei considerandi del presente giudizio. 2. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza og- getto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'600.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
C-3847/2012 Pagina 12 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in pos- sesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono es- sere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: