B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2723/2021

S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 2 2 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Beat Weber, Regina Derrer, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, (Italia) ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione vecchiaia, ammontare della rendita (decisione su opposizione del 10 maggio 2021).

C-2723/2021 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, residente in Italia, nato il (...) 1953, coniugato dal (...) 1984 (e separato dal [...] 2006), con due figli, nati nel 1986 e nel 1988 (doc. 16 pag. 5-8 e doc. 18 dell’incarto della Cassa svizzera di com- pensazione [CSC]), ha lavorato in Svizzera perlomeno nel 1976, nonché dal 1979 al 1993 presso diversi datori di lavoro solvendo regolari contributi all’AVS (doc. CSC 50 pag. 2). B. B.a In data 30 luglio 2019 l'assicurato ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. CSC 5 pag. 6 e doc. CSC 6). Per il tramite dell’Istituto Na- zionale di Previdenza Sociale (INPS) di B. il 25 novembre 2019 sono stati trasmessi i moduli E202 (istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia, doc. CSC 5 pag. 1-8), E205 (attestato concernente la carriera assicurativa in Italia, doc. CSC 4) ed E207 (attestato concernente la car- riera assicurativa del lavoratore, doc. CSC 5 pag. 9-10). B.b Dal conto individuale del richiedente del 23 dicembre 2019 figurava che aveva lavorato in Svizzera presso la C._______ AG (di seguito: C._______ AG) di D._______ (AG) dal 1990 al 1992 compresi, nonché da gennaio a luglio 1993 (doc. CSC 9 pag. 2). L'amministrazione ha quindi calcolato la prestazione (doc. CSC 20) e, mediante decisione dell’11 giu- gno 2020 (doc. CSC 23), erogato, in favore di A., una rendita or- dinaria di vecchiaia dal 1° dicembre 2018 dell'importo di fr. 133.- mensili, per avvenuto compimento del 65° anno di età. L’importo è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 3 anni e 7 mesi, ad accrediti per com- piti educativi di 3 anni, alla scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo me- dio determinante di fr. 55'458.-. C. C.a In data 23 giugno/8 agosto 2020, agendo per il tramite del E., A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento, fa- cendo presente di aver lavorato in Svizzera anche negli anni 1970-1971 presso la ditta F._______ (recte: G._______ AG), con sede nel Canton Lu- cerna, dal 1972 al 1975 presso la ditta H._______ di D., nonché, ininterrottamente, dal 1976 al 1993 presso la C. AG (doc. CSC 24 pag. 1 e 26 pag. 1). A riprova di questa circostanza l’assicurato ha prodotto copie dei certificati di assicurazione rilasciati dalla Kran

C-2723/2021 Pagina 3 kenfürsorge della Winterthur assicurazioni (di seguito: KFW) relativi agli anni 1988-1990, dei certificati personali del 1993 e 1997 rilasciati dalla Win- terthur Vita su incarico della fondazione di previdenza del personale (Per- sonalvorsorgestiftung) della C._______ AG, nonché i conteggi dello stipen- dio inerenti gli anni 1987-1989 relativi alla C._______ AG (doc. CSC 24 pag. 3-7, 26 pag. 4-24). C.b L'amministrazione ha quindi svolto ricerche in relazione all’esistenza di contributi in favore dell’assicurato presso la Cassa di compensazione 66 SSIC (Società Svizzera degli Impresari-Costruttori) Consimo (Aus gleichskasse 66 SBV [Schweizerischer Baumeisterverband] Consimo; di seguito: Cassa di compensazione Consimo) per il periodo compreso tra il 1976 e il 1993 (doc. CSC 34), presso la Cassa di compensazione del Can- ton Lucerna (Wirtschaft, Arbeit, Soziale Ausgleichskasse Luzern [WAS Lu- cerna]) per gli anni 1970-1971 (doc. CSC 35), presso l’istituto delle assicu- razioni sociali del Canton Argovia (Sozialversicherungsanstalt Aargau [SVA Argovia]) per il periodo 1972-1975 (doc. CSC 36), nonché presso il Co- mune di I._______ (Argovia) riguardo ai periodi di soggiorno sul proprio territorio del richiedente negli anni 1972-1993 (doc. CSC 37). C.c C.c.a Mediante scritto del 14 dicembre 2020 il WAS Lucerna ha comuni- cato di non possedere un conto individuale dell’interessato e chiesto la pro- duzione di certificati/estratti di salario e relativi estratti bancari per gli anni 1970-1971 (doc. CSC 39). C.c.b Il 16 dicembre 2020 l’Ufficio controllo abitanti di I._______ ha comu- nicato che l’interessato, a beneficio di un permesso C, aveva risieduto sul territorio comunale dal 15 novembre 1989 al 31 luglio 1993, momento in cui ha lasciato definitivamente la Svizzera ed è partito per l’Italia (doc. CSC 38 pag. 3). C.c.c Dal canto suo in data 4 gennaio 2020 il SVA Argovia ha chiesto all’au- torità inferiore di indicare l’indirizzo dei datori di lavoro H./C. (recte: H., 1972-1975) o produrre certificati di salario (doc. CSC 42). C.c.d Dalle informazioni fornite il 12 marzo 2021 dalla Cassa di compen- sazione Consimo (doc. CSC 45, in particolare pag. 3-4), alla quale la C. AG ha versato contributi dal 1° gennaio 1979 (doc. CSC 40), è emerso che A._______ aveva corrisposto contributi per le attività svolte da

C-2723/2021 Pagina 4 luglio a settembre 1976 presso la G._______ AG, nonché presso la C._______ AG nel periodo da marzo a dicembre per gli anni 1979-1984, per tutto l’anno dal 1985 al 1992 e da gennaio a luglio nel 1993. C.d Alla luce degli accertamenti esperiti, che hanno portato alla modifica del conto individuale, in cui sono stati iscritti anche i periodi contributivi da luglio a settembre 1976, da marzo a dicembre per gli anni 1979-1984 e per l’integralità degli anni 1985-1989 (doc. CSC 50 pag. 2), con decisione su opposizione del 10 maggio 2021 (doc. CSC 52) l’autorità inferiore ha rico- nosciuto una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 550.- mensili dal 1° dicem- bre 2018 (fr. 555 dal 1° gennaio 2019 e fr. 559 dal 1° gennaio 2021), im- porto calcolato in base ad un periodo contributivo di 13 anni e 10 mesi, ad accrediti per compiti educativi di 5 anni, alla scala delle rendite 13 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 48'756.-. C.e Con scritto del 10 maggio 2021 (doc. CSC 53) l’amministrazione ha quindi comunicato all’assicurato la sostituzione della decisione dell’11 giu- gno 2020 (doc. CSC 23) con la decisione su opposizione del 10 maggio 2021 (doc. CSC 52), con la quale l’opposizione dell’interessato (doc. CSC 24 pag. 1 e 26 pag. 1) è stata parzialmente accolta. D. Con ricorso del 4 giugno 2021 (doc. TAF 1 e allegati), sottoscritto anche dal E._______ (a cui non è tuttavia stato attribuito mandato di rappresen- tanza in sede ricorsuale, doc. TAF 5) A., chiede il riconoscimento dei contributi relativi all'attività svolta in Svizzera presso le ditte G. AG, con sede presumibilmente nel Canton Lucerna, dal 1970 al 1971, H., dal 1972 al 1975 e C. AG, dal 1977 al 1978, entrambe con sede a D.. E. Nella risposta al gravame del 7 settembre 2021 la CSC propone la reie- zione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 3). F. Invitato il 17 settembre 2021 (doc. TAF 5) dalla Corte adita a replicare e a trasmettere documenti atti a dimostrare che aveva lavorato e pagato i con- tributi AVS/AI anche nei periodi contestati, l'assicurato non ha reagito. Egli non ha dato seguito neppure alla richiesta di produrre una procura munita della data e della propria firma manoscritta in originale giustificante i poteri del E..

C-2723/2021 Pagina 5 G. In data 13 dicembre 2021 la giudice dell’istruzione ha invitato l’Ufficio con- trollo abitanti di L._______ ad indicare se dal 1970 al 1989 A._______ e la moglie avevano risieduto nel comune e, in caso di risposta affermativa, a precisare in base a quale tipo di permesso (doc. TAF 9). Le informazioni, di cui si dirà nei considerandi in diritto, sono state trasmesse a questa Corte il 20 dicembre 2021 (doc. TAF 11). H. H.a Il 13 dicembre 2021 la giudice dell’istruzione si è inoltre rivolta all’Axa Winterthur Assicurazioni SA (di seguito Axa Winterthur SA; la fondazione di previdenza del personale della C._______ AG era affiliata presso l’allora Winterthur Vita) al fine di verificare il versamento da parte della C._______ AG, in favore dell’assicurato, di contributi di previdenza durante gli anni 1976-1978 e l’esistenza di una copertura assicurativa per perdita di gua- dagno in caso di malattia tramite la C._______ AG presso la KFW (ora Axa Winterthur) per il medesimo periodo (doc. TAF 10). H.b Con scritto del 6 gennaio 2022 l’assicuratore ha fornito, per quanto in suo possesso, le informazioni richieste (doc. TAF 12). Del contenuto si ri- ferirà nei considerandi di diritto. I. Le parti non hanno dato seguito all’invito della giudice dell’istruzione del 24 gennaio 2022 a pronunciarsi in merito alla succitata documentazione (doc. TAF 15 e 16).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA.

C-2723/2021 Pagina 6 Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo. 3.1 Il ricorrente sostiene infatti di aver esercitato un'attività lavorativa sog- getta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nel conto individuale e chiede che gli siano computati anche i periodi dal 1970 al 1975 e dal 1977 al 1978, in cui sostiene di aver lavorato presso le ditte G._______ AG (1970-1971), H._______ di D._______ (1972-1975) e C._______ AG di D._______ (1977-1978). 3.2 Dal canto suo la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto indi- viduale, modificato pendente causa amministrativa (consid. C.d), non es- sendo stato possibile accertare presso le competenti casse di compensa- zione il versamento di contributi nel corso degli anni oggetto di contesta- zione. 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con- sid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e se- condo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° dicembre 2018 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridi- che è tuttavia il compimento del 65 esimo anno di età da parte del ricorrente,

C-2723/2021 Pagina 7 intervenuto il 6 novembre 2018 (DTF 140 V 154 consid. 7.1; 130 V 156 consid. 5.2; 113 V 98 consid. 2.b). Ne consegue che, in concreto, è di prin- cipio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate even- tuali disposizioni transitorie. 5. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). 6. 6.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e

C-2723/2021 Pagina 8 gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre- visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia- scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordina- ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al- meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi- stenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29 ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS).

C-2723/2021

Pagina 9

Per l’art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l’altro, assicurati in conformità della pre-

sente legge:

  1. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
  2. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;

7.3 Secondo l'art. 29

bis

cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in

particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa non-

ché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di-

cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.

7.4 Per l'art. 29

ter

cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una

persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati

della sua classe d'età.

Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono consi-

derati anni di contribuzione i periodi:

a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato

almeno il doppio del contributo minimo;

c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi

o d’assistenza.

8.

8.1 In base all'art. 30

ter

cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare

i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-

zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.

8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha

luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La

registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il

reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva

espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da

ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un

estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di

lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una

C-2723/2021 Pagina 10 rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante deci- sione. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re- spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es- sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se- condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con- tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me- diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in mi- sura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisi- torio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accre- sciuto (DTF 107 V 7 consid. 2a, 117 V 261 consid. 3d, sentenza del Tribu- nale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni con- crete e credibili. In particolare va rilevato che l’accertamento dell’esercizio di un’attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 8.5 In materia di prova della durata contributiva l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 TF) ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre considerare una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In

C-2723/2021 Pagina 11 altre parole, il permesso di tipo B è assimilato al domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 CC: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affin- ché completasse l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto necessario in- dagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Uf- ficio cantonale degli stranieri) e, presso gli ex datori di lavoro, se ancora esistenti. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002. 9. Nel caso di specie in sede amministrativa il ricorrente ha addotto di avere versato contributi previdenziali non solo per l’integralità degli anni 1990- 1992, nonché da gennaio a luglio 1993 (doc. CSC 9 pag. 2), come am- messo in sede di decisione amministrativa dalla CSC, ma di aver lavorato in Svizzera anche negli anni 1970-1989 (doc. CSC 24 pag. 1 e 26 pag. 1). Alla luce dei documenti trasmessi dall’assicurato e meglio dei certificati della KFW relativi agli anni 1988-1990, dei certificati personali del 1993 e 1997 rilasciati dalla Winterthur Vita su incarico della fondazione di previ- denza del personale della C._______ AG, nonché dei conteggi di salario inerenti gli anni 1987-1989 presso la C._______ AG (doc. CSC 24 pag. 3- 7, 26 pag. 4-24) l’autorità inferiore, in sede di opposizione, ha effettuato delle ricerche supplementari. In particolare le informazioni raccolte presso la Cassa di compensazione Consimo (doc. CSC 45 pag. 3-4) hanno con- fermato che era stato registrato il versamento di redditi dal luglio al settem- bre 1976 (datore di lavoro: G._______ AG), nonché nel periodo marzo- dicembre per gli anni 1979-1984, durante dodici mensilità dal 1985 al 1992 e da gennaio a luglio nel 1993 (datore di lavoro: C._______ AG). Esse hanno quindi permesso di rettificare il conto individuale dell’insorgente ed integrare nel calcolo della rendita di vecchiaia anche i contributi versati nel 1976 e dal 1979 al 1989 (doc. CSC 50 pag. 2). 10. 10.1 Per quanto riguarda i periodi contestati in questa sede gli accerta- menti eseguiti presso la Cassa di Compensazione Consimo, il WAS Lu- cerna, il SVA Argovia e il comune di I._______ non hanno per contro con-

C-2723/2021 Pagina 12 dotto a risultati rilevanti. Per gli anni 1970-1971 il WAS Lucerna ha comu- nicato di non possedere un conto individuale dell’assicurato e chiesto la produzione di documentazione, che dal canto suo il ricorrente non ha pro- dotto (consid. C.c.a). Il SVA Argovia non ha fornito alcuna informazione ine- rente il periodo 1972-1975 (consid. C.c.c). Per quanto attiene il biennio 1977-1978 la Cassa di compensazione Consimo ha indicato che la C._______ AG ha versato contributi solo dal 1° gennaio 1979 (con- sid. C.c.d). Le informazioni fornite dall’ufficio controllo abitanti di I._______ non hanno infine permesso di far luce su eventuali soggiorni in Svizzera dal 1972 al 14 novembre 1989 (consid. C.c.b). 10.2 Dalle ricerche effettuate dal Tribunale adito è inoltre emersa l’impos- sibilità di chiedere delucidazioni agli ex datori di lavoro in merito agli asseriti ulteriori periodi contributivi dell’assicurato. La C._______ AG è stata can- cellata dal registro di commercio nel 2010 (cfr. https://business-moni- tor.ch/de/companies/817613-C.-ag, consultato il 25 novembre 2021). A registro di commercio non figura inoltre nessuna iscrizione relativa alla G. AG e alla ditta H._______ di D._______ (cfr. https://www.zefix.ch/it/search/entity/welcome, consultato il 25 novembre 2021). 10.3 Pendente causa questa Corte ha pure chiesto alcuni chiarimenti all’Axa Winthertur SA, per verificare l’eventuale pagamento di contributi previdenziali in favore dell’assicurato durante gli anni 1976-1978 alla fon- dazione di previdenza del personale della C._______ AG e l’esistenza di un contratto in ambito di assicurazione malattia per perdita di guadagno per il medesimo periodo concluso dalla C._______ AG presso la KFW (ora Axa Winterthur). Alla luce di tali accertamenti non è stato tuttavia possibile raccogliere informazioni utili, ai fini del presente giudizio, per far luce sul suddetto periodo. Al riguardo l’assicuratore ha dichiarato che il ricorrente ha ritirato le proprie prestazioni previdenziali in forma di capitale, preci- sando tuttavia di non disporre di alcun dato riguardante il periodo conte- stato, in particolare a motivo del fatto che la previdenza professionale è divenuta obbligatoria dal 1985. La Axa Winterthur SA ha aggiunto inoltre che l’obbligo contributivo decorre dal compimento del 25esimo anno d’età; poiché l’assicurato nel 1976 aveva 23 anni, ha quindi presunto che non sono stati pagati contributi. Essa ha infine precisato di non disporre di do- cumentazione riguardo all’assicurazione malattia (doc. TAF 12). 10.4 Dalle informazioni fornite dall’autorità comunale su richiesta di questa Corte risulta infine che il ricorrente ha risieduto nel comune di L._______

C-2723/2021 Pagina 13 dal 5 marzo al 29 novembre 1971, dal 7 agosto al 28 settembre 1976, non- ché dal 14 settembre 1984 al 31 gennaio 1990. Egli ha beneficiato di un permesso C dal 5 novembre 1984 al 20 settembre 1992. Dal canto suo la moglie ha soggiornato con il marito nel comune lucernese dal 5 gennaio 1985 al 28 novembre 1989. Non è dato sapere in base a quale permesso (doc. TAF 11). 11. 11.1 Alla luce di quanto appena esposto periodi di contribuzione potreb- bero entrare in linea di conto anche da marzo a novembre 1971 se l’insor- gente era assicurato all’AVS in ragione del suo domicilio in Svizzera (art. 1a cpv. 1 let. a LAVS, cfr. consid. 8.5). Per contro, l’autorità inferiore ha già riconosciuto il versamento di contributi per i restanti periodi di residenza a L._______ (consid. C.d). 11.2 L’art. 13 cpv. 1 LPGA dispone che il domicilio di una persona è deter- minato secondo le disposizioni degli art. 23-26 CC. Per l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC il domicilio di una persona è in principio nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Secondo la giurisprudenza la nozione di domicilio comporta un elemento oggettivo esterno, che consiste nella presenza fisica dell'interessato (resi- denza) ed un elemento soggettivo, cioè l'intenzione di stabilirsi durevol- mente in un determinato luogo (DTF 136 II 405; 137 II 122; 137 III 593; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 13, pag. 131 e 132). Per determinare detta intenzione ci si fonda di principio su circostanze og- gettive – considerate alla stregua di indizi e non di prove (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5) – riconoscibili per i terzi, che permettono di dedurre detta volontà, quali ad esempio il permesso di domicilio, la registrazione al con- trollo abitanti, il deposito degli atti, la situazione abitativa, il pagamento delle imposte ecc. (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405; 125 V 76 con- sid. 2a pag. 77). La volontà della persona è quindi unicamente rilevante se può essere riconosciuta e verificata (DTF 138 V 186 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Per costante giurisprudenza alfine di stabilire dove qualcuno risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (presup- posto soggettivo) ci si chiede quindi di regola dove si trova il centro dei suoi interessi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 133 V 309 consid. 3.1 pag. 312; 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 III 100 consid. 3 pag. 102). Esso va di regola cercato dove gli interessi e i legami famigliari sono più forti (DTF 138 V 186 consid. 3.3.1; SVR 2000

C-2723/2021 Pagina 14 AHV Nr. 2 consid. 5a). Nell'ipotesi in cui vi sia un rapporto duraturo in più luoghi, il domicilio è dato in quello in cui la relazione appare più stretta (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5, ZAK 1982 p. 180). Non è per contro indispensa- bile che l’interessato sia intenzionato a soggiornare per un tempo indeter- minato in un certo luogo, è sufficiente che egli si riproponga di fare di quest’ultimo il centro dei suoi interessi. Questo vale anche nel caso in cui l’interessato, in caso di cambiamento delle circostanze, preveda pro futuro di trasferire il proprio domicilio altrove (DTF 127 V 237 consid. 2c; si con- fronti anche sentenza del TAF C-4952/2015 del 10 luglio 2017 consid. 10.4 e riferimenti ivi citati). 11.3 Dalle carte processuali, in particolare dalle informazioni fornite dai co- muni di I._______ e L., risulta che il ricorrente ha risieduto in Sviz- zera per 9 mesi nel 1971, per 2 mesi nel 1976, nonché ininterrottamente dal settembre 1984 al luglio 1993, a beneficio di permessi C dal 5 novem- bre 1984 al 31 luglio 1993. Dal canto suo la moglie ha soggiornato con il marito a L. tra gennaio 1985 e novembre 1989. Infine malgrado questo comune affermi che nel 1984 il ricorrente proveniva da I., tale fatto non trova conferma nella dichiarazione del comune interessato (doc. CSC 38 pag. 3 e doc. TAF 11). Ora, il ricorrente ha dimorato in Svizzera per due brevi periodi (nove e due mesi), a distanza di cinque anni tra loro (1971 e 1976), mentre ha comin- ciato a risiedervi regolarmente dal 1979, dapprima, fino al 1984, per periodi di dieci mesi all’anno, e, successivamente, per tutto l’anno insieme alla mo- glie (consid. C.c.d). 11.4 In simili circostanze, si può ritenere provato con il grado della verosi- miglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che l’intenzione di A. di trasferirsi durevolmente in Svizzera, facendone il centro dei propri interessi risale al più presto al marzo 1979, vale a dire a ben otto anni dal primo e a tre anni dal secondo soggiorno. Ne discende che all’as- sicurato non possono essere riconosciuti ulteriori periodi contributivi, fon- dati sul domicilio in Svizzera, per i mesi marzo-novembre 1971. 11.5 Va ancora rilevato che essendo già sopraggiunto l’evento assicurato (ovvero il pensionamento), l’art. 141 cpv. 3 OAVS impone al ricorrente di apportare la prova piena dell’avvenuto prelievo dei contributi nel periodo 1970-1975, nonché dal 1977 al 1978, onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4).

C-2723/2021 Pagina 15 Una tale prova, come detto, nel caso concreto non figura agli atti. Le ricer- che dell’amministrazione e di questo Tribunale non hanno permesso di di- mostrare che per i periodi contestati sono stati versati dei salari o che sono stati prelevati contributi dai datori di lavoro e nemmeno il domicilio in Sviz- zera giustifica il computo di ulteriori periodi contributivi. A._______ non ha inoltre dato seguito all’ingiunzione del Tribunale di produrre documenta- zione atta a dimostrare di aver pagato contributi AVS/AI nei periodi in esame (consid. F), né si è espresso in merito agli scritti del comune di L._______ del 20 dicembre 2021 e dell’Axa Winterthur SA del 6 gennaio 2022 (consid. I). Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a trovare i contributi versati a nome dell’interessato fra il 1970 e il 1975 e nel periodo 1977-1978, non è possibile riconoscere l’esistenza di tali periodi contributivi. In proposito è bene rammentare che non esiste nell’ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l’amministrazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sen- tenza TF H 139/06 del 25 ottobre 2006 consid. 2.2). 12. In assenza della prova certa che l’assicurato durante i periodi contestati ha contribuito all’assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l’invali- dità, occorre esaminare se questi possa beneficiare di altri periodi di con- tribuzione ai sensi dell’art. 29 ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4).

Nel caso concreto, tuttavia, tale norma non viene in soccorso all’interes- sato, dal momento che non risulta che esso avesse figli a carico (lett. a), né che fosse sposato (lett. b), né tantomeno che svolgesse compiti assi- stenziali (lett. c), nei periodi in parola (consid. A). 13. Alla luce di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione su opposi- zione del 10 maggio 2021 (doc. CSC 52) va confermata. 14. 14.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce- durali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 14.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

C-2723/2021 Pagina 16 Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'in- dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. In assenza della trasmissione della procura in favore del E._______ (con- sid. F) la presente sentenza è notificata direttamente al ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-2723/2021 Pagina 17 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2723/2021
Entscheidungsdatum
16.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026