DTF 137 V 314, DTF 133 V 108, DTF 132 V 215, 9C_667/2010, 9C_68/2007
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3166/2020
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 0 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michela Bürki Moreni e Caroline Gehring, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Gabriele Gilardi, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (de- cisione del 7 maggio 2020).
C-3166/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 15 febbraio 2008, l’Ufficio dell’assicura- zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto l’opposizione del 19 dicembre 2005 e confermato il proprio provvedimento del 23 novembre 2005 mediante il quale ha stabilito di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...; doc. 1 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 1]) – una mezza rendita d’invalidità svizzera dal 1° agosto 2003 al 31 maggio 2005 (doc. 60; v. anche doc. 34). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 2. 2.1 Il 22 gennaio 2020, l’interessato ha presentato una seconda domanda di rendita d’invalidità svizzera (doc. 66) ed esibito in particolare documenti medici di data intercorrente da settembre 2002 ad ottobre 2017 (doc. 63). 2.2 Con decisione del 7 maggio 2020, l’UAIE ha stabilito che non erano date le condizioni per un esame di merito della nuova domanda di rendita, non avendo l’interessato reso plausibile una modifica rilevante del suo stato di salute o della componente lucrativa. È fatto riferimento all’annota- zione del 4 febbraio 2020 del medico SMR (doc. 67), secondo cui la docu- mentazione medica prodotta – in cui è riferito segnatamente di una lombal- gia cronica e di gonalgie bilaterali su incipiente gonartrosi con modeste al- terazioni – non permette di oggettivare alcuna nuova affezione, alcuna mo- difica dell’incapacità lavorativa e neppure alcun peggioramento dello stato di salute rispetto al quadro clinico esistente nel febbraio del 2008. 3. Il 18 giugno 2020, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 7 maggio 2020 mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore affinché provveda a comple- tare l’istruttoria sul suo stato di salute e la sua abilità lavorativa (ed a pro- nunciare una nuova decisione). Si è doluto di un’errata valutazione delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavorativa. In particolare, ha segnalato che, secondo i documenti medici allegati in copia (segnata- mente, la perizia internistico-reumatologica del 26 maggio 2020 del dott. B._______), la lombalgia di cui è affetto comporta una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa ed egli è in attesa di essere sot- toposto ad un intervento di artroscopia al ginocchio destro e ad infiltrazioni alla zona lombare del rachide (doc. TAF 1).
C-3166/2020 Pagina 3 4. Nella risposta al ricorso del 27 luglio 2020 (doc. TAF 4), l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa pro- cedere conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio dell’assicura- zione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) del 22 luglio 2020 (doc. TAF 4), il quale rinvia a sua volta all’annotazione del medico SMR del 7 luglio 2020. Secondo quest’ultima, il ricorrente ha reso verosimile essere intervenuta, rispetto al quadro clinico esistente nel febbraio del 2008, una modifica delle proprie condizioni di salute. In siffatte circostanze, a parere dell’Ufficio AI del Cantone C., si giustifica il rinvio degli atti “all’Uf- ficio AI affinché entri nel merito della richiesta di prestazioni inoltrata dall’as- sicurato nel mese di gennaio 2020 ed esamini (conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 7 luglio 2020) se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che mi- sura essa incida sulla capacità di guadagno dell’assicurato”. Ciò premesso, l’Ufficio AI del Cantone C. ha precisato che, “dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (...), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garan- tendo all’assicurato tutti i suoi diritti di difesa”. 5. 5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente (nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione impugnata, intervenuta il 18 maggio 2020 [cfr. estratto “Track and Trace”
C-3166/2020 Pagina 4 della Posta svizzera riguardante l’invio raccomandato contenente la deci- sione impugnata; doc. TAF 7]) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 6. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne- cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti- colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in mi- sura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in concreto al 7 maggio 2020) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al 15 febbraio 2008) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima deci- sione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica ri- levante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata (plausibilità), fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame suc- cessivo (sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla
C-3166/2020 Pagina 5 decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprez- zerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'am- ministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b). 8. Nel caso in esame, occorre esaminare se, con la nuova domanda di ren- dita, il ricorrente ha reso plausibile essere intervenuta, rispetto al quadro clinico esistente nel febbraio del 2008, una modifica rilevante del suo stato di salute (o della componente lucrativa) suscettibile di giustificare l’entrata nel merito della sua seconda domanda di rendita. 9. 9.1 Nel caso in esame, la proposta dell’UAIE d’annullamento della deci- sione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa entri nel merito della seconda domanda di rendita presentata dal ricorrente il 22 gennaio 2020 conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 22 luglio 2020 si giustifica dal momento che, come indicato dal medico SMR, nell’annota- zione del 7 luglio 2020 (doc. TAF 4), il ricorrente ha reso plausibile essere intervenuta, rispetto al quadro clinico esistente nel febbraio del 2008 (pe- riodo di riferimento; v., sulla questione, il considerando 7 del presente giu- dizio), una modifica del suo stato di salute. A tal proposito, basti rilevare, quanto ai (nuovi) documenti medici prodotti dall'insorgente in sede ricor- suale, che la perizia internistico-reumatologica del 26 maggio 2020 del dott. B._______ (doc. TAF 1, doc. H) diagnostica – in virtù peraltro di esami og- gettivi (RMN e ENG) svolti nell’ottobre del 2019 (cfr. la citata perizia pag. 5), ossia anteriormente alla decisione impugnata – segnatamente una lom- balgia cronica, delle discopatie multiple ed una sofferenza neurogena da L4 a S1, riferisce che il paziente è in attesa di essere sottoposto ad inter- vento d’artroscopia al ginocchio destro e ad infiltrazioni al rachide lombare, conclude ad un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di carpentiere e precisa che le importanti limitazioni (gonalgia destra e lombalgia cronica) non permettono al momento di valutare i limiti e le risorse funzionali in un’attività sostitutiva adeguata. Il ricorrente ha pertanto reso plausibile che sia subentrata, rispetto a febbraio 2008 (momento in cui era stata posta la
C-3166/2020 Pagina 6 diagnosi segnatamente di incipiente artrosi post traumatica dell’articola- zione tibio-tarsica di destra su frattura del pilone tibiale e frattura malleo- lare, stato da osteosintesi del pilone tibiale e osteosintesi del malleolo) e fino alla data della decisione impugnata, una modifica del suo stato di sa- lute suscettibile di potere avere un'incidenza sulla sua capacità lavorativa e dunque di giustificare l'entrata nel merito della sua seconda domanda di rendita in esame. 9.2 Ritenuto che l’autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclu- sione ricorsuale presentata dall’insorgente, proposta che è accolta in que- sta sede, la risposta al ricorso del 27 luglio 2020, la presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 22 luglio 2020 e l’annotazione del medico SMR del 7 luglio 2020 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era ne- cessario accordare all’insorgente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 9.3 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti), annullata. 9.4 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio. In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5816/2018 del 19 agosto 2020 consid. 12.1 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fat- tispecie per i motivi precedentemente indicati. 9.5 Gli atti di causa sono pertanto ritornati all’amministrazione affinché entri nel merito della seconda domanda di rendita presentata dal ricorrente il 22 gennaio 2020, proceda al necessario completamento dell’istruttoria di me- rito ed emani una nuova decisione, questa volta di merito della domanda di rendita. 9.6 Con il rinvio degli atti all’autorità inferiore affinché entri nel merito della nuova domanda di rendita, completi l’istruttoria di causa ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi, non sussiste peraltro manife- stamente l’eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (v., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4).
C-3166/2020 Pagina 7 10. 10.1 Visto l’esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re- golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re- putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 2’000.- (compresi i disborsi), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore del ricorrente. Peraltro, le ripetibili non comprendono un supplemento IVA ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, ritenuto che l’IVA non è dovuta allorquando il ricorrente, con domicilio all’estero, si lascia patrocinare vo- lontariamente (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-1109/2017 del 15 maggio 2017 consid. 8.2). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3166/2020 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 7 maggio 2020 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché entri nel merito della seconda domanda di rendita, proceda al completamento dell'i- struttoria ed emani una nuova decisione, questa volta di merito, ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegati: copie della risposta al ricorso del 27 luglio 2020, della presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 22 luglio 2020 e dell’annotazione del medico SMR del 7 luglio 2020) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3166/2020 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: