B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3315/2024

D e c i s i o n e d e l 22 m a g g i o 2 0 2 5 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______ (IT), rappresentata da Alba Advisors SA, ricorrente,

contro

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, autorità inferiore.

Oggetto

Revoca della licenza (...) (decisione dell'Ufficio federale della sanità pubblica del 7 maggio 2024).

C-3315/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Con decisione del 7 maggio 2024 l’Ufficio federale della sanità pub- blica (UFSP) ha revocato con effetto immediato la licenza (...) rilasciata a A._______ (interessata o ricorrente [doc. TAF 1]). 1.2. Il 24 maggio 2024 l’interessata ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale contro il provvedimento menzionato, chiedendo l’annullamento della decisione di revoca della licenza al fine di permettere la riorganizzazione interna del personale e garantire continuità all’attività commerciale (doc. TAF 1). 1.3. Con decisione incidentale del 25 giugno 2024 il TAF ha invitato la ricor- rente a versare alla cassa del Tribunale, entro il 29 luglio 2024, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di CHF 5’000.- (doc. TAF 4). 1.4. Con scritto del 5 luglio 2024 la ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, avverso la decisione incidentale del 25 giugno 2024, chiedendo la riduzione dell’acconto richiesto a CHF 1'000.- (doc. TAF 7). 1.5. In data 11 luglio 2024 questo Tribunale ha trasmesso per competenza il gravame della ricorrente al Tribunale federale (doc. TAF 8). Con decreto 2C_358/2024 del 19 luglio 2024, l’alta Corte lo ha a sua volta trasmesso, assieme agli atti, al TAF alfine di trattarlo quale implicita domanda di assi- stenza giudiziaria (volta ad ottenere una riduzione dell’anticipo spese ri- chiesto [doc. TAF 10]). 1.6. Con decisione incidentale del 10 ottobre questo Tribunale ha parzial- mente accolto la domanda di riduzione dell’anticipo sulle presunte spese processuali avanzata dalla ricorrente, riducendo l’importo dell’anticipo a CHF 4’000.- (doc. TAF 13). 1.7. L’8 novembre 2024 l'insorgente ha provveduto al versamento dell’an- ticipo di CHF 4’000.- (doc. TAF 14). 1.8. Con risposta del 14 gennaio 2025, l’autorità inferiore ha chiesto il re- spingimento del ricorso, la conferma della decisione impugnata con conse- guenza di spese giudiziarie a carico della ricorrente. Essa ha inoltre preci- sato che la ricorrente può presentare in qualsiasi momento una nuova ri- chiesta di licenza (doc. UAIE 19).

C-3315/2024 Pagina 3 1.9. Con replica del 17 febbraio 2025, la ricorrente ha indicato che l’impe- dimento di presenziare ai corsi di formazione sulla radioprotezione era do- vuto alla mancanza di personale tecnico durante la pandemia di Covid-19, che essa tuttavia non possiede ulteriori mezzi di prova e che pertanto è sua intenzione mettere in atto il suggerimento dell’autorità inferiore di pre- sentare una nuova richiesta di licenza (doc. TAF 22). 1.10. Con provvedimento del 10 aprile 2025 questo Tribunale ha preso atto dell’intenzione della ricorrente di presentare una nuova domanda di licenza e invitato quest’ultima a comunicare, nel termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento in questione, se intendesse ritirare oppure mantenere il ricorso inoltrato il 24 maggio 2024 contro la decisione dell’UFSP del 7 maggio 2024, fermo restando che il ritiro del ricorso andava formulato senza riserve e senza condizioni (doc. TAF 23). 1.11. Con scritto del 24 aprile 2025 denominato “rinuncia al ricorso” la ri- corrente ha comunicato a questo Tribunale l’intenzione di rinunciare al ri- corso in maniera formale e inequivocabile, senza riserve e condizioni, con la conseguenza che la procedura in oggetto verrà stralciata dai ruoli (doc. TAF 25). 2. 2.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pro- nunciate dall’Ufficio federale della sanità pubblica in materia di radioprote- zione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale in conformità all’art. 33 lett. d LTAF e all’art. 41 della legge sulla radio- protezione (LRaP; RS 814.50) in combinazione con gli art. 44 e 47 cpv. 1 lett. b PA. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 2.2. Questo Tribunale constata che la ricorrente con scritto del 24 aprile 2025 ha comunicato chiaramente di voler rinunciare al ricorso e dunque di desistere, senza condizioni e senza riserve, dal proseguimento della pro- cedura di ricorso avviata il 24 maggio 2024. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 7 maggio 2024.

C-3315/2024 Pagina 4 2.3. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 2.4. 2.4.1. Giusta l’art. 63 cpv. 1 prima frase PA l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccom- bente. Per la terza frase del medesimo capoverso, per eccezione si pos- sono condonare le spese processuali. Giusta l’art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF; RS 173.320.2]) la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale e della situazione finanziaria delle parti. Se una causa diviene priva d’oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa, mentre se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 TS-TAF). Per determinare se è una delle parti che ha reso priva di oggetto la proce- dura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l’atto processuale formale che ha indotto l’autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.55 e segg. e 4.71 e segg. si confronti anche sentenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2). Secondo l’art. 6 lett. a TS-TAF le spese processuali possono essere con- donate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all’articolo 65 PA, qualora un ricorso sia liquidato in se- guito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considere- vole al Tribunale. Nella fattispecie, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, che ha causato lo stralcio della procedura, e sono fissate in CHF 500.- a causa dell’onere istruttorio accresciuto sostenuto dal Tribunale nonostante essa abbia infine ritirato il ricorso (art. 2 segg. TS-TAF; anche sentenza del TAF C-6354/2020 dell’11 ottobre 2022 consid. 4.1).

C-3315/2024 Pagina 5 3. L’importo di CHF 500.- verrà detratto interamente dall’anticipo spese di CHF 4'000.- versato a suo tempo dalla ricorrente. La differenza di CHF 3'500.- verrà restituita alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3.1.1. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-3315/2024 è stralciata dai ruoli. 2. Le spese processuali di CHF 500.- sono poste a carico della ricorrente e vengono compensate con l’acconto versato. A quest’ultima viene restituito l’importo di CHF 3’500.- allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3315/2024 Pagina 6

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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22.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026