C-3230/2013

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3230/2013

S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 1 3 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinata dall'avvocato José Nogueira Esmorís, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 maggio 2013).

C-3230/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 2 maggio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° luglio 2013, la rendita d'invalidità pagata fino ad allora. 2. Il 3 giugno 2013, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità anche successivamente al 1° luglio 2013. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. 4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 14 giugno 2013 (notificata il 18 giugno 2013; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 12 luglio 2013, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 12 luglio 2013, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.-- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 4.2. Il 10 luglio 2013, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 386.-- (cfr. doc. TAF 5). 4.3. Con scritto dell'11 luglio 2013, inoltrato il 16 luglio 2013 (e ricevuto da questo Tribunale il 19 luglio 2013), la ricorrente ha segnalato di

C-3230/2013 Pagina 3 trasmettere a questo Tribunale copia della ricevuta dell'8 luglio 2013 del bonifico bancario dell'importo richiesto di una banca di B._______ (doc. TAF 7). 5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 16 luglio 2013 (notificata il 22 luglio 2013; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 8]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 19 agosto 2013, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 14.--, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuta a pagare l'importo integrale di fr. 400.-- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio. Il Tribunale amministrativo federale ha pure invitato la ricorrente a produrre, sempre entro il 19 agosto 2013, idonea documentazione attestante che il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 14.-- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 6. Entro il termine impartito, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 10.-- (cfr. doc. TAF 9). La stessa, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale del saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 14.-- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 16 luglio 2013 e neppure appare essersi informata presso questo Tribunale, prima della scadenza del termine impartito con la decisione incidentale del 16 luglio 2013, se l'integralità di detto importo fosse stata tempestivamente versata alla posta svizzera o addebitata su un conto postale o bancario in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale. In siffatte circostanze, e considerato che il richiesto saldo dell'anticipo spese di fr. 14.-- è stato corrisposto solo parzialmente, il

C-3230/2013 Pagina 4 ricorso è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo eccessivo (v., sulla questione, le sentenze del Tribunale federale 9C_343/2011 del 21 luglio 2011 e 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8578/2010 del 12 aprile 2011). 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 396.--.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3230/2013 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 396.-- è restituito alla ricorrente. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi- mento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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28.08.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026