B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 13.12.2022 (2C_968/2022)
Corte III C-3655/2022
S e n t e n z a d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dal curatore avv. Pascal Cattaneo, ricorrente,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, agente tramite Dipartimento della sanità e della socialità, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione malattie; tariffa provvisionale applicabile dal 1° luglio 2022 agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso della psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino del 13 luglio 2022).
C-3655/2022 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decreto esecutivo del 13 luglio 2022 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 134 del 15 luglio 2022), il Consiglio di Stato della Re- pubblica e Cantone Ticino ha fissato la tariffa provvisionale applicabile dal 1° luglio 2022 (fino al momento in cui acquisirà forza di cosa giudicata la tariffa definitiva) agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso (ai sensi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) della psicotera- pia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica degli assicurati iscritti alla Cooperativa di acquisti HSK SA, tarifsuisse SA e CSS Assicurazione malattie SA. Secondo l’art. 1 del decreto esecutivo, la tariffa provvisionale è stata fissata in fr. 2.58 al minuto. 2. Con scritto del 15 agosto 2022 – denominato “ricorso alla decisione della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) 12 luglio 2022 e atto normativo del 15 luglio 2022 del Consiglio di Stato del Canton Ticino” – inoltrato dinanzi al Tribunale federale, l’interessato ha – per quanto qui di rilievo – richiesto che il “Decreto esecutivo concernente la tariffa provvisionale applicabile dal 1° luglio 2022 venga annullato e riman- dato al Consiglio di Stato poiché provveda a ribassare la tariffa di fr. 2.58 al minuto, rispetto alle condizioni del mercato sanitario e valenza profes- sionale degli psichiatri”, scritto che è poi stato trasmesso dal Tribunale fe- derale per competenza al Tribunale amministrativo federale con scritto del 22 agosto 2022, nella misura in cui è contestato il succitato decreto esecu- tivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 3. 3.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 3.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell’art. 47 LAMal, del governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa.
C-3655/2022 Pagina 3 3.3. La procedura di ricorso è disciplinata dalla LTAF e dalla PA, per rinvio dell'art. 53 cpv. 2 LAMal, fatte salve le eccezioni enunciate alle lettere a) ad e) di questo paragrafo. 4. 4.1. Giusta l’art. 390 cpv. 1 CC (RS 210), l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne (1) non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (2) a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. 4.2. Ai sensi dell’art. 391 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti de- finisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato; le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (art. 391 cpv. 2 CC). 4.3. In virtù dell’art. 394 cpv. 1 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza; l’autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l’esercizio dei diritti civili dell’interessato (art. 394 cpv. 2 CC); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l’interessato è obbligato dagli atti del curatore (art. 394 cpv. 3 CC). 4.4. Quanto alla legittimazione dell’interessato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale contro il surriferito decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 13 luglio 2022, questo Tribunale rileva che nella sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021 – con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall’interessato con- tro la decisione incidentale del 10 settembre 2020 della Corte I del Tribu- nale amministrativo federale nella causa A-4455/2020 – il Tribunale fede- rale ha in particolare precisato che l’autorità regionale di protezione (...) di (...) ha istituito in favore dell’interessato una curatela di rappresentanza, ai sensi dell’art. 394 CC – nella persona dell’avv. Pascal Cattaneo –, “limitan- dolo nell’esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale”, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo o obbligarlo in tale ambito (sentenza del TF 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021).
C-3655/2022 Pagina 4 5. 5.1. Ritenuto che l’interessato non dispone (più) della facoltà di condurre personalmente un procedimento amministrativo o giudiziario e che solo il curatore è legittimato ad inoltrare un ricorso per conto dell’interessato, con decisione incidentale del 1° settembre 2022, il Tribunale amministrativo fe- derale ha invitato il curatore dell’interessato ad indicare se intendeva ratifi- care, o meno, il ricorso del 15 agosto 2022 e, in caso affermativo, a rego- larizzare il ricorso del 15 agosto 2022, nel senso dell’indicazione dei motivi e delle conclusioni del ricorso, e ciò entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo. Que- sto Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso del 15 agosto 2022 siccome inammissibile (per mancata ratifica o regolarizzazione del ricorso da parte del curatore). 5.2. Con scritto del 7 settembre 2022, il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato a questo Tribunale di non ratificare il ricorso presentato dall’in- teressato, chiedendo di esentare il medesimo dal pagamento di spese pro- cessuali. 6. 6.1. Da quanto esposto, discende che, nella misura in cui è stato inoltrato personalmente dall’interessato – senza essere rappresentato dal suo cu- ratore – il ricorso del 15 agosto 2022 è inammissibile (art. 23 PA). 6.2. Ritenuto che il ricorso in esame – per mancata ratifica da parte del curatore – è inammissibile, non occorre esaminare oltre la questione dell’eventuale inammissibilità del ricorso – che peraltro non appare essere stato inoltrato nella sua integralità (v. le indicazioni pag. 1, pag. 3, pag. 5, pag. 7, pag. 9, pag. 11, pag. 13, pag. 15, pag. 17, pag. 19) – per l’assenza di motivi e conclusioni chiare con riferimento al decreto esecutivo del Con- siglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 13 luglio 2022. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, e in accoglimento della richiesta del curatore, non si prele- vano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
C-3655/2022 Pagina 5 dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e, vi- sto altresì l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 TS-TAF). 9. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le deci- sioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale ammi- nistrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF. Pertanto, il presente giudizio è definitivo.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3655/2022 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al curatore del ricorrente, al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFSP.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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