B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3548/2024

D e c i s i o n e d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 2 4 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Croazia), rappresentato dall'avv. Branka Sojic Micunovic, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; ritardata giustizia.

C-3548/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a A.a.a Con decisioni su opposizione del 31 marzo 2017 (doc. 78 e 80 dell’in- carto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. CSC 78 e CSC 80]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha riconsiderato la propria decisione del 18 marzo 2016 ed ha deciso di erogare in favore di A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino croato, nato il (...), coniu- gato (doc. CSC 5) – una rendita di vecchiaia di fr. 80.- al mese dal 1° gen- naio 2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017. A.a.b Con decisione (su opposizione) del 31 marzo 2017 (doc. CSC 82), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 18 marzo 2016 ed ha chie- sto all’interessato la restituzione dell’importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da gennaio 2015 a marzo 2017. A.b Con sentenza del 7 gennaio 2020 (C-2573/2017, C-2612/2017 [cause congiunte]; doc. CSC 124), il Tribunale amministrativo federale ha respinto, nella misura in cui ammissibili, i ricorsi dell’interessato del 28 aprile 2017 e confermato le decisioni su opposizione della CSC del 31 marzo 2017. Que- sto Tribunale ha altresì trasmesso per competenza alla CSC lo scritto dell’interessato del 12 dicembre 2017 (CSC 125 [scritto in cui è indicato che “nel caso in cui la decisione giudiziaria sia sfavorevole al sig. A._______ ovvero che la Corte rifiuti il ricorso, presenteremo una richiesta di proprietà che chiede al sig. A._______ di rimborsare i contributi di vec- chiaia e invalidità versati dalla moglie dal 1988 al 2009”]). Questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. B. B.a Con scritto del 28 maggio 2024 (doc. TAF 1), l’interessato ha segnalato che l’autorità inferiore non si è espressa, “ad oggi”, sulla sua richiesta. Chiede a questo Tribunale di invitare la CSC a conformarsi alle istruzioni della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 gennaio 2020, nel senso di rendere una decisione sulla richiesta di rimborso dei contributi di vecchiaia ed invalidità versati dalla moglie dal 1988 al 2009 (sentenza del TAF C-2573/2017, C-2612/2017 del 7 gennaio 2020 consid. 11.2). B.b Con risposta al ricorso del 13 agosto 2024 (doc. TAF 5), la CSC ha comunicato a questo Tribunale che il ricorrente ha presentato, solo in data

C-3548/2024 Pagina 3 8 maggio 2024, una richiesta volta al rimborso di (presunti) contributi AVS/AI versati in suo favore dalla moglie dal 1988 al 2009. Con decisione del 19 luglio 2024, essa ha respinto la domanda di rimborso dei contributi. Pertanto, la CSC ha proposto, in via principale, di stralciare dai ruoli il ri- corso per denegata/ritardata giustizia poiché divenuto senza oggetto. Per il resto, in via subordinata, quanto al merito della causa, postula di respin- gere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si ap- plicano immediatamente e in piena misura con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 1.4.1 Ai sensi dell’art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda ingiustamente l’emanazione di una decisione impugna- bile. Secondo l’art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per dene- gata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione

C-3548/2024 Pagina 4 all’emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la de- cisione o se viene ritardata ingiustamente l’emanazione della decisione (art. 59 LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sentenza del TAF C-5035/2017 del 27 settembre 2017 consid. 1.4.1). 1.4.2 Il ricorrente si lamenta del ritardo dell’autorità inferiore nel pronun- ciarsi sulla domanda di rimborso dei contributi – di vecchiaia ed invalidità versati in suo favore dalla moglie dal 1988 al 2009 – di cui al suo scritto del 12 dicembre 2017, scritto trasmesso per competenza alla CSC da questo Tribunale con sentenza C-2573/2017, C-2612/2017 del 7 gennaio 2020. Lo scritto del 28 maggio 2024 può pertanto essere considerato quale ricorso per ritardata giustizia ai sensi degli art. 46a PA e 56 cpv. 2 LPGA. 1.5 In virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-5035/2017 consid. 1.5). Il ricorso per ritardata giustizia del 28 maggio 2024 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) ed è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giu- dicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l’autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l’amministrazione ha commesso un di- niego di giustizia e rinvierà gli atti all’autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-5035/2017 consid. 3.1). 2.2 Secondo giurisprudenza, nel caso di denegata giustizia, l’autorità com- petente non tratta e non evade un’istanza o esamina l’istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si pronuncia entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l’agire entro termini inadeguati; decisivo è per loro che l’autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2).

C-3548/2024 Pagina 5 3. 3.1 Nella risposta al ricorso del 13 agosto 2024 (doc. TAF 5), la CSC ha rilevato che lo scritto del ricorrente del 12 dicembre 2017 (doc. CSC 125) – trasmesso da questo Tribunale con sentenza del 7 gennaio 2020 ed in cui era precisato che sarebbe stata presentata una richiesta (“presente- remo una richiesta”) di rimborso di contributi – esponeva il possibile agire dell’insorgente, nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale avesse respinto i suoi ricorsi (nelle cause C-2573/2017 e C-2612/2017), ma non costituiva una formale domanda di rimborso. Detta autorità ha poi segna- lato che solo in data 8 maggio 2024 il ricorrente ha presentato una richiesta di rimborso di (presunti) contributi AVS/AI versati in suo favore dalla moglie dal 1988 al 2009 (doc. CSC 168). 3.2 Con decisione del 19 luglio 2024 (doc. CSC 173), la CSC ha respinto la domanda di rimborso dei contributi versati all’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti dalla moglie negli anni dal 1988 al 2009. 3.3 Per conseguenza, il ricorso per ritardata giustizia qui in esame può es- sere stralciato dai ruoli (cfr. anche la sentenza del TF 9C_727/2019 del 27 novembre 2019), essendo venuto meno un interesse degno di protezione del ricorrente ad una pronuncia di questo Tribunale sulla questione di sa- pere se vi sia stata o meno ritardata giustizia da parte della CSC, in quanto anche nell’eventualità in cui il ricorso di cui trattasi dovesse venire accolto, il Tribunale amministrativo federale non potrebbe che ordinare alla CSC di pronunciarsi sulla domanda di rimborso di contributi (nel senso indicato nella sentenza del TAF del 7 gennaio 2020), ciò che però la CSC ha già fatto appunto con decisione del 19 luglio 2024. 4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d’oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 4.1 Il giudice dell’istruzione decide, con motivazione sommaria, sulle spese, tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite. In tale ambito, è preso in considerazione il probabile esito del ricorso per ritardata giustizia così come risulta da un superficiale studio degli atti, il giudice dell’istruzione potendosi dispensare da un esame dettagliato delle probabilità di successo (DTF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a).

C-3548/2024 Pagina 6 4.2 Di regola, secondo l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe. Di principio, questo Tribunale rinuncia a prelevare delle spese processuali in caso di ricorso per ritardata giustizia (A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed., 2022, n. 4.32 pag. 289; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 5.1). Pertanto, e per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 4.3 Quanto al probabile esito del ricorso, il ricorrente nel suo gravame per ritardata giustizia qui in esame ha già indicato che l’autorità inferiore a suo giudizio non ha dato seguito all’ingiunzione di questo Tribunale alla CSC di esaminare la sua richiesta di rimborso dei contributi di vecchiaia e invalidità versati dalla moglie dal 1988 al 2009 (cfr. sentenza del TAF C-2573/2017, C-2612/2017 del 7 gennaio 2020 consid. 11, segnatamente consid. 11.2 [in combinazione con il dispositivo n. 4 della menzionata sentenza]). L’autorità inferiore prevalendosi del fatto che la richiesta di rimborso presentata dalla rappresentante (croata) del ricorrente il 12 dicembre 2017 è stata formulata con l’uso del tempo futuro “presenteremo una richiesta di rimborso” (qua- lora il suo ricorso sarebbe stato respinto, come poi accaduto) paventava semplicemente una possibilità di deporre una tale domanda, ma non cer- tamente una domanda vincolante per la CSC. Il ricorrente avendo presen- tato formalmente tale domanda solo con scritto alla CSC dell’8 maggio 2024, la decisione sulla questione resa dalla CSC il 19 luglio 2024 non potrebbe configurare una ritardata giustizia. Sennonché, l’autorità inferiore misconosce la sentenza (vincolante anche su questo punto) di questo Tri- bunale del 7 gennaio 2020 nella quale è esplicitamente indicato, dopo avere precisato di non potere decidere la questione inerente il rimborso dei contributi versati dalla moglie del ricorrente in assenza di una decisione della CSC in merito (consid. 11.1), che la richiesta del ricorrente del 12 dicembre 2017 è trasmessa alla CSC per competenza (consid. 11.2 e di- spositivo n. 4). Ciò premesso, non si poteva in buona fede comprendere tale trasmissione degli atti in altro modo che come ingiunzione ad esami- nare la domanda di rimborso presentata dal ricorrente il 12 dicembre 2017. In tale ambito non soccorre la CSC il fatto che la rappresentante del ricor- rente, che peraltro non appare di lingua madre italiana, possa avere usato, nel dicembre 2017, il tempo futuro, con riferimento alla sua richiesta di rim- borso dei menzionati contributi versati dalla moglie. A fronte di una proce- dura dinanzi alla CSC durata oltre 4 anni dalla sentenza del TAF del 7 gen- naio 2020, senza che peraltro risultino particolari assunzioni di prova

C-3548/2024 Pagina 7 ordinate dalla CSC, il ricorso per ritardata giustizia sarebbe verosimilmente stato accolto. Si giustifica pertanto l’attribuzione al ricorrente, rappresen- tato da mandataria professionale, di spese ripetibili, a carico dell’autorità inferiore, il cui ammontare, tenuto conto del lavoro utile e necessario, estre- mamente limitato (un ricorso per ritardata giustizia di poco più di una pa- gina, senza difficolta di alcun genere in fatto ed in diritto), svolto dalla rap- presentante dell’insorgente, è fissato d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 300.- (senza IVA [v., sulla questione, e fra le tante, la sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 15.2.7]; art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 e segg. TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3548/2024 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Il ricorso per ritardata giustizia del 28 maggio 2024 è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La CSC rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3548/2024 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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