B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3771/2018

S e n t e n z a d e l 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 8 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christoph Rohrer e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______ (Italia), rappresentato dall'avv. Samantha Garbani Nerini, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci- sione del 17 maggio 2018).

C-3771/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 26 ottobre 2015, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invali- dità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in fa- vore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...; doc. 1) – una rendita intera d’invalidità svizzera a decorrere dal 1° dicembre 2014 (doc. 36). Nella motivazione della decisione, l’autorità inferiore ha in particolare indi- cato che dagli atti di causa risulta che l’interessato – affetto segnatamente da carcinoma uroteliale di alto grado istologico con TUR vescicale (con influsso sulla capacità lavorativa) e da sindrome delle apnee notturne, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa, esiti conso- lidati di frattura di L4, obesità (senza influsso sulla capacità lavorativa; v. il rapporto del luglio 2015 del medico SMR [doc. 31]) – presentava, dal 12 dicembre 2013, una completa incapacità al lavoro e di guadagno sia nell’at- tività abituale di giardiniere sia in un’attività confacente allo stato di salute (doc. 35). Con comunicazione dell’11 novembre 2016, l’Ufficio dell’assicu- razione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha confermato il diritto alla rendita intera d’invalidità (doc. 44; v. il rapporto del novembre 2016 del medico SMR [doc. 43]). 2. 2.1 Nel mese di novembre del 2017, l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha avviato la prevista procedura di revisione della rendita (doc. 46). 2.2 Nei rapporti del 28 febbraio e 7 maggio 2018 (doc. 54 e 63), il medico SMR, ha rilevato, in virtù della perizia urologica del 26 febbraio 2018 (doc. 53), che l’interessato soffre segnatamente di tumore papillare vescicale, sindrome delle apnee notturne, disfonia di postumi di ascesso retro-tonsil- lare destra ed edema faringolaringeo, sospetta broncopneumopatia cro- nica ostruttiva, ipertensione arteriosa, esiti consolidati di frattura di L4, obe- sità, dolori sovrapubici di natura indeterminata (senza influsso sulla capa- cità lavorativa) e che il medesimo presenta una capacità al lavoro del 100% dal 22 febbraio 2018 (data della visita medica) sia nell’attività abituale di giardiniere sia in un’attività confacente allo stato di salute. 2.3 Con decisione del 17 maggio 2018, l’UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto dalla fine del mese che segue la notifica della decisione, la ren- dita intera d’invalidità pagata fino ad allora all’interessato, essendo interve- nuto un notevole miglioramento dello stato di salute (ai sensi dell’art. 17 LPGA). Detta autorità ha in particolare rilevato che l’interessato presenta una capacità di guadagno del 100% ed un grado d’invalidità nullo (doc. 66).

C-3771/2018 Pagina 3 3. Il 28 giugno 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 17 maggio 2018 mediante il quale ha chiesto di riconoscere il suo diritto ad una rendita in- tera d’invalidità. Ha contestato un miglioramento del suo stato di salute. Si è doluto di un’errata valutazione delle sue condizioni di salute. In partico- lare, ha segnalato che, secondo i documenti medici allegati (già agli atti, salvo un rapporto di dimissione ospedaliera del febbraio 2017), le patologie di cui è affetto comportano una completa incapacità al lavoro in una qual- siasi attività lucrativa (doc. TAF 1). Il 12 luglio 2018, l’insorgente ha versato l’anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 5). 4. Nella risposta al ricorso del 13 agosto 2018 (doc. TAF 7), l’UAIE ha propo- sto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa pro- cedere conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ dell’8 agosto 2018 (doc. TAF 7), il quale rinvia a sua volta all’an- notazione del medico SMR del 6 agosto 2018. Secondo quest’ultima, è indicato completare l’istruttoria e pertanto sottoporre l’insorgente ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione otorinolaringoia- trica, oncologica, reumatologica e pneumologica, “con indicazione ai periti di chiarire anche l’evoluzione delle patologie e definire lo status attuale confrontato con quanto descritto nelle condizioni cliniche del 26 ottobre 2015” (data della decisione dell’UAIE mediante la quale è stata accordata la rendita intera d’invalidità). 5. Con scritto del 13 settembre 2018, il ricorrente ha segnalato che aderisce alla proposta dell’autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 13 ago- sto 2018, precisando che la perizia medica deve “includere tutte le patolo- gie indicate dall’inizio della procedura di AI, ovvero a partire dal 30 dicem- bre 2013 (data in cui il medesimo ha interrotto il lavoro per motivi di salute [doc. 5]) e quelle attualmente presenti”. L’insorgente ha poi sottolineato che “considerata l’acquiescenza dell’autorità inferiore con l’annullamento della decisione impegnata, la rendita invalidità verrà immediatamente ripristi- nata”. Ha altresì chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 5'669.95 ed al- legato la relativa nota d’onorario (doc. TAF 11).

C-3771/2018 Pagina 4 6. 6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero. 6.2 In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 7. 7.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par- ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 7.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 8. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Secondo giurisprudenza, costituisce motivo di revisione della rendita ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d’influire sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambia- mento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130

C-3771/2018 Pagina 5 V 343 consid. 3.5). Alfine di accertare se il grado d’invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto di cui all’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo con- testuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi e, dall’altro, la situazione di fatto vigente all’epoca della decisione litigiosa (DTF 140 V 514 consid. 5.2; 133 V 108 consid. 5). Il periodo di riferimento è quello intercorrente tra il 26 ottobre 2015, data della decisione dell’UAIE mediante la quale è stata accordata una rendita intera d’invalidità, ed il 17 maggio 2018, data della decisione impugnata. 9. 9.1 Nel caso in esame, la proposta dell’UAIE d’annullamento della deci- sione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ dell’8 agosto 2018 (peraltro l’insorgente, nello scritto del 13 settembre 2018, ha segnalato che accoglie la proposta dell’autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 13 agosto 2018) è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricor- rente, segnatamente con una valutazione pluridisciplinare (in particolare, con un complemento dell’esame sullo stato di salute oncologico ed un esame sullo stato di salute otorinolaringoiatrico, reumatologico e pneumo- logico [esami che non sono stati effettuati nell’ambito della procedura di revisione]), atta a definire, come indicato dal medico SMR, nell’annotazione del 6 agosto 2018 (doc. TAF 7), l’evoluzione dello stato di salute dell’insor- gente rispetto al quadro clinico esistente nell’ottobre del 2015 (periodo di riferimento; v., sulla questione, il considerando 8 del presente giudizio). A tal proposito, basti rilevare che il perito, nella perizia urologica del 26 feb- braio 2018, ha certo ritenuto che il decorso della malattia tumorale è da considerarsi favorevole. Il paziente è infatti senza recidiva tumorale da più di due anni (in particolare, dal 2016 multipli controlli endoscopici e citologici della vescica urinaria senza riscontro di tumore recidivante o residuale). Sono comunque indicati dei controlli (semestrali) dal momento che una re- cidiva del tumore papillare vescicale non può mai essere esclusa. Il perito ha però poi segnalato che nel corso degli anni sono subentrate due pato- logie, segnatamente una broncopatia cronica da pregresso abuso nicoti- nico e dei dolori sovrapubici di natura indeterminata. Secondo il perito, sa- rebbe stato opportuno procedere ad una valutazione pneumologica e reu- matologica atta a stabilire l’entità delle affezioni e la loro eventuale riper- cussione sulla capacità lavorativa, ritenuto che queste due patologie non

C-3771/2018 Pagina 6 sono mai state accertate (doc. 53 pag. 4). Non è però dato sapere, in virtù delle risultanze processuali, per quale motivo l’Ufficio AI del Cantone B._______ abbia rinunciato a far visitare il ricorrente da uno specialista in pneumologia e da uno specialista in reumatologia. 9.2 In siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (v. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria necessaria non effettuata (e dunque del tutto mancante) nel senso indicato dall’Ufficio AI del Cantone B._______ e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull’esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di una rendita intera. 9.3 Ne consegue che alla richiesta del ricorrente tendente al ripristino del versamento della rendita intera d’invalidità non può essere dato seguito, ritenuto che allo stato attuale delle cose non è possibile confermare il diritto ad una rendita intera d’invalidità a favore dell’insorgente. Inoltre, giova al- tresì per sovrabbondanza rammentare che, secondo costante giurispru- denza, se l’effetto sospensivo è ritirato, come nel caso in esame, ad un ricorso contro una decisione di revisione/riconsiderazione che sopprime una rendita, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all’amministra- zione per completamento dell’istruttoria, di principio anche durante tutta questa procedura d’istruzione e fino alla notifica di una nuova decisione (sentenza del TF 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 2; in parti- colare DTF 129 V 370 e 106 V 108). 9.4 Non era altresì necessario nell’ambito del provvedimento del 22 agosto 2018 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale fede- rale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell’ambito dell’accerta- mento ancora da esperire dall’autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l’eventualità di una nuova decisione dell’UAIE a detrimento dell’insorgente (v., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 17 maggio 2018 l’autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto dalla fine del mese che segue la notifica della decisione, la rendita intera d’invalidità versata fino ad allora.

C-3771/2018 Pagina 7 9.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la de- cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all’amministrazione affinché proceda al completamento dell’istruttoria nel senso precedente- mente indicato. Successivamente a tale complemento, l’incarto sarà sotto- posto al servizio medico dell’Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso, nonché al servizio integrazione professionale dell’Ufficio AI. Per il resto, se del caso, l’Ufficio AI dovrà pure effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute nonché determi- nare il momento a partire dal quale decorre un’eventuale modifica della rendita d’invalidità. 10. 10.1 Visto l’esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 12 luglio 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 10.2 Ritenuto che l’insorgente è rappresentato in questa sede da manda- taria professionale, si giustifica altresì l’attribuzione di un’indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re- golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; v. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d’assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re- putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). 10.2.1 Giusta l’art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In virtù dell’art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l’altro, le spese di patrocinio, ossia l’onorario dell’avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L’art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l’onorario dell’avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi.

C-3771/2018 Pagina 8 10.2.2 Secondo giurisprudenza, nell’ambito del suo potere di apprezza- mento, il Tribunale di prima istanza determina l’onorario dell’avvocato in funzione dell’importanza e delle difficoltà della lite nonché dell’ampiezza del lavoro e del dispendio orario (sentenza del TF 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). Per valutare l’importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all’attività di quest’ultimo suscet- tibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono essere ritenute (sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5). 10.2.3 Nel caso concreto, con scritto del 13 settembre 2018, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 5'669.95 a titolo di spese ri- petibili (fr. 339.60 quali spese e fr. 4'925.- quale onorario [4 ore per la lic. iur. alla tariffa oraria di fr. 250.- e 13 ore e cinque minuti per l’avvocatessa alla tariffa oraria di fr. 300.-], oltre all’imposta sul valore aggiunto [di fr. 405.35), secondo l’allegata nota d’onorario del proprio rappresentante del 12 settembre 2018 (doc. TAF 11 [nota d’onorario definita quale “estratto pratica”]). 10.2.4 Nel caso concreto, questo Tribunale constata che si tratta di un caso relativamente semplice dal punto di vista dei fatti, ritenuto che la domanda di rendita d’invalidità svizzera è stata presentata nel maggio del 2014, che la procedura di revisione della rendita è stata avviata nel novembre del 2017, che l’incarto dell’Ufficio AI del Cantone B._______ comprende pochi documenti e che agli atti figurano tre rapporti del medico SMR di gennaio, febbraio e maggio 2018 ed una perizia del febbraio 2018. La fattispecie non pone altresì questioni di diritto di particolare difficoltà. 10.2.5 10.2.5.1 Ciò premesso, dell’estratto pratica (o nota d’onorario) presentata non possono essere ammesse le quattro ore (a fr. 250.- l’ora; peraltro in precedenti casi questo Tribunale ha ammesso una retribuzione oraria di fr. 150.- per l’attività svolta da un lic. iur. [sentenza del TAF C-1990/2014 del 22 marzo 2018 consid. 10.2.4]) per l’attività di studio e preparazione degli atti da parte della lic. iur., ritenuto che tale attività è stata esperita, secondo quanto emerge dall’estratto pratica medesimo, precedentemente alla ricezione dell’integralità degli atti di causa da parte dell’autorità infe- riore e che per il caso in esame, relativamente semplice dal profilo dei fatti

C-3771/2018 Pagina 9 e del diritto, non appare necessario uno studio specifico in assenza d’altra parte dell’incarto completo richiesto all’autorità inferiore. 10.2.5.2 Per quanto attiene alla richiesta tariffa oraria per l’attività svolta dall’avvocatessa, va osservato che in precedenti casi questo Tribunale ha ammesso una retribuzione oraria di fr. 250.- per l’attività svolta da un avvo- cato (sentenze del TAF C-1990/2014 consid. 10.2.4 e C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 12.2.5). Non vi è motivo nel caso in esame di scostarsi da tali parametri né il ricorrente rispettivamente la sua mandataria ha in qualche modo giustificato la tariffa oraria (relativamente elevata) richiesta. 10.2.5.3 Quanto all’attività svolta dall’avvocatessa, possono essere am- messe al più complessive 10 ore (a fr. 250.- l’ora) e non 13 ore e 5 minuti come richiesto, ritenuta la semplicità in fatto ed in diritto delle questioni che si pongono nella presente fattispecie (nei casi C-1990/2014 e C-6248/2011 precedentemente citati, questo Tribunale aveva ammesso un dispendio orario complessivo di 14 ore e 12 minuti rispettivamente di 14 ore per l’at- tività svolta dall’avvocato, tuttavia in casi con voluminosità dell’incarto ri- spettivamente complessità della fattispecie in fatto superiori). Tenuto conto di quanto precede, discende che trova una giustificazione 1 ora di sessione con il cliente (sulle due sessioni indicate nella nota d’onorario per un totale di 2 ore e 10 minuti), in particolare il colloquio in studio svolto il 28 giugno posteriormente alla ricezione dell’incarto completo richiesto all’autorità in- feriore. Appare potersi risarcire il dispendio di tempo di 20 minuti per le consulenze telefoniche con il cliente o nel suo interesse. Può altresì essere ammesso il tempo occorso di 2 ore e 25 minuti per l’allestimento di lettere ed atti al cliente o nel suo interesse. Per contro, lo studio della causa e la preparazione degli atti (redazione del ricorso e della replica) non giustifi- cano il dispendio di tempo (8 ore e 10 minuti), indicato nella nota d’onorario, tanto più che il caso in esame è relativamente semplice dal profilo fattuale e del diritto. Trovano quindi una giustificazione complessivamente 6 ore (sulle 7 ore e 30 minuti indicate nella nota d’onorario) per lo studio degli atti e la redazione del ricorso (8 pagine) effettuati il 26, 27 e 28 giugno 2018 (prima e dopo il colloquio in studio con il cliente) e 15 minuti (sui 40 minuti indicati nella nota d’onorario) per lo studio degli atti e la redazione della replica (1 pagina) effettuati il 10 settembre 2018, tanto più che l’avvoca- tessa stessa aveva già postulato nel gravame – sulla base della perizia urologia del 26 febbraio 2018, in cui era stato indicato che appariva oppor- tuno procedere ad una valutazione pneumologica rispettivamente reuma- tologica – l’effettuazione di una perizia medica (v. il ricorso pag. 4 e 7).

C-3771/2018 Pagina 10 10.2.6 Sono altresì rimborsabili integralmente, in quanto inerenti ad atti che appaiono utili e necessari nell’ambito della presente procedura ricorsuale, i disborsi indicati nella nota d’onorario in fr. 339.60. 10.2.7 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all’estero non è dovuta l’IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale del 12 giugno 2009 concer- nente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può essere indennizzata (v., sulla questione, e fra le tante, le sentenze del TF C-1109/2017 del 15 maggio 2017 consid. 8.2 e C-6248/2011 consid. 12.2.5 [l'IVA è per contro eccezionalmente dovuta in caso di ammissione del gra- tuito patrocinio conformemente alla sentenza del TF 6B_498/2014 del 9 settembre 2015; cfr. sentenza del TAF C-1990/2014 consid. 10.2.6]). 10.2.8 In conclusione, sulla base della nota d’onorario “moderata” in que- sta sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr. 2'839.60 (10 ore [a fr. 250 l’ora = fr. 2’500.-] per l’attività svolta dall’avvocatessa e disborsi di fr. 339.60). L’indennità per ripetibili è posta a carico dell’UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3771/2018 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 17 maggio 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché sia proceduto al completamento dell’istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 12 luglio 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'839.60 a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegata: copia dell’atto di replica del 13 settembre 2018) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3771/2018 Pagina 12 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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28.11.2018
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