DTF 135 V 65, DTF 133 V 593, 8C_823/2014, 9C_32/2010, 9C_359/2018, + 5 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3/2018
D e c i s i o n e d e l 3 0 o t t o b r e 2 0 1 9 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, (Portogallo), rappresentato dall'avv. Matteo Baggi, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, restituzione delle rendite inde- bitamente percepite (decisione del 14 novembre 2017).
C-3/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Con decisione del 12 dicembre 2016, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha soppresso retroat- tivamente al 2 dicembre 2008 la rendita dell’assicurazione svizzera per l’in- validità riconosciuta a A._______ – cittadino portoghese, nato il (...), bene- ficiario di una rendita intera dell’assicurazione invalidità svizzera dal 1° no- vembre 1988 (cfr. decisione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ [Ufficio AI] del 15 marzo 1989 [doc. 10]), in seguito sostituita da tre quarti di rendita a decorrere dal 1° novembre 2004 (cfr. decisione dell’UAIE del 15 settembre 2004, il cambiamento della rendita essendo dovuto a una modifica della legge [entrata in vigore della IV revi- sione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, LAI] e non a una modifica del tasso d’invalidità [doc. 124]) – poiché lo stesso avrebbe violato l’obbligo di informare e pertanto ottenuto prestazioni non dovute (doc. 235). 1.2 Il 30 gennaio 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 12 dicembre 2016, mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annulla- mento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, mentre, in via subordinata, il rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti (doc. TAF 1 nella causa C- 645/2017 di questo Tribunale). 2. 2.1 Con decisione del 14 novembre 2017, l’UAIE ha chiesto all’interessato la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 2 novembre (recte: dicembre) 2008 al 21 ottobre 2016 per un ammontare pari a fr. 126'022.- (doc. 264). 2.2 Il 2 gennaio 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al TAF con- tro la decisione dell’UAIE del 14 novembre 2017, mediante il quale ha chie- sto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata. Ha fatto valere che la decisione dell’autorità inferiore è prematura non avendo questo Tribunale ancora statuito sul ricorso contro la decisione del 12 dicembre 2016 (causa C-645/2017), decisione sulla quale si basa la decisione del 14 novembre 2017 ora impugnata e fondata su un accerta- mento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, l’autorità inferiore non
C-3/2018 Pagina 3 avendo in particolare richiesto all’interessato ulteriori documenti e precisa- zioni sulla sua situazione lavorativa nonché medica. Ha altresì fatto valere un peggioramento dello stato di salute che conferma l’assoluta impossibi- lità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa. Infine, ha formulato una do- manda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (causa C-3/2018 di questo Tribunale, doc. TAF 1 e allegati). 2.3 Successivamente, questo Tribunale ha sospeso la causa C-3/2018 fino a definizione della causa C-645/2017 essendo indubbio che la pronuncia nella causa C-3/2018 dipendeva dall’esito della causa C-645/2017 (doc. TAF 2). 3. Con sentenza C-645/2017 del 31 luglio 2019, questo Tribunale ha accolto il ricorso del 30 gennaio 2017 e annullato la decisione dell’UAIE del 12 dicembre 2016 e rinviato gli atti all’autorità inferiore per completamento istruttorio. Tale sentenza è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. TAF 24 nella causa C-645/2017). 4. Con scritto del 26 settembre 2019, il ricorrente ha chiesto la riattivazione della procedura, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata. Al suo scritto ha altresì allegato la propria nota d’onorario (doc. TAF 5 e allegato). 5. Con atto dell’11 ottobre 2019, l’UAIE ha proposto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata conto tenuto dell’esito della procedura C-645/2017 (doc. TAF 7). 6. 6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
C-3/2018 Pagina 4 (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 7. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di deci- sione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie “nell'ambito delle assicurazioni sociali”, si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e pre- stazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1). 8. 8.1 Il ricorrente, con ricorso del 2 gennaio 2018 ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata (doc. TAF 1). Tale richiesta è stata nuovamente formulata con lo scritto del 26 settembre 2019 (doc. TAF 5). Successivamente alla riattivazione della procedura ricor- suale, l’autorità inferiore, nella risposta di causa dell’11 ottobre 2019, ha, conto tenuto dell’esito della procedura della causa C-645/2017, essa stessa proposto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione del 14 novembre 2017, così aderendo completamente, e senza riserve, alle conclusioni formulate in procedura dall’insorgente (doc. TAF 7). 8.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tri- bunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transa- zioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della tran- sazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del
C-3/2018 Pagina 5 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quanto- meno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2). 8.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 8.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell’ambito del quale l’amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali. 8.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e ammini- strazione/autorità inferiore giusta l’art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C- 61/2017, segnatamente consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta tran- sazione consiste nell’annullamento della decisione resa dall’amministra- zione e nel rinvio degli atti all’amministrazione medesima per complemento dell’istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 ago- sto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b). 8.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscri- zione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso con-
C-3/2018 Pagina 6 creto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (ac- cordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità dell’annullamento della decisione impugnata) – si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure sentenze del TAF C-6479/2013 del 29 gen- naio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3). 8.7 Tale proposta transattiva può senza dubbio essere approvata. Nel caso in esame, sia il ricorrente sia l’autorità inferiore hanno giustamente rilevato che l’esito della causa C-645/2017 ha, di fatto, reso priva di fondamento la decisione impugnata del 14 novembre 2017. Basti rilevare al proposito che con la decisione del 14 novembre 2017, l’UAIE ha chiesto al ricorrente la restituzione di fr. 126'022.- per delle rendite che egli avrebbe indebitamente percepito secondo la decisione resa dall’UAIE medesimo il 12 dicembre 2016. Tuttavia, con sentenza C-645/2017 del 31 luglio 2019 questo Tribu- nale ha annullato la citata decisione dell’UAIE del 12 dicembre 2016 e rin- viato gli atti all’Ufficio medesimo per completamento istruttorio. Per conse- guenza, è venuto meno il fondamento per la richiesta restituzione di rendite indebitamente percepite formulata dall’UAIE nella decisione impugnata del 14 novembre 2017. 9. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d’oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. 10.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 10.2 10.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da man- datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a ti- tolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il ricorrente è nella sostanza da considerarsi parte vincente, avendo domandato nel gravame l’accoglimento del gravame e l’annulla- mento della decisione del 14 novembre 2017.
C-3/2018 Pagina 7 10.2.2 In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripe- tibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200.- e un massimo di fr. 400.-. 10.2.3 Il ricorrente ha prodotto la nota d’onorario del suo rappresentante e chiesto l’attribuzione dell'importo di fr. 1'084.- a titolo di spese ripetibili (fr. 917.50 a titolo di onorario [3.67 ore x fr. 250.-/h], fr. 88.30 quali spese vive e fr. 78.20 quale imposta sul valore aggiunto [doc. TAF 5]). 10.2.4 Alla stessa può senz’altro essere dato seguito (l’autorità inferiore non avendo peraltro sollevato obiezioni in merito pur essendole stata sot- toposta tale nota d’onorario), riservata un’eccezione. In effetti, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]), la stessa non può essere indennizzata (cfr. sulla que- stione, fra le tante, la sentenza del TAF C-4/2019 del 26 settembre 2019 consid. 6.9 con rinvii). 10.2.5 In conclusione, l’insorgente ha diritto a fr. 1’005.80 a titolo di spese ripetibili (1’084 – 78.20 [di IVA] = 1005.80). 10.2.6 La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-7077/2010 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.4 con rinvii).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3/2018 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-3/2018 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, consistente nell’annullamento della decisione impugnata del 14 no- vembre 2017. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'005.80 a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegati: copia della risposta dell’autorità inferiore dell’11 ottobre 2019 [doc. TAF 7]) – autorità inferiore (n. di rif.: [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3/2018 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale, all’indirizzo di questa, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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