C-2663/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2663/2023

S e n t e n z a d e l 22 o t t o b r e 2 0 2 5 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A., c/o B., ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; assicurazione facoltativa / ammontare dei contributi per l'anno 2020 (decisione su opposizione del 29 marzo 2023).

C-2663/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Il 28 gennaio 2020 l'assicurato ha depositato presso la CSC una dichiarazione di adesione all'AVS/AI facoltativa, in ragione dell'imminente trasferimento verso il (...), dove a partire dal 1° marzo 2020 avrebbe iniziato a lavorare per un'agenzia delle C._______ (doc. CSC 58, 62, 70).

1.2. Con scritto del 10 marzo 2020 la CSC ha confermato l'affiliazione all'AVS/AI facoltativa dell’interessato a decorrere dal 1° marzo 2020 (doc. CSC 67).

1.3. Con decisione del 15 febbraio 2022 la CSC ha fissato il contributo per l’anno 2020 in CHF 10'891.35 sulla base di un reddito annuo determinante di CHF 102'700.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo al saggio di 0.92743 il reddito annuale dell’attività dipendente dichiarato dal datore di lavoro per il periodo da marzo a dicembre 2020 pari a USD 110'754.- (doc. CSC 101 e 102). 1.4. Con scritto dell’11 marzo 2022 l’assicurato si è opposto avverso la pre- detta decisione chiedendone la modifica. Egli ha contestato la correttezza del calcolo del contributo per il 2020 asserendo che il periodo di assogget- tamento all’AVS/AI facoltativa dovesse iniziare a decorrere non dal 1° marzo 2020, come ritenuto dall’autorità inferiore, bensì dal 1° aprile 2020, visto che fino alla fine di marzo era ancora affiliato obbligatoriamente in ragione del precedente rapporto di lavoro in Svizzera (doc. CSC 103). 1.5. Con decisione del 1° settembre 2022 la CSC ha fissato il contributo per l'anno 2021 in CHF 18'569.35 sulla base di un reddito annuo determinante di CHF 175'100.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo al saggio di 0.92883 il reddito annuale dell'attività dipendente per il periodo da gennaio a dicembre 2021 risultante dalle dichiarazioni del reddito e dalle schede salariali pari a USD 188'534.33 (doc. CSC 110 e 111). 1.6. Con scritto del 23 settembre 2022 l’assicurato si è opposto avverso tale decisione chiedendone la modifica. Egli ha contestato la correttezza del calcolo del contributo per il 2021 asserendo che il reddito di riferimento per il periodo di assoggettamento (1° gennaio – 31 dicembre 2021) equi- valesse a USD 156'297.76, anziché a USD 188'534.33, come ritenuto dall’autorità inferiore. A suo modo di vedere, infatti, parte degli importi con- teggiati dall’amministrazione non costituivano componenti di reddito, bensì

C-2663/2023 Pagina 3 contributi a spese sostenute (contributo del datore di lavoro alle spese di educazione dei figli [USD 34'196.80] e alle spese obbligatorie per la sicu- rezza [USD 3'897.81]; doc. CSC 113). 1.7. 1.7.1. Con decisione su opposizione del 29 marzo 2023, notificata al reca- pito in Svizzera dell’assicurato, pronunciandosi sul contributo del 2020, la CSC ha confermato la correttezza del reddito di riferimento ritenuto nel provvedimento avversato (CHF 102'700.-), così come la deter- minazione del contributo corrispondente al 10.1% del reddito determinante (ossia CHF 10'372.70), al quale occorreva sommare il contributo relativo alle spese amministrative pari al 5% (ossia CHF 518.65). Per tale ragione ha respinto l’opposizione e confermato la decisione del 15 febbraio 2022 (doc. CSC 119). 1.7.2. Con decisione su opposizione di medesima data, notificata al reca- pito in Svizzera dell’assicurato, pronunciandosi sul contributo del 2021, la CSC ha confermato la correttezza del reddito di riferimento ritenuto nel provvedimento avversato (CHF 175'100.-), così come la deter- minazione del contributo per il 2021, corrispondente al 10.1% del reddito determinante (ossia CHF 17'685.10), al quale occorreva inoltre sommare il contributo relativo alle spese amministrative nella misura del 5% (ossia CHF 884.25). Per tale ragione ha respinto l’opposizione e confermato la decisione del 1° settembre 2022 (doc. CSC 118). 1.8. 1.8.1. Con due ricorsi datati 26 aprile 2023 e depositati presso l’Amba- sciata svizzera di (...) il 28 aprile 2023, A._______ è insorto contro en- trambi i provvedimenti dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). I gravami sono stati rubricati sotto i numeri C-2663/2023 (contributi del 2020) e C-2664/2023 (contributi del 2021). 1.8.2. Riguardo alla decisione relativa al contributo 2020, il ricorrente ha contestato che l’autorità inferiore avrebbe considerato in modo errato il pe- riodo di assoggettamento all’AVS/AI facoltativa (da marzo a dicembre 2020), dal momento che egli sarebbe stato assoggettato obbligatoriamente in Svizzera fino al 31 marzo 2020, momento in cui avrebbe terminato di essere alle dipendenze della (...). Il reddito percepito all’estero nel mese di marzo, durante le ultime ferie rimanenti dal precedente rapporto di lavoro, non avrebbe pertanto dovuto essere computato nel calcolo del contributo

C-2663/2023 Pagina 4 all’AVS/AI facoltativa per l’anno 2020. Di conseguenza il contributo per il 2020 avrebbe dovuto ammontare a CHF 9'803.80, ossia al 10.1% del red- dito determinante sommato al 5% di spese amministrative (doc. TAF 1 inc. C-2663/2023). 1.8.3. Riguardo alla decisione relativa al contributo 2021, l’insorgente ha contestato all’autorità inferiore di aver utilizzato un dato salariale sbagliato per determinare il reddito di riferimento, dal momento che il reddito com- plessivo corretto per l’anno 2021 corrisponde a USD 156'297.76, ossia CHF 145'174.05. A dimostrazione di quanto asserito egli ha prodotto il cer- tificato di salario attestante lo stipendio annuo suesposto. Egli ha di conse- guenza calcolato che il contributo per il 2021 avrebbe dovuto ammontare a CHF 15'395.71, ossia al 10.1% del reddito determinante sommato al 5% di spese amministrative (doc. TAF 1 inc. C-2664/2023). 1.9. Con decisioni incidentali del 26 maggio 2023 l'insorgente è stato invitato a versare per ogni incarto un anticipo sulle spese processuali di CHF 400.-, regolarmente saldato il 7 giugno 2023 (doc. TAF 2, 3, 4 inc. C- 2663/2023 e C-2664/2023). 1.10. Con risposta del 29 settembre 2023 la CSC ha proposto la reiezione dei ricorsi e la conferma dei provvedimenti impugnati, ritenendo il calcolo eseguito sia per il 2020 che per il 2021 conforme alle normative vigenti, ma non prendendo posizione in merito alle specifiche contestazioni del ricor- rente (doc. TAF 6 inc. C-2663/2023 e C-2664/2023). 1.11. Con replica del 6 novembre 2023, duplica del 12 gennaio 2024 e os- servazioni del ricorrente del 5 febbraio 2024, le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni (doc. TAF 9 a 14 inc. C-2663/2023). 1.12. Con ordinanza del 18 marzo 2025 la giudice dell'istruzione ha comu- nicato la congiunzione delle cause C-2663/2023 e C-2664/2023 e invitato l'autorità inferiore a trasmettere un aggiornamento dell'estratto del conto individuale AVS del ricorrente (doc. TAF 16), che è stato trasmesso il 27 marzo 2025 (doc. TAF 20). 1.13. Con provvedimento del 21 agosto 2025 questo Tribunale ha infor- mato il ricorrente che alla luce di un esame sommario della fattispecie e degli atti dell’incarto, nella procedura ricorsuale C-2663/2023 relativa ai contributi dovuti per il 2020 sussisteva la possibilità che il Tribunale do- vesse modificare la decisione impugnata a sfavore del ricorrente (reforma- tio in peius), rispettivamente rinviare gli atti all’autorità inferiore per com- pletamento dell’istruttoria e nuova decisione sul caso, e invitato

C-2663/2023 Pagina 5 quest’ultimo a comunicare, nel termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, se intendesse ritirare op- pure mantenere il ricorso del 26 aprile 2023 (incarto TAF C-2663/2023) presentato contro la decisione su opposizione della CSC del 29 marzo 2023, fermo restando che il ritiro del ricorso andava formulato senza riserve e senza condizioni. Il Tribunale ha in particolare segnalato al ricorrente che nel caso concreto l’eventualità di una “reformatio in peius” non appariva esclusa nella misura in cui il reddito determinante per l’anno 2020 a seguito di ulteriori accertamenti da parte di questo Tribunale o dell’autorità inferiore, avrebbe potuto risultare più elevato rispetto a quello di CHF 102'700.- e pertanto il contributo AVS dovuto maggiore rispetto ai CHF 10'891.35 di cui alla decisione impugnata, risultando difatti plausibile che al pari dell’anno seguente 2021 anche nel 2020 il ricorrente avesse percepito dal suo datore di lavoro indennizzi volti a coprire parte delle spese di scolarizzazione dei due figli, nonché per la messa in sicurezza dell'abitazione, e per tale pe- riodo l’autorità inferiore non ne avesse a torto tenuto conto (doc. TAF 24). 1.14. Con scritto del 30 agosto 2025 il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso inoltrato il 26 aprile 2023 nell’incarto TAF C- 2663/2023 contro la decisione su opposizione della CSC del 29 marzo 2023 (doc. TAF 26). 2. 2.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di com- pensazione. 2.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disci- plinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 3. 3.1. Questo Tribunale constata che il ricorrente con scritto del 30 agosto 2025 ha comunicato in maniera chiara ed inequivocabile di voler rinunciare

C-2663/2023 Pagina 6 al ricorso nel procedimento C-2663/2023 e dunque di desistere, senza con- dizioni e senza riserve, dal proseguimento della procedura ricorsuale av- viata il 26 aprile 2023. Da quanto esposto, si impone in primo luogo la di- sgiunzione delle cause C-2663/2023 e C-2664/2023 che era stata ordinata da questo Tribunale con provvedimento del 18 marzo 2025 (doc. TAF 16) con conseguente stralcio del citato ricorso C-2663/2023 essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 29 marzo 2023. 3.2. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 4. 4.1. 4.1.1. Giusta l’art. 63 cpv. 1 prima frase PA l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccom- bente. Per la terza frase del medesimo capoverso, per eccezione si pos- sono condonare le spese processuali. Giusta l’art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale (TS-TAF; RS 173.320.2) la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale e della situazione finanziaria delle parti. Se una causa diviene priva d’oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa, mentre se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 TS-TAF). Per determinare se è una delle parti che ha reso priva di oggetto la proce- dura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l’atto processuale formale che ha indotto l’autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.55 e segg. e 4.71 e segg. si confronti anche sentenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2).

C-2663/2023 Pagina 7 Secondo l’art. 6 lett. a TS-TAF le spese processuali possono essere con- donate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all’articolo 65 PA, qualora un ricorso sia liquidato in se- guito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considere- vole al Tribunale. 4.1.2. Nella fattispecie, le spese di procedura sono poste a carico del ricor- rente, che ha causato lo stralcio della procedura, e sono fissate in CHF 200.- a causa dell’importante onere istruttorio (in particolare doc. TAF 16 a 26) sostenuto dal Tribunale nonostante l’interessato abbia infine ritirato il ricorso (art. 2 segg. TS-TAF; anche sentenza del TAF C-6354/2020 dell’11 ottobre 2022 consid. 4.1). 4.2. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA nonché art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2663/2023 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Le cause C-2663/2023 e C-2664/2023 sono disgiunte. 2. La causa C-2663/2023 è stralciata dai ruoli. 3. Le spese processuali di CHF 200.- sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l’anticipo versato. A quest’ultimo viene restituito l’importo di CHF 200.- allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 4. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 5. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2663/2023 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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