Co rte III C-3 1 77 /2 0 06 {T 0 /2 } Sentenza del 2 maggio 2007 Composizione:Giudici Francesco Parrino, Johannes Frölicher e Eduard Achermann Cancelliere Dario Croci Torti. A._______ , Agenzia di pompe funebri, via al Motto 1a / C.P. 123, 6596 Gordola, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), Divisione giuridica, 6002 Lucerna, Autorità inferiore concernente la decisione del 25 gennaio 2006 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Ritenuto in fatto: A.A._______ è titolare di un'azienda di pompe funebri con sede a Gordola. Questa ditta è iscritta nel registro di commercio con la ragione individuale A._______ In data 29 novembre 2005 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) gli ha inviato due certificati d'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali con validità dal 1° gennaio 2006. Da questi certificati si evince che la ditta in questione è un'azienda di trasporti che sottostà all'obbligo di assicurarsi obbligatoriamente alla SUVA. Il 12 dicembre 2005, A._______ si è opposto a tale decisione facendo valere che la sua ditta è un'azienda di servizi e non di trasporti. Mediante decisione del 25 gennaio 2006, la SUVA ha respinto l'opposizione della ditta interessata e ne ha confermato l'affiliazione. L'assicuratore spiega che tutte le aziende di trasporti, anche quelle che assumono questo compito in minima parte, rientrano nel suo campo d'attività. Nella fattispecie, come risulta da un'ispezione del 5 settembre 2005, l'opponente si occupa, fra l'altro, di trasporto di salme e deve essere pertanto assicurato obbligatoriamente alla SUVA. B.Il 22 febbraio 2006 A._______ ha inoltrato un ricorso contro questa decisione presso la Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni. L'insorgente ribadisce che la sua ditta non può essere considerata un'azienda di trasporti. Inoltre, gli spostamenti con il carro funebre sono limitati alle regioni limitrofe alla sua sede. La ditta ricorrente chiede pertanto che il gravame abbia effetto sospensivo e che l'affiliazione obbligatoria venga annullata. A._______ postula inoltre che la sua ditta possa liberamente affiliarsi ad un'assicurazione privata della sua associazione professionale. C.Mediante decisione incidentale del 15 marzo 2006, la Commissione federale ha accolto la domanda concernente l'effetto sospensivo. Da parte sua, l'insorgente ha versato un anticipo di Fr. 2'000.- per le presunte spese di procedura come richiesto dalla Commissione federale con una seconda decisione incidentale di stessa data. Nella sua risposta del 23 maggio 2006, la SUVA ha proposto di respingere il ricorso osservando che la decisione impugnata è conforme alla prassi. Il trasporto di salme è parte integrante dei servizi offerti da un'agenzia di pompe funebri. La SUVA propone inoltre di non entrare sul merito della richiesta dell'insorgente relativa all'affiliazione ad un'assicurazione privata di categoria in quanto questa possibilità è inesistente.

3 D.Invitato a pronunciarsi sulla risposta della SUVA, l'interessato non ha risposto nel termine impartito. Con lettera del 5 ottobre 2006, la Commissione federale ha chiesto all'autorità inferiore di rispondere ad alcuni quesiti in merito all'attribuzione obbligatoria dell'insorgente. Nella sua risposta del 22 dicembre 2006, la SUVA ha precisato di assicurare 94 imprese di pompe funebri in Svizzera a titolo di aziende di trasporto. La ditta di A._______ è assoggettata alla SUVA per il motivo che esercita un'attività di trasporto seppure limitata e che questo compito rientra tra i servizi offerti di principio da un'azienda di pompe funebri, come del resto viene confermato nell'intestazione della ditta stessa. La SUVA allega inoltre la copia del verbale dell'ispezione del 5 settembre 2005, dal quale risulta che l'impresa ha due dipendenti. Con ordinanza del 1° febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha informato le parti di avere ripreso la causa dalla Commissione federale di ricorso. Con scritto del 14 febbraio 2007, l'insorgente, dopo avere preso conoscenza della risposta del 22 dicembre 2006, ha confermato le sue conclusioni. La ditta interessata aggiunge di limitarsi ad organizzare trasporti di salme a livello nazionale ed internazionale. Nel suo scritto del 14 marzo 2007, di cui una copia è stata trasmessa alla parte ricorrente, la SUVA reitera la sua proposta di respingere il ricorso. In data 22 marzo 2007, lo scrivente Tribunale ha comunicato la composizione del collegio giudicante contro la quale non è stata presentata alcuna domanda di ricusazione. Considerando in diritto: 1. 1.1I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla SUVA concernenti la sua competenza di assicurare i lavoratori di un'azienda possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 109 lett. a della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF, RS 832.20).

4 1.3Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.4Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito. 2.Le disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che quest'ultima non ne preveda espressamente una deroga (art. 1 cpv. 1 LAINF). 3. 3.1Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Se la questione da giudicare presuppone delle conoscenze tecniche specifiche, il giudice deve esaminare l'inadeguatezza della decisione impugnata con un certo riserbo, limitandosi ad intervenire solo se l'autorità inferiore ha abusato del suo potere di apprezzamento (DTF 129 II 331 consid. 3.2, 108 V 130 consid. 4c/dd, SVR 1994 KV n. 3 consid. 3b). 3.2In virtù del principio inquisitoriale, l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Le parti sono tuttavia tenute a cooperare al loro accertamento (art. 13 PA). Inoltre, anche se l'autorità di ricorso non è vincolata dai motivi del ricorso, di principio vengono esaminati solo gli argomenti sollevati dalla parte ricorrente, fermo restando che gli altri punti oggetto della decisione impugnata possono essere comunque trattati se sono correlati all'oggetto della lite (DTF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed. Zurigo 2003, p. 348). 4.Nella fattispecie, l'oggetto della decisione del 25 gennaio 2006 concerne l'affiliazione obbligatoria alla SUVA. 4.1Di principio, l'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dalla SUVA o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata (art. 58 LAINF). L'art. 66 LAINF elenca i lavoratori delle aziende ed amministrazioni che devono essere assicurati obbligatoriamente alla SUVA, tra i quali figurano le aziende di

5 comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti (art. 66 cpv. 1 lett. g LAINF). Dando seguito al mandato conferito all'art. 66 cpv. 2 LAINF, il Consiglio federale ha precisato che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria (art. 78 lett. a dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 dicembre 1982, OAINF, RS 832.202). Per l'art. 88 OAINF l'attività della SUVA si estende parimenti alle aziende ausiliarie o accessorie tecnicamente legate a una delle aziende principali previste dall'art. 66 cpv. 1 LAINF. Se l'azienda principale esula dal campo d'attività della SUVA, i lavoratori delle aziende ausiliarie o accessorie devono pure essere assicurati presso un assicuratore privato designato all'art. 68 LAINF. Vi è un'azienda mista qualora più entità uniche di aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non hanno alcun legame tecnico tra loro. Le entità uniche di dette aziende devono essere assicurate dalla SUVA se soddisfano le condizioni dell'art. 66 cpv. 1 LAINF. Il Consiglio federale può inoltre dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso la SUVA i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente (art. 66 cpv. 3 LAINF). 4.2Alla luce di questi principi è necessario procedere ad alcune distinzioni per determinare se un'azienda debba essere assicurata obbligatoriamente presso la SUVA. In primo luogo si deve stabilire se l'azienda in questione è un'impresa unitaria o un'impresa composita, nel senso di mista o suddivisa in un'impresa principale, ausiliarie o accessorie (DTF 113 V 346 consid. 3 e 4). Un'azienda unitaria è assicurata obbligatoriamente alla SUVA se esercita un'attività che rientra nel campo d'applicazione dell'art. 66 LAINF. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'entità delle singole attività specifiche per un settore non è rilevante ai fini dell'assoggettamento alla SUVA. Di conseguenza, anche se un'azienda unitaria effettua solo in minima parte un'attività che rientra nel campo di applicazione dell'art. 66 LAINF, essa deve essere assicurata obbligatoriamente alla SUVA. Per esempio un'attività ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LAINF limitata al 4-5% è sufficiente per attribuire un'azienda alla SUVA (RAMI 2005 n. U 534 p. 44 consid. 5.2, RAMI 2004 n. U 498 p. 159 consid. 6.1; vedi anche sentenze del 26 gennaio 2007 nella causa U 412/06, del 9 giugno 2006 nella causa U 484/05, del 7 giugno 2006 nella causa U 129/05 e del 25 gennaio 2006 nella causa U 416/05). Invece, nel caso di un'azienda composita, bisogna determinare come sono organizzate le varie parti dell'azienda e definire se si tratta di un'impresa mista, ausiliaria o accessoria (DTF 113 V 327 consid. 7a).

6 5. 5.1Nella fattispecie, non è contestato che la ditta A._______ è un'azienda. Infatti, la ditta individuale, iscritta nel registro di commercio, ha due dipendenti. È pure indiscutibile che si tratta di un'impresa unitaria. In effetti, la ditta di A._______ si occupa di attività proprie a quelle di un'azienda di pompe funebri e presenta un carattere omogeneo come richiesto dalla giurisprudenza sopracitata (DTF 113 V 346 consid. 3b). Per stabilire se la ditta di A._______ deve essere affiliata obbligatoriamente alla SUVA resta da accertare se assume attività che rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 66 LAINF. Ora, per sua stessa ammissione, l'insorgente, oltre alle pratiche di inumazione, provvede al trasporto delle salme. Certo, non effettua trasporti al di fuori del Canton Ticino, limitandosi per lo più al Bellinzonese e al Locarnese, nondimeno assume un compito tipico di un'azienda di pompe funebri. Il fatto che si tratti di brevi spostamenti e che sia il titolare della ditta a effettuarli è irrilevante ai sensi della giurisprudenza sopracitata. Pure di nessuna importanza è la circostanza che si tratta di un'attività secondaria rispetto ai compiti che svolge normalmente un'azienda di pompe funebri. Infatti, la giurisprudenza sottopone all'obbligo di affiliazione anche l'azienda che compie solo in minima parte un'attività che rientra nel campo di applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LAINF. 5.2Di nessun pregio è inoltre la circostanza che per alcuni anni la ditta di A._______ non è stata affiliata alla SUVA. Infatti, spetta al datore di lavoro annunciare alla SUVA l'apertura di un'azienda i cui lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria (art. 59 LAINF). In mancanza di una tale notifica, non può essere dedotto che la SUVA abbia implicitamente accettato che l'insorgente poteva continuare a non essere assicurato obbligatoriamente (su questa questione e sulla presunta violazione del principio della buona fede, vedi giudizio del 24 febbraio 2005 della Commissione federale di ricorso nella causa 588/4 consid. 3e). 5.3L'insorgente domanda infine di potere affiliarsi presso un'istituto d'assicurazione di categoria come lo permetterebbe l'art. 66 cpv. 3 LAINF. Ora, come spiegato dalla SUVA nella risposta di causa, non esiste in Svizzera un tale istituto per imprese analoghe a quelle della ditta ricorrente. Questa conclusione è quindi manifestamente infondata. 6.Visto quanto precede, il ricorso del 22 febbraio 2006 deve essere respinto e la decisione su opposizione del 25 gennaio 2006 confermata. 6.1Le spese processuali ammontano a Fr. 2'000.- e sono poste a carico dell'insorgente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA). Questo importo è compensato con l'anticipo già versato.

7 6.2L'autorità di ricorso può assegnare alla parte vincente in causa un'indenni- tà per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Nella sua qualità di assicurato- re sociale che assume un compito di diritto pubblico, la SUVA non ha tutta- via diritto ad alcuna indennità (DTF 128 V 133 consid. 5; SUSANNE LEUZINGER- NAEF, Bundesrechtliche Verfahrensforderungen betreffend Verfahrenskos- ten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozial- versicherungsrecht, SZS 1991 p. 131). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di Fr. 2'000.- sono messe a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato. 3.Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili. 4.Comunicazione: -alla parte ricorrente (raccomandata AG) -alla SUVA (raccomandata AG) -all'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (raccomandata AG) Rimedi giuridici Questa sentenza può essere impugnata innanzi al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notifica (cfr. art. 42, 48 e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il Presidente del collegio:Il Cancelliere: Francesco ParrinoDario Croci Torti Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3177/2006
Entscheidungsdatum
02.05.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026