Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C­3087/2010 Sentenza del 9 gennaio 2012 Composizione Giudici Elena Avenati­Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'Avv. Tuto Rossi, Viale Stazione 31c, Casella postale 1855, 6500 Bellinzona, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata.

C­3087/2010 Pagina 2 Fatti: A. Entrato in Svizzera il 29 giugno 1994, A., cittadino del Kosovo nato il ... (1983), ha ottenuto un permesso di dimora a motivo di ricongiungimento familiare. A decorrere dal marzo 2001 egli è stato posto al beneficio del permesso di domicilio C. B. Con decreto di accusa del 4 febbraio 2002, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha condannato l'interessato per i titoli di ripetuto furto d'uso, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e senza assicurazione RC nonché abuso di targhe alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e alla multa di fr. 300.­­. Con scritto del 6 agosto 2002 la Divisione della formazione professionale di Breganzona ha informato la Sezione degli stranieri di Bellinzona che A. aveva abbandonato il tirocinio e pertanto il contratto inerente all'apprendistato, quale addetto di carrozzeria – lattoniere, era stato sciolto con effetto dal 10 maggio 2002. C. Il 4 maggio 2004 a Podujevo in Kosovo l'interessato è convolato a nozze con la connazionale B., nata il ... (1986). Con certificato di stato civile del 20 aprile 2005, l'amministrazione della Missione temporanea in Kosovo delle Nazioni Unite attestava che il precitato matrimonio era stato sciolto per divorzio con sentenza dell'8 aprile 2005 cresciuta in giudicato il 15 aprile 2005. D. Con sentenza del 17 gennaio 2008, il presidente della Corte delle assise correzionali di Riviera ha condannato A. alla pena detentiva di 15 mesi e al pagamento di una multa di fr. 1000.­­ per i titoli di omicidio colposo, grave infrazione alle norme della circolazione stradale, guida in stato di inattitudine, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). Contro questa sentenza l'interessato è insorto dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione

C­3087/2010 Pagina 3 penale del Tribunale d'appello, che con sentenza del 31 marzo 2008 ha respinto il gravame. E. Con decisione del 15 gennaio 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (oggi: Sezione della popolazione [SP]) ha dichiarato decaduta, per gravi motivi di polizia e di ordine pubblico, la validità del permesso di domicilio a suo tempo stabilita a favore dell'interessato. Allo stesso è dunque stato ingiunto di lasciare la Svizzera dopo aver scontato la pena inflitta. L'interessato ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale lo ha respinto mediante risoluzione dell'8 aprile 2009. Anche il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ha respinto l'impugnativa introdotta contro tale decisione con sentenza del 23 ottobre 2009. Con decreto d'accusa del 20 gennaio 2009 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha condannato l'interessato per ricettazione alla pena pecuniaria di fr. 600.­­ sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, a valere quale pena aggiuntiva alla pena detentiva di 15 mesi decretata il 17 gennaio 2008 nonché alla multa di fr. 500.­­. Con decisione del 27 gennaio 2009 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha accolto l'istanza dell'interessato, volta a concedergli il regime del lavoro esterno a decorrere dal 2 febbraio 2009. Di conseguenza egli ha potuto continuare la sua attività lavorativa presso la ditta C._______. Il 16 marzo 2009 il Servizio incassi della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone Ticino ha impartito un ordine d'arresto nei confronti dell'interessato non avendo egli provveduto al pagamento delle multe relative alla sentenza del 17 gennaio 2008 e al decreto d'accusa del 20 gennaio 2009 per un totale di fr. 1500.­­. Il 14 aprile seguente l'interessato ha tuttavia effettuato il relativo versamento, l'ordine di arresto è quindi stato annullato. Il ricorrente è stato liberato condizionalmente con sottomissione ad assistenza riabilitativa a decorrere dal 18 aprile 2009 con un periodo di prova di un anno, ossia sino al 18 aprile 2010. Secondo le indicazioni della Polizia cantonale l'interessato ha lasciato il territorio svizzero a tale data.

C­3087/2010 Pagina 4 F. Visto l'esito della procedura amministrativa inerente alla revoca del permesso di domicilio, con scritto dell'11 febbraio 2010, la SP ha impartito all'interessato un termine al 31 marzo 2010 per lasciare la Svizzera. G. Con decisione del 1° aprile 2010 l'UFM ha disposto un divieto d'entrata nei confronti dell'interessato di durata indeterminata per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per omicidio colposo, grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e contravvenzione alla LStup (art. 67 cpv. 1 lett. a LStr). H. Il 30 aprile 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione. In sostanza egli fa valere che il provvedimento non appare per nulla giustificato né proporzionato e viola pesantemente il diritto di essere sentito. La scarna motivazione della decisione dell'UFM, secondo la quale egli deve essere considerato una minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblico non può essere accettata. Nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco non può essere trascurato che egli è entrato in Svizzera a soli 11 anni e vi ha soggiornato per 15 anni e, a causa di incidenti di percorso, non può per questo essere affermato che egli non sia ben integrato nel Paese. Egli è profondamente provato dall'esperienza negativa subita e profondamente pentito e chiede pertanto di poter tornare in Svizzera per ricongiungersi alla sua famiglia. Visto la situazione vigente in Kosovo, appare inoltre difficile pensare ad un facile reinserimento sul piano economico nel suo Paese d'origine. Il ricorrente fa inoltre valere di essere ammalato, un medico psichiatra avendo diagnosticato una psiconeurosi depressiva con elementi di suicidio, e di necessitare pertanto della vicinanza della famiglia e di cure specialistiche; attualmente i famigliari possono recarsi a fargli visita solo in modo limitato. A tale scopo, egli invoca la protezione dell'art. 8 CEDU. Allega diversi scritti di sostegno dei familiari e un certificato medico del 1° aprile 2010. I. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, mediante preavviso del 6 luglio 2010, l'UFM ha ritenuto il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni osservando che le reiterate violazioni dell'ordine e della sicurezza pubblici commesse del ricorrente non consentono di modificare la posizione dell'amministrazione. La gravità e il ripetersi delle infrazioni

C­3087/2010 Pagina 5 commesse dimostrano che il ricorrente non è riuscito ad integrarsi in Svizzera, di conseguenza, l'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio svizzero prevale sui suoi interessi privati a potervisi recare, essendo le argomentazioni inerenti alle condizioni di salute dell'interessato non determinanti in questo contesto. J. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 10 agosto 2010, il ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato nel gravame. Contesta che la gravità e il ripetersi delle infrazioni commesse starebbero a dimostrare un fallimento della sua integrazione in Svizzera, egli ha infatti imparato una delle lingue nazionali ed ha familiarizzato con la realtà sociale e le condizioni di vita del Paese. Sottolinea di aver compreso la gravità dei suoi atti e promette di rispettare in futuro le regole e le leggi vigenti in Svizzera. Il divieto d'entrata a carattere illimitato si rivela inoltre essere eccessivo soprattutto in considerazione della pubblicazione nel sistema d'informazione Schengen. Egli produce un certificato medico, rilasciato il 23 luglio 2010, indicante la nota diagnosi e la necessità di una terapia e una dichiarazione del 26 luglio 2010 mediante la quale egli chiarisce il proprio stato d'animo. K. Con duplica del 23 agosto 2010, l'UFM non ha ritenuto dovere modificare la propria posizione, riconfermandosi nelle sue precedenti conclusioni. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM ­ il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF ­ possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83

C­3087/2010 Pagina 6 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 2. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. Nel suo gravame, il ricorrente si è prevalso della violazione del suo diritto di essere sentito. Egli ha sostenuto da un lato di non aver avuto la possibilità di esprimersi prima dell'emissione della decisione e dall'altro, che la decisione impugnata non è stata sufficientemente motivata. Occorre dunque dapprima esaminare tali censure di natura formale. 4.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere

C­3087/2010 Pagina 7 ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è implicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). 4.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere

C­3087/2010 Pagina 8 sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I precitata, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave violazione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresenterebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritardi inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata). 4.3. Nella specie, l'interessato non è stato sentito prima dell'emissione del provvedimento e la motivazione dello stesso è senz'altro succinta. Allo stadio attuale della procedura è tuttavia giustificato – alla luce della precitata giurisprudenza – rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto difendersi correttamente e che nell'ambito dello scambio degli scritti l'autorità inferiore ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, la violazione del diritto di essere sentito è sanata. 5. 5.1. Il ricorrente chiede, nel suo gravame, di poter nuovamente ricongiungersi con la propria famiglia residente in Svizzera, facendo rilevare che il suo precedente datore di lavoro sarebbe disposto a riassumerlo. Occorre a tale proposito osservare che oggetto della presente procedura è un divieto d'entrata, il quale impedisce alla persona interessata l'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen per un soggiorno limitato. Un'eventuale revoca del provvedimento querelato non significa che la persona toccata da detta misura possa di seguito stabilirvisi indeterminatamente svolgendo un'attività lavorativa. La richiesta formulata dal ricorrente esula perciò dall'oggetto della causa. Nel caso di

C­3087/2010 Pagina 9 specie, le autorità competenti hanno già avuto modo di statuire in merito alla questione: il permesso di domicilio in Svizzera rilasciato a favore dell'interessato è stato revocato il 15 gennaio 2009 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino e tale decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato che dal TRAM ed è pertanto cresciuta in giudicato. Di conseguenza la conclusione in ordine al ricongiungimento famigliare è inammissibile. 6. 6.1. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19­62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1­32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 6.2. Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato unicamente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza

C­3087/2010 Pagina 10 del Tribunale amministrativo federale C­4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di allontanamento. Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata consultata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS. 7. 7.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata modificata la disposizione che disciplina il divieto d'entrata, l'art. 67 LStr (Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 7.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 8. 8.1. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività

C­3087/2010 Pagina 11 illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C­2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo. 8.2. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali. 9. 9.1. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La sicurezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424; cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA WIDMER, IN: RAINER J. SCHWEIZER [ed.], Sicherheits­ und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti). 9.2. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio

C­3087/2010 Pagina 12 contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 10. 10.1. Dalle risultanze agli atti emerge che l'interessato è stato condannato mediante decreto di accusa del 4 febbraio 2002 alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e alla multa di fr. 300.­­ per ripetuto furto d'uso, segnatamente per ripetuta sottrazione dell'autovettura del fratello, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza assicurazione RC e abuso di targhe, essendosi appropriato illecitamente di targhe di controllo di una terza autovettura, fatti avvenuti il 17 novembre 2001 e in date precedenti. Mediante sentenza della Corte delle assise correzionali di Riviera del 17 gennaio 2008, confermata su ricorso dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello il 31 marzo 2008, il ricorrente è stato condannato alla pena di 15 mesi e al pagamento di una multa fr. 1000.­­ per omicidio colposo, avendo il 15 novembre 2005, per negligenza, causato la morte di un passeggero, grave infrazione alle norme della circolazione avendo alla data surriferita circolato ad una velocità da lui indicata di 130/140 km/h in una tratta di strada in cui la velocità consentita era di 60 km/h, perdendo di conseguenza la padronanza del veicolo, guida in stato di inattitudine per aver in tale occasione consumato canapa, così che nel sangue sono stati rilevati 4,6 microgrammi di THC/litro, ripetuta circolazione senza licenza di condurre il 15 novembre 2005 e nei mesi precedenti e contravvenzione alla LStup, per avere senza essere autorizzato dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio 2007 consumato un imprecisato quantitativo di canapa. Con decreto di accusa del 20 gennaio 2009 il ricorrente è stato condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.­­, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e alla multa di fr. 500.­­, per ricettazione, avendo tra il mese di maggio e il mese di luglio 2007 comperando da terzi al prezzo di fr. 150.­­ rispettivamente nascondendo presso la propria abitazione e in un box garage, attrezzi vari, i quale erano oggetto di furto, sapendo o dovendo presumere che provenivano da furto, acquistato e occultato una cosa che

C­3087/2010 Pagina 13 sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. 10.2. Dalla sentenza del 17 gennaio 2008 emerge che già nel 26 luglio 2000, all'età di 17 anni, A._______ era stato fermato dalla polizia alla guida di un ciclomotore manomesso e privo di targhe. Egli aveva apportato delle modifiche per aumentare la velocità sino a 60 km/h al posto dei 30 km/h consentiti. Il 28 settembre 2000 la Sezione della circolazione aveva dunque revocato nei suoi confronti la licenza di condurre ciclomotori per la durata di un mese (pag 6­7). Il 25 settembre 2001 egli aveva ottenuto la licenza di allievo conducente per veicoli della categoria B (fra cui autovetture). Dopo soli due mesi dall'ottenimento della licenza di allievo conducente, egli perpetrò gli antefatti di cui al decreto di accusa del 4 febbraio 2002. Non si trattava della prima volta che egli si apprestava a condurre un'autovettura con le modalità descritte nel predetto decreto. Di conseguenza, il 10 gennaio 2002, all'interessato è stata revocata a tempo indeterminato la licenza di allievo conducente. Un riesame sarebbe stato possibile solo a decorrere dal novembre 2002 previo esame peritale dello psicologo del traffico (pag. 7­8). Ciò nonostante da tale perizia è emerso un quadro poco rassicurante: l'interessato sembrava essere più pentito per le personali conseguenze che per gli atti commessi, preoccupandosi piuttosto per la severità delle leggi che non permettono più alcuna trasgressione. L'interessato superò nel 2005 tale esame peritale ma non superò l'esame teorico di base, ragione per cui non ottenne più la licenza di allievo conducente (pag. 8). In sintesi risultava dunque che l'interessato, prima dell'incidente del 15 settembre 2005, aveva effettuato solo poche ore di guida autorizzata, risalenti al periodo settembre – novembre 2001, in cui occasionalmente aveva condotto al fianco del fratello (pag. 9). 10.3. Quanto all'incidente causato dall'interessato, i giudici penali hanno ritenuto un lungo elenco di negligenze (pag. 17). Non avendo conseguito la licenza di condurre, il ricorrente, senza esperienza né competenza, non avrebbe mai dovuto essere al volante di quell'automobile, il 15 novembre 2005. Egli si è invece permesso di sfrecciare ad una velocità più che doppia di quella consentita (60 km/h) e al triplo della velocità adeguata (40 / 45 km/h). Egli ha dunque circolato senza alcun riguardo per l'incolumità dei suoi amici e degli altri utenti della strada e senza alcun motivo valido (pag. 18). Per di più egli si trovava in stato di inattitudine alla guida. Considerata anche la reiterata circolazione senza licenza di condurre prima dell'incidente, risultata fatale, i giudici penali hanno dunque ritenuto un'evidente gravità oggettiva. Anche la colpa del

C­3087/2010 Pagina 14 ricorrente è stata valutata come particolarmente grave, avendo un precedente penale concernente un analogo reato. Egli ha dunque dato ampia prova di non tenere in alcun conto il fatto di non essere legittimato a condurre un autoveicolo, creando così pericolo per tutti gli utenti della strada ogni qualvolta si metteva al volante e questo al solo egoistico scopo di scorrazzare con gli amici durante il tempo libero (pag. 20). 10.4. Anche relativamente alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha formulato un giudizio negativo. Il ricorrente non aveva tratto alcun insegnamento dalle precedenti sanzioni e dai provvedimenti dell'autorità amministrativa. Sussisteva una manifesta ineducabilità dello stesso, siccome, ben prima dell'incidente mortale, a partire da un certo momento egli aveva deciso che la licenza di condurre non gli occorreva potendosi mettere tranquillamente al volante (pag. 22). La Corte ha ritenuto dunque un atteggiamento sprezzante per le prescrizioni e dell'autorità, ciò che rendeva inefficace la sospensione della sanzione. I giudici penali hanno infine rilevato che nonostante fossero trascorsi due anni dai fatti, il ricorrente mancava di trasparenza ed era incapace di accettare interamente la propria responsabilità presentando difficoltà nel dissociarsi da una condotta inaccettabile (pag. 23). Pure dopo i gravi fatti intervenuti la sera del 15 novembre 2005, il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie (cfr. decreto d'accusa del 20 gennaio 2009). 10.5. Visto quanto precede e tenuto conto dell'incapacità del ricorrente ad attenersi all'ordine vigente vi è a tutt'oggi un elevato pericolo di recidiva e una concreta minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici che l'autorità amministrativa è chiamata a salvaguardare. 11. L'interessato ha fatto valere nel suo atto ricorsuale la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. 11.1. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata

C­3087/2010 Pagina 15 corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). 11.2. Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2), segnatamente in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una grave malattia. La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats­ und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats­ und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). 11.3. Occorre ancora ricordare che la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta (DTF 135 I 143 consid. 2). Infatti, conformemente all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue

C­3087/2010 Pagina 16 relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Nella specie, il ricorrente, maggiorenne, fa valere la necessità­ anche dal punto di vista medico – di un sostegno famigliare conseguente. Ora, nell'ambito della procedura di revoca del permesso di domicilio l'esistenza di un rapporto di dipendenza che giustifichi l'applicazione dell'art. 8 CEDU è stato esplicitamente negato (sentenza del TRAM del 23 ottobre 2009). Anche nella presente procedura, inerente unicamente al divieto d'entrata, l'esistenza di un tale rapporto di dipendenza non è comprovata tanto più che potrebbe solo essere accordato un diritto d'entrata per un soggiorno temporaneo in Svizzera per visita alla famiglia e non, come richiesto dal ricorrente, la possibilità di rientrare in Svizzera per ricongiungersi con la famiglia e per esercitare un'attività lucrativa. L'interessato non può quindi dedurre alcun diritto dall'art. 8 CEDU per opporsi al divieto d'entrata emesso a suo carico. 12. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di proporzionalità. 12.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

C­3087/2010 Pagina 17 12.2. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Egli ha commesso un omicidio colposo dopo aver già reiteratamente perpetrato altri delitti e anche posteriormente a tale delitto ha ancora interessato le autorità giudiziarie (cfr. decreto di accusa del 20 gennaio 2009). Quanto agli interessi privati dell'interessato, segnatamente i suoi problemi di salute e il fatto che tutta la sua famiglia, i suoi amici e la sua compagna vivono in Svizzera, dove egli stesso vi ha trascorso 15 anni, frequentato le scuole dell'obbligo, imparato una lingua nazionale e familiarizzato con la realtà sociale e le condizioni di vita in questo Paese, benché non irrilevanti, non permettono di ritenerli preponderanti rispetto all'interesse pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera. Dalla documentazione agli atti risulta inoltre che nel suo Paese d'origine l'interessato può ottenere delle cure adeguate al suo caso e, sebbene non senza una certa difficoltà, i suoi famigliari hanno comunque la possibilità di recarsi in Kosovo a rendergli visita. 12.3. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che, l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. 13. Si osserva infine che secondo una prassi costante dell'autorità competente, i divieti d'entrata possono essere pronunciati per una durata limitata o illimitata, a seconda della gravità del caso concreto e dell'interesse pubblico violato. Per quanto concerne il provvedimento amministrativo di durata illimitata, si precisa che, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Di principio lo straniero potrà in ogni momento sollecitare il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. In linea generale si deduce dalla prassi applicata in tale ambito che il diritto ad un riesame approfondito esiste allorquando sono trascorsi circa dieci anni dall'espiazione della pena. Per

C­3087/2010 Pagina 18 determinare tale periodo si risale all'epoca dell'ultima condanna penale così come a quella dei delitti perpetrati. Per valutare invece se sussiste a tutt'oggi una minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici è rilevante il comportamento della persona interessata dopo la sua scarcerazione mentre riveste un'importanza minore il comportamento tenuto durante il periodo di detenzione (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella specie, i fatti più gravi risalgono al 15 novembre 2005, l'interessato è stato altresì condannato per consumo di marijuana dal 18 gennaio 2005 fino al 10 febbraio 2007. Anche dopo tale periodo egli ha ancora interessato le autorità giudiziarie. Con decreto di accusa del 20 gennaio 2009 è stato infatti condannato per ricettazione, fatti avvenuti tra il mese di maggio e di luglio 2007. Di conseguenza non si può ritenere sia trascorso un lasso di tempo sufficiente per poter limitare la durata della misura disposta dall'autorità inferiore. 14. Ne discende che l'UFM con decisione del 1° aprile 2010 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1­3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS­TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

C­3087/2010 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.­­ sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 2 giugno 2010. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. di rif. Symic ... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati­CarpaniMara Vassella Data di spedizione:

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