B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2829/2024
D e c i s i o n e d e l 18 g i u g n o 2 0 2 4 Composizione
Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia) rappresentato dal Patronato INAS ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, rifiuto di entrare in materia di una domanda di rendita (decisione del 4 aprile 2024).
C-2829/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 4 aprile 2024 l’UAIE ha dichiarato irricevibile la domanda di rendita d’invalidità presentata da A._______ (di seguito: assicurato, in- teressato, ricorrente o insorgente) il 30 dicembre 2020 (doc. TAF 1). 2. Il 7 maggio 2024 l’interessato ha inoltrato ricorso contro la summenzionata decisione, chiedendo la riattivazione della procedura da parte dell’UAIE con conseguente emanazione di una decisione relativa alla domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Egli ha altresì formu- lato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali (doc. TAF 1). 3. Con scritto del 31 maggio 2024 l’UAIE ha comunicato a questo Tribunale di aver emesso la decisione del 29 maggio 2024 con cui ha assegnato al ricorrente un quarto di rendita di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2021 (doc. TAF 4). 4. Con scritto del 7 giugno 2024, il rappresentante del ricorrente ha indicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso del 7 maggio 2024, essendo venuto meno l’elemento litigioso e meglio la mancata emanazione di una decisione di merito. Egli ha inoltre chiesto delucidazioni in merito alla richiesta di gra- tuito patrocinio (doc. TAF 5). 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assi- curazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
C-2829/2024 Pagina 3 5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile. 6. Questo Tribunale constata che il ricorrente, nel menzionato scritto del 7 giugno 2024, ha indicato di desistere, senza condizioni e senza riserve, dal suo ricorso del 7 maggio 2024. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 4 aprile 2024 e avendo l’UAIE emanato la decisione di merito pretesa dal ricorrente con il gravame. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva d’oggetto. 9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 23).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2829/2024 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-2829/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è priva d’oggetto. 4. Non si attribuiscono ripetibili. 5. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2829/2024 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: