B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2943/2012
S e n t e n z a d e l 31 m a r z o 2 0 1 4 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 aprile 2012).
C-2943/2012 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato in Svizzera in qualità di muratore per diversi periodi, solvendo contributi all'assicurazione sviz- zera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 14-1 dell'incarto dell'UAIE [doc. A 14-1]). Ha cessato l'attività di muratore presso l'impresa generale di costruzione B. il 10 dicembre 2008 per motivi di salu- te (doc. A 12-2). Il 29 gennaio 2010, ha formulato una richiesta volta all'ot- tenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 8-7). B. B.a Dalle carte processuali risultano segnatamente i seguenti documenti medici: una perizia reumatologica, del 2 giugno 2009, del dott. C._______ (doc. 11 dell'incarto dell'assicurazione malattia dell'interessato [doc. B 11]), da cui risulta che nell'attività principale, di muratore, l'assicurato presenta dall'11 dicembre 2008, da un lato, una dimi- nuzione del rendimento del 60% (doc. B 11-9), ma, dall'altro lato, una residua capacità lavorativa del 100% in un'attività confacente (doc. B 11-10); la perizia medica particolareggiata E 213 del 7 aprile 2010, in cui è ritenuta la diagnosi di spondilodiscoartrosi lombosacrale, un'in- capacità lavorativa totale nella precedente attività di muratore, ma una capacità del 100% in attività adeguate (doc. A 6-1 a 6-11); un esame RM del rachide lombare del 30 giugno 2011 (doc. A 33- 7); una perizia psichiatrica del 2 dicembre 2011, in cui è evidenziata la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione mista ansio- so-depressiva (ICD 10 F 43.22) ed una riduzione della capacità lavorativa del 10%, per motivi psichici, sia nella precedente attività sia in attività sostitutive adeguate, e ciò a decorrere dal mese di settembre del 2011 (doc. A 44-1 a 44-9); una nuova perizia reumatologica, del 2 aprile 2012, del dott. C._______ (doc. A 55-1 a 55-12), da cui risulta che nell'attività di muratore, l'assicurato presenta una diminuzione del rendimento
C-2943/2012 Pagina 3 del 70% a decorrere dal 30 giugno 2011 (doc. A 55-10), ma che, dall'11 dicembre 2008, la capacità lavorativa è del 100% in un'atti- vità confacente (doc. A 55-10). B.b Nel rapporto finale SMR del 13 aprile 2012, il dott. D._______ ha ri- tenuto, in virtù delle risultanze processuali, un'incapacità lavorativa del 60% nella precedente attività di muratore dall'11 dicembre 2008 al 29 giugno 2011, e del 70% dal 30 giugno 2011, ma, dall'11 dicembre 2008, una capacità lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva adeguata (doc. A 56-1 a 56-4). C. Il 27 aprile 2012, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita AI, fondandosi sulle conclusioni di cui al rapporto SMR del 13 aprile 2012. Dal confronto dei redditi, tenuto conto di una riduzione giurisprudenziale del 18%, è ri- sultato un grado d'invalidità del 33%, insufficiente per poter beneficiare di una rendita AI svizzera (doc. A 59-1 a 59-3). D. Il 31 maggio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione, mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una mezza rendita d'invali- dità eventualmente di una rendita maggiore da agosto del 2011, il danno alla salute avendo ripercussioni maggiori di quanto ritenuto anche nell'e- spletamento di un'attività sostitutiva adeguata (doc. TAF 1). E. Con risposta del 29 agosto 2012, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame. Dalla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 27 agosto 2012 emerge che, anche tenuto conto di un'incapacità lavorati- va del 10% per motivi psichici a partire da settembre 2011, il grado di in- validità del 31% (secondo un nuovo confronto dei redditi), è insufficiente per poter beneficiare di una rendita AI svizzera (doc. TAF 7). F. Nella replica del 18 ottobre 2012, l'interessato ha semplicemente rinviato alle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso (doc. TAF 9). G. Il 20 dicembre 2012, il ricorrente ha inoltrato un referto di visita speciali- stica del 30 ottobre 2012 (doc. TAF 11).
C-2943/2012 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio- ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez-
C-2943/2012 Pagina 5 za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com- prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
C-2943/2012 Pagina 6 giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, im- mediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). 3.1.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 29 gennaio 2010. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI preve- de che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI). 3.1.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura- zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa- zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momen- to in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati- vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non- ché art. 4, 28 e 28a LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
C-2943/2012 Pagina 7 anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con- sid. 3 e 4). Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione (doc. A 14-1). Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abi- tualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu- to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an- no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
C-2943/2012 Pagina 8 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di- ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red- diti). 6.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c; cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3). 6.3 Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli or- gani dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializ- zato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osser- vazioni approfondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affi- dabilità (DTF 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). Per quanto at- tiene alle perizie/rapporti medici di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici so- no atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordina- ta dall'amministrazione (DTF 125 V 351). 7. Le perizie reumatologiche del dott. C., del 2 giugno 2009 rispetti- vamente 2 aprile 2012, nonché quella psichiatrica della dott.ssa F., del 2 dicembre 2011, si fondano su informazioni fornite dalla
C-2943/2012 Pagina 9 persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento del ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insor- gente nonché sulla documentazione medica agli atti (con particolare rife- rimento all'esame RM del rachide lombare del 30 giugno 2011 [doc. A 33- 7]). I rapporti di perizia comportano un'introduzione, l'anamnesi, informa- zioni tratte dall'incarto, indicazioni del peritando, la diagnosi nonché la di- scussione. Tali perizie possono pertanto essere considerate un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata. Dalle stesse emerge che il ricorrente soffre segnatamente di sindrome lombospondilo- gena cronica prevalentemente a sinistra con caratteristiche di claudicatio spinale su canale spinale ristretto su base degenerativa in L4/L5 con pro- tusione discale L4/L5, protrusione discale mediana paramediana sinistra L5/S1, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lom- bare, protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa cervicodorsale, de- stroconvessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare e nota artrosi acromeoclaveare a sinistra (doc. A 55) nonché di sindrome da di- sadattamento e reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22 [doc. A 44]). 8. Certo, il ricorrente contesta il valore probatorio di tali perizie, facendo rife- rimento in particolare al rapporto medico del dott. G._______ del 28 set- tembre 2011 – nel quale si valuta nel 50% l'incapacità lavorativa dell'in- sorgente sia nella precedente attività che in una sostitutiva adeguata (doc. A 38-1 a 38-4) – rispettivamente al referto del 30 ottobre 2012 della dott.ssa H._______ (doc. TAF 11), la quale indica segnatamente che ri- spetto ‹‹ad analogo esame del 2008, peggioramento della discopatia con- forme con il peggioramento clinico››. Tuttavia, questo Tribunale rileva che il dott. G._______ si limita ad apprezzare differentemente l'incidenza delle affezioni note di cui soffre il ricorrente, ma senza giustificare in maniera circostanziata la sua valutazione e senza che emergano dal suo rapporto elementi atti a mettere in discussione le conclusioni delle perizie del dott. C._______ e della dott.ssa F.. Per quanto attiene al referto di vi- sita specialistica del 30 ottobre 2012 della dott.ssa. H., peraltro di data posteriore alla decisione impugnata, lo stesso fa pure riferimento a patologie note, ma non spiega a partire da quando vi sarebbe stato il peggioramento clinico evocato e quali conseguenze avrebbe sulla capaci- tà lavorativa dell'assicurato, fermo restando che il menzionato peggiora- mento invocato non è supportato da elementi oggettivi, desumibili segna- tamente da un nuovo esame RM posteriore a quello del giugno 2011 ed effettuato fino alla data della decisione impugnata. In conclusione, i do-
C-2943/2012 Pagina 10 cumenti in questione non sono chiaramente suscettibili di giustificare dubbi sufficienti sulla pertinenza delle conclusioni peritali agli atti (cfr. considerando 7 del presente giudizio). 9. Sulla scorta in particolare delle risultanze delle perizie del dott. C._______ (reumatologia) e della dott.ssa F._______ (psichiatria), questo Tribunale non ha alcun motivo di scostarsi dalla valutazione medica del caso, secondo la quale sussiste in sostanza, per motivi reumatologici, un'incapacità lavorativa nella precedente attività di muratore del 60% a decorrere dall'11 dicembre 2008 e del 70% dal 30 giugno 2011, ma, sem- pre dall'11 dicembre 2008, una capacità residua del 100% in attività sosti- tutive adeguate, nonché, per motivi psichici, un'incapacità lavorativa del 10% in qualsiasi attività a partire da settembre del 2011, non considerata per svista nel rapporto finale SMR del 13 aprile 2012. Tale svista, come si vedrà di seguito, è altresì senza effetti sostanziali sul risultato del confron- to dei redditi, il grado di invalidità restando inferiore al 40%. 10. 10.1 Il consulente del Servizio integrazione professionale dell'AI del Can- tone E._______ ha ritenuto, nell'ambito del calcolo comparativo dei reddi- ti, che il ricorrente avrebbe potuto svolgere un'attività semplice e ripetitiva confacente al suo stato di salute. Occorre quindi verificare se delle attività di sostituzione siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art. 16 LPGA). 10.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per il ricorrente di esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale osserva che nel momento in cui è stato accertato – il 2 dicembre 2011 e il 2 aprile 2012 (cfr. le perizie psichiatrica e reumatologica) – che l'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata era medicalmente esigibile al massimo al 90%, il medesimo aveva 59 anni (2011) e quasi 60 (2012). Non aveva dunque ancora raggiunto, anche se per poco nella misura in cui è fatto ri- ferimento all'ultima perizia reumatologica, l'età a partire dalla quale la giu- risprudenza considera che di principio non esiste più la possibilità realisti- ca di mettere a profitto la residua capacità lavorativa sul mercato del lavo- ro generale supposto equilibrato (DTF 138 V 457 e sentenza del Tribuna- le federale 9C_728/2012 del 31 dicembre 2012 consid. 5.1). Questo Tri- bunale osserva peraltro che ad ogni buon conto all'insorgente, che duran- te la sua carriera professionale ha svolto pure le attività di gestore di un bar/ristorante (dal 1995/96 al 2004 [doc. A 44-2]) e gestore di una sala
C-2943/2012 Pagina 11 giochi (per alcuni mesi nel 2009 [doc. A 44-2]), si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili, con mansioni semplici e ripe- titive, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Un adattamento del posto di lavo- ro alle sue condizioni di salute non risulta altresì necessario rispettiva- mente appare di semplice realizzazione. Infine, va rilevato che un even- tuale rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire almeno ancora per 5 anni (fino all'età di pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto, discende che chiaramente poteva comunque essere ragione- volmente preteso dal ricorrente che avesse a mettere a profitto la sua re- sidua capacità lavorativa in attività leggere adattate su un mercato del la- voro equilibrato, circostanza che peraltro neppure ha contestato in sede di ricorso in relazione all'età. 11. Ritenuto che, a far tempo dall'11 dicembre 2008 fino al settembre del 2011, l'insorgente è abile al 100% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, dopodiché la capacità lavorativa è ridotta del 10% per problemi di natura psichica, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore. 11.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo per la determi- nazione del grado d'invalidità (raffronto dei redditi), che quello effettuato nel preavviso, e nei relativi allegati, dall'Ufficio AI del Cantone E._______ del 27 agosto 2012 (doc. TAF 7) – trasmessi all'insorgente mediante il provvedimento del 24 settembre 2012 di questo Tribunale (doc. TAF 8) – è rimasto incontestato. 11.2 Nel citato preavviso è stato segnalato che il reddito da valido, di fr. 76'100.-, menzionato nella decisione impugnata non trova riscontro negli atti di causa e non può essere ritenuto. Negli stessi si trovano degli e- stratti del conto salario della ditta B._______ secondo i quali il salario soggetto ad AVS dell'insorgente per il 2008 ammontava a fr. 62'854.- (doc. A 12-11, v. anche estratto del conto individuale agli atti [sulla possi- bilità che il reddito senza invalidità sia determinato sulla base dell'iscrizio- ne del reddito {AVS} sul conto individuale {CI}, cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_671/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1 e 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 consid. 2.1.2]). Sempre nel citato atto, e considerato al- tresì che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe verosimilmente continuato ad esercitare l'attività di muratore, è stato pure fatto riferimen- to, quale reddito da valido, alla somma di fr. 66'174.- di cui alla tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio fede-
C-2943/2012 Pagina 12 rale di statistica (ISS 2008, valore mediano, settore costruzioni, livello e- sigenze 4, uomini, adeguato all'orario lavorativo settimanale del settore ed indicizzato al 2010). Il dato statistico di fr. 66'174.- (più favorevole al ri- corrente) è poi stato utilizzato per il confronto dei redditi. Per sovrabbon- danza, può ancora essere rammentato che secondo giurisprudenza i guadagni supplementari, rispetto al reddito base, risultanti da lavoro stra- ordinario possono essere presi in considerazione solo a determinate con- dizioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_592/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4 e 5 nonché relativi riferimenti). Nel caso concreto, non so- no però stati fatti valere, o risultano altrimenti chiaramente dalle carte processuali, dei guadagni supplementari rispetto al reddito base. Non vi è neppure ragione di ritenere che in un'occupazione analoga presso un al- tro datore di lavoro (la ditta B._______ essendo fallita nel febbraio del 2010 [doc. A 12-5]), al ricorrente sarebbero in futuro stati versati supple- menti al salario in aggiunta al reddito base. 11.3 Quale reddito da invalido, partendo da un salario base di fr. 61'754.-, è stato ottenuto il valore di fr. 45'574.-, tenuto conto di una deduzione del 18% (non contestato) per circostanze personali e professionali (DTF 126 V 75) e del 10% per incapacità lavorativa residua. 11.4 Contrapponendo il reddito senza invalidità di fr. 66'174.- a quello con invalidità di fr. 45'574.- discende un grado di invalidità del 31.13% ([{66'174 – 45'574} x 100] : 66'174 = 31.13%). Quand'anche si fosse piut- tosto fatto riferimento ai dati statistici del 2010, ancora leggermente più favorevoli al ricorrente e già disponibili (ISS 2010, valore mediano, settore costruzioni, livello esigenze 4, uomini), il salario da valido sarebbe stato di 66'268.80 (ossia: fr. 5'310 : 40 [salario base su 40 ore settimanali] x 41.6 x 12) e quello da invalido di fr. 45'139.40 (partendo da un reddito base di fr. 61'164.50), il grado di invalidità, del 31.88%, sarebbe stato quasi iden- tico ([{66'268.80 – 45'139.40} x 100] : 66'268.80 = 31.88%). Peraltro, an- che in caso di adattamento della riduzione giurisprudenziale ad un multi- plo di 5 (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.5), portandolo per esempio al 20 o al 25%, non si otter- rebbe comunque un grado di invalidità pari o superiore al 40%. 12. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi- ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art.
C-2943/2012 Pagina 13 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'al- tro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifesta- mente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ri- corso può essere resa a giudice unico. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insor- gente stesso il 2 luglio 2012. 13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2943/2012 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente. L'an- ticipo spese di fr. 400.-, versato il 2 luglio 2012, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: