Co r t e II I C-38 2 /2 00 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 0 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliera Mara Vassella. A._______, patrocinato dall'avvocato Jean-Maurice Jordi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-3 8 2/ 20 0 8 Fatti: A. A., cittadino kosovaro nato il ..., è giunto in Svizzera il 17 settembre 1994 al fine di ricongiungersi con il padre, residente in Ticino e titolare di un permesso di dimora "B". B. Con sentenza del 7 luglio 2004, cresciuta in giudicato incontestata, la presidente della Corte delle assise correzionali di Riviera ha condannato l'interessato alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie per aver venduto 25 grammi di eroina, consegnato per conto di terzi 50 grammi di cocaina ad altre persone e per aver intenzionalmente sottratto, con lo scopo di farne uso, l'autovettura di proprietà della sua convivente B.. In seguito a tale condanna, il 6 agosto 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) della Repubblica e Cantone Ticino ha intimato all'interessato una decisione di ammonimento, osservando che in caso di recidiva e di ulteriore comportamento scorretto sarebbe stata esami- nata la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di espulsione o di rimpatrio e che, vista la gravità del suo comportamen- to, la decisione veniva emessa con la comminatoria dell'art. 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) a tenor della quale chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente è punito con l'arresto o con la multa. C. Con decreto d'accusa del 24 gennaio 2005, cresciuto in giudicato in- contestato, il pubblico Ministero della Repubblica e Canton Ticino ha condannato l'interessato per tentato furto e danneggiamento infliggen- dogli una pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni e prolungando di un anno il periodo di prova relativo alla pena inflittagli con la sentenza del 7 luglio 2004. In data 11 marzo 2005 la SPI ha nuovamente emanato una decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato, osservando che in caso Pagi na 2

C-3 8 2/ 20 0 8 di recidiva sarebbe stato emesso un provvedimento amministrativo più severo. D. Con sentenza del 24 agosto 2006, confermata l'8 novembre 2006 su ricorso dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello, la Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato l'interessato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione e a un sesto della tassa di giustizia di fr. 3000.- per rapina aggravata, in parte tentata (una consumata, due tentate), furto aggravato in parte tentato (in nove occasioni di cui due tentate), violazione di domicilio, in parte tentata (in otto occasioni di cui una tentata) e danneggiamento (in sette occasioni). Con la suddetta sentenza è stata altresì revocata la sospensione condizionale della pena di tre mesi di detenzione del 7 luglio 2004 e della pena di 15 giorni di detenzione del 24 gennaio 2005. L'interessato si trovava in stato di detenzione a decorrere dal 23 di- cembre 2005. E. Con decisione del 6 febbraio 2007, la SPI ha informato l'interessato che a seguito delle sue vicende giudiziarie nonché della sentenza emessa dalla Corte delle assise criminali di Lugano con condanna ad una pena detentiva, il suo permesso di dimora veniva revocato. L'interessato ha interposto ricorso il 15 febbraio 2007 dinanzi al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, il quale ha respinto il gravame con decisione definitiva del 17 aprile 2007. Sulla base di detta risoluzione governativa, la SPI ha fissato all'inte- ressato un termine per lasciare la Svizzera corrispondente alla data della sua scarcerazione dal Penitenziario PCT la Stampa di Lugano. F. Mediante atto sottoscritto in data 21 settembre 2007, l'interessato ha chiesto di essere sentito nel quadro di un'eventuale procedura inerente un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata. G. Con decisione dell'11 ottobre 2007, la Sezione dell'esecuzione delle Pagi na 3

C-3 8 2/ 20 0 8 pene e delle misure ha accolto l'istanza dell'interessato volta a ad otte- nere il regime del lavoro esterno in qualità di operaio generico. H. Il 13 novembre 2007 nell'ambito del diritto di essere sentito in vista dell'emanazione di un divieto d'entrata nei suoi confronti, l'interessato è stato assunto a verbale ed ha dichiarato di convivere da sette anni con una cittadina kossovara in possesso di un permesso "C" e che dopo la sua scarcerazione avrebbero avuto l'intenzione di unirsi in matrimonio. I. Il 13 dicembre 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata di durata indeterminata motivandola come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta- mento (rapina aggravata, in parte tentata; furto aggravato, in parte tentato; violazione di domicilio, in parte tentato, danneggiamento) e per motivi di ordi- ne e di sicurezza pubblici." Ad un eventuale ricorso l'autorità di prime cure ha tolto l'effetto so- spensivo. La decisione è stata notificata all'interessato in data 19 di- cembre 2007. J. Il 18 gennaio 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'inte- ressato ha interposto ricorso, postulando l'annullamento della decisio- ne impugnata, chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo, l'esen- zione dalle spese procedurali nonché il gratuito patrocinio. In sostanza egli ha fatto valere che il giudice penale non ha inflitto all'interessato quale pena accessoria l'espulsione dalla Svizzera, formulando pertan- to una prognosi favorevole e determinando il comportamento dell'inte- ressato non costituente di minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbli- ca. Il ricorrente ha pertanto asserito che tale decisione viola il principio di proporzionalità, osservando che vista la revoca del permesso di soggiorno, la suddetta decisione di divieto d'entrata non è necessaria. Egli ha inoltre aggiunto che l'impresa C._______, sua ex datrice di lavoro, sarebbe pronta a riassumerlo al termine del suo periodo di carcerazione, ove ha tenuto un comportamento esemplare. Egli ha poi asserito che il provvedimento amministrativo risultava sproporzionato Pagi na 4

C-3 8 2/ 20 0 8 tenuto conto del suo alto grado di integrazione nonché della formazione conseguita quale montatore di impianti sanitari. Oltre a ciò, l'interessato ha dichiarato che era in corso una procedura matri- moniale e che considerato il permesso "C" di cui è titolare la futura moglie, egli avrebbe avuto il diritto al ricongiungimento familiare. K. Con decisione incidentale del 31 gennaio 2008, il Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha accolto l'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria nonché del gratuito pa- trocinio, non determinandosi sulla questione dell'effetto sospensivo, il quale avrebbe potuto essere esaminato soltanto al momento della scarcerazione qualora l'interessato avesse ripresentato la richiesta. L. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 26 febbraio 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In sostanza l'autorità di prime cure ha affermato che il ricorrente aveva subito una pesante condanna emessa dalla Corte delle assise crimi- nali della Repubblica e Cantone Ticino e che egli aveva interessato le autorità giudiziarie a più riprese, urtando palesemente l'interesse pubblico. L'autorità inferiore ha infine asserito che i motivi addotti in sede di ricorso non consentivano di minimizzare la gravità delle infrazioni commesse. M. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, l'interessato non ha reagito. N. Con decisione del 4 aprile 2008, il Giudice dell'applicazione della pena della Repubblica e Cantone Ticino ha pronunciato la liberazione condi- zionale dell'interessato a far tempo dal 1° maggio 2008 alla precisa condizione che l'interessato potesse essere legalmente rimpatriato. La liberazione è infine stata anticipata al 29 aprile 2008 visto il volo previsto a tale data in partenza da Zurigo a destinazione di Pristina con il quale l'interessato è stato allontanato dalla Svizzera. L'interessato si è unito in matrimonio con la compagna in data 16 mag- gio 2008 in Kossovo. Pagi na 5

C-3 8 2/ 20 0 8 O. In data 2 aprile 2009 l'interessato ha presentato alla Rappresentanza di Svizzera a Pristina una domanda di autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen al fine di ricongiungersi con la moglie domiciliata in Ticino. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini- strazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davan- ti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre- sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra- nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga- zione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr alle procedure introdotte prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Nella specie la decisione im- pugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr. Per l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve pertanto riferire alla normativa precedente, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 LDDS, come Pagi na 6

C-3 8 2/ 20 0 8 pure alle corrispondenti disposizioni di applicazione. In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle do- mande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr è retta dal nuovo diritto. 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del dirit- to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamen- to, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri- mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata par- zialmente in DTF 129 II 215). 4. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LDDS l'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili (1 a frase). Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle pre- scrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (2 a frase). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confi- ne, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (3 a frase). Secondo la giurisprudenza relativa alla suddetta disposizione (cfr. DTF 129 IV 246 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati) è considerato indesidera- bile lo straniero che ha commesso un crimine o un delitto. Lo stesso dicasi per lo straniero il cui comportamento e la cui mentalità non la- sciano sperare in quella correttezza che costituisce il presupposto del- l'ospitalità, o che abbia rivelato incapacità di adattamento all'ordina- mento vigente nel paese a cui chiede ospitalità o ancora i cui antece- denti permettono di concludere che non si comporterà com'è giustifi- cato attendersi da ogni straniero che desidera soggiornare tempora- neamente o durevolmente in Svizzera. Pagi na 7

C-3 8 2/ 20 0 8 Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ri- torni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-92/2006 del 29 settembre 2008 consid. 3). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 5. Nel suo gravame il ricorrente ha fatto valere che i giudici penali non hanno ritenuto opportuno aggiungere quale pena accessoria l'espul- sione dalla Svizzera, osservando che pertanto il comportamento del ri- corrente non è stato considerato una minaccia per l'ordine e la sicu- rezza pubblica. Per quanto attiene alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). Giova inoltre rilevare che a norma di una consolidata giuri- sprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle conside- razioni del giudice penale, in quanto non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare pos- sono differire. Essa valuta dunque sulla base di criteri autonomi del di- ritto amministrativo qualora l'allontanamento dalla Svizzera di uno stra- niero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. Infatti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della mi- gliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giuri- sprudenza ivi citata). 6. Nella fattispecie si constata che durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha sviluppato un comportamento delittuoso intenso e recidivo. Pagi na 8

C-3 8 2/ 20 0 8 6.1Come emerge dalla sentenza del 7 luglio 2004 egli è stato con- dannato per aver infranto la legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) per aver venduto un totale di 25 grammi di eroina e consegnato a terzi 50 grammi di cocaina nel periodo tra l'autunno 2001 e il mese di gennaio 2002 e per aver sottratto l'autovettura di proprietà della sua conviven- te. Nonostante la decisione di ammonimento del 6 agosto 2004 l'inte- ressato si è reso colpevole di tentato furto e danneggiamento, reati che hanno condotto al decreto d'accusa del 24 gennaio 2005. Con de- cisione dell'11 marzo 2005 la SPI ha dunque nuovamente ammonito l'interessato. Mediante la condanna pronunciata nei suoi confronti il 24 agosto 2006 dalla Corte delle assise criminali di Lugano egli è stato ri- tenuto colpevole di rapina aggravata, in parte tentata siccome com- messa come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapi- ne, consumata ai danni di una pizzeria l'8 e il 9 novembre 2005 aven- do sottratto usando violenza una somma di almeno fr. 15'000.- e tenta- ta presso un'abitazione il 14 e 15 dicembre 2005 e ai danni di una ter- za persona il 30 novembre 2005; furto aggravato in parte tentato sic- come commesso come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine per avere tra il 15 ottobre 2005 e il 19 dicembre 2005 in nove occasioni di cui due tentate, sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore di almeno fr. 94'000.-; viola- zione di domicilio, in parte tentata per essere entrato in otto occasioni di cui una tentata rispettivamente in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa contro la volontà degli aventi diritto e infine danneggiamento per avere in sette occasioni nelle circostanze sopra descritte deteriorato, distrutto rispettivamente reso inservibile una cosa altrui. Da quanto precede emerge che l'interessato tra l'autunno 2001 e il 19 dicembre 2005 ha commesso 31 reati, di cui 27 nell'arco due mesi. 6.2Per quanto attiene ai reati di droga, essi sono da considerarsi gravi e tali da ledere l'ordine e la sicurezza della società, ciò che giustifica l'intervento fermo da parte delle autorità amministrative. Le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono perciò attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legali alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di Pagi na 9

C-3 8 2/ 20 0 8 numerose persone. Tale è pure la concezione dominante delle autorità europee (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PCourEDH 1998 I pag.76, in partic. N. 54; cfr. anche 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati, sentenze del Tribunale federale 2A.87/2006 del 29 maggio 2006, consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio 2005, consid. 5.2.2 e 2A.386/2004 del 7 aprile 2005, consid. 4.3.2). Si evince poi dalla condanna del 24 agosto 2006, che l'interessato, or- ganizzatosi in banda, ha perpetrato numerosi reati contro il patrimonio. Per quanto concerne la rapina, essa non costituisce unicamente un crimine contro il patrimonio ma anche un reato contro l'integrità fisica e psichica della vittima. Essa è infatti commessa usando violenza, mi- nacciando quest'ultima di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza. La rapina co- stituisce dunque un reato molto grave sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, ciò che si riflette anche nella pena la quale può raggiungere dieci anni di detenzione o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (cfr. art. 140 comma 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]). In concreto il ricorrente ha agito quale associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per la quale il Codice penale ha previsto una pena de- tentiva minima di due anni (Art. 140 comma 3 CP) ciò che costituisce un'aggravante. Dal punto di vista soggettivo l'interessato ha agito per pura avidità, mettendo in pericolo l'integrità fisica delle vittime e rivelando una certa grettezza d'animo poiché le vittime scelte erano "buoni conoscenti" o persone regolarmente frequentate. Il ricorrente è stato inoltre considerato "in un certo senso il perno di tutte le operazioni, ciò che non fa di lui un capo" ma ne aggrava la colpa. I giudici penali hanno poi sottolineato il fatto che il ricorrente ha perpetrato i detti crimini nonostante avesse un lavoro che gli garantiva un salario più che dignitoso con il quale avrebbe potuto vivere senza difficoltà (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 24 agosto 2006, pag. 101 seg.). Non da ultimo si constata che l'interessato è stato de- bitamente informato delle possibili conseguenze del suo comporta- mento mediante due ammonimenti (cfr. decisioni di ammonimento del 6 agosto 2004 e dell'11 marzo 2005). Ciò nonostante egli non ha modificato la sua condotta bensì ha continuato nei suoi intenti. 6.3Da quanto precede, in ragione della reiterazione, dell'ampiezza e della pericolosità degli atti criminali perpetrati risulta assolutamente Pag ina 10

C-3 8 2/ 20 0 8 ineccepibile la presenza di un concreto pericolo per l'ordinamento, la sicurezza nonché la salute pubblici. Ne consegue che una misura di controllo come quella decisa nei confronti di A._______ è legittima e giustificata. 7. Nell'atto ricorsuale del 18 gennaio 2008 l'interessato ha fatto valere che avrebbe avuto diritto al ricongiungimento familiare una volta unito- si in matrimonio con la sua compagna residente in Svizzera e titolare di un permesso di domicilio "C", con cui intrattiene una relazione da parecchi anni. Egli si prevale quindi implicitamente del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ora, come già accennato in narrativa, l'interessato si è unito in matrimonio con la compagna in data 16 mag- gio 2008 (cfr. certificato del 5 febbraio 2009 di matrimonio dell'ammini- strazione provvisoria da parte dell'ONU [UNMIK]). 7.1A questo titolo occorre preliminarmente sottolineare che il diritto derivante dall'art. 8 CEDU va di principio esaminato nel quadro di una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno duraturo la quale non è oggetto della presente vertenza. In concreto la valutazione del- l'applicazione della succitata disposizione è limitata all'entrata in Sviz- zera (soggiorno di al massimo tre mesi). 7.2Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza del- le autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giuri- sprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duratu- ro in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto si- curo all'ottenimento o al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere di principio la nazionalità svizzera o disporre di un permes- so di domicilio (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Cost., il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e fami- liare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e Pag ina 11

C-3 8 2/ 20 0 8 che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 7.3Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fon- dare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 con- sid. 1d). 7.4Tuttavia, il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU non è assoluto. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'eserci- zio di tale diritto quando questa è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procede- re alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni fami- liari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006 consid. 4.2.1). Affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione passi in secondo piano è necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti nella sfera affettiva ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento delittuoso il ricorrente ha violato l'ordine pubblico elvetico e fatto correre dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole, l'interesse pubblico ad Pag ina 12

C-3 8 2/ 20 0 8 un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, sul suo interesse privato a farvi ritorno. Si constata infine che B._______ ha contratto matrimonio con l'interessato il 16 maggio 2008, quindi posteriormente alle condanne e al rimpatrio di quest'ultimo ed era pertanto a conoscenza delle vicende giudiziarie del marito e del fatto che nei suo confronti poteva essere decretato un provvedimento amministrativo di divieto d'entrata da parte delle autorità elvetiche. Infine l'interessata, qualora dovesse desiderare vivere presso il marito o rendergli visita, non è impedita dal recarsi all'estero (cfr. DTF 120 Ib 6). 7.5Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione da B._______ risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi confronti in data 13 dicembre 2007. 8. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio resta ora da stabilire se la durata a tempo indeterminato della misura di allontanamento adottata dall'UFM è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA). 8.1Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c). 8.2A._______ si è reso protagonista di crimini particolarmente peri- colosi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estrema- mente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Il fatto che, come af- fermato nel suo gravame, egli abbia tenuto un comportamento irre- prensibile nell'ambito dell'espiazione della pena e che abbia potuto be- neficiare del regime del lavoro esterno a partire dal 15 ottobre 2007 Pag ina 13

C-3 8 2/ 20 0 8 non costituisce un criterio decisivo. Rilevante è infatti il suo comporta- mento in totale libertà. La gravità del suo comportamento, considerati i vari precedenti penali alle spalle, non consentono di modificare a suo favore il provvedimento amministrativo emanato nei suoi confronti. 8.3Occorre inoltre aggiungere che nella decisione del 4 aprile 2008, il Giudice dell'applicazione della pena ha accordato la libertà condizionale al ricorrente alla precisa condizione che possa essere allontanato dalla Svizzera, non avendo possibilità alcuna di rimanervi in ragione della revoca del permesso di dimora annuale ed ha espressamente rilevato che "è da escludere che egli possa essere liberato senza la matematica sicurezza di essere rimpatriato. In effetti la sua permanenza in Svizzera lo metterebbe comunque in una situazione altamente precaria ed esposto ad ulteriori ingenti rischi di recidiva, proprio per l'impossibilità di un suo reinserimento." 8.4Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che, come in precedenza, l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. Si osserva infine che secondo una prassi costante dell'autorità compe- tente, i divieti d'entrata nei confronti di straniere o stranieri indesidera- bili possono essere pronunciati per una durata limitata o illimitata, a seconda della gravità del caso concreto e dell'interesse pubblico viola- to. Per quanto concerne il provvedimento amministrativo di durata illi- mitata, si precisa che, malgrado non sia stato fissato alcun limite tem- porale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa (cfr. anche DTF 130 II 493 consid. 5). Di principio lo straniero potrà in ogni momento solleci- tare il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una ma- novra dilatoria. Infatti se la persona interessata può comprovare che dopo l'emissione del provvedimento in oggetto per una periodo relati- vamente lungo ha condotto una vita rispettosa dell'ordinamento giuri- dico e delle decisioni della autorità del paese in cui vive ed ha con il suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale, Pag ina 14

C-3 8 2/ 20 0 8 ciò può comportare la revoca della decisione di divieto d'entrata, poi- ché la situazione iniziale si è posteriormente modificata, di modo che la minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici non è più attuale. A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio ap- prezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determi- nata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 13 dicembre 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 10. L'incarto è trasmesso all'UFM affinché pronunci la relativa decisione in merito alla domanda di autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen inoltrata dall'interessato nella quale egli richiede il ricongiungimento famigliare. 11. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru- zione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal paga- mento delle spese processuali. In concreto il ricorrente è stato posto al beneficio del gratuito patroci- nio e dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 gen- naio 2008 siccome la documentazione agli atti dimostrava la condizio- ne di indigenza del ricorrente e il gravame non appariva di primo ac- chito sprovvisto di esito favorevole. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresen- tanza da parte del rappresentante legale, esse vanno determinate a seconda dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua diffi- coltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in relazione con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe- Pag ina 15

C-3 8 2/ 20 0 8 derale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il Tribunale considera che un'indennità di fr. 800.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. La cassa del Tribuna- le rifonderà tale indennità al rappresentante legale (in analoga applica- zione dell'art. 64 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tri- bunale federale [LTF, RS 173.110]). Pertanto si richiama l'art. 65 cpv. 4 PA, secondo il quale, ove la parte cessi d'essere nel bisogno deve rim- borsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale. Pag ina 16

C-3 8 2/ 20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'incarto è trasmesso all'UFM affinché proceda ai sensi del consid. 10. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'Avv. Jean-Maurice Jordi è designato quale rappresentante legale nella presente procedura e visto il patrocinio gratuito accordato al ricorrente, la cassa del Tribunale gli verserà un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.-. 5. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-CarpaniMara Vassella Data di spedizione: Pag ina 17

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