B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3096/2015

S e n t e n z a d e l 1 2 o t t o b r e 2 0 1 8 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Stufetti e Viktoria Helfenstein, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, (Italia), rappresentata dall'avv. Stefania Vecellio, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (de- cisione del 1° aprile 2015).

C-3096/2015 Pagina 2 Fatti: A. Il 2 luglio 2008, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (...) 1974 – una mezza rendita a decorrere dal 1° febbraio 2006 sulla base di un grado d’invalidità del 52% ottenuto secondo il calcolo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 51). In virtù della perizia pluridisciplinare del Servizio d’accertamento medico (SAM) del 5 ottobre 2007 (doc. 29), è stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di cameriera e di aiuto cuoca a decorrere dall’8 febbraio 2005, una capacità lavorativa del 50% in attività sostitutive adeguate a decorrere dal 1° marzo 2005 e una capacità lavorativa del 75% in attività domestiche in un’economia domestica di due persone sulla base della diagnosi con in- fluenza sulla capacità lavorativa di “sindrome neuropatica cronica ileoin- guinale destra su: possibile neuroma cicatriziale di un ramo del nervo ileoinguinale o genitofemorale destra; stato dopo revisione inguinale per sospetta ernia femorale con ernioplastica secondo Mc Vay l’8 febbraio 2005; possibili alterazioni del labbro articolare ventrale dell’articolazione dell’anca destra”. I periti hanno altresì ritenuto quale diagnosi senza in- fluenza sulla capacità lavorativa una “ipotireosi sostituita, nota dal 2000, attualmente in situazione eutireotica” (cfr. doc. 29, in particolare pagg. 12 e da 16 a 18). La menzionata decisione è cresciuta incontestata in giudi- cato. B. Con comunicazione del 12 maggio 2011 (doc. 79), l’UAIE ha confermato all’interessata il diritto a una mezza rendita. C. C.a Una procedura di revisione della rendita è stata promossa il 26 ottobre 2012 (doc. 86). C.b Nel corso dell’istruttoria, l’UAIE ha assunto agli atti la perizia multidi- sciplinare eseguita il 10/11 aprile 2013 presso l’ospedale universitario di (...) su incarico dell’assicuratore B._______ (doc. 119), la quale raccoglie i pareri del 27 gennaio 2014 del dott. C., specialista in chirurgia vi- scerale (doc. 119 pagg. da 85 a 90), del 31 gennaio 2014 del dott. D., specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’appa- rato motorio (doc. 119 pagg. da 1 a 60) e del 22 maggio 2014 dei dott.ri E._______ e F._______, specialisti in neurologia (doc. 119 pagg. da 61 a 84). In virtù della menzionata perizia è stata ritenuta una capacità lavorativa

C-3096/2015 Pagina 3 del 50% nella precedente attività di aiuto cuoca e cameriera. Mentre, in attività sostitutive adeguate, i periti hanno ritenuto che la capacità lavora- tiva potrebbe essere del 75%. Nella perizia multidisciplinare è stato tuttavia precisato che la capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate non po- teva essere debitamente definita in quanto, da un lato, non si era ancora proceduto con una terapia per l’impingement e, dall’altro lato, non era stato eseguito alcun tentativo di ripresa lavorativa in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. 119 in particolare pagg. 57, 81 e 90). C.c L’UAIE ha altresì assunto agli atti il rapporto d’accertamento d’econo- mia domestica del 25 novembre 2014 (doc. 128), accertamento ritenuto giustificato in seguito alla nascita, nel dicembre del 2013, del terzo genito dell’assicurata. Nel menzionato rapporto è stata ritenuta una completa ca- pacità nello svolgere le mansioni domestiche. È stato altresì indicato che l’assicurata lamenta un peggioramento dello stato di salute e che senza il danno alla salute avrebbe lavorato 30 ore a settimana, ossia nella misura del 75%. C.d Con scritto del 5 dicembre 2014, l’interessata ha comunicato all’ammi- nistrazione che, dopo riflessione e informazioni riguardanti in particolare gli orari d’apertura degli asili nido, avrebbe svolto un’attività lavorativa a tempo pieno, ossia al 100%, anche dopo la nascita del terzo figlio (doc. 123). C.e Con scritto del 22 dicembre 2014, l’assicurata ha trasmesso il rapporto della visita neurologica del 18 dicembre 2014, nel quale è ritenuto che la stessa è affetta da deafferentazione secondaria a lesione del nervo geni- tofemorale destro (doc. 124 e 125). C.f Sulla base della perizia multidisciplinare del 10/11 aprile 2013 e del rap- porto d’accertamento d’economia domestica del 25 novembre 2014 sum- menzionati, con progetto di decisione del 27 gennaio 2015, l’autorità infe- riore ha prospettato la soppressione della rendita riconosciuta sino ad al- lora all’assicurata. Per la determinazione del grado d’invalidità, l’ammini- strazione ha eseguito il calcolo secondo il metodo misto. Nel caso concreto ha ritenuto l’interessata salariata nella misura del 75%, ma con una capa- cità lavorativa del 50% in attività sostitutive adeguate, e casalinga per il restante 25%. In applicazione del metodo misto, è risultato un grado d’in- validità del 18%, insufficiente per l’erogazione di una rendita (doc. 129). C.g Con osservazioni del 25 febbraio 2015 (cfr. timbro postale), l’assicu- rata ha contestato il menzionato progetto di decisione. Ha fatto valere che, anche dopo la nascita del terzo figlio avrebbe lavorato in misura del 100%

C-3096/2015 Pagina 4 se non avesse avuto il danno alla salute. Inoltre, ha osservato che il perito di (...) specialista in chirurgia viscerale ha confermato una lesione del nervo genitofemorale e una lesione del labbro acetabolare con cam impin- gement, danno senza il quale avrebbe continuato a lavorare 42 ore a set- timana. Ha altresì indicato che anche per quanto riguarda i lavori dell’eco- nomia domestica risulta inabile al 60%. Ha quindi chiesto il mantenimento della mezza rendita (doc. 134). D. Con decisione del 1° aprile 2015, l’UAIE ha soppresso, a decorrere dal 31 maggio 2015, la mezza rendita d’invalidità riconosciuta sino ad allora all’in- teressata (doc. 137). L’autorità inferiore ha segnatamente considerato che lo stato di salute dell’interessata è rimasto invariato e che presenta tuttora una capacità lavorativa del 50% in attività sostitutive adeguate. Ha altresì osservato che l’interessata ha indicato che avrebbe lavorato, senza il danno alla salute, in misura del 75% in seguito alla nascita del terzo figlio ed ha quindi ritenuto l’assicurata quale persona senza attività lucrativa per il restante 25%. Dal confronto dei redditi secondo il metodo misto è conse- guito un grado d’invalidità del 18%, insufficiente per continuare a erogare una rendita d’invalidità. E. E.a Il 14 maggio 2015 (cfr. timbro postale), l’interessata ha interposto ri- corso – datato però 13 maggio 2015 – dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell’UAIE del 1° aprile 2015, mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento (meglio la conferma) di una mezza ren- dita dal 1° maggio (recte: giugno) 2015 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti. La ricorrente censura l’applicazione del metodo misto di valutazione dell’invalidità e il conse- guente grado d’invalidità stabilito dall’autorità inferiore. Essendo inconte- stato che il suo stato di salute non ha subito modifiche significative nel pe- riodo determinante, l’autorità inferiore ha fondato ingiustamente la revi- sione su una modifica del suo statuto da persona esercitante un’attività lucrativa a tempo pieno a persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale, in concreto al 75%. In effetti, senza il danno alla salute e anche dopo la nascita del terzo figlio, avrebbe svolto un’attività lavorativa in mi- sura del 100% per evidenti motivi economici (in particolare di donna divor- ziata che non percepisce nessun contributo alimentare dall’ex marito, con tre figli a carico). Sulla questione di sapere se avrebbe continuato anche dopo la nascita del terzo figlio a svolgere un’attività lucrativa al 100% vi

C-3096/2015 Pagina 5 sarebbe stata pure un’incomprensione con la persona incaricata dell’in- chiesta domiciliare del 25 novembre 2014 (che ha comportato un’indica- zione imprecisa in un formulario), ma che è sempre stata sua intenzione e volontà, più volte manifestata in corso di procedura, se non avesse avuto il danno alla salute, di riprendere a lavorare al 100% per motivi economici. Tenuto conto in particolare del suo scritto all’Ufficio AI del 5 dicembre 2014, la ricorrente censura un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rile- vanti con riferimento al suo statuto, in particolare l’applicazione ingiustifi- cata nel caso concreto della regola secondo la quale una dichiarazione della prima ora è più attendibile rispetto a quelle seguenti, tanto più ove si consideri la sua situazione economica di donna divorziata che non perce- pisce alimenti dall’ex marito. Per determinare il grado d’invalidità, si sa- rebbe pertanto dovuto applicare alla fattispecie il metodo ordinario del raf- fronto dei redditi e non il metodo misto. Quanto all’accertamento dell’inca- pacità lavorativa per le mansioni consuete dell’economia domestica, l’in- sorgente ha lamentato, da un lato, di non avere ricevuto gli atti da parte dell’autorità inferiore prima della scadenza del termine ricorsuale (e di non avere quindi potuto determinarsi sulla questione con cognizione di causa) nonché, dall’altro lato, che secondo la perizia pluridisciplinare del 5 ottobre 2007 del Servizio d’accertamento medico (SAM, doc. 29), la stessa pre- sentava già allora un’incapacità nell’eseguire le mansioni domestiche del 25% in un’economia domestica, di modo che non è dato sapere, in virtù di uno stato di salute stazionario rispettivamente in assenza di modifiche si- gnificative dello stesso, come si sia potuto giungere nell’ambito della pro- cedura di revisione in esame ad una totale capacità nell’esercizio delle mansioni domestiche. Al gravame, la ricorrente ha altresì allegato il formu- lario per la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio debita- mente compilato (doc. TAF 1 e allegati). E.b Con scritto del 9 giugno 2015, la ricorrente ha trasmesso la documen- tazione atta a dimostrare la tempestività del gravame (doc. TAF 4 e alle- gati). E.c Con scritto del 29 giugno 2015, in seguito alla richiesta formulata da parte di questo Tribunale, l’autorità inferiore ha trasmesso alla ricorrente copia di tutti i documenti riguardanti le limitazioni nell’economia domestica (doc. TAF 7 e allegati; cfr. anche doc. TAF 6 dispositivo n. 4). E.d Il 15 luglio 2015 (cfr. timbro postale), la ricorrente ha personalmente trasmesso a questo Tribunale uno scritto mediante il quale ha spiegato ul- teriormente la sua situazione finanziaria (doc. TAF 8).

C-3096/2015 Pagina 6 F. Con risposta del 23 luglio 2015, l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato preav- viso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone G._______ (Ufficio AI) del 21 luglio 2015. Detto Ufficio ha sostanzialmente rinviato alle moti- vazioni di cui alla decisione del 1° aprile 2015 (doc. TAF 10 e allegato). G. Con decisione incidentale del 7 agosto 2015, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e designato l’avvocato Stefania Ve- cellio quale patrocinatore d’ufficio (doc. TAF 11). H. Con atto di replica dell’8 settembre 2015, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Ha altresì indicato di avere ricevuto copia dell’intero incarto dell’UAIE solo il 25 maggio 2015, ossia dopo la scadenza del termine per inoltrare il ricorso (doc. TAF 13 e allegati). I. Sulla base della presa di posizione dell’Ufficio AI del 30 settembre 2015 – il quale ha rinviato alle proprie osservazioni di cui alla risposta di causa – con duplica del 7 ottobre 2015, l’UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 17 e alle- gato). Copie della menzionata duplica, nonché dell’allegato preavviso, sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente con provvedimento del 15 ottobre 2015 (doc. TAF 18). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

C-3096/2015 Pagina 7 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Quanto alla tempestività del ricorso, questo Tribunale rileva quanto se- gue. 1.4.1 Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). 1.4.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 1.4.3 Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono tra l'altro, dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (anche art. 22a cpv. 1 lett. a PA). 1.4.4 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 1.4.5 Nel caso concreto, il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del 1° aprile 2015, notificata il 13 aprile 2015 (doc. TAF 1 e doc. 2 ivi allegato), ha iniziato a decorrere il 14 aprile 2015 ed è pertanto scaduto il 13 maggio 2015. Il ricorso, datato 13 maggio 2015 (doc. TAF 1 pag. 1), riporta tuttavia sulla busta il timbro postale del 14 maggio 2015 ed appare pertanto di primo acchito tardivo. Tuttavia, questo Tribunale os- serva che sul retro della busta di invio del gravame vi è la frase manoscritta "Imbucato alla posta (...) in data 13 maggio 2015 alle ore 17:00 (posta chiusa alle ore 16:00 per festa dell'Ascensione) testimoni: H.+ I.". Alla luce di detta dichiarazione secondo cui il ricorso sarebbe stato depositato presso l'Ufficio postale il 13 maggio 2015 alle ore 17:00, il ricorso sarebbe per contro tempestivo, in quanto presentato entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile (NIGGLI/ÜBERSAX/WIPRÄCHTIGER, Bundesge-

C-3096/2015 Pagina 8 richtsgesetz, 2011, 2a ed., ad art. 48 pag. 560 N 4). Pertanto, con provve- dimento del 20 maggio 2015 (doc. TAF 2), questo Tribunale ha chiesto alla ricorrente di dimostrare la tempestività del ricorso tramite l’invio di docu- mentazione adeguata, segnatamente tramite mezzi di prova chiari ed ine- quivocabili, quali ad esempio testimonianze indipendenti (DTF 109 Ib 345 consid. 2b e sentenza del TF 1C_10/2010 del 17 maggio 2010). Con scritto del 9 giugno 2015 (doc. TAF 4), la ricorrente ha trasmesso la dichiarazione del 28 maggio 2015 dei due testimoni H._______ e I._______, debitamente autenticata, i quali hanno dichiarato che l’avvocato Stefania Vecellio ha im- bucato la busta indirizzata a questo Tribunale presso la buca delle lettere dell’Ufficio postale alle ore 17:00 del giorno 13 maggio 2015, che non in- trattengono particolari rapporti con l’avvocato menzionato, ma di averla in- contrata per caso, e che erano in grado di intendere e di volere al momento dei fatti (cfr. doc. TAF 4 e allegato n. 4). Ne consegue che il ricorso deve essere considerato siccome tempestivo, essendo stato il medesimo depo- sitato nella buca delle lettere dell’ufficio postale entro le ore 24:00 del giorno 13 maggio 2015. 1.5 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)

C-3096/2015 Pagina 9 n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). La procedura di revisione è stata avviata il 26 ottobre 2012 (cfr. doc. 86 e consid. C.a della presente sentenza) e quindi al caso in esame

C-3096/2015 Pagina 10 si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA im- mediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 1° aprile 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Preliminarmente va esaminata la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dalla ricorrente con riferimento alle risultanze dell’inchie- sta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in considerazione dell’esito della presente lite – accoglimento del ricorso e riforma della deci- sione impugnata nel senso del riconoscimento all’insorgente di una mezza rendita anche successivamente al 31 maggio 2015 non essendo interve- nuta alcuna modifica dello stato di salute della ricorrente e non giustifican- dosi un cambiamento di qualifica da “persona che esercita un’attività lucra- tiva a tempo pieno” a “persona che esercita un’attività lucrativa a tempo parziale” –, la questione inerente all’eventuale violazione del diritto di es- sere sentito da parte dell’autorità inferiore con riferimento alla determina- zione del grado di capacità/incapacità dell’insorgente stessa a svolgere le consuete mansioni domestiche può essere lasciata indecisa, essendo irri- levante per l’esito della presente lite (v., in particolare, il considerando 10 del presente giudizio). 5. 5.1 L'UAIE ha reso il 1° aprile 2015 una decisione di revisione, ai sensi dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata alla ri- corrente in considerazione di un cambiamento di statuto da “persona che

C-3096/2015 Pagina 11 esercita un’attività lucrativa a tempo pieno” a “persona che esercita un’at- tività lucrativa a tempo parziale” (75%). 5.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica. 5.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 5.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 5.5 Nella sostanza, costituiscono in particolare motivo di revisione una mo- difica considerevole dello stato di salute oppure la modifica delle conse- guenze sulla capacità di guadagno di uno stato di salute rimasto di per sé invariato (DTF 130 V 343 consid. 3.5 con rivii) come pure delle circostanze (ipotetiche) stesse che hanno determinato la scelta del metodo di valuta- zione dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 3b). 5.6 La questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute, la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e pro- fessionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c con rinvii). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto

C-3096/2015 Pagina 12 della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altri- menti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale delle as- sicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 4.1) 6. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora- zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as- sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i- struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu- stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu- nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). 7. 7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3). 7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-

C-3096/2015 Pagina 13 fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). 7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). 7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac- certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi- ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 7.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 8. Anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere

C-3096/2015 Pagina 14 in modo significativo sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo tem- porale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento per- tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108 consid. 5). Una semplice comunicazione, ai sensi dell’art. 74 ter

lett. f OAI, costituisce eccezionalmente base di riferimento nel tempo se risulta da un esame materiale del diritto alla rendita fondata su una consta- tazione dei fatti pertinente, un apprezzamento delle prove conforme al di- ritto e, ove necessario, un confronto dei redditi parimenti conforme al diritto (cfr. sentenze del TF 9C_140/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.2, 9C_392/2015 del 20 novembre 2015 consid. 5.2, 8C_162/2015 del 30 set- tembre 2015 consid. 2.1 e 9C_46/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.1). Nel caso di specie il periodo di riferimento è quello intercorrente dal 2 luglio 2008 (data della decisione iniziale in cui è stata accordata alla ricorrente una mezza rendita d’invalidità) al 1° aprile 2015, fermo restando che un’eventuale modifica della rendita potrebbe intervenire al più presto da ottobre 2012 (art. 88 bis OAI). La comunicazione dell’UAIE del 12 maggio 2011 non può costituire base di riferimento nel tempo in relazione alla revi- sione promossa nel 2012 e decisa mediante il provvedimento qui impu- gnato. In effetti, la comunicazioni non si fonda su una constatazione dei fatti pertinente rispettivamente su un apprezzamento delle prove conforme al diritto. 9. È incontestato sia dall’autorità inferiore sia dalla ricorrente che nel periodo determinante lo stato di salute della ricorrente è rimasto invariato (deci- sione impugnata pag. 6 [cfr. doc. 137] e ricorso pag. 9 pto 3), né appare esservi motivo per questo Tribunale di intervenire d’ufficio su questa que- stione. Certo, nella perizia multidisciplinare del 10/11 aprile 2013 – pur non essendo stato fatto riferimento ad uno specifico miglioramento dello stato di salute dell’insorgente – è stata effettuata una nuova valutazione dell’in- capacità lavorativa. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, la divergente valutazione medica o giuridica di una situazione di fatto essenzialmente rimasta invariata non giustifica una revisione materiale (cfr., fra le tante, sentenza del TF 9C_418/2010 del 29 agosto 2011, consid. 4.1 con rinvii). 10. L’UAIE ha in effetti giustificato la revisione della rendita, e quindi la sua soppressione, sulla base del cambiamento di statuto della ricorrente e non in virtù di un cambiamento dello stato di salute della medesima. L’autorità inferiore ha ritenuto che l’insorgente, in seguito alla nascita del terzo figlio e senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in misura del 75% (e non più

C-3096/2015 Pagina 15 del 100%). L’autorità inferiore ha pertanto determinato il grado d’invalidità non più secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi per gli assicu- rati che esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno, ma secondo il me- todo misto per gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, ciò che ha comportato la soppressione della rendita mediante la decisione del 1° aprile 2015 qui impugnata. Per i motivi che saranno espo- sti di seguito, la revisione non si giustifica neppure per il cambiamento di qualifica ritenuto dall’autorità inferiore. 10.1 Secondo l’art. 16 LPGA, a cui rinvia l’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il red- dito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (me- todo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli assicurati eserci- tanti un'attività lucrativa; cfr. anche DTF 137 V 334 consid. 3.1.1). 10.2 L’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esi- gere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata in funzione dell’incapa- cità si svolgere le mansioni consuete (metodo specifico sulla base del con- fronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano dell'economia domestica; art. 28a cpv. 2 LAI in relazione con gli art. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA). 10.3 Infine, secondo l'art. 28a cpv. 3 LAI, qualora l'assicurato eserciti un'at- tività lucrativa a tempo parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è determinata secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre, svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per que- sta attività è determinata secondo il capoverso 2 dell’art. 28a LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collabora- zione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (metodo misto per gli assicurati esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa; art. 28a cpv. 3 LAI in relazione con gli art. 27bis OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97 e sentenza del TF 8C_912/2015 del 18 aprile 2016 consid. 4). 10.4 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo or- dinario del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto) dipende

C-3096/2015 Pagina 16 dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita. Se una per- sona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti le me- desime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute. Que- sto quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipote- tica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 141 V 15 consid. 3.1 con rinvii). Alfine di determinare lo statuto della persona assicurata (persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza attività lucrativa), si deve segnatamente esaminare se (e in quale misura) la stessa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione personale, famigliare, sociale, finanziaria e professionale (sentenza del TF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018 consid. 2.2 con rinvii e DTF 130 V 393 consid. 3.3). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona inte- ressata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni, stabiliti secondo il grado della verosimi- glianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sen- tenza del TF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013). 10.5 Per quanto concerne l’applicazione del metodo misto, i due metodi (ordinario e specifico) erano sinora ponderati in funzione del tempo attri- buito ad ognuna delle attività summenzionate. Tuttavia, questo metodo di calcolo teneva conto in maniera disproporzionata del fatto che l’attività lu- crativa è esercitata a tempo parziale, penalizzando quindi principalmente le donne, le quali erano/sono sovente toccate da un’attività a tempo par- ziale. In una sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha ritenuto discri- minatoria l’applicazione del metodo misto per determinare – in una proce- dura di revisione che ha comportato la soppressione della rendita – il grado d’invalidità di un’assicurata che, senza il danno alla salute, avrebbe lavo- rato a tempo parziale in seguito alla nascita dei figli (ciò che ha comportato il cambiamento dello statuto dell’interessata e quindi il metodo di calcolo applicabile). Nella menzionata sentenza, la CorteEDU ha ritenuto una di- scriminazione indiretta e dunque una violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinazione con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Pertanto, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in esecuzione della menzionata sentenza della CorteEDU, e ha determinato che la soppressione di una rendita d’invalidità nell’ambito di una revisione è contraria alla CEDU quando solo motivi di

C-3096/2015 Pagina 17 natura familiare (la nascita di figli e la conseguente riduzione dell’attività professionale che ne deriva) determinano un cambiamento di qualifica da “persona che esercita un’attività lucrativa a tempo pieno” a “persona che esercita un’attività lucrativa a tempo parziale” (consacrando il tempo libero allo svolgimento delle mansioni abituali; cfr. DTF 143 I 50 consid. 4; cfr. anche sentenze del TAF C-1128/2015 dell’8 febbraio 2018, consid. 11.3; C-407/2014 del 23 gennaio 2018, consid. 14.3; C-2457/2014 del 20 giugno 2017, consid. 16 e 17). Il metodo misto – secondo un nuovo calcolo elabo- rato dal Consiglio federale in vigore dal 1° gennaio 2018 – resta tuttora applicabile nei casi non contemplati dalla sentenza Di Trizio contro la Sviz- zera, ad esempio allorquando l’assicurato esercita un’attività lavorativa a tempo parziale per motivi non familiari oppure nei casi di prima assegna- zione di una rendita nell’ipotesi in cui l’assicurato già prima dell’esame del diritto all’eventuale rendita d’invalidità esercitata un’attività a tempo par- ziale (cfr. DTF 143 I 50 consid. 4.4 e sentenze del TAF C-407/2014 del 23 gennaio 2018, consid. 14.3 e C-2457/2014 del 20 giugno 2017, consid. 17). 10.6 Nel caso concreto, la presente fattispecie corrisponde alla costella- zione di cui alla sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 feb- braio 2016 della CorteEDU. Questo Tribunale osserva infatti che nella pro- cedura di revisione promossa nell’ottobre del 2012, l’autorità inferiore ha ritenuto un diverso statuto dell’interessata sulla base di un unico motivo d’ordine familiare, segnatamente la nascita dei figli e la conseguente ridu- zione dell’attività professionale. In altre parole, l’autorità inferiore ha modi- ficato lo statuto della ricorrente da “persona esercitante un’attività lucrativa” a “persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale” per il solo mo- tivo secondo cui non sarebbero credibili le dichiarazioni (che secondo l’au- torità inferiore la ricorrente avrebbe reso solo in un secondo tempo durante la procedura di revisione) secondo cui, senza il danno alla salute e come madre di tre figli (nati nel 2010, nel 2012 e nel 2013) essa avrebbe lavorato a tempo pieno. Sulla base di questa valutazione, l’UAIE ha quindi applicato il metodo misto per la determinazione del grado d’invalidità con la conse- guente soppressione della mezza rendita d’invalidità. Alla luce di quanto precede, nonché della giurisprudenza della CorteEDU e del Tribunale fe- derale summenzionata (cfr. consid. 10.5 della presente sentenza), la deci- sione impugnata del 1° aprile 2015 viola l’art. 14 CEDU in relazione con l’art. 8 CEDU avendo l’autorità inferiore soppresso la mezza rendita sulla base del cambiamento dello statuto della ricorrente in seguito alla nascita dei figli. Ne consegue che la decisione impugnata non può essere confer- mata e, pertanto, la mezza rendita d’invalidità riconosciuta sinora all’inte- ressata non può essere soppressa e va confermata.

C-3096/2015 Pagina 18 10.7 A titolo del tutto abbondanziale, giova altresì rilevare che il cambia- mento di statuto della ricorrente determinato nella decisione impugnata non trova comunque sufficiente giustificazione nelle risultanze processuali e si esaurisce in una sopravvalutazione di un atto di causa – che non si può seriamente escludere sia dovuto ad un’incomprensione – rispetto all’insieme delle emergenze processuali. Non solo la ricorrente ha chiara- mente manifestato già il 5 dicembre 2014, ossia solo qualche giorno dopo l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia dome- stica del 24 novembre 2014, che senza invalidità avrebbe continuato ad esercitare un’attività lucrativa a tempo pieno. Ma dagli atti di causa appare pure che la ricorrente, divorziata, deve provvedere essa stessa al suo so- stentamento ed ha dimostrato la sua indigenza nell’ambito della procedura in esame (cfr. decisione incidentale del TAF del 7 agosto 2015 di accogli- mento della domanda dii assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio). In sif- fatte circostanze, ben deve ritenersi verosimile, nel senso della verosimi- glianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali, la volontà dichia- rata della ricorrente che, in assenza di problemi di salute, avrebbe conti- nuato ad esercitare un’attività lucrativa al 100%. Quindi anche da tale pro- filo si sarebbe comunque giustificata la determinazione del grado d’invali- dità attraverso il metodo ordinario del raffronti dei redditi anche in assenza della nuova giurisprudenza della CorteEDU rispettivamente quella succes- siva, quella menzionata e quella altrimenti nota in materia, del Tribunale federale. 11. In conclusione, il ricorso del 14 maggio 2015 (cfr. timbro postale) merita accoglimento e la decisione impugnata del 1° aprile 2015 va riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’in- validità a decorrere dal 1° giugno 2015 (la mezza rendita essendo stata soppressa a decorrere dalla fine del mese che segue la notifica della deci- sione stessa), nonché alle rendite ordinarie per figli legate alla rendita della madre. In tale ambito, l’autorità inferiore procederà al calcolo delle presta- zioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi inte- ressi. 12. Giova peraltro ancora rammentare che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una deci- sione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15

C-3096/2015 Pagina 19 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), quello di fornire prove circa i fatti su- scettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii). Tuttavia, l’autorità di ricorso non è tenuta a sentire le parti prima di prendere una decisione interamente conforme alle domande delle parti (art. 30 cpv. 2 let. c PA). Inoltre, una parte non ha il diritto di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né, in maniera più generale, sull'argo- mentazione giuridica da considerare, a meno che il Tribunale preveda di fondare la sua decisione su una norma o un principio giuridico non men- zionato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si era prevalsa né poteva ipotizzarne la pertinenza nel litigio (cfr., fra le tante, le sentenze del TF 4A_345/2017 del 4 luglio 2018 consid. 2.1 con rinvii, 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 6.1 con rinvii, nonché 9C_905/2015 del 29 ago- sto 2016 consid. 4.2 con rinvii). 12.1 Nel caso concreto, la ricorrente è vincente nella presente causa, nel senso che le sue conclusioni ricorsuali sono pienamente accolte. Non era pertanto necessario accordare all’insorgente, prima dell’emanazione della presente sentenza, un termine per pronunciarsi sulla nuova giurisprudenza di cui alla sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016 della CorteEDU (cfr. consid. 10 del presente giudizio; art. 30 cpv. 2 lett. c PA), che peraltro non comporta null’altro che la determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi come postulato dalla ricorrente. 12.2 Non era parimenti necessario assegnare all’autorità inferiore un ter- mine per esprimersi in merito alla nuova menzionata giurisprudenza della CorteEDu e del Tribunale federale di cui al considerando 10 delle presente sentenza. Infatti, era ben chiaro alla medesima la particolarità del caso concreto e non poteva certo in buona fede sfuggirle la conoscenza nonché pertinenza/applicabilità della nuova giurisprudenza, risalente al 2016, al caso di specie. Inoltre, l’autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto interve- nire d’ufficio qualora avesse voluto esprimersi sulla pertinenza dell’argo- mentazione giuridica ritenuta dalla CorteEDU sull’applicabilità del metodo misto nell’ambito di una domanda di revisione fondata unicamente su mo- tivi di natura familiare (la nascita di figli e la conseguente riduzione dell’at- tività professionale che ne può derivare), giurisprudenza poi ripresa ed im- plementata a livello svizzero dal Tribunale federale con la sentenza su re- visione nel caso 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 (DTF 143 I 50).

C-3096/2015 Pagina 20 13. 13.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 13.3 Visto l’esito della causa, la domanda d’assistenza giudiziaria e gra- tuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-5170/2013 del 18 novembre 2014 con rinvii).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3096/2015 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione del 1° aprile 2015 è riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2015, nonché alle rendite ordinarie per figli legate alla rendite della madre. In tale ambito, l’autorità inferiore procederà al calcolo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto dive- nuta senza oggetto. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3096/2015 Pagina 22 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
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CH_BVGE_001, C-3096/2015
Entscheidungsdatum
12.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026