B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-265/2016
S e n t e n z a d e l 6 g i u g n o 2 0 1 7 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Michael Peterli, Christoph Rohrer, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A., rappresentata dal padre, B., ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione del diritto alla rendita straordinaria e dell'assegno per grandi invalidi (decisione del 19 novembre 2015).
C-265/2016 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadina svizzera, nata il (...), figlia di B., cittadino svizzero, e di C., cittadina svizzera deceduta il 18 novembre 1998 (doc. 10), interdetta e sottoposta all’autorità parentale del padre dal dicem- bre 2006 (documenti allegati al doc. TAF 5, doc. TAF 4) ha aderito all’assi- curazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per gli svizzeri all’estero con effetto dal 1° luglio 1995 (doc. 5 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). B. A decorrere dal 1° luglio 2003 A. è stata posta al beneficio di una rendita straordinaria intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità e di un assegno per grandi invalidi di grado medio (doc. 56 in toto, pag. 7-10). A quell’epoca sia il padre che la figlia risiedevano in Svizzera. La doppia prestazione è stata revocata con decisione del 13 gennaio 2005, cresciuta in giudicato, quando la famiglia D._______ si è trasferita in E._______ (doc. 58). In seguito al rimpatrio le prestazioni sono state riassegnate con effetto dal 1° ottobre 2005 (doc. 74). C. In data 30 settembre 2015 B._______ ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone F._______ (CCC) il nuovo trasferimento in E._______ dal 1° novembre 2015 (doc. 129), chiedendo il versamento della rendita straordinaria d’invalidità in favore della figlia A._______ di fr. 1'567.- mensili su un conto in Svizzera, come pure della sua rendita di vec- chiaia. Informata del trasferimento all’estero, la CCC ha comunicato il mu- tamento di domicilio, per competenza, alla Centrale svizzera di compensa- zione di Ginevra (doc. 131). D. D.a Con progetto di decisione del 27 ottobre 2015 la Cassa svizzera di com- pensazione (CSC) ha comunicato ad B., residente in E., che le prestazioni spettanti alla figlia, ossia la rendita straordinaria AI e l’as- segno per grandi invalidi (ammontanti rispettivamente a fr. 1'567.- e fr. 1'175.- mensili) venivano soppresse per carenza del requisito di residenza
C-265/2016 Pagina 3 in Svizzera, con effetto 1° novembre 2015 (doc. 133). Nel medesimo prov- vedimento all’assicurata è stato altresì negato il diritto alla rendita ordinaria di invalidità, non realizzando quest’ultima le condizioni poste dall’art. 36 cpv. 1 LAI. D.b Con posta elettronica del 9 novembre 2015 B._______ ha chiesto alla CSC di indicare il motivo per cui non gli erano state accreditate le presta- zioni per la figlia relative al mese di novembre 2015 (doc. 135). L’interes- sato ha riformulato la domanda per corriere elettronico del 10 novembre 2015 (doc. 137-139), rilevando che esiste una convenzione in materia di sicurezza sociale fra la Svizzera e la repubblica E.. D.c Con corriere elettronico del 16 novembre 2015 la CSC ha trasmesso copia del progetto di decisione del 27 ottobre 2015 (doc. 142). Tramite ri- sposta dello stesso giorno, B. ha chiesto il motivo per cui “nel fa- scicolo c’ è scritto che la rendita AI viene versata anche all’estero, nei Paesi con i quali la Svizzera ha un Sozialversicherungsabkommen, fra i quali conta anche il E.”. D.d Mediante decisione del 19 novembre 2015 l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha soppresso, con effetto dal 1° novembre 2015, il diritto di A. di percepire sia la rendita straordinaria AI che l’assegno per grandi invalidi, queste prestazioni essendo erogabili solo ad assicurati residenti in Svizzera anche in base alla convenzione conclusa con il E.. L’amministrazione ha inoltre ribadito che l’assicurata non ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità, poiché non può vantare un periodo contributivo di un anno (doc. 145). E. In nome e per conto della figlia A., di cui detiene l’autorità paren- tale, B._______, con scritto del 15 dicembre 2015 trasmesso alla Centrale di compensazione tramite invio raccomandato, ha impugnato la suddetta decisione, chiedendo implicitamente il versamento delle prestazioni sop- presse, rilevando l’ incostituzionalità dell’art. 36 LAI nella misura in cui li- mita la libertà di movimento, segnatamente la partenza dalla Svizzera di persone disabili gravi che non hanno la possibilità di assicurarsi dalla na- scita e dei loro genitori (doc. TAF 1). F. L’autorità amministrativa ha trasmesso il ricorso per competenza al Tribu- nale amministrativo federale, il quale, con ordinanza del 10 febbraio 2016, ha invitato l’autorità inferiore a pronunciarsi in merito (doc. TAF 2, 3).
C-265/2016 Pagina 4 G. Con scritto del 29 febbraio 2016 (doc. TAF 5) B._______ ha dichiarato, su richiesta della giudice dell’istruzione, che la risoluzione del 15 dicembre 2006 secondo la cui la figlia è interdetta, è sempre valida. Egli ha fatto altresì notare che, in base ad un’informativa dell’Ufficio centrale di compen- sazione (esibita), alla domanda “se il beneficiario di una rendita straordina- ria d’invalidità ha sempre diritto alla sue prestazioni” la risposta è “sì, a certe condizioni”. H. Nelle osservazioni ricorsuali del 23 marzo 2016 l’UAIE propone la reiezione dell’impugnativa sottolineando che la Convenzione fra la Svizzera ed il E._______ in materia di sicurezza sociale esclude la possibilità di esporta- zione sia di una rendita straordinaria AI che dell’assegno per grandi invalidi. Inoltre l’amministrazione esclude che tali disposizioni legali e convenzionali violino la Costituzione federale, in particolare il principio della libertà di mo- vimento. Secondo l’UAIE “il rispetto di questo principio non implica la con- servazione dei vantaggi ottenuti nel paese; a questo proposito va notato che la libertà di movimento dell’assicurata è totalmente indipendente dalla questione relativa all’esercizio di un diritto alle prestazioni dell’assicura- zione invalidità svizzera; l’assicurata non è costretta da una norma giuridica a prendere domicilio all’estero o a rinunciare alle prestazioni riguardo al diritto svizzero, questo modo rileva piuttosto da una scelta personale”; il Tribunale federale è inoltre vincolato dal diritto internazionale e dal diritto federale (doc. TAF 6, pag 2). I. Con replica del 12 maggio 2016 (doc. TAF 11), dal cui tenore si intuisce che B._______ ha avuto modo di leggere la risposta dell’UAIE, il rappre- sentante legale dell’insorgente riconferma le sue conclusioni, rilevando, fra l’altro, che il diritto svizzero crea una discriminazione fra invalidi dalla na- scita e invalidi che hanno pagato i contributi, non potendo i primi versare contributi, perdendo così, in caso di trasferimento all’estero, l’unica entrata di cui dispongono. Annota inoltre che il fatto di trasferirsi in E._______ non è riconducibile ad una libera scelta, essendo l’interessata incapace d’inten- dere e di volere. J. Con duplica del 14 giugno 2016 (doc. TAF 15) l’UAIE fa presente che il domicilio di una persona sotto curatela generale non si trova presso il luogo
C-265/2016 Pagina 5 dell’autorità di vigilanza sulle curatele (art. 26 CC), bensì nel luogo di di- mora abituale (DTF 135 V 249 consid. 4.3). K. In data 25 luglio 2016 (doc. TAF 20-21) B._______ fa presente che da nove anni paga i contributi AVS/AI per la figlia, la quale avrebbe diritto alla rendita ordinaria esportabile. Il 22 agosto 2016 (doc. TAF 23) l’UAIE rileva in proposito come non vi siano contributi personali in favore di A._______ al momento dell’evento assicu- rato, il 7 luglio 2003. Detta presa di posizione è stata inviata per conoscenza alla parte ricorrente (doc. TAF 24).
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ri- corso. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA (per rimando dell'art. 37 LTAF) la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile. La ricorrente, è
C-265/2016 Pagina 6 inoltre correttamente rappresentata dal padre essendo stata ripristinata l’autorità parentale (consid. A). 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se inter- viene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottopo- sto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 2.2 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili nel caso di specie (RU 2011 5659; FF 2010 1603), così come eventuali modi- fiche entrate successivamente in vigore, essendo oggetto del contendere la soppressione delle prestazioni AI dal 1° novembre 2015. 2.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 19 novembre 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. Oggetto del contendere è, da un lato, la soppressione con effetto dal 1° novembre 2015 sia della rendita straordinaria (intera) AI di cui beneficiava la ricorrente dal luglio 2003, sia dell’assegno per grandi invalidi con stessa decorrenza. Dall’altro, in via subordinata, il mancato riconoscimento di una rendita ordinaria, che, contrariamente alla rendita straordinaria, potrebbe essere esportabile.
C-265/2016 Pagina 7 3.1 Il rappresentante dell’insorgente, fondandosi su di una scheda informa- tiva dell’Ufficio centrale di compensazione, dalla quale emerge che a de- terminate condizioni le rendite straordinarie possono essere esportabili, contesta la soppressione delle prestazioni fino ad allora percepite. Viene inoltre censurato che il domicilio in E._______ sia stato liberamente scelto dalla ricorrente, essendo la stessa interdetta. Essa lamenta inoltre l’incostituzionalità della condizione posta dall’art. 36 LAI per il riconoscimento di una rendita ordinaria, in quanto discrimine- rebbe le persone invalide dalla nascita rispetto a quelle che lo sono diven- tate dopo aver pagato per almeno un anno i contributi sociali. Secondo la ricorrente, tale disposizione limita la possibilità di movimento delle persone disabili gravi che non hanno la possibilità di assicurarsi dalla nascita. 3.2 A mente dell’UAIE il diritto alle prestazioni di cui l’assicurata beneficiava (rendita straordinaria e assegno per grandi invalidi) va soppresso non es- sendo più adempiute le condizioni di dimora e domicilio in Svizzera. L’im- posizione di tali esigenze, specie nel caso in cui il trasferimento all’estero sia dettato da ragioni personali, non viola il principio della libertà di movi- mento dal momento che lo stesso non tutela la conservazione dei vantaggi ottenuti nel paese d’origine. Oltre a ciò neppure entra in linea di conto l’at- tribuzione di una rendita ordinaria, non essendo, nel caso concreto, adem- piute le condizioni prescritte dalla legge. 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 5. Occorre dunque esaminare, innanzitutto, se la soppressione della rendita straordinaria e dell’assegno per grandi invalidi con effetto dal 1° novembre
C-265/2016 Pagina 8 2015 è giustificata o meno, segnatamente se la partenza per l'estero di A._______ nell’ottobre 2015 può giustificarne la soppressione. Nel caso affermativo, deve essere valutato il diritto di quest’ultima ad una rendita ordinaria, essendo incontestato il danno alla salute della quale essa è portatrice sin dalla nascita. 6. 6.1 L’art. 39 cpv. 1 LAI prevede che il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS. Dal canto suo, l’art. 42 cpv. 1 LAVS stabilisce che hanno diritto ad una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) che possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare i contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Chiunque benefici di una rendita deve adempire per- sonalmente le esigenze di domicilio e di dimora abituale in Svizzera. Lo stesso vale per l’assegno per grandi invalidi, ove l’art. 42 LAI richiede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) abbia domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA). Ne discende che il diritto a una rendita straordinaria e all’assegno per grandi invalidi è subordinato alla doppia condizione del domicilio e della residenza abituale in Svizzera, non essendo riconosciuto dal diritto interno svizzero il diritto all’esportazione di tali prestazioni a seguito della partenza all’estero (si confronti in proposito anche DTF 142 V 2). 6.2 6.2.1 L'art. 13 cpv. 1 LPGA dispone che il domicilio di una persona è deter- minato secondo le disposizioni degli art. 23-26 del Codice civile. Per l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Per l'art. 24 cpv. 1 CC il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. Secondo l'art. 25 cpv. 1 CC (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2013 [RU 2011 725]) il domicilio del figlio minorenne sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. Infine a tenore dell’art. 26
C-265/2016 Pagina 9 CC (anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2013) il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell’autorità di protezione degli adulti. 6.2.2 Secondo la giurisprudenza la nozione di domicilio comporta un ele- mento oggettivo esterno, che consiste nella presenza fisica dell'interessato (residenza) ed un elemento soggettivo, cioè l'intenzione di stabilirsi dure- volmente in un determinato luogo (DTF 136 II 405; 137 II 122; 137 III 593; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 13, pagg. 131 e 132). Per determinare detta intenzione ci si fonda di principio su circostanze ogget- tive – considerate alla stregua di indizi e non di prove (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5) – riconoscibili per i terzi, che permettono di dedurre detta vo- lontà, quali ad esempio il permesso di domicilio, la registrazione al controllo abitanti, il deposito degli atti, la situazione abitativa, il pagamento delle im- poste ecc. (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405; 125 V 76 consid. 2a pag. 77). La volontà della persona è quindi unicamente rilevante se può essere riconosciuta e verificata (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Per costante giurisprudenza alfine di stabilire dove qualcuno risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (presupposto soggettivo) ci si chiede quindi di regola dove si trova il centro dei suoi interessi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 133 V 309 consid. 3.1 pag. 312; 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 III 100 consid. 3 pag. 102). Esso va di regola cercato dove gli interessi e i legami famigliari sono più forti (DTF 138 V 192 consid. 3.3.1; SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5a). Nell'i- potesi in cui vi sia un rapporto duraturo in più luoghi, il domicilio è dato in quello in cui la relazione appare più stretta (SVR 2000 AHV Nr. 2 consid. 5, ZAK 1982 p. 180). 6.2.3 Oltre a ciò, per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi, la nozione di domicilio "secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile", cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, non comprende, contrariamente al chiaro tenore del testo, il domicilio derivato dei maggiorenni sotto curatela ai sensi dell'art. 26 CC. Tale norma ha infatti portata propria solo se il curatelato resta nel luogo dov’era domiciliato al momento della costituzione della curatela (DTF 135 V 249 consid. 4.4). La nozione di domicilio quale condizione necessaria per l’assegnazione di prestazioni dell’assicurazione sociale svizzera è infatti sempre stata interpretata restrittivamente (DTF 135 V 249, consid. 4.5 a conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 404; consid. 2 e 4). I principi esposti dalla giurisprudenza, continuano ad essere
C-265/2016 Pagina 10 applicabili anche dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, delle nuove disposizioni sulla protezione dell’adulto (DTF 141 V 530 consid. 5.5). 6.3 6.3.1 Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA; DTF 141 V 530 consid. 5.3). 6.3.2 In proposito il Tribunale federale in DTF 132 V 423 consid. 3.3 – 3.5 ha statuito che, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione dell'AVS, il diritto a un assegno per grandi invalidi era subordinato alla con- dizione che l'assicurato fosse domiciliato in Svizzera. Conformemente alla giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale delle assicurazioni, la condizione del domicilio in Svizzera implicava che l'assicurato avesse in questo paese non soltanto il proprio domicilio ai sensi del diritto civile ma anche la sua residenza effettiva, compresa la volontà di conservarla e di mantenervi il centro degli interessi (DTF 111 V 182 consid. 4; 105 V 168 consid. 3b; cfr. pure 130 V 405 consid. 5.2). Sempre conformemente a tale giurisprudenza, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concernente il sog- giorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguar- dante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero poteva durare al massimo un anno e comun- que lo poteva essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si opponeva alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, doveva essere prolungato oltre l'anno a causa di circostanze im- previste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provve- dimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) imponevano immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previ- sioni, sarebbe stata superiore a un anno (DTF 141 V 530 consid. 5.3; RCC 1986 pag. 430). 6.3.3 Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della resi- denza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (FF 1990 II 52). Secondo il Tribunale federale la definizione di dimora abituale di cui
C-265/2016 Pagina 11 all'art. 13 cpv. 2 LPGA corrisponde quindi essenzialmente a quella nota precedentemente (DTF 132 V 423; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2003, no. 16 all'art. 13). 7. 7.1 Nel caso concreto, non è contestato che la ricorrente, con il padre, viva dal 1° novembre 2015 a tutt’ora nella repubblica del E.. 7.2 Alla luce degli atti costituenti l’incarto appare dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che trasferendosi in E. il padre e con esso la ricorrente hanno fondato un nuovo domicilio. Stando a quanto dichiarato nei memoriali di causa da B._______ (doc. TAF 1), la partenza all'estero è stata dettata prevalente- mente dalla necessità di raggiungere l’unico famigliare ancora in vita al fine di assicurare alla ricorrente l’assistenza di una persona nota, in caso di prematura scomparsa del padre, dal quale essa dipende completamente. Proprio per questo motivo, può dedursi con un ragionevole grado di cer- tezza, l’intenzione dell’insorgente e del proprio padre di stabilirsi durevol- mente in E., ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 prima frase CC. D’altra parte la ricorrente neppure pretende il contrario nel proprio gravame, né tantomeno sostiene di avere ancora un legame duraturo con la Svizzera, tale da impedire l’acquisizione del nuovo domicilio all’estero. 7.3 Del resto, seppure l’assicurata non abbia propriamente deciso, né espresso la volontà di trasferire all’estero il proprio domicilio, dal momento che è incapace di leggere e scrivere e dipendente completamente dal pa- dre, tale scelta è stata presa per suo conto proprio da B., titolare dell’autorità parentale (vedi giustificativi allegati al doc. TAF 5). È dunque mal riposta la critica mossa da quest’ultimo avverso le valutazioni dell’au- torità inferiore (doc. TAF 14), ritenuto che l’elezione del nuovo domicilio dell’assicurata in E._______, è stata validamente effettuata – per le ragioni di cui si è detto sopra – da parte del suo rappresentante legale, l’unico legittimato giusta l’art. 19 e segg. CC (Codice civile svizzero, RS 210), a prendere un tale provvedimenti in sua vece. 7.4 Ad ogni buon conto, si osserva che nemmeno risulta adempiuta la se- conda condizione della dimora in Svizzera, non entrando in linea di conto, nel caso concreto le eccezioni della dimora in Svizzera (malgrado sog- giorno prolungato all’estero) ammesse dalla giurisprudenza citata sopra (consid. 6.3.2).
C-265/2016 Pagina 12 Non vi sono infatti motivi imperativi, quali ad esempio la cura di una malattia che imponeva immediatamente un soggiorno all’estero la cui durata sa- rebbe stata secondo le previsioni, superiore ad un anno. Come già indicato sopra, i motivi del trasferimento, seppur comprensibili al fine di tutelare il benessere di A., sono altri, che tuttavia non rientrano fra le sopra- citate eccezioni. Il soggiorno in E. da ottobre 2015 è pertanto in- terruttivo della residenza in Svizzera. 8. 8.1 In assenza del domicilio e della dimora in Svizzera, occorre dunque esaminare se la ricorrente può dedurre il diritto alle prestazioni litigiose sulla base di altre disposizioni, come ad esempio la Convenzione di sicu- rezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del E._______ (RS 0.831.109.245.1). 8.2 In sede di procedura amministrativa l’assicurata aveva infatti invocato il principio dell’esportabilità delle prestazioni fondandosi proprio su tale Convenzione. A torto. Infatti l’art. 5 cpv. 2 della stessa, prevede che le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera. 8.3 D’altro canto sul tema della possibilità di esportazione di rendite straordinarie dell’AI come pure dell’assegno per grandi invalidi i principi enunciati dal Tribunale federale nella DTF 135 V 423, relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, continuano ad essere validi e attuali (DTF 142 V 2 consid. 6.5). Tali prestazioni coprono a titolo sussidiario il rischio dell’invalidità e permettono di assicurare un reddito minimo alle persone invalide dalla nascita o dall’infanzia, che non hanno mai avuto modo di versare i contributi prima della nascita del diritto alla rendita. Il riconoscimento di tali prestazioni si fonda su delle considerazioni di natura economica e sociale strettamente legate al contesto svizzero, al fine di attenuare lo stato di bisogno e di riconoscere un reddito vitale minimo ad una categoria di persone, quella dei giovani handicappati, socialmente sfavorita. Da qui la stretta connessione con il territorio svizzero di tali prestazioni e la reticenza del legislatore svizzero a concludere accordi che permettano la loro esportazione all’estero (cfr. DTF 141 V 530 consid. 7.3.3, 7.4.2).
C-265/2016 Pagina 13 9. In conclusione, poiché sono carenti entrambi i presupposti necessari per assegnare le prestazioni (domicilio e dimora) e non vi è alcuna particolare convenzione che permetta all’assicurata di esigere l’esportazione delle prestazioni di cui godeva in Svizzera, non possono dirsi adempiute le “con- dizioni”, indicate nella scheda dell’Ufficio centrale di compensazione UCC prodotta dall’assicurato unitamente al doc. TAF 5. La decisione dell’UAIE di sopprimere il diritto alla rendita straordinaria e all’assegno per grandi invalidi a partire dal mese di novembre 2015, risulta dunque corretta. Tanto più che all’insorgente (o meglio al suo rappresentante legale), erano già ben note le conseguenze del trasferimento del domicilio o della dimora all’estero, dal momento che in occasione del primo soggiorno prolungato in E._______, nel mese di gennaio 2005, l’autorità inferiore aveva pronta- mente interrotto l’erogazione delle due prestazioni (doc. 58), per poi ripren- derle al 1° ottobre 2005 al rientro della ricorrente in Svizzera (doc. 74). La contestazione dell’assicurata su questo punto è quindi mal riposta. 10. 10.1 Resta dunque da esaminare se l’assicurata può pretendere che le sia riconosciuto il diritto a una rendita ordinaria di invalidità. 10.2 Secondo le norme applicabili al momento dell’evento assicurato (7 lu- glio 2003), ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicura- zione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI) ed aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI; rispettivamente, a par- tire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni). In altre parole, hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore allora in vigore). Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI). 10.3 Le persone handicappate dalla nascita, non possono adempiere le condizioni poste dall’art. 36 cpv. 1 LAI, ritenuto che le stesse sono incapaci di lavorare già prima di raggiungere l’età a partire dalla quale sono tenute
C-265/2016 Pagina 14 al pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 let. a LAVS. Proprio per questa ragione, onde evitare un’ingiustificata differenza di trattamento rispetto agli invalidi che hanno avuto la possibilità di maturare il necessario periodo contributivo, alle persone invalide dalla nascita viene riconosciuto a partire dal diciottesimo anno di età, il diritto alla rendita straordinaria cor- rispondente all’importo minimo della rendita ordinaria d’invalidità (art. 40 cpv. 1 LAI, DTF 141 V 530 consid. 7.3.3). 10.4 Dagli atti di causa non risulta che la ricorrente abbia versato contributi all’assicurazione AVS/AI svizzera prima dell’insorgere del diritto alla rendita straordinaria, circostanza peraltro incontestata in questa sede. È dunque pacifico che non sia adempiuta la condizione della durata minima di contri- buzione prevista dall’art. 36 cpv. 1 LAI. 10.5 Ciò posto, l’insorgente sostiene a torto, che, avendo corrisposto alla competente cassa di compensazione il contributo minimo AVS/AI nel corso degli ultimi nove anni, dunque ben oltre il periodo contributivo minimo di un anno, essa avrebbe comunque maturato diritto alla rendita ordinaria, una volta estinto il diritto alla rendita straordinaria. Giova infatti rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio suc- cessivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e l'ultimo giorno del mese che precede quello in cui si è verificato l'evento assicurato (art. 3 cpv. 1 e art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Al contrario, i contributi pagati posterior- mente al momento in cui si è verificato l’evento non sono determinanti per il calcolo della rendita ordinaria AI (art. 29 bis cpv. 1 LAVS al contrario). In concreto, ritenuto che l’assicurata non era in grado di esercitare alcuna attività lavorativa, l’obbligo contributivo a suo carico ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2006 (art. 3 cpv. 1 LAVS). L’evento assicurato, determinato dall’infermità congenita di cui essa è portatrice, si è tuttavia verificato già a partire da luglio 2003, mese successivo il compimento del diciottesimo compleanno e momento a partire dal quale le è stato riconosciuto il diritto a una rendita, poi versata in forma straordinaria come previsto dall’art. 42 LAVS, per rimando dell’art. 39 LAI. L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto non conteggiabili nel periodo di contribuzione minimo ex art. 36 cpv. 1 LAI i contributi versati dall’insorgente, per il tramite di B._______, nel corso degli anni successivi al compimento del ventesimo anno di età.
C-265/2016 Pagina 15 11. 11.1 Venendo ora alla critica di incostituzionalità delle norme applicate dall’autorità inferiore, reiterata dalla ricorrente nei propri memoriali si os- serva quanto segue. L’art. 190 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101) prevede che l’amministrazione e i tribunali svizzeri sono tenuti ad applicazioni delle leggi federali, anche se queste sono contrarie alle libertà costituzionali – o se ne ostacolano l’esercizio – come ad esempio la libertà di movimento (art. 10 cpv. 2 Cost. fed) o la libertà di lasciare la Svizzera (art. 24 cpv. 2 Cost. fed) invocate dalla ricorrente. D’altro canto la stretta applicazione di queste li- bertà, come pure dei principi dell’uguaglianza di trattamento e del divieto di discriminazione, neppure potrebbe essere imposta all’autorità svizzera competente sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera, come ad esempio la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) o il Patto I dell’ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1). La prima infatti non conferisce nessun diritto a delle prestazioni sociali dello Stato e non impedisce, in concreto, al diritto svizzero di restringere la cerchia dei beneficiari di determinate prestazioni ai soli assicurati domiciliati e residenti abitualmente sul suo territorio. Di conseguenza non risulta possibile invocare una discriminazione, dal mo- mento che non viene violata nessuna libertà tutelata dalla CEDU, che ap- punto non conferisce alcun diritto a delle prestazioni sociali. Il Patto I, per contro, non permette di fondare la pretesa a una determinata prestazione assicurativa dinnanzi ad un tribunale, ritenuto che le disposizioni in esso contenute non hanno carattere di norme direttamente applicabili, ma piut- tosto di direttive, di obbiettivi che gli Stati firmatari si impegnano (con la più grande latitudine di giudizio) a raggiungere nei diversi ambiti considerati (DTF 121 V 229 consid. 2; 121 V 246 consid. 2; 120 V 4 consid. 2, TAF C- 59/2011 del 5 ottobre 2012 consid. 6.2) 11.2 In conclusione, anche se la soppressione della rendita straordinaria in caso di trasferimento del domicilio e della dimora all’estero parrebbe di primo acchito creare una disparità di trattamento tra invalidi che hanno ver- sato i contributi e invalidi dalla nascita, senza valido motivo, ritenuto che i secondi non possono di regola esportare le prestazioni e neppure trasfor- mare la propria rendita in rendita ordinaria, questa Corte non può esimersi dall’applicare le norme di diritto federale in esame. Alla luce delle fonti giuridiche citate sopra e in assenza di una norma inter- nazionale contraria, l’autorità inferiore e codesto Tribunale non beneficiano
C-265/2016 Pagina 16 di alcun margine nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni legali in causa. Pertanto se l’insorgente non ha più né domicilio, né resi- denza abituale in Svizzera è a giusto titolo che la rendita straordinaria e l’assegno per grandi invalidi siano stati soppressi, come pure è a conforme al diritto federale che, in assenza del periodo di contribuzione prescritto dall’art. 36 cpv. 1 LAI, non le venga riconosciuto il diritto a una rendita or- dinaria di invalidità. 12. Il ricorso va quindi respinto. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura le spese processuali che di regola se- guono la soccombenza sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 prima frase PA). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa e della situazione dell’insorgente, esse vengono condonate (art. 63 cpv. 1 in fine e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È infatti lecito presumere che la rendita straordinaria e l’assegno per grandi invalidi fossero le uniche entrate dell’assicurata (in questo senso doc. TAF 11 e doc. TAF 21), posto che l’assicurata è inabile al lavoro sin dalla na- scita. A seguito della loro soppressione, confermata in questa sede, è dun- que altamente verosimile che la stessa si trovi in uno stato di indigenza, posto che al padre non compete un obbligo di mantenimento, che non le permetterebbe di far fronte alle spese processuali. 13.2 In simili condizioni non si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).
C-265/2016 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante legale della ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: