t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2665/2020
S e n t e n z a d e l 1 0 f e b b r a i o 2 0 2 1 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia) patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, diniego di giustizia,
C-2665/2020 Pagina 2 Fatti: A. In data 2 ottobre 2014 A., cittadino italiano, nato il (...) 1969, resi- dente in Italia, frontaliere, ha formulato all’attenzione dell’Ufficio dell’assi- curazione invalidità del Cantone B. (Ufficio AI) una domanda volta all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 129 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli as- sicurati residenti all’estero [UAIE] nella causa C-7023/2017), essendo di- venuto completamente inabile al lavoro a partire dal 19 maggio 2014, a seguito di un infortunio alla spalla destra subito il mese precedente durante lo svolgimento dell’attività svolta di muratore/gruista (doc. 3 dell’incarto LAINF nella causa C-7023/2017). B. B.a Con decisione dell’8 novembre 2017 (allegato 6 al doc. TAF 1 nella causa C-7023/2017) l’UAIE ha ritenuto l’assicurato completamente inabile nell’attività di muratore dal 19 maggio 2014; dalla stessa data, in un’attività adeguata è stato per contro considerato inabile al 30% fino al 24 febbraio 2016, momento in cui è insorta un’ulteriore inabilità lavorativa totale poi ridotta dapprima al 50%, a partire dal mese di giugno 2016, in seguito nuo- vamente al 30% da dicembre 2016. L’amministrazione ha pertanto attri- buito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2015, una rendita intera dal 1° maggio 2016 e una mezza rendita dal 1° settembre 2016. B.b Mediante sentenza del 4 luglio 2018 (doc. UAIE 260 in partic. con- sid. 14.1) il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto – su proposta dell’amministrazione – il ricorso interposto da A._______ in data 11 dicembre 2017 avverso la decisione dell’8 novembre 2017, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’autorità di prime cure per “ com- pletamento dell’istruttoria mediante l’assunzione di una perizia reumatolo- gica di decorso volta a valutare lo stato di salute dal giugno 2016 e di una valutazione globale, allestita dai differenti specialisti interessati, volta a sta- bilire l’eventuale cumulo delle inabilità lavorative accertate “ e nuova deci- sione sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita dell’assicurato dal 1° settembre 2016 (momento in cui la rendita era stata ridotta nella decisione impugnata). Nel contempo il Tribunale ha confermato il diritto alla rendita dal 1° maggio 2015 al 30 agosto 2016.
C-2665/2020 Pagina 3 B.c B.c.a In esecuzione della succitata sentenza l’Ufficio AI dal novembre 2018 ha assunto agli atti i rapporti del 3 dicembre 2018 del dott. C., spe- cialista in medicina interna e malattie polmonari (doc. UAIE 264), e del 17 dicembre seguente del dott. D., specialista in chirurgia (doc. UAIE 267 e 268). B.c.b In data 18 marzo 2019 il dott. E., specialista in reumatolo- gia, ha eseguito la perizia (rapporto peritale del 14 aprile 2019, doc. UAIE 285) commissionatagli in data 18 dicembre 2018 dal dott. F., me- dico del servizio medico regionale (SMR), specialista in psichiatria e psico- terapia (doc. UAIE 266). B.c.c Nel frattempo con scritti del 19 dicembre 2018 (doc. UAIE 271-272) l’Ufficio AI ha comunicato al dott. C._______ e alla dott.ssa G., specialista in neurologia, – i quali avevano già esperito delle perizie sull’as- sicurato il 15 settembre 2016, rispettivamente l’11 febbraio 2017 – che il dott. E. li avrebbe contattati per una discussione plenaria dopo avere eseguito la perizia, indicativamente dopo il 18 marzo 2019, al fine di verificare l’eventuale cumulabilità delle inabilità lavorative accertate. B.c.d L’assicurato dal canto suo il 14 novembre 2019 ha prodotto diversa documentazione medica relativa al periodo marzo-novembre 2019 (allegati 1-17 al doc. UAIE 289). C. Mediante scritti del 14 novembre 2019 e 7 gennaio 2020 l’interessato ha sollecitato l’amministrazione a procedere con l’istruttoria nel senso indicato nella sentenza del TAF del 4 luglio 2018. Egli si è altresì riservato il diritto di adire le vie legali in assenza di un celere adempimento (allegato 5 al doc. TAF 1). D. In data 21 gennaio 2020 (doc. UAIE 292) l’Ufficio AI ha comunicato al pa- trocinatore dell’assicurato di aver affidato al SAM la gestione della discus- sione plenaria tra i periti. Non risulta dagli atti che abbia avuto luogo. E. Il 20 maggio 2020, agendo per il tramite dell’avv. Giovanni Cianni, A._______ ha interposto ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’emissione di una decisione da parte
C-2665/2020 Pagina 4 dell’UAIE nel più breve tempo possibile, nonché un risarcimento danni per denegata giustizia pari ad un importo di fr. 20'000.- (doc. TAF 1 e allegati). Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. F. Nel progetto di decisione dell’8 luglio 2020 (doc. UAIE 302) l’Ufficio AI, fon- dandosi sulle conclusioni del rapporto finale del 4 luglio 2020 del SMR al- lestito dal dott. F._______ (doc. UAIE 300), ha ritenuto A._______ total- mente inabile nell’attività abituale di muratore dal 19 maggio 2014, mentre in attività sostitutiva adeguata inabile al 30% dalla stessa data, al 100% dal 24 febbraio 2016 e all’80% da giugno 2016. L’amministrazione ha pertanto prospettato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° set- tembre 2016. G. Con risposta del 14 luglio 2020 (doc. TAF 3) l'UAIE, rinviando alle conclu- sioni formulate nel preavviso dell’Ufficio AI dell’8 luglio 2020 (allegato al doc. TAF 3), ha proposto lo stralcio dai ruoli del ricorso per denegata giu- stizia del 20 maggio 2020. In ragione infatti dell’emanazione da parte dell’Ufficio AI del progetto di decisione dell’8 luglio 2020, con il quale l’am- ministrazione aveva riconosciuto il diritto dell’assicurato ad una rendita in- tera di invalidità dal 1° settembre 2016, il gravame era divenuto privo d’og- getto. Di ulteriori motivazioni si dirà se necessario nei considerandi in di- ritto. H. Invitato il 30 luglio 2020 dal Tribunale adito a prendere posizione in merito alla risposta (doc. TAF 6) il ricorrente non ha reagito. I. Con decisione del 5 ottobre 2020 (allegato al doc. UAIE 312), passata in- contestata in giudicato (doc. UAIE 313), l’UAIE ha ripreso le argomenta- zioni del progetto di decisione dell’Ufficio AI dell’8 luglio 2020 (consid. E) e attribuito al ricorrente il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° set- tembre 2016.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che
C-2665/2020 Pagina 5 gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE. 1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura- zione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si appli- cano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 1.3.1 Secondo l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per dene- gata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all’emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la de- cisione o se viene ritardata ingiustamente l’emanazione della decisione (art. 59 LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sen- tenza del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1.3; anche DTF 130 V 90). 1.3.2 In virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tuttavia il gravame dev’essere inter- posto prima della pronuncia della decisione. In caso contrario non vi sa- rebbe più alcun interesse degno di protezione attuale (WALDMANN/WEIS- SENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar VwVG], ad art. 50 n. 22) 1.4 Nel caso in esame il ricorso del 20 maggio 2020 rispettava, al momento della presentazione, i requisiti previsti dalla legge avendo il ricorrente un interesse degno di protezione all’emanazione di una decisione in materia
C-2665/2020 Pagina 6 di assicurazione invalidità in seguito alla sentenza di rinvio del 4 luglio 2018 del TAF (art. 52 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giu- dicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l’autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l’amministrazione ha commesso un di- niego o un ritardo di giustizia e rinvierà gli atti all’autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C- 1000/2018 consid. 2.1; (Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, ad art. 46a n. 35 segg.). 2.2 Secondo giurisprudenza nel caso di denegata giustizia l’autorità com- petente non ha trattato e non ha evaso un’istanza oppure l’ha esaminata insufficientemente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi dispo- sta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l’agire entro termini inadeguati; decisivo è che l’autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.2 e riferi- menti ivi citati; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetzt über den All- gemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht ATSG, 4a ed. 2020, ad. art. 56 n. 34). 2.3 L’obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole – in assenza di indicazioni precise sotto forma di termini o altro nella legge – impone all’autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giusti- ficato dalla natura del litigio e dall’insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la proce- dura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco im- porta che la mora sia cagionata da una negligenza dell’autorità o da altri fattori (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.1 e riferimento ivi citato). 2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in fun- zione delle circostanze del caso concreto; sono determinanti inoltre la na- tura della causa, la portata e la difficoltà della causa, il modo con cui è stata trattata dall’autorità inferiore, l’interesse per l’assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (DTE 131 V 409; sen- tenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.4 e riferimenti ivi citati). Giuridica-
C-2665/2020 Pagina 7 mente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ri- corso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-1000/2018 con- sid. 2.4 e riferimento ivi citato). Appartiene in particolare al ricorrente intra- prendere i passi necessari volti ad invitare l’autorità a procedere con dili- genza, segnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure pre- sentando ricorso per ritardata giustizia. Se all’autorità non si può rimprove- rare qualche tempo morto, quest’ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un’organizzazione carente o un sovracca- rico strutturale (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.4 e riferimenti ivi citati; sentenza C- 257/2012 del 6 giugno 2012 consid. 3.3). Va altresì rile- vato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, che non può tuttavia prevalere sulla ne- cessità di un’istruttoria completa (sentenza del TAF C-1000/2018 con- sid. 2.4 e riferimenti ivi citati). 3. Contestato prima dell’emanazione del progetto di decisione dell’Ufficio AI dell’8 luglio 2020 e della decisione del 5 ottobre 2020 (consid. F e I) era se il comportamento dell’UAIE configurava o meno diniego di giustizia rispet- tivamente ritardata giustizia, in relazione all’esecuzione della sentenza del TAF C-7023 del 4 luglio 2018 (consid. B.b). 3.1 Al riguardo A._______ sostiene che nel maggio 2020, a distanza di quasi due anni dall’emanazione della suddetta sentenza e nonostante mol- teplici solleciti telefonici e cartacei (allegato 5 al doc. TAF 1), l’amministra- zione ha dato solo parzialmente seguito a quanto ordinatogli dal Tribunale. In particolare l’Ufficio AI ha impiegato circa sei mesi per convocarlo a visita reumatologica e nove per eseguirla. Non vi sarebbe inoltre traccia degli ulteriori controlli prescritti nella sentenza. Al momento dell’introduzione del gravame, infine, non aveva ancora avuto luogo l’incontro tra il dott. E._______ e gli altri medici coinvolti (doc. TAF 1 e allegati). 3.2 Dal canto suo con risposta del 14 luglio 2020 l’UAIE propone lo stralcio della causa dai ruoli, considerato che il ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito dell’emanazione da parte dell’Ufficio AI del progetto di decisione dell’8 luglio 2020 (doc. TAF 3 e allegati), con cui ha prospettato il ricono- scimento a A._______ di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2016 (consid. E).
C-2665/2020 Pagina 8 4. 4.1 In via preliminare va rilevato che secondo giurisprudenza il ricorrente deve potersi avvalere di un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata – in concreto all’ottenimento dell’emanazione di una decisione – e addurre i fatti che considera idonei a giustificare la pro- pria legittimazione, affinché il Tribunale adito possa stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in misura concreta, attuale e perso- nale, i suoi interessi. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile, l'azione popolare è esclusa (ATAF 2011/3). L’interesse è degno di protezione se il ricorrente può trarre un vantaggio pratico dall’annullamento o dalla modifica della decisione impugnata op- pure evitare un pregiudizio materiale o ideale (Praxiskommentar VwVG, ad. art. 48 pag. 965 n 10 e giurisprudenza citata). Di regola un interesse è degno di protezione solo se al momento della pronuncia della sentenza è ancora attuale e pratico, perché il pregiudizio controverso causato dalla decisione esiste ancora e potrebbe pertanto essere eliminato (Praxiskom- mentar VwVG, ad. art. 48 pag. 972 n 15). Tuttavia è possibile rinunciare al presupposto dell’interesse pratico e at- tuale se la questione in esame potrebbe riproporsi alle medesime o a con- dizioni simili in ogni momento e la sua risoluzione è di pubblico interesse in quanto di principio (“von grundsätzlicher Bedeutung ”, Praxiskommentar VwVG ad. art. 48 pag. 973 n 15; DTF 141 II 14 consid. 4.4). A detta del Tribunale Federale questa rinuncia a titolo eccezionale persegue l’inte- resse pubblico di far luce su una questione giudiziaria e non quello del sin- golo teso ad ottenere un giudizio che in seguito alla subentrata mancanza di interesse attuale non gli sarebbe più di alcuna utilità (sentenza del TF 2C_11/2012 del 25 aprile 2012 consid. 2.2). 4.2 Nella fattispecie, con progetto di decisione dell’8 luglio 2020 – confer- mato con decisione del 5 ottobre successivo, passata in giudicato – con cui l’Ufficio AI ha prospettato il riconoscimento di una rendita intera di inva- lidità dal 1° settembre 2016, l’amministrazione ha dato seguito alla richiesta formulata dall’insorgente nel ricorso per denegata giustizia del 20 maggio 2020, cioè ottenere una pronuncia riguardo alle sue pretese in ambito AI. In simili circostanze dall’emanazione della sentenza a lui favorevole da parte di questa Corte l’interessato non potrebbe più trarre alcun vantaggio
C-2665/2020 Pagina 9 attuale. Tanto più che l’assicurato ha ottenuto ragione anche nel merito ve- dendosi attribuita la rendita intera, come da lui preteso. Anche nell’even- tualità in cui, quindi, il TAF dovesse accertare un ritardo nell’accertamento dei fatti rilevanti, non potrebbe più ordinare all’autorità inferiore di proce- dere nell’istruttoria avendo essa nel frattempo concluso la procedura a completo vantaggio del ricorrente. Alla luce di quanto esposto il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 20 maggio 2020 va stralciato dai ruoli, per carenza di interesse degno di protezione attuale. Il ricorrente del resto non ha contestato la proposta dell’amministrazione in tal senso. 5. Nel gravame A._______ ha altresì formulato una richiesta di risarcimento danni (quantificato in fr. 20'000.-) per denegata giustizia. La questione se l’istanza è ricevibile non va risolta in concreto, ritenuto che comunque essa è manifestamente infondata nel merito.
L’insorgente basa la propria pretesa su supposti gravi ed irreparabili danni derivanti dal ritardo nella pronuncia di una decisione.
Ora, in ragione dell’esito della causa, tramite cui l’assicurato ha ottenuto la prestazione massima possibile, come da lui preteso e meglio una rendita intera per il periodo contestato non si vede quale danno gli sia stato cau- sato. Nell’eventualità inoltre in cui i presupposti siano dati, il ricorrente po- trebbe avvalersi anche di interessi di mora sulle rendite arretrate (art. 26 cpv. 2 LPGA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d’oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). Egli, anterior- mente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide inoltre quale giu- dice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS, in combinazione con l’art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche le sentenze del TAF C- 3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12 e C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che in concreto la presente sentenza può essere pronunciata a giudice unico.
C-2665/2020 Pagina 10 7. 7.1 Di regola questo Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali in caso di ricorso per ritardata giustizia (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 4.32 pag. 250; sentenze del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 6 e C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 5.1). Eccezionalmente per- tanto non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 4 PA, art. 5 prima frase e art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7.2 7.2.1 Giusta l’art. 15 TS-TAF se una causa diviene priva d’oggetto, il Tribu- nale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. L’art. 5 TS-TAF si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili.
Secondo tale disposto se una causa diviene priva d’oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa. Se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
In concreto per determinare la parte che ha reso priva di oggetto la proce- dura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l’atto processuale formale che ha indotto l’autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2a ed. 2013, pag. 260 N 4.56 e 4.71 si confronti anche sen- tenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2). 7.2.2 7.2.2.1 Nella fattispecie lo stralcio interviene poiché l’amministrazione ha dato seguito alla richiesta formulata dall’insorgente nel ricorso per dene- gata giustizia del 20 maggio 2020 tendente al proseguimento della proce- dura di accertamento e alla pronuncia in merito alle sue pretese in ambito AI. Tuttavia il fatto che l’UAIE abbia emesso formalmente la decisione che ha condotto allo stralcio del ricorso, non giustifica l’attribuzione nel caso concreto di spese ripetibili, considerato che una sentenza nel merito non avrebbe verosimilmente condotto al riconoscimento di ritardata giustizia.
C-2665/2020 Pagina 11 7.2.2.2 Nel caso in esame, in seguito alla sentenza di rinvio del TAF suc- citata del 4 luglio 2018, passata in giudicato il 10 settembre 2018 (doc. TAF 18 nella causa C-7023/2017) – gli atti sono stati trasmessi dall’UAIE all’Uf- ficio AI il 31 ottobre 2018 (doc. UAIE 263) – l’amministrazione ha avviato la procedura assumendo agli atti, dal mese di novembre 2018, diversi rapporti medici (consid. B.c). Nel dicembre 2018 il dott. F._______ ha commissio- nato la perizia reumatologica al dott. E., il quale l’ha eseguita il 18 marzo 2019 e redatta il mese successivo (cfr. rapporto peritale del 14 aprile 2019, doc. UAIE 285, consid. B.c.b). Nel frattempo sempre nel mese di di- cembre 2018 (doc. UAIE 271-272) l’Ufficio AI ha comunicato ai dott.ri G. e C._______ che sarebbero stati contattati dal dott. E._______ per un colloquio interdisciplinare dopo l’esecuzione della perizia reumato- logica. La procedura dinanzi all’autorità inferiore ha pertanto seguito il suo normale corso fino alla primavera del 2019. I nove mesi trascorsi tra la sentenza del 4 luglio 2018 (di fatto sette in quanto la sentenza è passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14 aprile 2019, data della perizia reumatologica, appaiono senz’altro giustificati, tenuto conto del termine concesso all’assi- curato per presentare ulteriori quesiti peritali e del tempo necessario al pe- rito per prendere conoscenza della fattispecie e redigere il rapporto. I tre- dici mesi intercorsi tra la perizia del dott. E._______ del 14 aprile 2019 e il deposito, il 20 maggio 2020, del ricorso per denegata giustizia possono per contro di primo acchito apparire un periodo piuttosto lungo se ci si limita all’organizzazione della discussione plenaria tra i periti. Tuttavia, conto te- nuto delle circostanze particolari del caso, la durata della procedura, valu- tata nel suo insieme, non può considerarsi irragionevole. In particolare dalla documentazione prodotta emerge che tra marzo e novembre 2019 il ricorrente si è sottoposto ad un intervento chirurgico, nonché a numerose visite mediche e radiologiche, a testimonianza del fatto che il quadro clinico era ancora in evoluzione. L’Ufficio AI ha poi riattivato l’istruzione nel gen- naio 2020 in vista della discussione tra i vari medici coinvolti, la cui orga- nizzazione, per difficoltà di coordinazione tra le parti, era stata demandata al SAM. Dalla primavera 2020 la procedura è infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19.
Alla luce di quanto esposto, qualora il TAF avesse dovuto pronunciarsi in merito al ricorso interposto per ritardata giustizia non avrebbe potuto rico- noscerne i presupposti della ritardata giustizia.
C-2665/2020 Pagina 12 7.2.3 Ne consegue che al ricorrente non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui non è manifestamente infondato, il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-2665/2020 Pagina 13 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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