B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2562/2012
S e n t e n z a d e l 1 5 a g o s t o 2 0 1 4 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Maurizio Greppi, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Olivier Ferrari, Studio Legale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 marzo 2012).
C-2562/2012 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato alle dipendenze di una ditta, in qualità d'intonacatore, dal febbraio del 1989 all'aprile del 1993 (doc. A 9-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Ha interrotto il lavoro il 7 aprile 1993 a seguito di un infortunio (incidente stradale; doc. B 3-23). Il 10 maggio 1994, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 3-1). A.b Il 24 marzo 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B. (Ufficio AI) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicu- razione svizzera per l'invalidità (doc. A 43-1). È stato stabilito, in particola- re in virtù del rapporto dell'aprile 1995 del dott. C., specialista in ortopedia (medico incaricato dall'assicurazione D.; doc. B 6-3), che l'interessato era affetto segnatamente da stato dopo trauma cranio- cerebrale, deficit funzionale neuro-psicologico ed emiparesi spastica sini- stra. È stato ritenuto, sulla base del rapporto del febbraio 1999 del consu- lente per l'integrazione professionale (doc. A 41-1), che l'assicurato era convenientemente reintegrato dal profilo professionale quale assistente di cura, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 33%. B. B.a Il 13 dicembre 2000, l'interessato ha formulato una domanda di revi- sione del diritto alla rendita (doc. A 45-1). B.b Dalle carte processuali risulta che il medesimo ha lavorato come as- sistente di cura presso una casa per anziani, dal 1° luglio 2000 al 15 gen- naio 2002, dapprima al 75% e poi al 50% (doc. B 11-14 e 11-23). Dall'8 febbraio 2002, è poi stato assunto alle dipendenze di una casa per anzia- ni quale assistente alle cure, in ragione di 4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana (doc. A 70-1). B.c Il 26 luglio 2004, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha deciso di ero- gare in favore dell'interessato un quarto di rendita dell'assicurazione sviz- zera per l'invalidità dal 1° aprile al 30 giugno 2001 ed una mezza rendita a decorrere dal 1° luglio 2001 (doc. A 62-1 e 63-1). In particolare, è stato considerato, sulla base del rapporto del settembre 2003 della dott. E._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR; doc. A 48-1), la quale, a sua volta, si è fondata sul rapporto del novembre 2002
C-2562/2012 Pagina 3 del dott. F._______ (medico incaricato dall'assicurazione D.; doc. B 11-8), che l'interessato era in grado di svolgere un'attività confacente al- lo stato di salute con una diminuzione del rendimento. Secondo il consu- lente per l'integrazione professionale, lo stesso presentava una capacità di guadagno del 50% quale assistente di cura (doc. A 49-1). C. C.a Il 10 novembre 2006, l'interessato ha formulato una nuova domanda di revisione del diritto alla rendita (doc. A 64-1 e 66-1). C.b Nei rapporti del marzo 2007, il dott. G., medico SMR, il qua- le, a sua volta, si è basato sul rapporto ortopedico del febbraio 2007 del dott. H._______ (medico incaricato dall'assicurazione D.; doc. B 16-1), ha rilevato che l'interessato è affetto segnatamente da trauma di- storsivo dell'articolazione tibio-tarsica sinistra e stato da artrodesi talo- navicolare e sotto-talare (a seguito di un infortunio dell'ottobre 2005) non- ché stato dopo trauma cranico con deficit funzionale neuropsicologico con emiparesi spastica a sinistra (a seguito dell'infortunio dell'aprile 1993). Il medico ha ritenuto per l'interessato un'incapacità al lavoro del 100% nella precedente attività di assistente alle cure da ottobre del 2005, ma una capacità al lavoro del 100% in un'attività confacente allo stato di salute da febbraio del 2007 (doc. A 72-1 e 76-1). C.c Il 6 marzo 2007, la consulente in integrazione professionale ha de- terminato, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, un grado d'invali- dità dell'11% (doc. A 78-1). C.d Il 26 luglio 2007, l'Ufficio AI del Cantone B. ha deciso di so- spendere, con effetto al 1° agosto 2007, il versamento della rendita d'in- validità, trovandosi l'assicurato in carcere da luglio del 2007 (doc. A 86-1). D. D.a Il 29 marzo 2011, l'interessato ha chiesto il ripristino del versamento della mezza rendita d'invalidità, essendo stato trasferito presso "la sezio- ne aperta delle strutture carcerarie" (doc. A 96-2). D.b Nell'ambito dell'istruttoria della procedura di revisione, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha in particolare assunto agli atti il questionario per la revisione della rendita AI del 6 aprile 2011 (doc. A 98-1), il rapporto del 18 aprile 2011 del dott. I._______ (doc. A 100-1) e lo scritto del 17 ottobre 2011 dell'Ufficio di Patronato di J._______ (doc. A 104-1).
C-2562/2012 Pagina 4 D.c Da una nota del 25 novembre 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ risulta che l'interessato è stato scarcerato il 19 novembre 2011 e che si sarebbe trasferito in Italia il 30 novembre 2011, il suo per- messo di domicilio essendo stato revocato (doc. A 109-1; v. anche doc. A 110-3 [certificato del 14 novembre 2011 dell'Ufficio controllo abitanti del comune di K.]). D.d Nel rapporto del 10 febbraio 2012, il dott. G. ha ritenuto che lo stato di salute dell'interessato è rimasto invariato rispetto alla valuta- zione ortopedica del febbraio 2007 del dott. H._______ (doc. A 113-1). D.e Il 10 febbraio 2012, l'Ufficio AI del Cantone B., mediante progetto di decisione, dopo avere constatato che, in virtù della valutazio- ne del febbraio 2007 della D. nonché dei rapporti del marzo 2007 e del gennaio 2012 del medico SMR, l'assicurato è abile al lavoro in un'attività confacente allo stato di salute nella misura del 100% da febbra- io del 2007, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 10%, ha comu- nicato all'interessato che la rendita d'invalidità è (sarebbe stata) soppres- sa retroattivamente dal 1° agosto 2007, essendo intervenuto un notevole miglioramento dello stato di salute. Detta autorità ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezio- ne del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 114-1). D.f Il 18 febbraio 2012, l'interessato ha chiesto il riesame della sua pratica in quanto le sue condizioni di salute non sono migliorate (doc. A 118-1). Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti in particolare i rap- porti di luglio 2006 ed agosto 2009 dell'Ospedale Regionale di J._______ (doc. A 117-20, 117-22 e 117-26), un rapporto oftalmologico del 6 luglio 2010 del dott. L._______ (doc. A 117-25), i rapporti medici dell'8 febbraio e 5 marzo 2012 del dott. M., medico delle strutture carcerarie (doc. A 117-1 e 119-2), ed i rapporti psichiatrici del 15 dicembre 2011 e 1° marzo 2012 del dott. N. (doc. A 119-3 e 128-2). D.g Nel rapporto del 20 marzo 2012, il dott. G._______ ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione. Il medico ha poi precisato che l'interessato non è affetto da alcuna patolo- gia extra-infortunistica a carattere invalidante (doc. A 121-1). E. Il 30 marzo 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu- rati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che la rendita d'invalidità è sop-
C-2562/2012 Pagina 5 pressa dal 1° agosto 2007 (data di sospensione della rendita a seguito della carcerazione dell'interessato; doc. A 129-20). F. Il 10 maggio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 30 marzo 2012 mediante il quale ha chiesto in via principale il riconoscimento di una ren- dita d'invalidità. In via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti all'autori- tà inferiore affinché la stessa proceda a (nuovi) accertamenti riguardo al suo stato di salute. Si è doluto di un'errata valutazione delle sue condizio- ni di salute, non essendo più stato sottoposto ad alcuna visita medica specialistica dal 2007. Ha segnalato che, secondo i documenti medici agli atti, presenta un'incapacità al lavoro di almeno il 50% in una qualsiasi at- tività lucrativa. Ha esibito documenti medici già agli atti nonché un certifi- cato medico del 9 maggio 2012 del dott. O._______ (doc. TAF 1). Il 20 giugno 2012, ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2, 3 e 5). G. Con risposta del 26 novembre 2012, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata nonché rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 20 novembre 2012 (doc. TAF 8). Nella menzionata presa di posizione, l'Ufficio AI ha os- servato che a ragione gli atti di causa sono stati trasmessi all'UAIE al momento dell'emanazione della decisione impugnata del 30 marzo 2012. Quanto al merito, detto Ufficio ha rilevato, in virtù dei rapporti del marzo 2007 del dott. G., medico SMR, e del febbraio 2012 del dott. M., medico delle strutture carcerarie, che, a loro volta, si sono basati sul rapporto ortopedico del febbraio 2007 del dott. H._______ (medico incaricato dall'assicurazione D.; rapporto che peraltro è conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica), che l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute da febbraio del 2007. Ha poi precisato, in virtù dei rap- porti del 5 e 9 novembre 2012 del dott. G. (doc. TAF 8), che la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale non riferisce della presenza di alcuna patologia extra-infortunistica a carattere invalidante e neppure di alcuna sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del febbraio 2007 della D.. Infine, l'Ufficio del Canto- ne B. ha osservato che, nel 2004, è stata accordata all'interessa- to una mezza rendita d'invalidità in base ad un'incapacità lavorativa me- dico-teorica del 50% nella precedente attività, senza aver erroneamente proceduto ad un raffronto dei redditi determinanti. Dal calcolo effettuato dalla D._______ nel novembre del 2007 risulta, nell'ambito di un'attività
C-2562/2012 Pagina 6 sostitutiva confacente allo stato di salute, un grado d'invalidità del 25% (doc. B 25-1). Per conseguenza, sono adempiuti i presupposti per una soppressione in via di riconsiderazione della rendita precedentemente accordata all'interessato. H. Nella replica del 7 gennaio 2013, il ricorrente si è confermato nelle argo- mentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 10 maggio 2012, segna- lando che vi è stato un peggioramento del suo stato di salute. Ha prodotto un rapporto neurologico del 18 novembre 2011 del dott. P., un certificato psichiatrico del 12 dicembre 2012 del dott. Q. ed un referto di esame del cranio del 20 dicembre 2012 (doc. TAF 11). I. Nella duplica del 30 gennaio 2013, l'UAIE ha nuovamente proposto la re- iezione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can- tone B._______ del 23 gennaio 2013 nonché all'annessa annotazione del 23 gennaio 2013 del dott. G._______, medico SMR, secondo cui la nuo- va documentazione medica prodotta espone le patologie note, senza rife- rire di alcuna patologia extrainfortunistica a carattere invalidante (doc. TAF 13). J. In una presa di posizione inoltrata il 7 marzo 2013, l'insorgente si è nuo- vamente riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ri- corso del 10 maggio 2012 (doc. TAF 16), scritto di osservazioni che è poi stato trasmesso da questo Tribunale con provvedimento del 15 marzo 2013 all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 17). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
C-2562/2012 Pagina 7 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831) e n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845). I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto.
C-2562/2012 Pagina 8 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo succes- sivo, le nuove norme della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 con- sid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immedia- tamente applicabili con la loro entrata in vigore). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è de- limitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele- menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisio- ne stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b). 4. 4.1 Per quanto attiene alla competenza dell'UAIE a pronunciare la sop- pressione della rendita nell'ambito della procedura di revisione promossa con istanza del novembre 2006 dinanzi dall'Ufficio AI del Cantone B._______, questo Tribunale rileva che, di principio, l'Ufficio competente (a ricevere ed esaminare una domanda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cpv. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI nella sua versione in vigore dal 1° genna- io 2012 (RS 831.201), l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisio- ne o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane du- rante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2 bis- 2 quater (art. 40 cpv. 3 OAI). In particolare, ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 quater OAI, se, durante la pro- cedura, un assicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all'estero, la competenza passa all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
C-2562/2012 Pagina 9 4.2 Tali dettami, sono concretizzati dalla circolare sulla procedura nell'as- sicurazione per l'invalidità (CPAI valida dal 1° gennaio 2010 [stato al 1° gennaio 2014; su questo punto la circolare è invariata dal 1° gennaio 2012]), nel senso che la procedura inizia con la registrazione della richie- sta da parte dell'Ufficio AI competente e termina con la crescita in giudica- to della decisione. Di regola, non avviene alcun cambiamento dell'Ufficio AI competente. Se tuttavia durante la procedura l'assicurato lascia la Svizzera, la competenza passa all'UAIE. Tuttavia, prima di trasmettere l'incarto, l'Ufficio AI fino ad allora competente procede agli accertamenti abituali relative alle condizioni in Svizzera e, se possibile, li conclude (n. 4010 e 4011 della CPAI). 4.3 4.3.1 Ora, al momento in cui è stata inoltrata l'istanza di revisione del dirit- to alla rendita, nel novembre del 2006, il ricorrente era domiciliato (dal 1° ottobre 1985) a K._______ (v. doc. A 110-3). Il 25 novembre 2011, l'Ufficio di patronato di J._______ ha segnalato all'Ufficio AI del Cantone B._______ che l'insorgente è stato scarcerato il 19 novembre 2011 e che si sarebbe trasferito in Italia il 30 novembre 2011, il suo permesso di do- micilio essendo stato revocato (doc. A 110-1; v. anche lo scritto dell'Ufficio di patronato del 17 ottobre 2011 [doc. A 104-1] ed il certificato dell'Ufficio controllo abitanti di K._______ del 14 novembre 2011 [doc. A 110-3]). La procedura della domanda di revisione è stata istruita dall'Ufficio AI del Cantone B._______ (v., in particolare, la richiesta al servizio medico delle strutture carcerarie di produrre un rapporto medico [doc. A 111-1] e la ri- chiesta di valutazione medica al proprio servizio medico [doc. A 112-1]). L'Ufficio AI del Cantone B._______ ha poi notificato, il 10 febbraio 2012, il progetto di decisione (doc. A 114-1). La decisione del 30 marzo 2012 è però stata resa dall'UAIE (doc. A 129-20). 4.3.2 L'Ufficio AI del cantone B._______ nel suo preavviso del 20 novem- bre 2012 reputa di avere trasmesso a giusto titolo l'incarto all'UAIE al momento in cui si è resa necessaria l'emissione della decisione impugna- ta, senza che l'UAIE abbia espresso riserve al riguardo. Da parte sua, il ricorrente non ha contestato la competenza dell'UAIE a rendere la deci- sione in esame il 30 marzo 2012 (in particolare pag. 6 ss. del gravame). Peraltro, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ta- le modo di procedere appare nella sostanza compatibile con quanto pre- scrive l'art. 40 cpv. 2 quater OAI (nella sua versione in vigore il 1° gennaio 2012) e la relativa circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invali- dità precedentemente menzionata.
C-2562/2012 Pagina 10 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e- conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273 e 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato po- trebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integra- zione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ot- tenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo genera- le del raffronto dei redditi). 5.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi- ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 6. 6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
C-2562/2012 Pagina 11 d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella do- manda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misu- ra rilevante per il diritto alle prestazioni. 6.3 6.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv. 2 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione rag- giunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza preponderante, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno indizi plausibili a favore della circostanza invocata, ferma restando co- munque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi riferimenti). 6.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 2 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in al- tri termini se l'assicurato ha reso plausibile, e non verosimile nel senso della probabilità preponderante, una modifica significativa del suo stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con una deci- sione di non entrata nel merito. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e re- lativi riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3).
C-2562/2012 Pagina 12 6.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca- pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au- menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'asse- gno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più pre- sto se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la do- manda è stata inoltrata (art. 88 bis cpv. 1 lett. a OAI). 6.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo- stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di- ritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revi- sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità oc- corre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazio- ne alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Que- sta modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1- 6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole appli- cabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa valuta- zione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 6.6 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta- ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
C-2562/2012 Pagina 13 dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente ver- tenza è quello intercorrente tra il 26 luglio 2004, data della decisione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ mediante la quale è stata accordata una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2001, e il 30 mar- zo 2012, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni so- ciali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impu- gnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 8. 8.1 Nel caso di specie, occorre esaminare se al momento dell'emanazio- ne della decisione impugnata (il 30 marzo 2012) poteva essere ammessa la sopravvenienza rispetto al 2004 di una notevole modifica dello stato di salute del ricorrente (o della componente lucrativa) o se invece, come so- stenuto dall'insorgente medesimo, tale presupposto non era adempito ri- spettivamente se l'istruttoria di causa è stata insufficiente. 8.2 Questo Tribunale rileva che il 26 luglio 2004, momento in cui è stata accordata una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2001, è stato rilevato, in particolare sulla base del rapporto del novembre 2002 del dott. F., specialista in chirurgia (medico incaricato dall'assicu- razione D.; doc. B 11-8) e del rapporto del settembre 2003 della dott.ssa E._______, medico SMR (doc. A 48-1), che il ricorrente era affet- to segnatamente da deambulazione steppante della gamba sinistra in stato dopo frattura impressa nella regione parasagittale centrale destra,
C-2562/2012 Pagina 14 stato dopo craniotomia e osteoplastica, stato dopo terapia per l'emisin- drome motoria sinistra e stato dopo plastica cranica e che lo stesso pre- sentava una capacità lavorativa nonché una capacità di guadagno del 50% quale assistente di cura (v. rapporto del consulente in integrazione professionale del settembre 2003; doc. A 49-1). 8.3 Nell'ambito della procedura di revisione promossa con istanza del 10 novembre 2006, secondo quanto indicato nei rapporti del marzo 2007 del dott. G., medico SMR (doc. A 72-1 e 76-1), il quale, a sua volta, si è basato sul rapporto ortopedico del febbraio 2007 del dott. H. (medico incaricato dall'assicurazione D.; doc. B 16-1), l'insorgen- te soffriva segnatamente di trauma discorsivo dell'articolazione tibio- tarsica sinistra, stato da artrodesi talo navicolare e sotto-talare e stato dopo trauma cranico con deficit funzionale neuropsicologico con emipa- resi spastica a sinistra e presentava un'incapacità al lavoro del 100% nel- la precedente attività di assistente alle cure da ottobre del 2005, ma una capacità al lavoro del 100% in un'attività confacente allo stato di salute da febbraio del 2007, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità dell'11% (v. rapporto della consulente in integrazione professionale del marzo 2007; doc. A 78-1). Il 26 luglio 2007 (doc. A 86-1), l'Ufficio AI del Cantone B. ha poi deciso di sospendere, con effetto al 1° agosto 2007, il versamento della rendita d'invalidità, trovandosi l'assicurato in carcere da luglio del 2007. 8.4 8.4.1 Con scritto del marzo 2011 (doc. A 96-2), il ricorrente ha chiesto il ripristino del versamento della mezza rendita d'invalidità, essendo stato trasferito presso "la sezione aperta delle strutture carcerarie". Nel febbra- io del 2012 (doc. A 112-1), l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha sottopo- sto l'incarto al proprio servizio medico. Il dott. G., nel rapporto del 10 febbraio 2012 (doc. A 113-1), ha ritenuto che lo stato di salute dell'in- sorgente è rimasto invariato rispetto alla valutazione ortopedica del feb- braio 2007 del dott. H., nel senso che il ricorrente non è più in grado di svolgere la precedente attività da ottobre del 2005, ma che l'e- sercizio di un'attività confacente allo stato di salute nella misura del 100% è esigibile, dal profilo medico, a far tempo da febbraio del 2007. 8.4.2 Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di revisione, sono poi stati prodotti segnatamente i rapporti del febbraio e marzo 2012 del dott. M._______ ed il rapporto psichiatrico del marzo 2012 del dott. N._______, rapporti in cui è certo indicato che le condizioni di salute
C-2562/2012 Pagina 15 dell'insorgente sono invariate rispetto al quadro clinico esistente nel feb- braio del 2007, ma da cui emerge altresì che il medesimo è invero affetto da disturbo di personalità misto (F 60.3 secondo l'ICD 10) e stato dopo politossicodipendenza in remissione completa (F 19.2 secondo l'ICD 10; doc. A 117-1, 119-2 e 119-3). Il dott. G., nel rapporto del 20 mar- zo 2012 (doc. A 121-1), ha ritenuto, sostanzialmente, che i menzionati rapporti del febbraio e marzo 2012 non permettono di oggettivare alcuna modifica della valutazione clinica-lavorativa dell'insorgente rispetto a quanto ritenuto nel (febbraio) del 2007. Nel luglio del 2012, l'Ufficio AI del Cantone B. ha poi assunto agli atti il rapporto psichiatrico del di- cembre 2011 del dott. N._______ (doc. A 128-2). 8.5 8.5.1 Quanto alla valutazione sullo stato di salute psichico del ricorrente, nel rapporto del 15 dicembre 2011 (doc. A 128-2), il dott. N., spe- cialista in psichiatria e psicoterapia (medico che si sarebbe basato su una perizia del dott. R. [documento non reperibile agli atti di causa]), riferisce che, durante il periodo della carcerazione, l'insorgente ha pre- sentato lievi reazioni ansiose e depressive ed è stato sottoposto a un trat- tamento psicoterapeutico (psicoterapia e psicofarmacoterapia). Ora, il menzionato rapporto psichiatrico del dott. N._______ è basato su un'a- namnesi incompleta (riferita alle semplici indicazioni del paziente), non comporta alcun esame obiettivo, non si esprime sull'evoluzione nel tempo del disturbo di personalità misto (F 60.3 secondo l'ICD 10) diagnosticato nell'agosto del 2008 e sul trattamento a cui l'insorgente è stato sottoposto (trattamento che dovrebbe essere continuato "a domicilio in Italia") e non si pronuncia sul momento a partire dal quale vi sarebbe stato un miglio- ramento significativo dello stato di salute. Per conseguenza, non è dato sapere come lo specialista sia giunto alla conclusione che il ricorrente è completamente abile al lavoro, tanto più che il rapporto del 18 novembre 2011 del dott. P., specialista in neurologia (doc. TAF 11), riferisce segnatamente di sindrome psicorganica, parziale disorientamento, qua- dro clinico con allegata depressione, notevole deficit della memoria e de- ficit funzioni esecutive, che appaiono indicare la necessità di più appro- fondite indagini. 8.5.2 Quanto alla valutazione sullo stato di salute somatico del ricorrente, occorre rilevare che il dott. M., specialista in medicina interna, ha certo precisato, nel rapporto del 5 marzo 2012 (doc. A 119-2), che il pre- cedente rapporto dell'8 febbraio 2012 (doc. A 117-1) certifica che le con- dizioni di salute dell'insorgente sono invariate rispetto a quanto constatato
C-2562/2012 Pagina 16 nel rapporto medico del febbraio 2007 (del dott. H.; doc. B 16-1). Non è tuttavia possibile attribuire pieno valore probatorio a detta generica valutazione, dal momento che il rapporto dell'8 febbraio 2012 del dott. M. non appare redatto da uno specialista in ortopedica o neuro- logia, che nella diagnosi non è riportata la presenza di disturbi ortopedici o neurologici che emergono per contro in modo inequivocabile dalla do- cumentazione medica agli atti (v. doc. A 113-1 e doc. B 11-17 e 16-1), che l'insorgente non appare essere stato sottoposto ad un esame ortopedico e/o neurologico e che infine è stata indicata un'incapacità al lavoro del 20% nella precedente attività lavorativa, senza particolari spiegazioni al riguardo rispettivamente indicazioni su quale fosse la precedente attività lavorativa presa in considerazione. Dalle carte processuali non risulta al- tresì che vi siano stati, successivamente a quelli del gennaio 2002 (doc. B 11-17) rispettivamente del febbraio 2007 (doc. B 16-1), ulteriori consulti neuropsicologici od ortopedici, da parte di uno specialista, fondati su un esame personale dell'insorgente. L'autorità inferiore non poteva prescin- dere neppure da un accertamento complementare e più approfondito del- le affezioni ortopediche e neurologiche prima di decidere sulla domanda di revisione del diritto alla rendita presentata dal ricorrente. Basti ancora rilevare, per sovrabbondanza, che il dott. M._______, nel menzionato rapporto del 5 marzo 2012 (doc. A 119-2), ha indicato che nel suo rappor- to medico dell'8 febbraio 2012 non è stata effettuata alcuna verifica in me- rito ad intervenuti cambiamenti nello stato di salute rispetto a "quanto ac- certato nel corso di precedenti controlli medici", di modo che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità avrebbe potuto, se lo avesse ritenuto oppor- tuno, "riesaminare la propria decisione (recte: progetto di decisione), pre- disponendo, se del caso, un riesame attuale delle condizioni di salute" del ricorrente. Queste indicazioni non fanno che corroborare la necessità di un completamento degli accertamenti medici. 8.6 Per conseguenza, allo stato attuale degli atti di causa non è consentito di concludere ad un miglioramento significativo dello stato di salute del ricor- rente atto a giustificare una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA. 8.7 8.7.1 L'Ufficio AI ha pure rilevato, nel suo preavviso del 20 novembre 2012, che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Ha quindi indicato che la decisione di attribuzione di una
C-2562/2012 Pagina 17 mezza rendita del 24 luglio 2004 è stata fondata unicamente sull'incapaci- tà medico-teorica nell'attività abituale dell'insorgente, senza che fosse ef- fettuato il necessario raffronto dei redditi, il mancato calcolo economico della capacità di guadagno residua costituendo senza dubbio un errore manifesto ai sensi della sentenza del TF 9C_1013/2009 del 12 luglio 2010 considerandi 4.2 e 4.3. Pertanto, sarebbero (pure) date le condizioni per una soppressione in via di riconsiderazione della rendita accordata all'assicurato con decisione del 24 luglio 2004. 8.7.2 In tale ambito, giova rammentare che il principio secondo il quale l'amministrazione può in ogni momento modificare d'ufficio una decisione cresciuta in giudicato, sulla quale il giudice non si sia pronunciato mate- rialmente, che si riveli senza dubbio erronea e la cui modificazione rivesta una notevole importanza prevale su quello concernente la revisione della rendita. Quindi una rendita può essere aumentata, ridotta o soppressa anche se i presupposti dell'art. 17 LPGA non sono adempiti. Qualora l'er- roneità della decisione iniziale sia constatata solo in fase giudiziaria, il giudice può tutelare con sostituzione dei motivi il provvedimento di revi- sione reso (a torto) dall'amministrazione conformemente all'art. 17 LPGA (cfr. DTF 125 V 368 consid. 2; sentenza del TF I 674/04 del 27 gennaio 2006 consid. 3.2). Allorquando il giudice procede alla sostituzione dei mo- tivi, ciò implica di principio un doppio esame, concernente la verifica, da un lato, del carattere manifestamente errato della decisione iniziale e, dall'altro lato, della situazione esistente al momento in cui la decisione su revisione è stata resa (cfr. sentenza del TF 9C_187/2007 del 30 aprile 2008 consid. 4.2). 8.7.3 Giova preliminarmente rilevare che non convince affatto nell'ottica della giurisprudenza del TF relativa alla sostituzione dei motivi (della ri- considerazione al posto della revisione) far valere dapprima, come è stato fatto nel caso concreto dall'amministrazione nella risposta al ricorso, che il ricorso deve essere respinto perché sono adempite, come ritenuto nella decisione impugnata, le condizioni della revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, per poi aggiungere che il ricorso va respinto perché sono pure realizzati i presupposti di una riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione iniziale del luglio 2004 di concessione all'insorgente di una mezza rendita (cfr., sulla problematica, la sentenza del TF 9C_698/2010 del 18 marzo 2011 consid. 4.3). La questione può tuttavia essere lasciata indecisa nel caso concreto, dal momento che nella fatti- specie non è consentito per un altro motivo confermare la decisione im- pugnata con il motivo sostitutivo della riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. In effetti, e a prescindere dal fatto se la decisione iniziale
C-2562/2012 Pagina 18 fosse manifestamente errata come preteso dall'amministrazione in sede ricorsuale, ad una sostituzione dei motivi si oppone il fatto che l'istruttoria di causa è, come rilevato precedentemente, deficitaria sull'evoluzione del- lo stato di salute del ricorrente fino all'emanazione della decisione impu- gnata. In altri termini, allo stato attuale degli atti di causa non è possibile escludere che nel periodo determinante lo stato di salute del ricorrente abbia subito un peggioramento rispetto a quello esistente nel luglio del 2004 (v. consid. 8.5 e 8.6 del presente giudizio). Pertanto, ad ogni buon conto non è adempito il secondo presupposto ritenuto dalla giurispruden- za per poter procedere ad una sostituzione dei motivi ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. sentenza del TF 9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2 in fine e relativi riferimenti). 8.8 Da quanto esposto, la decisione impugnata, fondata su un insufficien- te accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto federale ed incorre nell'annullamento, ritenuto che non è possibile determinarsi con cognizione di causa sulla realizzazione delle condizioni per una soppres- sione, a decorrere dal 1° agosto 2007, della rendita AI fino allora accorda- ta. 9. 9.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri- to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio 2014 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli at- ti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del di- ritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 9.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, segnatamente un esame sullo stato di salute gene- rale dell'insorgente (rapporto medico su modulo E 213), una perizia orto- pedica, una perizia neurologica ed una perizia psichiatrica (cfr., sulla pos- sibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), nonché ogni ulteriore esame (segnatamente quello angiologico-vascolare; da un referto di esame del cranio del dicembre
C-2562/2012 Pagina 19 2012 [doc. TAF 11] appare infatti essere subentrata anche una problema- tica vascolare [insufficienza vascolare di tipo cronico] di cui non è però dato sapere quando sia effettivamente intervenuta) che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere ne- cessario. Per il resto, e a seconda del risultato di tale esame, l'UAIE do- vrà pronunciarsi pure sulla natura economicamente sfruttabile di un'(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica nonché, a se- conda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi de- terminanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute. 9.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 30 marzo 2012 l'autorità infe- riore ha deciso che la rendita d'invalidità è soppressa dal 1° agosto 2007 (data di sospensione della rendita a seguito della carcerazione del ricor- rente). Non è pertanto necessario conferire al ricorrente la facoltà di ritira- re il proprio gravame. 10. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 20 giugno 2012, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as- segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessiva- mente in fr. 2'800.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
C-2562/2012 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 30 marzo 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af- finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova de- cisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 20 giugno 2012, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: