B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2853/2011

S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 2 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Ruth Beutler, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, patrocinato dall'UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica, Sig. Ludovico Gentile, Via Peri 2A, Casella postale 5685, 6901 Lugano, ricorrente,

Contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

C-2853/2011 Pagina 2

Fatti: A. A., alias B., cittadino della Guinea-Bissau, nato il ... (di- chiaratosi anche nato il ..., rispettivamente il ...), è entrato in Svizzera una prima volta nel 1997 e quindi il 4 luglio 1999, depositando una do- manda d'asilo. Il 27 agosto successivo l'Ufficio federale degli stranieri emetteva nei suoi confronti, a motivo di entrata illegale, un divieto d'entra- ta valido sino al 28 agosto 2002. Chinatosi sulla domanda di asilo il 21 ot- tobre 1999, l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito: UFR) ha deciso di non entrare nel merito della domanda, decretando inoltre l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. B. Il 15 novembre successivo A._______ è stato condannato con decreto d'accusa dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per infrazione all'art. 19a della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle so- stanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla multa di fr. 100.-. C. Il 17 gennaio 2001 dall'unione dell'interessato con C., cittadina svizzera nata il ..., è nato D.. D. Con decreto d'accusa del 21 gennaio 2002 l'interessato veniva nuo- vamente condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per infra- zione all'ormai abrogata legge federale concernente la dimora e il domici- lio degli stranieri (LDDS, FF 1996 II 1), in particolare per essere rientrato illegalmente in Svizzera il 30 maggio 2001, nonostante fosse a cono- scenza del divieto d'entrata emesso nei suoi confronti dalle autorità del Canton Zurigo valido sino al 28 agosto 2002, e per aver quindi soggiorna- to dal 30 maggio al 2 giugno 2001 a Mezzovico presso C., alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. E. Il 7 novembre 2003 A. e C._______ hanno contratto matrimonio civile. L'interessato ha quindi ottenuto il permesso di dimora annuale vali- do sino al 6 novembre 2004. Esso è stato rinnovato successivamente con scadenza al 6 novembre 2005 e ancora al 6 novembre 2006. A._______ ha ancora ottenuto un permesso B con scadenza al 30 giugno 2007, rin- novato in seguito con scadenza al 30 giugno 2008, 2009, 2010 e 2011.

C-2853/2011 Pagina 3 Contestualmente, nel giugno del 2006, i coniugi hanno deciso di separar- si, con regolamentazione dell'autorità parentale nei confronti del figlio comune (procedura di misura a protezione dell'unione coniugale del 26 settembre 2006 presso la Pretura di Lugano). In particolare, secondo il verbale di udienza del 14 giugno 2007, è stato riconosciuto al padre un diritto di visita in ragione di un giorno alla settimana dalle 9.00 alle 17.00 con passaggio presso il Punto d'Incontro, ed è stato a lui fissato un con- tributo di mantenimento per il figlio di fr. 600.- al mese. In seguito, con sentenza del 5 gennaio 2011, il Pretore del Distretto di Lugano ha pro- nunciato il divorzio dei coniugi A._______ e C., affidando l'autori- tà parentale alla madre e regolando il diritto di visita in ragione di un'ora ogni 15 giorni da effettuarsi essenzialmente presso il Punto d'Incontro di Casa S. Elisabetta. F. Con sentenza cresciuta in giudicato, emessa l'8 novembre 2010 del Pre- sidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, l'interessato è sta- to condannato per infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla pena detentiva di 17 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Richiamata codesta sentenza, il 10 febbraio 2011 la Sezione della popolazione (in seguito: SPI) ha revocato il permesso di dimora all'interessato, imponendogli inol- tre di lasciare il territorio svizzero entro il 31 marzo 2011. Tale provvedi- mento è cresciuto in giudicato. G. Alle decisioni giudiziarie e amministrative sopra menzionate ha fatto se- guito la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) che il 14 aprile 2011 ha pronunciato nei confronti di A. un divieto d'entrata con scadenza il 13 aprile del 2026, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr), per infrazione parzial- mente aggravata e contravvenzione alla LStup. L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione nel sistema d'informazione Schengen - SIS. H. Il 17 maggio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo a questo Tribunale la restituzione del permesso B e l'autorizzazione all'esercizio di una attività lavorativa. Il ricorrente ha inoltre postulato la restituzione dell'effetto sospensivo al ri- corso, nonché il gratuito patrocinio. L'interessato fa in particolare valere

C-2853/2011 Pagina 4 che il ricorso sarebbe fondato poiché, considerando la condanna penale emessa dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, egli avrebbe già "pa- gato il debito con la giustizia". Inoltre l'effetto sospensivo gli permettereb- be di riprendere la propria attività lavorativa e far fronte agli impegni se- gnatamente nei confronti del figlio. I. Con osservazioni del 14 giugno 2011, l'UFM ha osservato che il compor- tamento dell'interessato "urta palesemente contro l'interesse pubblico", di modo che, sebbene si debba costatare la presenza in Svizzera del figlio e della ex compagna, l'interesse pubblico al suo allontanamento prevale su quello privato a restarvi. J. Chiamato inoltre ad esprimersi in merito al rispetto del diritto di essere sentito, l'UFM ha osservato, con scritto del 21 giugno 2011, di non aver potuto ossequiare a tale principio poiché A._______ ha lasciato la Svizze- ra senza lasciare alcun recapito, come del resto accertato il 1° aprile 2011 dalla polizia cantonale ticinese (cfr. rapporto informativo). K. Con replica del 6 luglio 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni. L. Con decisione incidentale del 11 luglio 2011 il presente Tribunale ha re- spinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, rilevan- do che nella fattispecie sussisteva un interesse pubblico preponderante all'immediata attuazione della decisione adottata dall'autorità di prime cu- re, prevalente rispetto all'interesse privato del ricorrente a sfuggire all'e- secuzione della stessa durante la procedura ricorsuale. Il 13 settembre successivo il Tribunale amministrativo federale ha inoltre respinto la ri- chiesta di assistenza giudiziaria, permettendo al ricorrente, con decisione incidentale successiva del 23 settembre 2011, di rateizzare il pagamento in 3 rate. M. Nel frattempo, dopo essersi reso irreperibile, il 3 luglio 2011 l'interessato è stato sorpreso a Lugano e posto in stato di fermo. Con decreto di accusa del giorno seguente, avverso il quale l'interessato ha interposto opposi- zione, è stato quindi condannato alla pena detentiva di 50 giorni per infra- zione e contravvenzione alla LStup. Sempre il medesimo giorno la SP ha

C-2853/2011 Pagina 5 disposto la sua carcerazione per la durata di 6 mesi in vista di rinvio coat- to. Questa misura è stata quindi convalidata dal Giudice delle misure co- ercitive (decisione del 7 luglio 2011). Il 15 dicembre 2011 la SP ha chiesto una proroga di 6 mesi della carcerazione amministrativa, in vista dell'otte- nimento dei suoi documenti di legittimazione. A tale provvedimento, con- fermato dal Giudice sostituto delle misure coercitive, l'interessato ha fatto dapprima ricorso al Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM), il quale lo ha confermato (sentenza del 6 febbraio 2012), e quindi anche al Tribunale federale (in seguito TF), che parimenti ha rilevato la fondatezza e correttezza delle decisioni cantonali (sentenza del 21 marzo 2012). N. Nel quadro del ricorso davanti a codesto Tribunale, con duplica del 28 di- cembre 2011, l'UFM ha ribadito le proprie argomentazioni rilevando che l'interessato è palesemente lesivo dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblici di modo che un provvedimento quale quello emesso risulta esse- re giustificato. O. Con osservazioni del 18 gennaio 2012 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni sottolineando che egli non rappresenta un grave peri- colo per l'ordine e la sicurezza pubblici e che l'UFM ha violato sia il prin- cipio della proporzionalità, infliggendo un divieto d'entrata per 15 anni, sia il proprio diritto di essere sentito, sia l'art. 8 della Convenzione del 4 no- vembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon- damentali (in seguito: CEDU), essendo che in Svizzera rimarrebbe il pro- prio figlio minorenne. Il 1° febbraio 2012 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.

Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge fe-

C-2853/2011 Pagina 6 derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM

  • il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nel- la presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri- bunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da- vanti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre- sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurispru- denza ivi citata). 4. Nel gravame il ricorrente si è prevalso della violazione del suo diritto di essere sentito, poiché egli non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi prima dell'emissione della decisione. Occorre dunque dapprima esamina- re tale censura di natura formale. 4.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in parti- colare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire pro- ve circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

C-2853/2011 Pagina 7 prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, con- sid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinata- ri e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sen- tenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giu- dice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap- prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu- dizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di di- ritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è co- munque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, sen- za arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista forma- le, il diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è im- plicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne osta- coli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giuri- sprudenza ivi citata). 4.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio- lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sa- nata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso

C-2853/2011 Pagina 8 disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara- zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio- ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi- va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im- perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi- zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva- mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giuri- sprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave viola- zione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresente- rebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritar- di inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata). 4.3. Nella fattispecie, l'interessato non è stato sentito prima dell'emissione del provvedimento e la motivazione dello stesso è senz'altro succinta. Allo stadio attuale della procedura è tuttavia giustificato – alla luce della preci- tata giurisprudenza – rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità in- feriore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto difendersi corretta- mente e che nell'ambito dello scambio degli scritti l'autorità inferiore ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ri- corso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferio- re. Occorre inoltre rilevare che, secondo il rapporto informativo della poli- zia del 1° aprile 2011, il ricorrente all'epoca dell'emanazione della deci- sione impugnata si è reso irreperibile. Visto quanto precede, la violazione del diritto di essere sentito deve essere considerata sanata. 5. Il ricorrente nel suo gravame, oltre a postulare l'annullamento del divieto di entrata, chiede la restituzione del permesso B nonché di essere auto- rizzato a riprendere la propria attività (ricorso, pag. 5). Occorre a tale proposito osservare che oggetto della presente procedura è un divieto d'entrata, il quale impedisce alla persona interessata l'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen anche per un soggiorno limitato. Un'eventuale revoca del provvedimento querelato non significa che la

C-2853/2011 Pagina 9 persona toccata da detta misura possa di seguito stabilirvisi indetermina- tamente svolgendo un'attività lavorativa. La richiesta formulata dal ricor- rente esula perciò dall'oggetto della causa. Nel caso di specie, le autorità competenti, segnatamente le autorità cantonali, hanno già avuto modo di statuire in merito alla questione: in particolare il permesso di dimora in Ti- cino, rilasciato a favore dell'interessato, è stato revocato il 10 febbraio 2009 dalla SP, decisione alla quale il ricorrente non si è opposto. Di conseguenza, la conclusione tendente al rilascio del permesso di di- mora è inammissibile. 6. 6.1. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine- renti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con- trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'infor- mazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (e- lencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regola- mento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at- traversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au- torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re- lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 6.2. Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schen- gen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato uni- camente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di

C-2853/2011 Pagina 10 obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di allontanamento. Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata consul- tata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS. 7. 7.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla nor- mativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 7.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontana- mento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la si- curezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione pre- liminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può es- sere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). In- fine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospen- derlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 7.3. Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so- vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter- mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli- ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti- tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici

C-2853/2011 Pagina 11 segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio- ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem- pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe- derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 7.4. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti- vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag- gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or- dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 8. 8.1. Dalle risultanze agli atti emerge segnatamente che:

  • il 15 novembre 1999 l'interessato è stato condannato con decreto d'ac- cusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino, cresciuto in giudicato, per contravvenzione alla LStup al pagamento della multa di fr. 100.-.
  • il 21 gennaio 2002 A._______ è stato invece condannato, sempre con decreto di accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino, per infrazio- ne alla già LDDS, segnatamente per entrata illegale in Svizzera e sog- giorno nel territorio svizzero, alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente.
  • infine, in data 8 novembre 2010, l'interessato è stato condannato con decisione del Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano per infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla LStup alla pena di 17 mesi sospesi condizionalmente.

C-2853/2011 Pagina 12 Con riferimento alle condanne menzionate, il presente Tribunale sottoli- nea la repentina violazione all'ordinamento giuridico svizzero: infatti entra- to in Svizzera nel luglio del 1999, nel settembre l'interessato violava già la LStup. Ben più grave appare però la condanna più recente del 2010. In- fatti A._______ per più di due anni e in diverse località del Cantone Tici- no, ha venduto in più occasioni circa 319 grammi di cocaina, offerto in più occasioni circa 30 grammi di cocaina, venduto in più occasioni circa 150 grammi di marijuana, nonché offerto in più occasioni circa 50 grammi di marijuana (sentenza Corte delle assise correzionali di Lugano dell'8 no- vembre 2010, pag. 6). 8.2. I reati di droga di cui si è reso colpevole l'interessato sono considerati gravi e giustificano l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traf- fico degli stupefacenti, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazio- ne sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pe- ricolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribu- nale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legit- tima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in seguito CGCE) (DTF 129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo titolo giova rile- vare come secondo la giurisprudenza di codesta Corte, il semplice con- sumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordi- ne pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giu- stizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giuri- sprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b ch. 1). 8.3. Visto quanto precede, vi è ragione di considerare oggettivamente gravi le infrazioni commesse dal ricorrente, tali da minacciare un interes- se fondamentale della società in conformità con la giurisprudenza sino ad oggi sviluppata. Inoltre, con tali atti, il ricorrente ha dimostrato di rappre- sentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legittimare l'a-

C-2853/2011 Pagina 13 dozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Infine l'aver de- linquito sistematicamente, e il non aver voluto collaborare con le autorità svizzere nell'ottenimento dei propri documenti di legittimazione, durante la propria detenzione in vista del rimpatrio, dimostra come egli non sia in grado o non abbia alcuna volontà di attenersi all'ordine vigente e pertanto il pericolo di recidiva sussiste tutt'oggi. Ne discende che l'autorità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un di- vieto d'entrata nei suoi confronti. 9. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, re- sta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 15 anni sino al 2026, rispetta il prin- cipio di proporzionalità. 9.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap- prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor- zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situa- zione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridi- co minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. integralmente rielabora- ta, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragio- nevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'inte- resse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel con- testo della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato. 9.2. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente efferati per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensi- bili, quali la salute pubblica. Egli ha commesso ripetute infrazioni e con- travvenzioni alla LStup. Quanto agli interessi privati dell'interessato, se- gnatamente la sua lunga lontananza dal Paese d'origine, la probabile dif- ficoltà di trovare un impiego in questo Paese a causa delle difficili condi- zioni economiche e politiche non permettono di ritenerli preponderanti ri-

C-2853/2011 Pagina 14 spetto all'interesse pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera. Date le circostanze, il Tribunale considera che la ponderazione degli inte- ressi in presenza conduca a considerare che l'interesse pubblico al man- tenimento della misura di allontanamento della durata di 15 anni sia pro- porzionata allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura conformemente all'art. 67 cpv. 3 LStr. 10. 10.1. A._______ ha inoltre invocato la violazione dell'art. 8 CEDU sottoli- neando che la decisione dell'autorità di prime cure comporterebbe la pri- vazione del rapporto famigliare con il proprio figlio minorenne domiciliato in Svizzera. Un analogo esame della proporzionalità si impone quindi an- che nell'ottica di questa norma. 10.2 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit admi- nistratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garan- tisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corri- sponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte- nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Ec- cezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un dirit- to di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizza- zione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch auf- grund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für

C-2853/2011 Pagina 15 Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita pri- vata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Occorre ancora ricordare che la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta (DTF 135 I 143 consid. 2). Infatti, conformemente all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'inte- resse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.3 e 4.4 e la giurisprudenza ivi citata concernente un per- messo di soggiorno in Svizzera). 10.3. Per quanto riguarda il rapporto con il figlio D._______ il presente Tribunale costata che quest'ultimo è stato affidato alla madre la quale ne ha assunto le cure e l'educazione, come pure esercita l'autorità parentale. In questo contesto le relazioni con l'interessato sono state limitate ad in- contri accompagnati presso il "Punto d'Incontro" di Casa S. Elisabetta del- la durata indicativa di un'ora ogni 15 giorni, con possibilità – previo accor- do – di lasciare la struttura purché accompagnato (sentenza della pretura di Lugano del 5 gennaio 2011, pag. 6). In concreto sebbene non si possa negare l'esistenza di un legame affetti- vo tra il figlio, residente in Ticino, e il padre qui ricorrente, si deve costata- re l'assenza di una relazione stretta ed intatta nella misura in cui l'autorità parentale, la cura e l'educazione sono state affidate alla madre C.. Pertanto A. non può fondare alcun diritto derivante dall'art. 8 CEDU. Infine il presente Tribunale ricorda che il padre potrà in- trattenere contatti epistolari liberi con il figlio e telefonici due volte alla set- timana.

C-2853/2011 Pagina 16 In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU. 11. In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il Tribu- nale constata che il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 14 gennaio 2011, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'ap- prezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incomple- to i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Es- se sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.

C-2853/2011 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato con rate del 24 ottobre, 21 novembre e 6 dicembre 2011. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. Symic 4112038.1; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

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