B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3137/2021

D e c i s i o n e d e l 3 1 a g o s t o 2 0 2 3 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; procedura in restituzione di rendite indebitamente riscosse (decisione su opposizione del 2 giugno 2021).

C-3137/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 2 giugno 2021, la Cassa svizzera di com- pensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 13 maggio 2021 e confer- mato la propria decisione del 29 marzo 2021, mediante la quale ha chiesto all’interessata (figlia del de cuius e qui ricorrente) la restituzione, in qualità di coerede, dell’importo di fr. 1'508.-, a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto al de cuius nel mese di settembre del 2020 (è fatto riferimento all’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA). 2. Il 7 luglio 2021, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 2 giugno 2021 mediante il quale ha segnalato che “(ho) avviato la procedura di rinuncia all’eredità di mio padre” (come all’allegato scritto di posta elet- tronica del 6 luglio 2021; doc. TAF 1). 3. Con scritto del 10 settembre 2021 (doc. TAF 3), la CSC ha formulato una domanda di sospensione della procedura ricorsuale motivata con la neces- sità di attendere l’esibizione da parte della ricorrente medesima di un valido documento di rinuncia all’eredità del proprio padre. 4. Con provvedimento del 20 settembre 2021 (notificato il 28 settembre 2021; cfr. in particolare l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente lo scritto della CSC del 10 settembre 2021 e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi sulla domanda di sospensione della procedura ricorsuale (doc. TAF 4), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso. 5. Con decisione incidentale del 30 novembre 2021 (doc. TAF 7), il Tribunale amministrativo federale ha sospeso – vuoi nell’attesa dell’esibizione da parte della ricorrente medesima di un valido documento di rinuncia all’ere- dità del proprio padre vuoi per motivi di economia processuale – la causa C-3137/2021. Questo Tribunale ha altresì precisato che la procedura di ri- corso avrebbe potuto essere ripresa – d’ufficio o su richiesta motivata di una parte – qualora non fosse risultata (più) giustificata la sospensione.

C-3137/2021 Pagina 3 6. 6.1 Con provvedimento del 30 maggio 2023 (doc. TAF 8), il Tribunale am- ministrativo federale ha, da un lato, invitato la ricorrente ad indicare se ha intrapreso, o meno, la procedura di rinuncia all’eredità del proprio padre e, dall’altro, nell’eventualità in cui avesse intrapreso la procedura di rinuncia all’eredità del proprio padre, l’ha altresì invitata ad esibire un valido docu- mento di rinuncia all’eredità del proprio padre. Il 9 giugno 2023 (doc. TAF 9), l’invio raccomandato contenente il provvedimento del Tribunale ammi- nistrativo federale del 30 maggio 2023 è stato ritornato a questo Tribunale con la menzione “non ritirato”. 6.2 Con provvedimento del 14 giugno 2023 (doc. TAF 10), il Tribunale am- ministrativo federale ha (nuovamente) invitato la ricorrente, da un lato, ad indicare, entro il 24 luglio 2023, se ha intrapreso, o meno, la procedura di rinuncia all’eredità del proprio padre e, dall’altro, nell’eventualità in cui avesse intrapreso la procedura di rinuncia all’eredità del proprio padre, l’ha altresì (nuovamente) invitata, sempre entro il 24 luglio 2023, ad esibire un valido documento di rinuncia all’eredità del proprio padre. I termini asse- gnati alla ricorrente sono, nel frattempo, scaduti infruttuosi. 7. 7.1 Nell’ambito di un’altra procedura ricorsuale pendente dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale – contro una decisione su opposizione della CSC mediante la quale è pure stata chiesta, ad un coerede, la restituzione dell’importo di fr. 1'508.- (per tale importo i coeredi rispondono di principio solidalmente) – con scritto del 10 luglio 2023, quest’ultimo ha informato il Tribunale di voler rimborsare, unitamente alle proprie sorelle, l’importo di fr. 1'508.- (a titolo di rendita di vecchiaia che sarebbe stata versata a torto al de cuius nel mese di settembre del 2020). Con lettera del 18 luglio 2023, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al coerede i dati neces- sari per poter effettuare il versamento in favore della CSC. 7.2 Con scritto del 14 agosto 2023 (doc. TAF 12), il coerede ha informato questo Tribunale che l’importo di fr. 1'508.- è stato versato in favore della CSC il 7 agosto 2023 (secondo l’allegata attestazione bancaria). 8. 8.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che

C-3137/2021 Pagina 4 gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 8.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 8.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 8.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è pertanto ammissibile. 9. In virtù dell’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. In tale ambito, e di principio, la persona obbligata alla restituzione deve restituire l’importo integrale di tutte le pre- stazioni assicurative indebitamente riscosse (Direttive dell’UFAS sulle ren- dite [DR] dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità [valide dal 1° gennaio 2003; stato al 1° gennaio 2021] cifra marginale 10607). Al decesso della persona obbligata alla restituzione (di rendite in- debitamente riscosse) il debito passa agli eredi (art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA [RS 830.11]), sempre che non abbiano rinunciato alla successione (DTF 129 V 70 e DTF 96 V 72). L’obbligo di restituzione che incombeva al de- funto passa, con l’accettazione della successione, ai suoi eredi, anche se la richiesta di restituzione non è stata fatta valere quando il defunto era ancora in vita. In questo caso, la decisione di restituzione deve essere in- dirizzata a tutti gli eredi e notificata ad ognuno di loro (DR cifra marginale 10606). Nella motivazione della decisione su opposizione del 2 giugno 2021, la CSC ha indicato che ciascuno degli eredi del defunto è tenuto a rispondere dei debiti ereditati per la totalità degli stessi, di modo che essa era tenuta a procedere al recupero delle prestazioni indebitamente versate

C-3137/2021 Pagina 5 (al de cuius) agendo direttamente contro (ciascuno de)gli eredi (del de cuius; v., sulla questione, la decisione su opposizione della CSC del 2 giu- gno 2021 pag. 2). Ora, se per l’estinzione integrale del debito in restituzione di fr. 1'508.- gli eredi sono certo solidalmente responsabili – ma possono senz’altro concordare fra loro le modalità concernenti la restituzione alla CSC dell’indebito di fr. 1'508.- – non devono sicuramente versare, né indi- vidualmente né collettivamente, una somma eccedente i menzionati fr. 1'508.-. Se per inavvertenza da parte degli eredi stessi ciò dovesse tut- tavia accadere, la CSC dovrebbe poi provvedere alla restituzione dell’ec- cedenza. 10. 10.1 Con scritto del 14 agosto 2023 (doc. TAF 12), un coerede ha informato questo Tribunale che l’importo di fr. 1'508.- è stato versato in favore della CSC il 7 agosto 2023 (secondo l’allegata attestazione bancaria). La CSC ha poi confermato, su richiesta di questa Corte, con scritto di posta elettro- nica del 22 agosto 2022 (doc. TAF 14), di “aver ricevuto” l’importo di fr. 1'508.-. 10.2 Da quanto esposto, discende che la procedura della causa C- 3137/2021 ha, da un lato, da considerarsi come ripresa al più tardi il 16 agosto 2023 (momento in cui è stato ricevuto da questo Tribunale lo scritto del coerede del 14 agosto 2023 e in cui è venuto meno il motivo che aveva originato la sospensione della procedura). Dall’altro lato, il ricorso viene stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’interesse degno di protezione della ricorrente all’annullamento o alla modificazione della decisione impu- gnata, a seguito del versamento il 7 agosto 2023 in favore della CSC (da parte di un coerede) dell’importo oggetto del litigio. 10.3 Per il resto, quand’anche, nell’ambito delle procedure ricorsuali pen- denti dinanzi al Tribunale amministrativo federale, i gravami dei coeredi si riferiscano ad un unico rapporto giuridico, le parti in causa non sono le me- desime ed i procedimenti si sono svolti sia in italiano che in tedesco, motivo per cui non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (DTF 131 V 59 consid. 1, DTF 128 V 192 consid. 1 e DTF 128 V 124 consid. 1). Pertanto, la richiesta della CSC, di cui allo scritto del 10 settembre 2021 (doc. TAF 3), di “voler disporre la riunione di tutti (i) procedimenti in un unico solo” è respinta.

C-3137/2021 Pagina 6 11. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 12. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) e, visto il motivo che ha portato allo stralcio dai ruoli della causa, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2018 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3137/2021 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La procedura di ricorso in esame ha da considerarsi siccome ripresa al più tardi il 16 agosto 2023. 2. La causa C-3137/2021 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’og- getto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3137/2021 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte interessata – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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