B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3715/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 1 3 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione del 9 maggio 2012).
C-3715/2012 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadina italiana, nata il (...), coniugata (da ... [doc. 2 pag. 1]) e madre di due figli (nati il [...] e il [...] in Svizzera [doc. 17 pag. 2 e 31 pag. 7]), ha formulato in data 26 gennaio 2011 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2). A.b Dagli atti di causa risulta che la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha trasferito l'11 luglio 1996 all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di B. i contributi versati dal coniuge dell'assicura- ta all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, ai sensi della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italia- na relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) e dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Conven- zione bilaterale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21; doc. 1 pag. 2). A.c A.c.a Nel corso dell'istruttoria, la CSC ha assunto agli atti l'estratto del conto individuale dell'interessata (doc. 11). Da quest'ultimo risultano due iscrizioni per un'attività svolta dall'assicurata nel 1964 e nel 1965, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo rispettiva- mente di fr. 6'250.-- e fr. 775.--. A.c.b Il 14 aprile 2011 (doc. 6), l'interessata ha esibito copia del permes- so di dimora rilasciato in favore del coniuge dalla competente autorità del Cantone C._______ rispettivamente il 15 marzo 1966, il 2 marzo 1967, il 20 marzo 1968, il 6 marzo 1969, il 7 aprile 1970, il 18 marzo 1971, il 27 marzo 1973 ed il 7 marzo 1975 (doc. 5). A.c.c Il 9 maggio 2011, l'Ufficio controllo abitanti del comune di D._______ ha comunicato che l'interessata ha soggiornato in quel comu- ne dal 14 marzo (proveniente dall'Italia) al 28 aprile 1964 (partita per E.; doc. 10). A.c.d Il 10 maggio 2011, l'Ufficio controllo abitanti del comune di E. ha altresì riferito che l'interessata ha risieduto in quel comune dal 28 aprile (proveniente da D._______) al 22 dicembre 1964 (partita per
C-3715/2012 Pagina 3 l'Italia), dal 17 gennaio al 22 febbraio 1965 (proveniente e partita per l'Ita- lia) nonché dal 7 marzo 1968 (proveniente dall'Italia con il figlio; doc. 9). B. Nella decisione del 16 giugno 2011, l'autorità inferiore ha deciso di eroga- re in favore dell'interessata una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° agosto 2007. La rendita di un importo mensi- le di fr. 50.-- dal 1° agosto 2007, di fr. 52.-- dal 1° gennaio 2009 e di fr. 53.-- dal 1° gennaio 2011 è stata calcolata in base ad una durata di con- tribuzione di un anno, un reddito annuo medio di fr. 11'136.-- ed una scala delle rendite 2 (doc. 16; v. anche doc. 12). C. C.a C.a.a Con scritto del 4 luglio 2011, l'interessata ha contestato il periodo contributivo, indicando di avere risieduto in Svizzera con il coniuge duran- te 11 anni. In particolare, ha segnalato che "(era) già domiciliata da oltre un anno nel comune di E._______ quando nacque il (suo) primo figlio nel 29.07.1965 a C._______ (secondo l'allegata copia del certificato di nasci- ta [doc. 17 pag. 2]), nel 02.05.1968 nasce (sua) figlia (a) F._______ (... ha) risieduto in seguito nel comune di D._______ e G._______ fino al (suo) rientro in Italia nella primavera del 1975. Il (suo) primogenito H._______ ha frequentato la scuola sino alla terza elementare, mentre (sua) figlia I._______ solo il "Kindergarten" (doc. 17 pag. 1). C.a.b Il 10 gennaio 2012 (doc. 19 pag. 1), l'interessata ha precisato che "dal 1964 al 1968 (ha) vissuto a (...) E._______ (...). I primi due anni (...) (suo) marito (...) è stato stagionale. Nell'anno 1965, in data 29 luglio, na- sce il (suo) primo figlio H._______ all'ospedale di C._______ e nel 1968, in data 2 maggio, nasce la secondogenita I._______ all'ospedale di F.. Dal 1969 al 1973 il (suo) nuovo domicilio è a D. (...). Infine dal 1974 al 1975 il (suo) ultimo domicilio in Svizzera è a G._______ (...)". Ha esibito copia del libretto per gli stranieri del coniuge (doc. 19 pag. 2). C.b C.b.a Nell'ambito della procedura di opposizione, il 16 febbraio 2012 l'Uf- ficio controllo abitanti del comune di G._______ ha indicato che l'interes-
C-3715/2012 Pagina 4 sata ha soggiornato in quel comune dal 1° gennaio 1974 al 5 aprile 1975 (doc. 23 pag. 1). C.b.b Il 24 febbraio 2012, l'Ufficio controllo abitanti del comune di D._______ ha riferito che l'interessata ha soggiornato in quel comune dal 2 marzo 1968 (proveniente dall'Italia) al 3 gennaio 1974 (partita per G.; doc. 24 pag. 3). Il 20 marzo 2012, detta autorità ha poi preci- sato di non più disporre di alcuna informazione in merito al tipo di per- messo di cui era al beneficio la medesima (doc. 29 pag. 2). C.b.c Il 20 marzo 2012, l'Ufficio controllo abitanti del comune di E. ha comunicato che l'interessata ha risieduto in quel comune dal 26 aprile (proveniente da D.) al 22 dicembre 1964 (partita per l'Italia), dal 17 gennaio al 22 febbraio 1965 (proveniente e partita per l'Ita- lia) nonché dal 23 febbraio 1966 (proveniente dall'Italia) al 30 settembre 1968 (partita per D.; doc. 27 pag. 3). D. Con decisione su opposizione del 9 maggio 2012, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 4 luglio 2011 e confermato la propria decisione del 16 giugno 2011 mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessata una rendita di vecchiaia svizzera sulla base segnatamen- te di un periodo contributivo di un anno. L'autorità inferiore ha precisato che l'accertamento dei fatti effettuato presso le autorità dei comuni (di E., D. e G._______) non ha permesso di appurare che la medesima ha beneficiato di un permesso tipo C (permesso di domici- lio) oppure di un permesso tipo B (permesso di dimora annuale). Per conseguenza, la stessa è stata assicurata obbligatoriamente all'assicura- zione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa durante 12 mesi, ma non in ragione del suo domicilio in Svizzera (è fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett. a e b della legge fede- rale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti [LAVS, RS 831.10]; doc. 30). E. Il 4 giugno 2012, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 9 maggio 2012 mediante il quale ha conte- stato, sostanzialmente, il periodo contributivo, ribadendo segnatamente di avere risieduto in Svizzera con il coniuge durante 11 anni (v. gli scritti del 4 luglio 2011 e del 10 gennaio 2012 [doc. 17 pag. 1 e 19 pag. 1]). In parti- colare, ha asserito che i suoi figli sono nati in Svizzera (secondo le allega- te copia del certificato di nascita e copia dell'atto di nascita), che gli stessi
C-3715/2012 Pagina 5 hanno frequentato il Kindergarten e poi (il primo figlio) le scuole elemen- tari in Svizzera fino al 1975 (data del rientro in Italia della famiglia) e che lei stessa, il coniuge ed i figli hanno usufruito "dell'assistenza assicurativa e medico sanitaria che compete ad ogni famiglia che risiede in Svizzera" fino al 1975. Chiede peraltro come "sia stato possibile per tutti que(gli) anni rimanere (lei) e i (suoi) figli a scuola se non (era) residente". Ha esi- bito tre attestati di residenza del 24 maggio 2012 rispettivamente dell'Uffi- cio controllo abitanti del comune di E., dell'Ufficio controllo abi- tanti del comune di D. e dell'Ufficio controllo abitanti del comune di G._______ (doc. TAF 1). F. Nella risposta al ricorso del 20 agosto 2012 (doc. TAF 4), l'autorità inferio- re ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare ri- levato che la ricorrente non contesta di avere esercitato un'attività lucrati- va in Svizzera durante 12 mesi (periodo contributivo di un anno di cui alla decisione impugnata; è in particolare fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS). L'autorità inferiore ha poi segnalato che dall'accertamento dei fatti effettuato presso le autorità dei comuni di E., di D. e di G._______ risulta che l'insorgente ha soggiornato rispettivamente nel comune di D._______ da marzo ad aprile del 1964, nel comune di E._______ da aprile a dicembre del 1964, da gennaio a febbraio del 1965 e da febbraio del 1966 a settembre del 1968, nel comune di D._______ da marzo del 1968 a gennaio del 1975 e nel comune di G._______ da gennaio ad aprile del 1975, ma che non è stato possibile determinare il ti- po di permesso di soggiorno di cui la medesima ha beneficiato. Per con- seguenza, la ricorrente non è mai stata assicurata obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in ragione del suo domicilio in Svizzera (è fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). G. Con provvedimento del 30 agosto 2012 (notificato il 5 settembre; doc. TAF 6 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha tra- smesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 20 agosto 2012, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e le ha conces- so la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferio- re (doc. TAF 5), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. H. Con scritto del 2 aprile 2013, la CSC ha comunicato a questo Tribunale che la ricorrente è deceduta il 15 dicembre 2012 (doc. TAF 8; v. anche
C-3715/2012 Pagina 6 l'allegato certificato di morte rilasciato dall'ufficiale del comune di J._______ il 23 marzo 2013). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e a- vente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet- toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 1.4.2 Va peraltro precisato, con riferimento all'esistenza di un interesse degno di protezione, che il decesso della ricorrente in corso di procedura ricorsuale non rende ipso facto senza oggetto il gravame da lei presenta- to, considerato che il diritto alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia fino alla data del decesso ricade nella massa ereditaria e che gli eredi, anche a titolo individuale, sono di principio autorizzati a proseguire una procedura in materia di AVS promossa dal de cuius (art. 560 cpv. 2 CC e
C-3715/2012 Pagina 7 art. 602 CC; cfr., per analogia, DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e DTF 99 V 58 nonché sentenze del Tribunale federale 8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1 e I 455/06 del 22 gennaio 2007 consid. 3). Da quanto esposto, discende che la causa – conto tenuto altresì del fatto che la decisione im- pugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento – può pertanto essere decisa (cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 6292/2010 del 14 luglio 2011 consid. 11.3). Incomberà poi all'UAIE di ac- certare a chi debba essere infine versata l'eventuale prestazione AVS an- cora dovuta alla de cuius, prestazione che dovrà poi essere determinata ai sensi dei considerandi del presente giudizio, nella misura in cui perma- ne un interesse degno di protezione (cfr. sentenza del Tribunale ammini- strativo federale C-6292/2010 del 14 luglio 2011 consid. 11.3.3). 2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
C-3715/2012 Pagina 8 nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 3.3 3.3.1 La ricorrente era rispettivamente gli eredi sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681), in particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 3.3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci- sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nel- la sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE di cui alla sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2). 3.3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il rego- lamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di appli- cazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE)
C-3715/2012 Pagina 9 n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola- mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli- cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.3.4 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresenta- no diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. L'al- legato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce parte integrante (art. 3 ch. 2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. 3.3.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al- legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalle questioni di sapere se la durata contributiva della de cuius sia stata, o meno, accertata correttamente dall'autorità inferiore – o se sono da con- siderare anche i periodi durante i quali possono essere computati accre- diti per compiti educativi o d'assistenza e se alla stessa debbano, o me- no, essere computati degli accrediti per compiti educativi – e se l'ammon- tare della rendita di vecchiaia accordata sia esatta.
C-3715/2012 Pagina 10 5. 5.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, sono assicurate obbligato- riamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera. 5.2 Nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore ed in sede ri- corsuale, la de cuius ha indicato che ha risieduto con il coniuge in Svizze- ra, segnatamente nei comuni di E., D. e G., dal 1964 al 1975 (v. doc. 17 pag. 1 e 19 pag. 1 e doc. TAF 1). 5.3 L'autorità inferiore ha segnalato che dall'accertamento dei fatti effet- tuato presso le autorità dei comuni di E., D._______ e G._______ risulta che la de cuius ha soggiornato rispettivamente nel co- mune di D._______ da marzo ad aprile del 1964, nel comune di E._______ da aprile a dicembre del 1964, da gennaio a febbraio del 1965 e da febbraio del 1966 a settembre del 1968, nel comune di D._______ da marzo del 1968 a gennaio del 1974 e nel comune di G._______ da gennaio ad aprile del 1975, ma che non è stato possibile determinare il ti- po di permesso di soggiorno di cui la medesima ha beneficiato. Ha quindi ritenuto che la de cuius non ha dimostrato di essere stata domiciliata in Svizzera nel menzionato periodo (segnatamente non sarebbe stato do- cumentato che la stessa beneficiava di un permesso tipo C [permesso di domicilio] oppure di un permesso tipo B [permesso di dimora annuale]; v. la presa di posizione della CSC del 9 giugno 2011 [doc. TAF 3]) e che pertanto la medesima è stata assicurata obbligatoriamente all'assicura- zione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, per 12 mesi solamente, in ragione dell'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera (periodo contri- butivo di 10 mesi nel 1964 e 2 mesi nel 1965 [v. doc. 11 e 12 pag. 3]), ma non in ragione del suo domicilio in Svizzera. 5.4 5.4.1 Giova tuttavia rilevare che secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali 5.4.2 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
C-3715/2012 Pagina 11 compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). 5.4.3 In particolare, in virtù l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contribu- ti (lettera a), durante i quali il suo coniuge, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lettera b) e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lettera c). 5.4.4 L'art. 50 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) precisa che si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli art. 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29 ter cpv. 2 lett. b e c LAVS. 5.4.5 Secondo giurisprudenza, diversamente da quanto predisposto dall'ordinamento antecedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere il requisito della durata minima di contribuzione di un anno che schiude il diritto alla rendi- ta ordinaria AVS senza aver personalmente versato contributi, qualora il caso d'assicurazione sia intervenuto dopo il 31 dicembre 1996 (cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b, DTF 126 V 5 consid. 1b e DTF 126 V 273 consid. 2a e 2c). Una persona che non ha (mai) svolto attività lucrativa può quindi adempiere il presupposto legale dell'anno di contribuzione minimo, di cui all'art. 29 cpv. 1 LAVS, se è stata assicurata globalmente più di undici mesi, ai sensi degli art. 1 o 2 LAVS, e se durante questo lasso di tempo era coniugata con un assicurato esercitante attività lucrativa, il quale ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, oppure se durante questo lasso di tempo potevano esser- le riconosciuti degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, ai sensi degli art. 29 sexies e 29 septies LAVS (cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v. anche sentenze del Tribunale federale H 84/05 del 26 luglio 2006 consid. 1, I 368/05 del 14 luglio 2006 consid. 3, I 441/05 del 10 luglio 2006 consid. 6 e I 54/03 del 13 gennaio 2004 consid. 3.3; cfr. pure Direttive dell'UFAS concernenti le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [in seguito, DR] n. 3004 e n. 5006). 5.4.6 Nel caso in esame, non è contestato che secondo l'estratto del con- to individuale della cassa svizzera di compensazione (doc. 11), la de cuius, durante il periodo in cui è stata residente in Svizzera, ha esercitato
C-3715/2012 Pagina 12 un'attività lucrativa solamente nel 1964 e nel 1965 e il periodo contributivo per il 1964 ed il 1965, in relazione appunto all'esercizio di un'attività lucra- tiva, doveva essere determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sull'e- stratto del conto individuale della cassa di compensazione e sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presu- mibile negli anni 1948-1965", edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. A tale riguardo giova rammentare che l'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS stabilisce che il conto individuale dell'assicurato deve comprendere non solo la registrazione dell'anno di contribuzione, ma anche la durata con- tributiva in mesi e che, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, le regi- strazioni sui conti individuali non riportando tali indicazioni, la giurispru- denza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con esattezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono esse- re stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (v. sentenze del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre 2007 e I 524/02 del 25 novembre 2002). In particolare, come corretta- mente indicato dall'autorità inferiore nella decisione del 16 giugno 2011 (doc. 16 pag. 5; v. anche il foglio di calcolo della rendita semplice di vec- chiaia dell'assicurata [doc. 12]), il reddito di fr. 6'250.-- ottenuto nel 1964 e di fr. 775.-- ottenuto nel 1965 (secondo l'estratto del conto individuale del- la cassa di compensazione) corrisponde ad un periodo contributivo di 10 mesi nel 1964 e di 2 mesi nel 1965, per quanto attiene all'attività lucrativa allora svolta, giusta la tavola n. 31 (industria chimica) delle tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione. La de cuius ha dunque personalmente versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ai sensi dell'art. 29 ter cpv. 2 lett. a LAVS, per 12 mesi. 5.4.7 Come rettamente rilevato nella decisione impugnata, alla de cuius non possono, tuttavia, essere riconosciuti rispettivamente aggiunti quali anni di contribuzione i periodi durante i quali il coniuge ha versato dei contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS). Certo, il coniuge della de cuius ha lavorato in Svizzera nel 1961 (11 mesi), nel 1962 (9 mesi), nel 1963 (7 mesi) e dal gennaio del 1964 al marzo del 1975 (ad eccezione di un mese nell'anno 1965) e ver- sato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti durante tali periodi (doc. 1 pag. 2; v. anche doc. 1 pag. 7 e 11). Il mede- simo ha però ottenuto in data 11 luglio 1996 il trasferimento alle assicura- zioni sociali italiane, ai sensi della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 di- cembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) e dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione bilaterale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21), dei contributi da lui versati all'assicurazione vecchiaia
C-3715/2012 Pagina 13 e superstiti svizzera (v. la decisione di trasferimento della CSC dell'11 lu- glio 1996 [doc. 1 pag. 2]). L'art. 1 cpv. 2 dell'Accordo aggiuntivo del 4 lu- glio 1969 alla Convenzione bilaterale, prevede che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (in base a detti contributi; v., sulla questione, DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b; v. anche le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-2226/2011 del 26 giu- gno 2013 consid. 4.4.7 e C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid. 8.2). 5.4.8 Per contro, qualora la de cuius fosse stata assicurata obbligatoria- mente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti a parti- re dal 1966, anno successivo a quello della nascita del primogenito, po- trebbe beneficiare di un'ulteriore durata di contribuzione per i periodi du- rante i quali aveva diritto al riconoscimento degli accrediti per compiti e- ducativi (art. 29 ter cpv. 2 lett. c LAVS [cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v., sulla questione, DR n. 5033 e n. 5407; v. anche le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-2226/2011 del 26 giugno 2013 consid. 4.4.8 e C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid. 8.3]). In particolare, per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui na- sce il figlio (v. DR n. 5418). Inoltre, se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, ma non se lo sono entrambi, l'accredito per compiti educativi è attribuito al genito- re assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS; v. DR n. 5439; sentenza del Tribunale federale H 57/05 del 6 marzo 2006 consid. 5.1). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'art. 34 LAVS al momento dell'inizio del diritto alla rendi- ta (29 sexies cpv. 2 LAVS). 5.5 Va quindi determinato se la de cuius sia stata domiciliata in Svizzera, unitamente ai figli (con meno di 16 anni), tra il 1966 ed il 1975. 5.5.1 Questo Tribunale rileva che dagli atti dell'incarto della CSC risulta che il coniuge della de cuius ha lavorato in Svizzera dal 1961 al 1975 e che ha pagato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera continuativamente da gennaio del 1964 a marzo del 1975 (ad eccezione di un mese nell'anno 1965; v. la decisione di trasferimento della CSC
C-3715/2012 Pagina 14 dell'11 luglio 1996 [doc. 1 pag. 2]). Ora, appare poco verosimile che quest'ultimo sia stato, per l'integralità di tale periodo, al beneficio di un semplice permesso per stagionali di tipo A (permesso che aveva di prin- cipio una durata di nove mesi e non permetteva il ricongiungimento fami- gliare), il marito della de cuius avendo esercitato un'attività lucrativa in Svizzera almeno per 10 anni durante 12 mesi. Più probabile è che egli sia stato posto al beneficio di un permesso di tipo B oppure di tipo C, almeno per una parte dei menzionati 10 anni. La competente autorità del Cantone C._______ ha in effetti rilasciato in favore del coniuge della de cuius un permesso di dimora ("Aufenthaltsbewilligung") rispettivamente il 15 marzo 1966 (e valido sino al 28 febbraio 1967), il 2 marzo 1967 (e valido sino al 28 febbraio 1968), il 20 marzo 1968 (e valido sino al 28 febbraio 1969), il 6 marzo 1969 (e valido sino al 28 febbraio 1970), il 7 aprile 1970 (e valido sino al 28 febbraio 1971), il 18 marzo 1971 (e valido sino al 28 febbraio 1973), il 27 marzo 1973 (e valido sino al 21 febbraio 1975) ed il 7 marzo 1975 (e valido sino al 21 febbraio 1976; doc. 5). Peraltro, dal permesso di dimora rilasciato in favore del coniuge della de cuius per l'anno 1968 ri- sulta che la de cuius è arrivata in Svizzera il 2 marzo 1968 (v. doc. 5 pag. 2 [indicazione poi riportata anche sui permessi di dimora per gli anni suc- cessivi]) e sul permesso di dimora per gli anni dal 1973 al 1975 sono stati iscritti la moglie A._______ ed i figli H._______ e I., con la preci- sazione per l'anno 1975 che gli stessi soggiornavano presso il marito ri- spettivamente il padre (v. doc. 5 pag. 3). Nell'eventualità in cui il coniuge della de cuius fosse stato al beneficio di un permesso per stagionali di ti- po A per gli anni dal 1973 al 1975 (epoca in cui lavorava in Svizzera già da 13 anni) questo tipo di permesso non avrebbe reso possibile, di princi- pio, un ricongiungimento familiare. La questione non è stata tuttavia ap- profondita dall'autorità inferiore, benché potesse essere determinante an- che per stabilire il permesso di cui hanno se del caso beneficiato la mo- glie (qui de cuius) ed i figli. 5.5.2 In merito all'allegazione della de cuius secondo la quale è stata re- sidente in Svizzera con il marito ed i figli (doc. 17 pag. 1 e doc. 19 pag. 1), e a prescindere dalla rilevanza o meno della copia dei certificati di na- scita dei figli, documenti prodotti dalla de cuius il 4 luglio 2011 (doc. 17 pag. 2) e il 4 giugno 2012 (doc. TAF 1), occorre rilevare che l'Ufficio con- trollo abitanti del comune di D. ha riferito che la de cuius ha sog- giornato in quel comune dal 14 marzo 1964 (proveniente dall'Italia) al 28 aprile 1964 (partita per E.; doc. 10). L'Ufficio controllo abitanti del comune di E. ha poi comunicato che la medesima ha soggiorna- to in quel comune dal 26/28 aprile 1964 (proveniente da D._______) al 22 dicembre 1964 (partita per l'Italia), dal 17 gennaio al 22 febbraio 1965
C-3715/2012 Pagina 15 (proveniente e partita per l'Italia) e dal 23 febbraio 1966 (proveniente dall'Italia) al 30 settembre 1968 (partita per D.; doc. 9 e 27 pag. 3). L'Ufficio controllo abitanti del comune di D. ha inoltre segnala- to che la stessa ha soggiornato in quel comune dal 2 marzo 1968 (prove- niente dall'Italia) al 3 gennaio 1974 (partita per G.; doc. 24 pag. 3). Infine, l'Ufficio controllo abitanti di G. ha indicato che la de cuius è stata residente in quel comune dal 1° gennaio 1974 (proveniente da D._______ [v. doc. 31 pag. 5]) al 5 aprile 1975 (partita per l'Italia [v. doc. 31 pag. 5]; doc. 23). Con attestazioni del 24 maggio 2012, documen- ti prodotti dalla de cuius il 4 giugno 2012 (doc. TAF 1), gli Uffici controllo abitanti dei comuni di E., di D. e di G._______ hanno at- testato che la medesima è stata residente continuativamente in quei co- muni rispettivamente dal 21 febbraio 1966 al 30 settembre 1968, dal 2 marzo 1968 al 3 gennaio 1974 e dal 1° gennaio al 5 aprile 1974. A pre- scindere dalla questione che i periodi di soggiorno da marzo a settembre del 1968 appaiono sovrapporsi, le informazioni fornite da questi comuni sono conformi alle indicazioni riportate sul libretto per gli stranieri del co- niuge (doc. 19 pag. 2), documento da cui risulta che lo stesso è arrivato nel comune di E._______ il 28 febbraio 1966 (proveniente dall'Italia) ed è partito il 30 settembre 1968 (per D.), che è arrivato nel comune di D. il 7 ottobre 1968, comune che ha lasciato il 3 gennaio 1974 per recarsi in quello di G._______ il 1° gennaio 1974 (proveniente da D.). Dal comune di G., dove ha risieduto con moglie e figli, è poi partito il 3 aprile 1975 per l'Italia. Certo, l'Ufficio controllo abitan- ti del comune di D._______ ha segnalato di non disporre di alcuna infor- mazione in merito al tipo di permesso di cui era al beneficio la de cuius (v. doc. 29 pag. 2). Non di meno, vi sono consistenti indizi a favore del fatto che il coniuge della de cuius e dunque, per conseguenza, essa medesi- ma (quest'ultima non avendo esercitato alcuna attività lucrativa in Svizze- ra a far tempo dal 1965, non poteva che beneficiare di principio dello stesso permesso di soggiorno accordato al marito) non fossero al benefi- cio di un semplice permesso di tipo A durante tali anni (per le ragioni già indicate al consid. 5.5.1 del presente giudizio), ma piuttosto di un per- messo tipo B oppure di tipo C, la famiglia avendo risieduto in quei comuni ininterrottamente (perlomeno) dal 23 febbraio 1966 al 5 aprile 1975. Ap- pare altresì probabile che i figli della de cuius – nati il 3 agosto 1965 ed il 2 maggio 1968 e che sono stati residenti con i genitori nei comuni di E., D. e G._______ continuativamente perlomeno dal 28 febbraio1966 al 3 aprile 1975 (v. doc. 5 pag. 3 e 19 pag. 2), epoca in cui avevano poi compiuto rispettivamente 9 e 6 anni – abbiano frequenta- to le scuole. La CSC non ha ritenuto di dover effettuare ulteriori accerta- menti al riguardo, benché gli stessi avrebbero, con verosimiglianza pre-
C-3715/2012 Pagina 16 ponderante, potuto fornire indizi supplementari sulla natura del permesso di soggiorno di cui necessariamente dovevano beneficiare la de cuius ed i suoi figli, non essendo gli stessi stati clandestini (almeno non in tale peri- odo), ma persone che si erano correttamente annunciate alle autorità competenti. 5.6 In conclusione, conto tenuto della documentazione esibita dalla de cuius nonché delle considerazioni che precedono, l'autorità inferiore a- vrebbe potuto e dovuto procedere ad un'istruzione più approfondita e det- tagliata della domanda di una rendita di vecchiaia svizzera presentata dalla medesima con riferimento segnatamente alla problematica del do- micilio in Svizzera e alla durata del periodo contributivo (accrediti per compiti educativi). In effetti, e nella misura in cui dagli atti dell'incarto della CSC risulta che il coniuge della de cuius ha lavorato in Svizzera e pagato contributi AVS continuativamente da gennaio del 1964 a marzo del 1975 (ad eccezione di un mese nell'anno 1965; v. doc. 1 pag. 2) e nella misura in cui la documentazione agli atti permette di affermare che la de cuius è stata residente con il marito e i figli nei comuni di E., D. e G._______ continuativamente perlomeno dal 23 febbraio 1966 al 5 a- prile 1975 (v. in particolare le attestazioni di residenza degli Uffici controllo abitanti di questi comuni, prodotte dalla ricorrente il 4 giugno 2012 [doc. TAF 1]), la CSC non poteva limitare la sua istruttoria alle richieste all'Uffi- cio controllo abitanti dei comuni di E., di D. e di G._______ con riferimento alla residenza ed al tipo di permesso di sog- giorno della de cuius (v. doc. 9, 10, 23, 24, 27 e 29) per poi concludere all'inesistenza di sufficienti elementi di un domicilio in Svizzera dal 1966 al 1975. Perlomeno l'autorità inferiore avrebbe ancora potuto e dovuto con- tattare le competenti autorità di Polizia degli stranieri del Cantone C._______ alfine di assumere le informazioni concernenti lo statuto di cui beneficiava la de cuius rispettivamente il coniuge della stessa (conoscen- do il tipo di permesso di cui beneficiava il marito è possibile dedurre, con probabilità preponderante sconfinante nella certezza anche quello della de cuius). Avrebbe poi se del caso pure potuto prendere contatto con le autorità scolastiche dei comuni di D._______ e G._______. Senza proce- dere a questi ulteriori accertamenti non era possibile decidere con cogni- zione di causa in merito alla domanda di rendita di vecchiaia della de cuius. Peraltro, anche qualora dette misure istruttorie supplementari non dovessero fornire riscontri definitivi ed inequivocabili, l'autorità inferiore dovrà non di meno valutare se sulla base delle risultanze processuali ac- quisite non sia comunque possibile ammettere, con il grado della probabi- lità preponderante, che la de cuius non poteva che beneficiare del mede- simo permesso di dimora o domicilio del proprio coniuge, il quale ben dif-
C-3715/2012 Pagina 17 ficilmente avrebbe potuto lavorare e pagare contributi AVS continuativa- mente da gennaio del 1964 a marzo del 1975 (ad eccezione di un mese nell'anno 1965) qualora fosse stato in possesso solamente di un permes- so per stagionali di tipo A (ciò che appare inverosimile perlomeno da feb- braio del 1966 a marzo del 1975; v. doc. 19 pag. 2, 23 pag. 1, 24 pag. 3 e 27 pag. 3). 5.7 In conclusione, non è possibile confermare la decisione impugnata per quanto attiene alla durata contributiva e per conseguenza all'ammon- tare corretto della rendita che andava versata alla de cuius. 6. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il di- ritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamen- te rilevanti), incorre nell'annullamento. 7. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuo- vo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 2226/2011 del 26 giugno 2013 consid. 13.1 e relativi riferimenti). In parti- colare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il ca- so nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con cognizione di causa sulla domanda di rendita di vecchiaia svizzera della de cuius, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamen- te nel merito, esso priverebbe la parte ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stes- sa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
C-3715/2012 Pagina 18 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Ritenuto che la successione della de cuius non è rappresentata in questa sede e che non risulta che la de cuius abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla proce- dura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3715/2012 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 9 mag- gio 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché pro- ceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova de- cisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – successione della de cuius (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociale (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: