B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3373/2022
S e n t e n z a d e l 3 0 a g o s t o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Beat Weber, Caroline Gehring, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, patrocinata dall'avv. Antonio Trifone, a suo volta rappresentato dall'avv. Gianfranco Barone, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Nuova decisione sulle spese giudiziarie e le ripetibili (sen- tenza di rinvio del TF del 28 luglio 2022).
C-3373/2022 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 5 marzo 2021 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso, con effetto dal 1° maggio 2021, la rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità riconosciuta dal 1° maggio 2015 a A., cittadina italiana, nata nel 1967 (doc. UAIE 97 dell’incarto C-2018/2021), con sentenza del 4 marzo 2022 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-2018/2021, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A. attribuendole un quarto di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2021, in data 8 aprile 2022 l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pub- blico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 4 marzo 2022 e la conferma della propria decisione del 5 marzo 2021 (allegato al doc. TAF 44 dell’incarto C-2018/2021), con sentenza 9C_191/2022 del 28 luglio 2022, il Tribunale federale ha ac- colto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura pre- cedente (pt. 3 del dispositivo della sentenza del TF citata), in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 28 luglio 2022, A._______ risulta integralmente soccombente nella causa C-2018/2021 di- nanzi al TAF, visto l’esito della causa dinanzi a questo Tribunale le spese processuali di fr. 800.- vanno pertanto integralmente poste a carico dell’insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e verranno compen- sate con l’acconto spese dello stesso importo versato il 2 giugno 2021, nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario), nessuna indennità per spese ripetibili è pertanto riconosciuta alla ricorrente nella causa innanzi al TAF C-2018/2021,
C-3373/2022 Pagina 3 peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205), infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS- TAF),
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3373/2022 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella causa C-2018/2021 le spese processuali di fr. 800.- sono poste a ca- rico della ricorrente e verranno compensate con l’acconto spese di pari im- porto versato il 2 giugno 2021. 2. Nella causa C-2018/2021 non si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si as- segnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-3373/2022 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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