B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3555/2021
S e n t e n z a d e l 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Giovanna Petrioli, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione dell'8 giugno 2021)
C-3555/2021 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...), coniugato con due figlie, domici- liato a B. (IT), ha lavorato in Svizzera come frontaliere in qualità di cuoco a tempo pieno a partire dal 2001, solvendo regolari contributi all’as- sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 2, 3 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati re- sidenti all’estero, in seguito UAIE). B. B.a In data 7 aprile 2020 A._______ ha formulato all’Ufficio AI del Canton C._______ (UAI-C.) una domanda volta al conseguimento di pre- stazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità in ragione dell’infortunio subito il 9 febbraio 2019, prontamente annunciato all’assicuratore contro gli infortuni (D., doc. 75) e a seguito del quale è stato inabile al lavoro dapprima in misura completa, in seguito parzialmente (doc. 3). B.b B.b.a Dall’incarto infortunistico risulta che il 9 febbraio 2019, mentre stava viaggiando su di un monopattino elettrico, l’assicurato è stato investito da un’automobile, procurandosi una frattura pluriframmentaria all’omero pros- simale destro, operata il 15 febbraio 2019 mediante intervento di riduzione e sintesi con placca della frattura (doc. 74). Sono seguite le usuali visite di controllo e la terapia riabilitativa mediante fisioterapia. B.b.b Dal 1° settembre 2019, conformemente a quanto attestato dal dott. E., specialista FMH in medicina interna incaricato dall’assicura- tore infortuni, l’assicurato ha ripreso a lavorare nella precedente attività al 50%, continuando a sottoporsi a cicli di fisioterapia (doc. 95, 101, 104, 111). All’intervento di rimozione dei mezzi di osteosintesi, eseguito il 20 luglio 2020 (doc. 115), è seguito un periodo di inabilità lavorativa totale durante il quale l’assicurato si è sottoposto alla terapia riabilitativa prescritta. B.b.c Con rapporto peritale del 30 novembre 2020 il dott. E. ha ritenuto giustificata un’inabilità lavorativa completa fino al 31 dicembre 2020. Egli ha quindi riferito che, in caso di decorso regolare, dal 1° gennaio 2021 per le sole conseguenze del sinistro l‘assicurato sarebbe stato nor- malmente abile al lavoro (doc. 127, 128, 33).
C-3555/2021 Pagina 3 B.b.d Contrariamente al parere del perito, il medico curante ha continuato ad attestare un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività abituale di cuoco anche oltre il 5 gennaio 2021 (doc. 130). B.c Con rapporto finale del 9 aprile 2021 (doc. 37) il servizio medico regio- nale (SMR), considerando stabilizzato lo stato di salute dell’assicurato, ha posto le diagnosi di “frattura traumatica dell'omero prossimale destro e stato dopo osteosintesi del 9 febbraio 2019; stato dopo ablazione del ma- teriale di osteosintesi e riparazione della cuffia dei rotatori il 20 luglio 2020” e indicato i seguenti periodi di incapacità lavorativa sia nell’attività abituale che in una sostitutiva: 100% dal 9 febbraio 2019, 50% dal 1° settembre 2019, 100% dal 15 luglio 2020, 0% dal 1° gennaio 2021 e continua. B.d Con progetto di decisione del 30 aprile 2021 (doc. 39), sulla base del rapporto SMR, l’UAI-C._______ ha prospettato il riconoscimento di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° febbraio 2020, ossia alla scadenza dell’anno d’attesa, di una rendita intera a partire dal 1° ottobre 2020, ossia tre mesi dopo il peggioramento, limitata al 31 dicembre 2020, momento a partire dal quale ha ritenuto possibile la ripresa dell’attività lu- crativa abituale. L’amministrazione ha inoltre precisato che il versamento della rendita poteva avvenire al più presto dal 1° ottobre 2020, ossia sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni. B.e Con osservazioni del 25 maggio 2021 l’assicurato, rappresentato dall’avv. Giovanna Pedrioli, ha chiesto una rivalutazione del caso alla luce degli esami radiografici del 28 aprile 2021 e del parere del 22 maggio 2021 del dott. F., specialista in ortopedia, secondo cui, a fronte delle limitazioni funzionali dell’arto destro, non era ancora ipotizzabile una ri- presa dell’attività abituale al 100%, persistendo inalterata un’incapacità la- vorativa del 50% (doc. 59). B.f Preso atto delle suddette osservazioni e della documentazione ivi an- nessa – sottoposte al vaglio del SMR, che nell’annotazione del 28 maggio 2021 ha riconfermato la precedente valutazione non considerando che vi fossero elementi nuovi non precedentemente considerati (doc. 62) – l’UAIE ha emanato la decisione del 8 giugno 2021 con cui ha confermato il pro- getto di decisione e riconosciuto a A. il diritto a una ½ rendita di invalidità dal 1° febbraio al 30 settembre 2020 – non versato a causa della
C-3555/2021 Pagina 4 tardività della richiesta – e il diritto a una rendita intera dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 (doc. 65; doc. TAF 1 allegato A). C. C.a Con ricorso del 6 agosto 2021 A., per il tramite del proprio rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione e, contestando la cor- rettezza della valutazione medica in punto all’abilità lavorativa nella profes- sione abituale di cuoco, ne ha chiesto l’annullamento e il rinvio dell’incarto all’autorità inferiore per completare l’istruttoria e per emanare una nuova decisione tendente all’attribuzione di una rendita permanente – anziché li- mitata nel tempo – nonché l’adozione di provvedimenti professionali (doc. TAF 1). A sostegno delle proprie conclusioni ha in particolare prodotto i risultati degli esami RM alla spalla destra e al rachide cervicale del 26 giu- gno 2021 (allegato V) e il rapporto del 5 luglio 2021 del dott. F. secondo cui egli era in grado di riprendere ad esercitare l’attività di cuoco in misura non superiore al 50%, mentre in un’attività sostitutiva leggera e confacente alle limitazioni funzionali quest’ultimo avrebbe potuto mettere a frutto interamente la residua capacità lavorativa (allegato Z). C.b Con decisione incidentale del 12 agosto 2021 il ricorrente è stato invi- tato a versare un acconto di fr. 800.- corrispondente alle presumibili spese processuali (doc. TAF 29), pagato tempestivamente il 24 agosto 2021 (doc. TAF 4, 5). C.c Con risposta del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 7 e allegati) l’UAIE ha pro- posto di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alfine di procedere conformemente a quanto addotto dall’Ufficio AI del Cantone C._______ nel suo preavviso del 28 settembre 2021. Quest’ul- timo – fondandosi sull’annotazione del medico SMR dott. G._______ del 20 settembre 2021 e sulla valutazione del consulente in integrazione AI del 27 settembre 2021 secondo cui dal 5 gennaio 2021 persiste un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività abituale di cuoco, mentre in un’attività sosti- tutiva adeguata dal 5 luglio 2021 l’assicurato risulta abile al 100%, nonché sul raffronto dei redditi del 20 settembre 2021 – ha proposto l'annullamento della decisione impugnata e l’assegnazione di: ½ rendita dal 1° febbraio al 30 settembre 2020 (non versata a causa della tardività della richiesta); una rendita intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021; ½ rendita dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021, essendo in se- guito il grado di invalidità uguale a zero;
C-3555/2021 Pagina 5 C.d Invitato a prendere posizione con scritto del 10 novembre 2021, il ri- corrente, ha indicato di accettare la proposta dell’autorità inferiore e postu- lato per il riconoscimento di congrue ripetibili considerata “la piena ade- sione dell’autorità inferiore (doc. TAF 10).
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non vi deroghi espressamente. 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) ed essendo state regolarmente pagate l’anticipo delle spese giudiziarie (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri- spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne- cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti- colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
C-3555/2021 Pagina 6 2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso. 3. 3.1 3.1.1 Con ricorso del 6 agosto 2021 il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto all’autorità inferiore affinché constatasse il persistere di un’incapacità lavorativa nell’attività abituale di cuoco anche oltre il 1° gennaio 2021 – come attestato dal rapporto del dott. F._______ del 5 luglio 2021 (per altro già trasmesso all'UAI-C._______ dopo l'emanazione della decisione contestata e sottoposto al SMR [cfr. doc. 67, 68 e 70]) – ed emanasse una nuova decisione riconoscente il di- ritto a una rendita permanente (doc. TAF 1). 3.1.2 Con risposta di causa del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 7 e allegati) l’UAIE ha essa stessa proposto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata, aderendo sostanzialmente alle conclusioni formulate nel ricorso. In particolare l’amministrazione ha riconsiderato la precedente valutazione medica, ritenendo assodato che dal 5 gennaio 2021 persiste un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività abituale di cuoco, mentre in un’at- tività sostitutiva adeguata dal 5 luglio 2021 (data della valutazione del dott. F._______) l’assicurato è abile al 100%. Contestualmente alla proposta di rinvio degli atti essa ha quindi proposto l’assegnazione di ½ rendita dal 1° febbraio al 30 settembre 2020 (non versata a causa della tardività della richiesta [art. 29 cpv. 1 LAI]), di una rendita intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 e di ½ rendita dal 1° maggio al 31 ottobre 2021. Con tale proposta il ricorrente ha dichiarato di concordare con lo scritto del 10 novembre 2021, precisando che essa accoglieva pienamente il ricorso presentato (doc. TAF 10). 3.2 3.2.1 Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicu- razioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il ca- poverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie “nell'ambito delle assicurazioni so- ciali”, si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14
C-3555/2021 Pagina 7 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1), di cui fa quindi parte la rendita d’invalidità. 3.2.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tri- bunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transa- zioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della tran- sazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia con- forme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2). 3.2.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno definito i loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 3.2.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell’ambito del quale l’amministrazione formula una proposta di rin- vio degli atti per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali. 3.2.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e ammi- nistrazione/autorità inferiore giusta l’art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C- 61/2017 consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell’annullamento della decisione resa dall’amministrazione e nel rinvio de- gli atti all’amministrazione medesima per complemento dell’istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid.
C-3555/2021 Pagina 8 A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5). 3.2.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale intervenga, di principio, nell'ambito di un'udienza di compari- zione delle parti dinanzi al Tribunale oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla que- stione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nel caso concreto si può senz’altro conclu- dere – in considerazione dell’accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità di modificare la decisione impugnata nel senso indicato dall’amministrazione – che pendente causa è intervenuta una transazione tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sen- tenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3). 3.3 La proposta transattiva di cui al consid. 3.1 del presente giudizio, può senz’altro essere approvata, in quanto conforme alla situazione di fatto e al diritto federale. Nel caso in esame, sia il ricorrente che l’autorità inferiore sono giustamente concordi nel ritenere che occorre procedere all’annulla- mento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione affinché la stessa proceda ad emanare una nuova decisione nel senso in- dicato dall’UAI-C._______ nel preavviso del 28 settembre 2021 a cui fa riferimento la risposta di causa. In effetti questo Tribunale ritiene che la documentazione medica versata agli atti permetta di dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, richiesta in ambito di assicura- zioni sociali, che le affezioni di cui il ricorrente è portatore determinano il persistere di un’incapacità lavorativa di almeno 50% nell’attività abituale di cuoco, anche dopo il 1° gennaio 2021. La differente valutazione esposta dal SMR nel rapporto finale del 9 aprile 2021, su cui si fondava la decisione impugnata, partiva infatti dall’errato presupposto formulato dal dott. E., nell’ambito della procedura infortunistica, che il decorso dell’af- fezione al braccio sarebbe stato regolare e avrebbe permesso la ripresa completa dell’attività lavorativa abituale. Gli accertamenti clinici e strumen- tali eseguiti posteriormente alla suddetta valutazione hanno tuttavia dimo- strato che tale non è stato il caso, anche a causa della presenza di proble- matiche extrainfortunistiche (cfr. doc. TAF 1 allegato O, P, V, Z, cfr. inoltre il certificato del dott. H., medico curante generalista [doc. 130]).
C-3555/2021 Pagina 9 Pure risulta appurato – non figurando per altro agli atti alcun parere con- trario – che a partire dal 5 luglio 2021 (data della visita specialistica da parte del dott. F.) l’assicurato può essere considerato completa- mente abile al lavoro in un’attività sostitutiva leggera e confacente alle limi- tazioni funzionali riscontrate dai vari medici. Sulla base di tali indicazioni mediche in punto alla capacità lavorativa, è pertanto corretto riconoscere al ricorrente il diritto a una rendita scalare limitata nel tempo fra il 1° feb- braio 2020 e il 31 ottobre 2021 nelle modalità proposte dall’autorità infe- riore. Il riconoscimento di un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività di cuoco dal 1° gennaio 2021 permette infatti di versare una rendita intera fino al 30 aprile 2021, mentre il riconoscimento di una capacità lavorativa totale in un’attività sostitutiva a decorrere dal 5 luglio 2021 consente di versare una mezza rendita fino al 31 ottobre 2021 (giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI). Oltre tale data, entrambe le parti sono inoltre concordi nel ritenere estinto il diritto alla rendita come pure non dato il diritto a provvedimenti d’integra- zione professionale, non essendovene i presupposti. Alla luce del raffronto dei redditi operato dall’UAI-C., meritevole di conferma in questa sede, nonché delle indicazioni fornite dal consulente in integrazione pro- fessionale (rapporto del 27 settembre 2021 allegato al doc. TAF 7), non vi è pertanto motivo di discostarsi da tale conclusione alla quale il ricorrente ha dichiarato di aderire. In tal senso occorre quindi modificare con il con- senso delle parti la decisione impugnata. 3.4 Da quanto esposto, discende che la causa – alla luce dell’intervenuta transazione tra il ricorrente e l’autorità inferiore, approvata da questa Corte – diviene priva di oggetto e può essere stralciata dai ruoli. 4. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 5. 5.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.- versato il 24 agosto 2021 (doc. TAF 4, 5), è restituito al ricorrente. 5.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215
C-3555/2021 Pagina 10 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as- segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro- filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com- plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'500 franchi (senza IVA; cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; cfr. sulla questione la sentenza del TAF C-4/2019 del 26 set- tembre 2019 consid. 6.9 con rinvii), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente e dell’esito della lite. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-3555/2021 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra il ricorrente e l’autorità inferiore, approvata in questa sede. 2. 2.1 La decisione impugnata dell’8 giugno 2021 è annullata. 2.2 A._______ ha diritto a:
L’incarto è trasmesso all’autorità inferiore per procedere al calcolo delle rendite. 4. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, corrisposto con versamento del il 24 agosto 2021 sarà restituito al ricorrente allorquando la presente vertenza sarà passata in giudicato. 5. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'500.- a titolo di spese ripetibili.
C-3555/2021 Pagina 11 6. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; ; allegato: scritto del 10 novembre 2021 [doc. TAF 10]) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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