B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2494/2012
S e n t e n z a d e l 2 a p r i l e 2 0 1 3 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A., c/o B., ..., patrocinato dall'avv. Gabriele Banfi, via Carducci 4, CP 5188, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti: A. A., cittadino italiano nato il ..., è entrato in Svizzera con la sua famiglia nel gennaio 1968 ed ha ottenuto un permesso di dimora rilascia- to dal Cantone Ticino. A partire dal 14 febbraio 1978 egli è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio rinnovato regolarmente. B. Fin dal 1991 A. ha interessato più volte le autorità di polizia, giu- diziarie ed amministrative svizzere ed italiane:
con decreto di accusa dell'11 dicembre 1991 è stato condannato dal Procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per ripetuta infra- zione alle norme della circolazione stradale ai sensi della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), i- nosservanza dei doveri in caso di infortunio e infrazione all'art. 3a dell'Or- dinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11), al pagamento di una multa di fr. 550.--;
con decreto di accusa del 10 luglio 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alle norme della circolazione, alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 800.--; visti i reati commessi, con decisione del 25 ago- sto 1992, l'allora competente Dipartimento di polizia del Cantone Ticino ha ammonito l'interessato avvertendolo che, in caso di recidiva o di com- portamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la pos- sibilità di sanzionare con adeguate misure amministrative;
con decreto di accusa del 2 ottobre 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupe- facenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 1'200.--;
con sentenza del Tribunale di Como del 13 ottobre 1992 è stato con- dannato per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla pena di 4 mesi di reclusione sospesa condizio-
C-2494/2012 Pagina 3 nalmente e alla multa di Lire 1'400'000.- (pari a Euro 723.04);
con decreto di accusa del 4 dicembre 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, ripetuta circolazione con veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre e ripe- tuta infrazione alla LStup, alla pena di 20 giorni di detenzione e alla multa di fr. 300.--; il 6 maggio 1993, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una seconda decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con av- vertimento d'espulsione o revoca del permesso;
con decreto di accusa del 21 maggio 1993 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto e ripetuta contravvenzione alla LStup, alla pena di 15 giorni di detenzione;
con decreto di accusa del 27 febbraio 1995 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per violazione della LStup, alla pena di 20 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno;
con decreto di accusa del 30 settembre 1996 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per infrazione e ripetuta contrav- venzione alla LStup e circolazione con veicolo a motore nonostante revo- ca della licenza di condurre, alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed alla multa di fr. 300.--; il 9 dicembre 1996, la Sezione degli stranieri ha pronunciato una terza decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avver- timento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera;
con decreto di accusa del 21 giugno 1999 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 30 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno e alla multa di fr. 500.--;
con decreto di accusa del 22 novembre 1999 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per contravvenzione alla LStup al- la multa di fr. 1000.--;
con decreto di accusa del 27 marzo 2000 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 60 giorni di arresto e alla multa di fr. 500.--;
il 22 maggio 2000, la Sezione degli stranieri ha pronunciato una quarta
C-2494/2012 Pagina 4 decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera;
con decreto di accusa del 15 gennaio 2001 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alle norme della circolazione, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 500.--; il 16 maggio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (SPI: ora Sezione della popolazione, in seguito SP) ha pronunciato una quinta decisione di am- monimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera;
con decreto di accusa del 9 dicembre 2002 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta contravvenzione alla LStup, alla multa di fr. 100.--;
con decreto di accusa del 17 marzo 2003 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per circolazione malgrado la revoca e ripetuta contravvenzione alla LStup, alla pena di 30 giorni di arresto e alla multa di fr. 1'200.--; il 20 giugno 2003, la SPI ha pronunciato una sesta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione;
con decreto di accusa del 21 febbraio 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuto furto d'uso e ripetuta cir- colazione malgrado la revoca, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 600.--; il 12 aprile 2005, la SPI ha pronunciato una settima de- cisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione;
con decreto di accusa del 4 luglio 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuto furto d'uso e ripetuta gui- da senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 1'000.--;
con decreto di accusa del 21 novembre 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ingiuria e minaccia alla multa di fr. 300.--;
con decreto di accusa del 16 gennaio 2006 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e ripetuto furto d'uso, alla pena di 20 giorni
C-2494/2012 Pagina 5 di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 700.--;
con decreto di accusa del 4 settembre 2006 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso e per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 70 giorni di deten- zione e alla multa di fr. 500.--; il 29 novembre 2006, la SPI ha pronunciato un'ottava decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con av- vertimento d'espulsione.
ed infine con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 15 ottobre 2009 è stato condannato per infrazione e contravvenzione alla LStup e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 14 mesi di detenzione. C. Mediante decisione del 18 febbraio 2010, in ragione delle precedenti condanne e delle otto decisioni di ammonimento per motivi di ordine pub- blico, la SP ha comunicato ad A._______ che, giusta gli art. 63 e 66 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), nonché l'art. 80 dell'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.21), il suo permesso di do- micilio C CE/AELS veniva revocato. All'interessato è stato inoltre indicato che al momento della scarcerazione egli avrebbe dovuto lasciare il territo- rio della Confederazione. D. Con decisione del 15 settembre 2010 il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha disposto la liberazione condizionale di A._______ a far tempo dal 22 settembre successivo con un periodo di prova di un anno. L'interessato ha lasciato la Svizzera il 1° dicembre 2010 e si è trasferito in Italia a ... (Savona). E. Il 9 febbraio 2011, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un primo divieto d'entrata sul terri- torio svizzero, notificato correttamente solo nel mese di dicembre succes- sivo (cfr. lettera UFM all'intenzione dell'interessato del 6 dicembre 2011), valido fino all'8 febbraio 2016. L'autorità federale ha in sostanza ritenuto che il comportamento di A._______, il quale ha sistematicamente com- messo dei reati in Svizzera dal 1991, costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici elvetici.
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A seguito del gravame interposto il 5 gennaio 2011 (recte 5 gennaio 2012) avverso la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF), con scritto del 26 gennaio seguente l'UFM ha constatato il mancato rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e revocato la propria decisione, con conseguente stralcio della procedura da parte dello scrivente Tribunale in data 30 gennaio 2012. L'ufficio fede- rale ha inoltre comunicato la sua intenzione di pronunciare un nuovo di- vieto d'entrata in Svizzera nei confronti dell'interessato, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni. F. Nella sua presa di posizione del 29 febbraio 2012, A._______ ha dappri- ma rammentato di essere cresciuto dall'età di 4 anni in Ticino dove vivono i suoi famigliari (madre e fratello) ed amici, precisando nel contempo di avere una figlia di 7 anni cittadina svizzera. Egli ha poi sottolineato che, ad eccezione della condanna pronunciata nei suoi confronti il 15 ottobre 2009, è sempre stato condannato per reati minori, in gran parte legati alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti. L'interessato ha infine osser- vato di aver eseguito un percorso di totale disintossicazione e di reinseri- mento sociale e professionale, di modo che egli non rappresenta più un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. G. In data 3 aprile 2012, l'UFM ha emanato nei confronti di A._______ un di- vieto di entrata valido fino al 2 aprile 2015. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha evidenziato che il comportamento dell'inte- ressato costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurez- za pubblici con pericolo di recidiva (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Per gli stes- si motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ri- corso. Essa ha in particolare ritenuto tale provvedimento giustificato in ragione della violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico risultanti dalle ripetute condanne subite dall'interessato segnatamente in ambito LStup, rilevando l'esistenza del rischio di recidiva e una minaccia attuale, tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese. L'au- torità federale ha poi sottolineato che A._______ non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). H. Il 7 maggio 2012, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via incidentale, la restituzione dell'effetto so-
C-2494/2012 Pagina 7 spensivo o la concessione di limitazioni al provvedimento, in via principa- le l'annullamento del divieto d'entrata con rinvio degli atti all'autorità infe- riore per nuova decisione, in via subordinata la rinuncia all'emissione di un provvedimento amministrativo e in via più subordinata il riconoscimen- to di limitazioni al divieto d'entrata. A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osser- vazioni del 29 febbraio 2012, rilevando che l'UFM, non avrebbe dato se- guito alla richiesta di assunzione di prove formulata in tale sede, con con- seguente violazione del suo diritto di essere sentito. I. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 23 maggio 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impu- gnata. L'UFM ha ribadito come le infrazioni reiteratamente commesse dal ricorrente nell'ambito della legislazione sugli stupefacenti toccano un fon- damentale interesse pubblico e comportano l'adozione di provvedimenti amministrativi adeguati. Esso ha rilevato di avere debitamente tenuto conto degli interessi privati dell'interessato adottando un divieto d'entrata limitato a tre anni, sottolineando poi che una sua audizione è prevista u- nicamente a titolo sussidiario in circostanze del tutto eccezionali. J. Con replica del 28 giugno 2012, A._______ ha osservato come nella sua risposta l'UFM non abbia preso posizione in merito alla sua richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo ed abbia rifiutato tutte le prove offerte, impedendogli quindi di dimostrare che egli non costituisce più un pericolo attuale per l'ordine pubblico. Il ricorrente ha inoltre ribadito la sua richiesta di assunzione di prove (richiamo di incarti penali, audizioni testimoniali, perizia giudiziaria). K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 31 luglio 2012, l'UFM ha rilevato che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente, il quale ha commesso molteplici infrazioni durante 17 anni, prevale su quello privato dell'interessato a poter beneficiare dell'effetto sospensivo. In virtù del principio della separazione dei poteri l'autorità fe- derale ha sottolineato la sua indipendenza dalle considerazioni del giudi- ce penale, rifiutando quindi il richiamo dell'incarto penale e l'allestimento di una perizia giudiziaria e rammentato che audizioni testimoniali sono possibili solo in circostanze eccezionali.
C-2494/2012 Pagina 8 L. Con osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012, A._______ ha per l'es- senziale ribadito quanto esposto in precedenza e informato di intrattenere da circa un anno una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino dalla quale avrà un figlio nel febbraio 2013. M. Con decisione dell'11 ottobre 2012, alla luce delle reiterate infrazioni commesse da A._______, il TAF ha constatato l'esistenza di un interesse pubblico preponderante all'immediata attuazione del divieto d'entrata ed ha quindi respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensi- vo presentata dal ricorrente. N. Con decisione dell'11 dicembre 2012, l'UFM ha respinto la domanda di sospensione del divieto d'entrata in Svizzera (domanda di salvacondotto) per il periodo 21 dicembre 2012 - 10 gennaio 2013.
Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado infe- riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze- ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da- vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
C-2494/2012 Pagina 9 1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3. Poiché nel suo gravame A._______ ha chiesto l'assunzione di diversi mezzi di prova, e meglio: la sua audizione, il richiamo dell'incarto relativo all'ultimo procedimento penale in cui è stato coinvolto, l'audizione di tre testimoni e l'allestimento di una perizia giudiziaria, occorre dapprima e- saminare tali censure di natura formale. L'interessato ha inoltre segnalato di non volere rinunciare a nessuno dei suoi diritti garantiti dalla CEDU (u- dienza pubblica, contraddittorio, etc), se non previo suo consenso e- spresso scritto. 3.1. Per quanto attiene l'audizione personale e di testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF avviene di regola per iscritto (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre- chtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrati- va prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostan- ze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispen- sabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si pro- cede ad un'audizione orale e personale dei testi.
In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati ac- certati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun comple- mento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid. 2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fi- ne all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di for- mare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulte-
C-2494/2012 Pagina 10 riormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1).
In merito ai diritti garantiti dalla CEDU di cui si prevale in generale A._______, giova rilevare come nel quadro della procedura amministrati- va non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudican- te prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 con- sid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare il ricor- rente non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentito oralmente poiché questa disposizione non si applica a ver- tenze in materia di entrata/uscita e soggiorno di stranieri (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_244/2001 del 3 febbraio 2012 consid. 3; 2D_30/2011 del 22 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_717/2009 del 15 aprile 2010 consid. 1.3. e giurisprudenza ivi citata).
Non è quindi dato seguito alle domande di audizione personale e di te- stimoni formulate dall'interessato. 3.2. Per quanto concerne le richieste formulate dal ricorrente tendenti al richiamo dell'incarto relativo all'ultimo procedimento penale a cui è stato sottoposto e all'allestimento di una perizia giudiziaria, oltre a quando testé esposto, giova rilevare che, in virtù del principio della separazione dei po- teri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità ammi- nistrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribu- nale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal le- gislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effet- ti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle mi- gliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
C-2494/2012 Pagina 11 Alla luce di quanto esposto, anche le suddette richieste di assunzione di prove non possono essere prese in considerazione. 4.
4.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla nor- mativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 4.2. Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze- ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im- partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli- ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun- ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun- ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva- mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.3. Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so- vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter- mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli- ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti- tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio- ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem- pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe- derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
C-2494/2012 Pagina 12 4.4. L'OASA, in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è viola- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di manca- to adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussi- stono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in que- stione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussi- stano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 5. In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella va- lutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposi- zioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr). 5.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cit- tadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or- dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub- blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu- ropee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).
C-2494/2012 Pagina 13 5.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter- pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'acco- glienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 con- sid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 5.3. In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La prote- zione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costi- tuisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi cita- ta). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dun- que attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entra- ta nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la col- lettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giuri- sprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupe- facenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).
C-2494/2012 Pagina 14 6. 6.1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono es- sere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate u- nicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condan- na sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una mi- naccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli ap- prezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attua- le per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate). 6.2. Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni pe- nali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle per- sone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È ne- cessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridi- co minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interes- se della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esi- genze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
C-2494/2012 Pagina 15 come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 7. 7.1. Dagli atti di causa emerge che A._______ ha riseduto in Svizzera dall'età di 4 anni, ossia dal 1968. Durante tale soggiorno dal 1991 egli è stato condannato a 19 riprese, segnatamente per ripetute infrazioni e contravvenzioni alla LStup e alla LCStr, oltre che per reati contro il patri- monio (furto), contro l'onore (ingiuria) e contro la libertà personale (mi- naccia). Complessivamente l'interessato è stato condannato a delle pene pari a 33 mesi e mezzo di detenzione (sia in espiazione sia sospesi con- dizionalmente), nonché al pagamento di fr. 10'050.-- di multa (cfr. incarto dell'UFM). In data 13 ottobre 1992, il ricorrente è stato inoltre condannato dal Tribunale di Como per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla pena di 4 mesi di reclusione so- spesa condizionalmente e alla multa di Lire 1'400'000.- (pari a Euro 723.04). In sostanza, dall'età di 27 anni, A._______ ha tenuto un compor- tamento delittuoso, interessando regolarmente le autorità di polizia e giu- diziarie durante un arco temporale di circa 18 anni. 7.2. Nella sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 15 ottobre 2009, su cui l'UFM ha in particolare fondato il proprio provvedi- mento, i giudici penali hanno ritenuto che A._______ ha "venduto ca. 50/60 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuta); acquistato e tra- sportato 12 grammi di eroina (grado di purezza del 28%), offerto ca. 22 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto), come pure "consumato 150/170 grammi di eroina, nonché almeno un'ulteriore trentina di buste dose della stessa sostanza, nonché acquistato e detenuto 50 grammi di eroina (grado di purezza del 28%) ed ulteriori 10 grammi dello stesso stupefacente (cfr. sentenza penale, pag. 7). Pur riconoscendo al ricorren- te di avere agito in stato di scemata responsabilità, la Corte ha formulato una prognosi negativa, ragione per cui la pena non è stata posta al bene- ficio della sospensione condizionale (cfr. sentenza penale, pag. 8). 7.3. A fronte di quanto sopra, il Tribunale sottolinea che i fatti perpetrati da A._______ sono oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto
C-2494/2012 Pagina 16 conto in particolare dei beni giuridici toccati con la violazione della LStup, segnatamente la salute pubblica e l'integrità fisica.
8.1. A questo stadio della procedura occorre inoltre esaminare se il com- portamento tenuto dall'interessato costituisca una minaccia a tutt'oggi at- tuale. Nel suo atto ricorsuale A._______ ha evidenziato la prognosi posi- tiva emessa nei suoi confronti dalle autorità ticinesi di esecuzione della pena, sottolineando poi come a far data dalla sua liberazione condiziona- le nel settembre 2010, egli abbia seguito un percorso di totale disintossi- cazione, di reinserimento sociale e lavorativo, precisando di non avere più commesso alcun reato. Tali argomenti non permettono comunque di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. Dall'istruttoria è infatti emerso che il ricorrente è pesantemente recidivo e che nonostante le diverse condanne privative di libertà subite e gli otto ammonimenti della SPI e della SP, con cui lo si minacciava in caso di re- cidiva dell'espulsione, segnatamente in data 25 agosto 1992, 6 maggio 1993, 9 dicembre 1996, 22 maggio 2000, 16 maggio 2001, 20 giugno 2003, 12 aprile 2005 e 29 novembre 2006, egli ha mantenuto durante cir- ca ben 18 anni un atteggiamento pericoloso per la collettività. Il ricorrente non ha appreso nulla dai procedimenti penali, dalle condanne e dalle car- cerazioni, tanto da dover constatare un certo carattere di irriducibilità. Pertanto non è nemmeno possibile emettere una prognosi positiva nei suoi confronti tale da indicare che il rischio di comportamenti delittuosi fu- turi sembri fugato o perlomeno ridotto. Di transenna va infine rilevato che, con decisione del 15 settembre 2010, il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha si rilevato in merito all'interessato che "il suo comportamento durante l'esecuzione della pena è stato corretto ed ha dimostrato affidabilità sia sul lavoro che durante i congedi, anche quando si è trovato nelle fase dell'espiazione della pena più responsabilizzante del lavoro e dell'alloggio esterno", evidenziando però che "è dunque da escludere che egli possa essere liberato condizionalmente senza la ma- tematica sicurezza di un allontanamento dalla Svizzera. In effetti la sua permanenza in Svizzera lo metterebbe comunque in una situazione alta- mente precaria ed esposto ad ulteriori ingenti rischi di recidiva, proprio per l'impossibilità di un suo reinserimento" ..... "si ritiene che le condizioni attuali per concedere a A._______ la liberazione ai 2/3 sono date se è possibile un regolare espatrio dalla Svizzera" (cfr. sentenza del giudice dell'applicazione della pena, pag. 3).
C-2494/2012 Pagina 17 8.2. In conclusione, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della durata delle pene detentive (in totale quasi tre anni), della reiterazione delle stesse su un arco temporale molto lungo (18 anni), il Tribunale considera che A._______ rappresenta ancora una minaccia ef- fettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione di un divieto d'entrata della durata di tre anni quale provve- dimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che il ricorrente, alla luce delle ripetute infrazioni commesse, possa essere l'oggetto di un divieto d'entra- ta ai sensi dell'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è dunque più favorevole dell'Accordo. 9. 9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della pro- porzionalità. 9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap- prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor- zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 15 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolari- tà del comportamento illecito, la situazione personale della persona inte- ressata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed i- doneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restri- zione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurispru- denza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di prov- vedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da con- siderarsi elevato. 9.3 Per quanto attiene alla proporzionalità delle decisione impugnata, si rammenta che A._______ non ha smesso di delinquere per circa 18 anni, e questo malgrado gli sia stata concessa a più riprese la possibilità di ri-
C-2494/2012 Pagina 18 vedere il proprio comportamento. Le autorità cantonali hanno infatti e- messo ben otto decisioni di ammonimento prima di pronunciare la revoca del permesso di domicilio del 18 febbraio 2010 e le pene inflittegli in sede penale sono state sovente sospese condizionalmente. Ciò nonostante il ricorrente non ha saputo cambiare in meglio il suo atteggiamento a lungo termine. Considerate le circostanze, l'emanazione di un provvedimento amministrativo delle durata di soli tre anni rispetta sufficientemente gli in- teressi privati del ricorrente ed è pertanto proporzionato. 10. Nel suo ricorso A._______ ha inoltre invocato la violazione dell'art. 8 CE- DU, sottolineando che la decisione impugnata limita eccessivamente i suoi contatti e legami affettivi, segnatamente con la figlia minorenne C._______, nonché con sua madre e suo fratello. 10.1. La suddetta disposizione tutela la vita privata e familiare delle per- sone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto am- ministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accorda- ta corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizio- ne, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in parti- colare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap- porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami- glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre- senza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familien- lebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs recht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
C-2494/2012 Pagina 19 familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stra- nieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una co- stante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione con- venzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 con- sid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). 10.2. In concreto, dagli atti di causa emerge che la figlia e la ex moglie di A._______ non risiedono in Svizzera. A questo titolo si vedano in partico- lare: la decisione del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ti- cino del 15 settembre 2010 (pag. 2 e 3) in cui si indica la volontà dell'inte- ressato di fare rientro in Italia, a Finale Ligure, così da potere stare vicino alla figlia, il Rapporto di esecuzione della Polizia cantonale del 1° dicem- bre 2010 in cui si constata che l'ex coniuge e la figlia si sono trasferite a Finale Ligure, vivendo però separati dal ricorrente, nonché lo scritto 8 no- vembre 2011 della madre dell'interessato in cui ha indicato "sono a dispo- sizione per ospitare mio figlio e mia nipote C._______ di 8 anni soprattut- to nelle festività e vacanze scolastiche". Ciò è pure confermato dalle alle- gazioni del ricorrente stesso: con lettera dell'8 febbraio 2011 egli afferma che "ciò che era di mia conoscenza, era solo la decisione riguardo la re- voca del permesso C, per questo motivo mi sono permesso in passato di recarmi in Svizzera, da mia mamma e la mia famiglia, con mia figlia"; con scritto dell'8 novembre successivo ha indicato "nel mese di febbraio fino a tutt'oggi sto cercando di sistemarmi in Italia, dove risiede anche mia figlia C._______ con la mamma", nonché nelle osservazioni del 29 febbraio 2009 (pag. 5) ha sostenuto che "il principio della proporzionalità e l'art. 8 cpv. 2 CEDU, imporrebbe comunque al ricorrente di potersi recare dalla madre e nonna, con la figlia, come pure avere contatti con gli altri fami- gliari e persone a lui vicine, essendo profondamente radicato in Svizzera dal 1964" e nelle osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012 (pag. 6) egli ha indicato Finale Ligure quale residenza di D., madre della figlia C.. In Svizzera risiede unicamente la madre del ricorrente e non il coniuge o la figlia minorenne: l'art. 8 CEDU non trova pertanto applica- zione.
Circa la relazione con la madre residente in Svizzera, sebbene l'interes-
C-2494/2012 Pagina 20 sato intrattenga con essa un forte legame affettivo, non è possibile ritene- re l'esistenza, ed egli nemmeno l'allega, delle condizioni eccezionali rela- tive ad un rapporto di dipendenza effettiva e concreta fra loro. Il ricorrente non può dunque prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU. Dalle osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012 emerge infine che dal settembre 2011 A._______ intrattiene una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino dalla quale dovrebbe aver avuto un figlio nel febbraio 2013, sebbene nessuna informazione complementare in merito sia stata fornita al Tribunale sino ad oggi. Ciò detto, l'analisi di un'even- tuale applicazione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU in questo caso può rimanere ir- risolta alla luce di quanto esposto al considerando seguente 10.3. 10.3. Anche qualora il ricorrente avesse potuto prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con- ferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, con- formemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è neces- saria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economi- co del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, in- combe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana- mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 pag. 22 seg. e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Vista la natura e la gravità delle infrazioni di cui A._______ si è reso protagonista in Svizzera, l'interesse pubblico ad un suo allontana- mento dal territorio elvetico prevale manifestamente sul suo interesse pri- vato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giusti- ficata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale di- sposizione. 11. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici e che riguardano beni giuridici estrema- mente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Le violazioni alla LStup sono cominciate nel 1991 e si sono protratte sino al 2009. La sua attività
C-2494/2012 Pagina 21 delittuosa si è dunque manifestata per un lungo periodo ed è stata inter- rotta unicamente a seguito delle incarcerazioni.
Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di al- lontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che il divieto d'entrata della durata di tre anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. 12. Ne discende che l'UFM con decisione del 3 aprile 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamen- to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 14 maggio 2012. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. Simic ... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: