B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 18.10.2018 (9C_755/2017)
Corte III C-2985/2017
S e n t e n z a d e l 2 1 l u g l i o 2 0 1 7 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Successione fu A._______ (deceduto il ...), rappresentato da B._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisioni del 20 aprile 2017).
C-2985/2017 Pagina 2 Fatti: A. Con sentenza del 13 dicembre 2016 (doc. 278), il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto, nella misura in cui ammissibile, il ricorso del 22 luglio 2014 e riformato la decisione del 9 luglio 2014 dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), nel senso che è stato riconosciuto a A._______ – cittadino serbo, nato il (...), coniugato (da ...) e padre di due figli (nati nel ... e nel ...; v. doc. 289) – il diritto ad una mezza rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004. La sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. B. Dal certificato di morte rilasciato dal Servizio dello stato civile del comune di C._______ il 20 dicembre 2016 risulta che l’interessato è deceduto il (...; doc. 283 pag. 1). C. Con decisioni del 20 aprile 2017 (doc. 297 a 299), l’UAIE ha deciso, su richiesta della coniuge del de cuius (v. scritto del 29 marzo 2017; doc. 306 pag. 1), di assegnare a quest’ultima la mezza rendita d’invalidità svizzera attribuita al de cuius dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, i tre quarti di rendita d’invalidità attribuiti al de cuius dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 e la rendita intera attribuita al de cuius dal 1° ottobre 2004 al 30 aprile 2014. Queste rendite sono state calcolate in base ad una durata di contri- buzione di 8 anni ed 11 mesi, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 3 anni, un reddito annuo medio da fr. 65'124.- a fr. 75'816.- ed una scala delle rendite 12 (v. foglio di calcolo; doc. 289). D. Con scritto del 20 aprile 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha informato la coniuge del de cuius che si sarebbe pronunciata sul diritto di quest’ultimo ad una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, la rendita d’invalidità svizzera essendo versata fino al mese del compi- mento dei 65 anni (doc. 304). E. Il 22 maggio 2017, la coniuge del de cuius ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni dell’UAIE del 20 aprile 2017 (doc. TAF 1 e 3).
C-2985/2017 Pagina 3 F. Con decisione del 23 maggio 2017, la Cassa svizzera di compensazione ha deciso di erogare in favore del de cuius una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 607.- al mese dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2016 (doc. 313). G. Il 22 giugno 2017, l’autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell’incarto dell’UAIE (doc. TAF 4). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 Nel gravame del 22 maggio 2017 (doc. TAF 1 e 3), la coniuge del de cuius si duole delle decisioni afferenti alla rendita d’invalidità del de cuius rese dall’UAIE il 20 aprile 2017. Con sentenza del 13 dicembre 2016 (doc. 278), il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto ad una mezza rendita d’invalidità svizzera dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004. Questa sentenza è cre- sciuta incontestata in giudicato, di modo che l’UAIE ben doveva emanare una decisione di assegnazione di rendita d’invalidità come deciso da que- sto Tribunale con sentenza del 13 dicembre 2016. Nelle decisioni impu- gnata del 20 aprile 2017, l’UAIE ha poi in effetti attribuito al de cuius una
C-2985/2017 Pagina 4 mezza rendita d’invalidità svizzera dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, tre quarti di rendita d’invalidità dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 ed una rendita intera dal 1° ottobre 2004 al 30 aprile 2014. Nella misura in cui la coniuge del de cuius avesse voluto concludere all’esame della pre- tesa erroneità delle decisioni di invalidità rese dall’UAIE, decisioni peraltro fondate sulla sentenza cresciuta in giudicato di questo Tribunale del 13 di- cembre 2016, nel senso che il de cuius presentava un’invalidità del 100% dal 27 settembre 2000 (è fatto riferimento alla decisione del Fondo repub- blicano per l’assicurazione pensionistica e d’invalidità di D._______ del 20 luglio 2015; doc. TAF 1, doc. 3), tale conclusione è manifestamente inam- missibile in questa sede, di modo che un’estensione del procedimento di ricorso ad un tema (la pretesa erroneità delle decisioni di rendita d’invali- dità) estraneo alle decisioni amministrative, non entra in linea di conto (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a). Nella misura in cui la coniuge del de cuius avesse invece voluto concludere al riconoscimento per il medesimo di una rendita d’invalidità anche dopo il 30 aprile 2014, tale conclusione dovrebbe essere respinta siccome chiaramente infondata. In effetti, ai sensi dell’art. 30 LAI, il diritto alla rendita AI si estingue con l’inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 21 LAVS). Il de cuius, nato il 13 aprile 1949, non aveva più diritto ad una rendita d’invalidità a partire dal momento, il 1° maggio 2014, in cui è sorto il diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 30 LAI e art. 21 LAVS). Quanto alla decisione della Cassa svizzera di compensazione del 23 maggio 2017 in materia di rendita di vecchiaia del de cuius (doc. 313), la stessa non è oggetto della causa in esame. 1.4.2 Per il resto, nella misura in cui, nel gravame del 22 maggio 2017, la coniuge del de cuius postula l’accertamento dell’importo dovuto dall’UAIE a titolo di risarcimento per danni alla salute del de cuius (quantificato in 1 milione di franchi) e nella misura in cui chiede il rimborso da parte della E._______ di una prestazione di libero passaggio (quantificata in fr. 103'039.50; doc. TAF 1, doc. 2), tali conclusioni sono manifestamente inammissibili in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbitano l’og- getto delle decisioni impugnate, senza che siano date le condizioni per un’estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla deci- sione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a). Queste conclusioni sono peraltro già state esaminate e dichiarate inammissibili nella sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2016 (cfr. considerando 1.4.1 della citata sentenza, cui può essere rinviato), senza che sia stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale contro tale
C-2985/2017 Pagina 5 giudizio. La semplice riproposizione delle medesime conclusioni nell’am- bito del presente ricorso sconfina dunque pure nella temerarietà proces- suale. 1.4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet- toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è, con l’eccezione di cui ai considerandi 1.4.1 e 1.4.2 del presente giudizio, ammissibile. 1.4.4 Va pure precisato che il diritto ad una rendita d’invalidità non è stret- tamente personale. Esso è pertanto trasmissibile per successione (art. 560 cpv. 2 CC; DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e relativi riferimenti). In altri termini, il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità ricade nella massa ere- ditaria e gli eredi, anche a titolo individuale, sono di principio autorizzati a proseguire una procedura in materia di AI promossa dal de cuius (sentenza del TF 8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1; DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e 99 V 58). Nel caso concreto, la coniuge del de cuius ha prodotto il certificato di morte del marito (doc. 283) e lasciato intendere di volere su- bentrare nei diritti del marito (v. scritto del 29 marzo 2017; doc. 306) e per- tanto di volere continuare la procedura che lo stesso aveva promosso di- nanzi all’UAIE, di modo che la causa, conto tenuto altresì dell’esito del pre- sente ricorso, può essere decisa senza ulteriori approfondimenti riguardo alla legittimazione della ricorrente a rappresentare in questa sede la comu- nione ereditaria. Incomberà poi all’UAIE di accertare a chi debba essere infine versata la rendita AI a favore del de cuius. 1.5 Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Serbia, che preveda, fra l’altro, la possibilità di effettuare la notificazione per posta di una sentenza in materia di prestazioni di vec- chiaia, per i superstiti e d’invalidità, il presente giudizio è notificato alla co- niuge del de cuius per via diplomatica (art. 36 PA). 2. Il de cuius era rispettivamente gli eredi sono cittadini serbi, domiciliati in Serbia, per cui è applicabile, di principio, la Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Ju- goslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_892/2010 del 17 novembre 2010). Se- condo l'art. 1 cpv. 1 lett. a.ii e l'art. 2 della Convenzione, i cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi
C-2985/2017 Pagina 6 derivanti, fra le altre, dalla legislazione federale svizzera sull'assicurazione contro l'invalidità, salvo eccezioni previste dalla Convenzione o dal suo Protocollo finale. Per quanto attiene alle condizioni per il diritto ad una ren- dita d'invalidità svizzera ed alle disposizioni procedurali applicabili, non sono previste eccezioni al principio della parità di trattamento nella Conve- zione e neppure nel suo Protocollo finale (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6956/2009 del 4 novembre 2010 consid. 3). 3. L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il calcolo dell’importo mensile della rendita d’invali- dità effettuato dall’autorità inferiore sia, o meno, corretto. 4. 4.1 Quanto all’importo mensile della rendita d’invalidità, la coniuge del de cuius indica che “la pensione di invalidità calcolata sul reddito (del de cuius) era di circa fr. 1'540.-“ (doc. TAF 3 pag. 2). 4.2 Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI, hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per al- meno tre anni. Le disposizioni della LAVS (RS 831.10) sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI). 4.3 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat- tispecie, il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di con- tribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'e- vento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30 bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 4.4 4.4.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri- buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
C-2985/2017 Pagina 7 sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu- zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). 4.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registra- zioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha con- siderato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale (doc. 138), che il de cuius ha pagato i contributi AVS da marzo a novembre del 1990 (9 mesi), da marzo a dicembre del 1991 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1992 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1993 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1994 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1995 (10 mesi) e da gennaio del 1996 a dicembre del 1999 (48 mesi; doc. 297 pag. 5). Il periodo contributivo del de cuius è di 8 anni ed 11 mesi (107 mesi), ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti che possano dimostrare l’erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del de cuius (anno 1949) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 30 anni fino al 2000 (anno a partire dal quale è stato riconosciuto al de cuius il diritto ad una rendita d’invalidità; doc. 297 pag. 3; Tabelle delle rendite 2000 pag. 7). 4.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra- zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as- sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del de cuius corrisponde ad 8 anni completi. Le tabelle delle rendite 1999 prevedono che al rapporto fra gli 8 anni interi di contribuzione del de cuius ed i 30 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 12 (doc. 297 pag. 3; Tabelle delle rendite 2000 pag. 8). L'importo della rendita del de cuius è
C-2985/2017 Pagina 8 quindi stato determinato in base ad una scala delle rendite 12 ed in fun- zione del suo reddito annuo medio. 4.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29 quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33 ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 4.6.1 4.6.1.1 Per quanto attiene al reddito proveniente da un'attività lucrativa, l'art. 6 cpv. 1 OAVS prevede che un siffatto reddito comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito in Svizzera o all'estero con l'eser- cizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori. Non sono considerati red- dito proveniente da un'attività lucrativa, fra gli altri, in particolare le presta- zioni di assicurazione in caso di infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'art. 25 LAI, le prestazioni d'istituzioni assi- stenziali e di soccorso nonché le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza (art. 6 cpv. 2 OAVS). 4.6.1.2 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato (doc. 138), i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1990 al 1999 ammontano a fr. 463'231.- (25'686 + 38'030 + 29'141 + 38'117 + 41'280 + 33'335 + 62'045 + 54'178 + 74'334 + 67'085; doc. 297 pag. 5). A tal proposito, la coniuge del de cuius ha indicato che il medesimo, dopo la cessazione dell'attività lucrativa, è stato posto al beneficio di inden- nità giornaliere per malattia da ottobre a novembre del 2001 (doc. TAF 3 pag. 2; v. anche doc. TAF 1, doc. 1). Sennonché, le prestazioni di assicu- razione in caso di malattia e le prestazioni di istituzioni di previdenza pro- fessionale non possono, ai sensi di legge (art. 6 cpv. 2 OAVS), essere con- siderate reddito proveniente da un'attività lucrativa. Pertanto, non poteva che essere ritenuto l'importo di fr. 463'231.- a titolo di redditi risultanti dall'e- sercizio di un'attività lucrativa in Svizzera. Quest'importo è stato rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscri- zione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni
C-2985/2017 Pagina 9 è avvenuta nel 1990 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C- 4294/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2000 pag. 21). L'importo del reddito è stato rivalutato a fr. 463'231.- (463'231 x 1.000). Tale importo è stato diviso per il periodo di contribuzione di 8 anni ed 11 mesi, corrispondenti a 107 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2000 ammonta a fr. 51'951.- ([463'231 : 107]) x 12). 4.6.2 4.6.2.1 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, l'accredito per compiti edu- cativi è attribuito al genitore assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il pe- riodo di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 4.6.2.2 I figli del de cuius essendo nati rispettivamente nel 1972 e nel 1977 (doc. 289), un accredito per compiti educativi potrebbe essere attribuito dal 1973 (anno successivo a quello in cui è nato il primo figlio) e sino al 1993 (anno in cui il secondo figlio ha compiuto i 16 anni). Negli anni dal 1973 al 1993, il de cuius è stato assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal marzo del 1990 al dicembre del 1993 per 39 mesi (3 anni e 3 mesi [di cui ai sensi di legge possono essere contabilizzati 3 anni; art. 52f cpv. 5 OAVS]; doc. 297 pag. 3). Da quanto esposto, di- scende che è possibile riconoscere al de cuius accrediti per compiti edu- cativi per 3 anni. Considerato che nel 1999, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44), ammonta a fr. 1'005.- (Tabelle delle rendite 1999 pag. 24), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 12'173.- ([1'005 x 12 x 3 x 3] : 107 x 12).
C-2985/2017 Pagina 10 4.6.3 Il reddito annuo medio determinante del de cuius per il 2000 am- monta in totale a fr. 64'124.- (51'951 + 12’173). Tale importo è stato arro- tondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio de- terminante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 12. L'auto- rità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 65'124.- nel 2000 (le tabelle delle rendite 1999 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 65’124.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 64'124.- [Tabelle delle rendite 1999 pag. 89]), di fr. 66'744.- nel 2001 (reddito annuo medio 2000 aggiornato al 2001), di fr. 68'364.- nel 2003 (reddito annuo medio 2001 aggiornato al 2003), di fr. 69'600.- nel 2005 (reddito annuo medio 2003 aggiornato al 2005), di fr. 71'604.- nel 2007 (reddito annuo medio 2005 aggiornato al 2007), di 73'872.- nel 2009 (reddito annuo medio 2007 aggiornato al 2009), di fr. 75'168.- nel 2011 (reddito annuo medio 2009 aggiornato al 2011) e di fr. 75'816.- nel 2013 (reddito annuo medio 2011 aggiornato al 2013). 4.6.4 4.6.4.1 Le tabelle delle rendite 1999 prevedono che la mezza rendita d’in- validità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un red- dito annuo medio di fr. 65’124.- ammonta a fr. 261.- (Tabelle delle rendite 1999 pag. 89), le tabelle delle rendite 2001 prevedono che la mezza rendita d’invalidità mensile corrispondente ad una scale delle rendite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 66'744.- ammonta a fr. 268.- (Tabelle delle ren- dite 2001 pag. 89) e le tabelle delle rendite 2003 prevedono che la mezza rendita d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 68'364.- ammonta a fr. 274.- (Tabelle delle rendite 2003 pag. 83). 4.6.4.2 Le tabelle delle rendite 2004 prevedono che i tre quarti di rendita d’invalidità mensili corrispondenti ad una scala delle rendite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 68'364.- ammontano a fr. 411.- (Tabelle delle rendite 2004 pag. 83). 4.6.4.3 Le tabelle delle rendite 2004 prevedono che la rendita intera d’in- validità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un red- dito annuo medio di fr. 68'364.- ammonta fr. 548.- (Tabelle delle rendite 2004 pag. 82), le tabelle delle rendite 2005 prevedono che la rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 69'660.- ammonta a fr. 558.- (Tabelle delle ren- dite 2005 pag. 82), le tabelle delle rendite 2007 prevedono che la rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 2007
C-2985/2017 Pagina 11 e ad un reddito annuo medio di fr. 71'064.- ammonta a fr. 574.- (Tabelle delle rendite 2007 pag. 82), le tabelle delle rendite 2009 prevedono che la rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 73'872.- ammonta a fr. 592.- (Tabelle delle rendite 2009 pag. 82), le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 75'168.- ammonta a fr. 602.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 82) e le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle ren- dite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 75'816.- ammonta a fr. 607.- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 82). 4.7 Il de cuius ha pertanto diritto a una mezza rendita d’invalidità di fr. 261.- al mese dal 1° novembre al 31 dicembre 2000, di fr. 268.- al mese dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 e di fr. 274.- al mese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 (doc. 297 pag. 3), a tre quarti di rendita d’invalidità di fr. 411.- al mese dal 1° gennaio al 30 ottobre 2004 (doc. 298 pag. 3) e ad una rendita intera di fr. 548.- al mese dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004, di fr. 558.- al mese dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, di fr. 574.- al mese dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, di fr. 592.- al mese dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, di fr. 602.- al mese dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 e di fr. 607.- al mese dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2014 (doc. 299 pag. 3), come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 289), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. 5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta- mente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e per quanto ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argo- menti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La pre- sente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 6. 6.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-2985/2017 Pagina 12 6.2 Alla coniuge del cuius, soccombente, non spetta altresì alcuna inden- nità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2985/2017 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del de cuius (notificazione per via diplomatica; allegata: copia del foglio di calcolo [doc. 289]) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegati: copie del ricorso e della traduzione in lingua italiana del ricorso) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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