B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2391/2011

S e n t e n z a d e l 2 7 g i u g n o 2 0 1 2 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Naturalizzazione agevolata.

C-2391/2011 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino nigeriano nato il ..., ha sposato, con matrimonio civi- le del 18 agosto 2005, B. nata il ..., cittadina svizzera. B. Il 18 ottobre 2008 A._______ ha presentato all'Ufficio federale della mi- grazione (in seguito UFM) una domanda di naturalizzazione agevolata, accompagnata dalla dichiarazione concernente l'unione coniugale e dalla dichiarazione di osservanza dell'ordine giuridico firmate il medesimo gior- no. C. Con scritti del 12 marzo e dell' 8 aprile 2009 l'UFM ha invitato l'interessato a completare la propria domanda, rispettivamente ha chiesto alla Sezione delle naturalizzazioni del Cantone Ticino di produrre un rapporto informa- tivo sulla situazione personale del richiedente. D. Con transazione del 9 febbraio 2010 davanti alla Pretura di Lugano, i co- niugi A.______ e B._______ hanno deciso di separarsi e di destinare l'a- bitazione coniugale alla moglie, la quale a titolo di contributo di manteni- mento era tenuta a versare al marito l'importo di fr. 500.- mensili a far tempo dal mese di febbraio sino al mese di dicembre del 2010. E. Con scritto del 9 marzo 2010 l'autorità di prima istanza ha informato l'inte- ressato che, alla luce della separazione coniugale, le condizioni per l'ot- tenimento della naturalizzazione agevolata non erano più adempiute e lo ha invitato ad esprimersi in merito. A._______ ha mantenuto la propria domanda indicando che la Pretura di Lugano è intervenuta in un procedimento di protezione dell'unione coniu- gale, e non in un procedimento di separazione o di divorzio. Il 6 luglio 2010 l'UFM ha ribadito la propria posizione e ha invitato nuovamente l'in- teressato a ritirare la domanda. F. Il 26 luglio 2010 l'allora patrocinatore di A._______ ha chiesto l'accesso agli atti. Egli ha quindi inviato le proprie osservazioni il 6 dicembre se-

C-2391/2011 Pagina 3 guente. Benché l'autorità di prima istanza abbia nuovamente invitato a ri- tirare la domanda di naturalizzazione agevolata, poiché nella fattispecie le condizioni poste dalla legge non erano adempiute, il 31 dicembre 2010 il patrocinatore dell'interessato ha chiesto all'UFM una decisione formale in merito. G. Il 21/24 marzo 2011 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) ha informato l'UFM di concordare con quest'ultimo nel rifiuta- re la domanda di naturalizzazione agevolata. Di conseguenza con deci- sione del 29 marzo seguente l'autorità di prima istanza ha respinto la so- pracitata domanda indicando che le condizioni poste per l'ottenimento della nazionalità svizzera con procedura agevolata non erano adempiute, poiché i coniugi A._______ e B., a seguito delle misure a prote- zione dell'unione coniugale adottate il 9 febbraio 2010, hanno sospeso la vita comune domestica. H. Con ricorso del 20 aprile 2011 A. ha chiesto al presente Tribuna- le di annullare la decisione di rifiuto di naturalizzazione agevolata. A so- stegno della propria richiesta l'interessato ha indicato che le condizioni poste dall'art. 27 della Legge federale del 29 settembre 1952 su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0) erano adempiute, avendo egli risieduto in Svizzera per più di cinque anni e risiedendovi da oltre un anno. Inoltre A._______ ha sottolineato di aver convissuto con la propria moglie per 3 anni così come imposto dalla legge, e che solo in seguito di comune accordo con quest'ultima avrebbe deciso di separarsi al fine di superare piccole incomprensioni. Tuttavia a dire del ricorrente, benché presa nel quadro di un procedimento a protezione dell'unione co- niugale, la decisione di separazione non ha "niente a che vedere con una procedura di separazione definitiva, quale potrebbe essere un divorzio". I. Con risposta del 5 luglio 2011 l'UFM, confermandosi nella propria deci- sione, ha chiesto la reiezione del ricorso. Allo stesso modo anche A._______ ha ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto con replica del 28 luglio 2011.

C-2391/2011 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare le decisioni rese dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di ac- quisizione e di perdita della nazionalità agevolata possono essere impu- gnate davanti al TAF - conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit - che statui- sce quale autorità precedente al Tribunale federale (in seguito TF) (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. b a contrario della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura di- nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer- tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'i- nadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata) 3. Il ricorrente ha fatto valere nel suo gravame la violazione del diritto fede- rale, indicando di adempiere le condizioni poste dalla legge per l'otteni- mento della naturalizzazione agevolata, in particolare di aver vissuto per oltre 4 anni in comune con la propria moglie ma di aver deciso comune- mente la separazione al fine di appianare piccoli problemi, con la ferma volontà di riuscire a superare la situazione problematica venutasi a crea- re.

C-2391/2011 Pagina 5 4. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit sono tre le condizioni cumulative per poter be- neficiare della naturalizzazione agevolata. In particolare, il coniuge stra- niero di un cittadino svizzero deve aver risieduto complessivamente cin- que anni in Svizzera (let. a), deve risiedervi da un anno (let. b), come pu- re deve vivere da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (let. c). 4.1 Con riferimento a quest'ultimo criterio il Tribunale federale ha stabilito che la naturalizzazione agevolata giusta l'art. 27 LCit è possibile solamente al- lorquando il postulante vive con il coniuge svizzero un'unione coniugale effettiva e stabile, il che non significa semplicemente essere sposati ma bensì vivere con il coniuge svizzero una vera e propria unione coniugale e comunione di vita. Questa comunione non deve esistere solamente al momento dell'inoltro della domanda ma deve persistere durante tutto il procedimento amministrativo sino alla decisione inerente la naturalizza- zione agevolata (DTF 135 II 161 consid. 2, 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2 e 2.3; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1C_129/2009 del 26 maggio 2009 consid. 3; ROLAND SCHÄRER, Premiè- res expériences faites depuis l'entrée en viguer de la dernière révision de la LCit, REC 61/1993 pag. 359 segg.). Tale criterio non è pertanto adem- piuto se nel corso della procedura di naturalizzazione agevolata, i coniugi optano per una procedura di divorzio rispettivamente se sospendono la vita coniugale di corpo (DTF 121 II 49 consid. 2b e le referenze citate; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A.26/2003 del 17 febbraio 2004 consid. 2.2). Infine, a titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che al momento della decisione di naturalizzazione i coniugi devono avere la vo- lontà chiara e orientata al futuro di mantenere l'unione coniugale come pure che la stabilità del matrimonio non sia manifestamente messa in di- scussione (sentenza del Tribunale federale non pubblicata del 3 luglio 2003, 5A.11/2003, consid. 3.1). 4.2 A tale proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'i- stituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio co- me definita dalle disposizioni del Codice civile sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta ("di tetto, di tavolo e di letto"), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurare reciproca fedeltà e assistenza, di carattere du- raturo (nel senso di "comunione del destino") e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 del Codice civile svizzero

C-2391/2011 Pagina 6 del 10 dicembre 1907 [CC, RS 216]; cfr. DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle menta- lità, é unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente am- messa e giudicata degna di protezione del legislatore, che si rileva su- scettibile di giustificare – alle condizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit – la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino elvetico (cfr. GAAC 67.103 consid. 20b e riferimento ivi citati). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino sviz- zero, il legislatore federale intende favorire l'unità della nazionalità e, pa- rimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protrae oltre la decisione di naturalizzazione. L'istituzione della naturalizzazione agevolata riposa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condi- zione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale soli- da) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri ri- spetto ad uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costo, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (Messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, pubblicato in: FF 1987 III 245 segg., cifre 22.12 e 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto). 5. 5.1. Dalle risultanze istruttorie si evince che i coniugi A._______ e B._______ si sono sposati il 18 agosto 2005, che A._______ ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata il 18 ottobre 2008 – accom- pagnata dalla dichiarazione concernente l'unione coniugale - e che en- trambi, di comune accordo, hanno deciso il 9 febbraio 2010 di separarsi, così come descritto dalla transazione sottoscritta davanti alla Pretura di Lugano (cfr. verbale di udienza del 9 febbraio 2010). Il 29 marzo 2011 l'UFM, ha quindi deciso di respingere la domanda di naturalizzazione a- gevolata inoltrata da A., dopo aver ottenuto, il 21/24 marzo 2011, l'accordo della Sezione della popolazione del Cantone Ticino. 5.2 A fronte di quanto sopra menzionato le allegazioni del ricorrente non possono essere condivise. Infatti, dagli atti di causa non emerge in alcun modo che al momento della decisione dell'istanza inferiore il criterio di u- nione coniugale, come sopra descritto, fosse adempiuto. Inoltre nemme- no A. ha negato tali circostanze, anzi ne ha confermato la veridi- cità (cfr. ricorso pag. 2: "abbiamo preferito separarci alfine di riuscire a superare queste piccole incomprensioni"). Il Tribunale ritiene pertanto che

C-2391/2011 Pagina 7 l'unione coniugale non poteva essere considerata come stabile e vissuta ai sensi dell'art. 27 LCit. Orbene, nella misura in cui anche solo una con- dizione cumulativa non è ottemperata, non occorre analizzare l'adempi- mento delle altre due condizioni poste all'art. 27 LCit. 6. In concreto, ne discende che l'UFM con la decisione qui impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure nemmeno ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadegua- ta (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono fissate a fr. 1'000.-. Il restante importo di fr. 1'000.-, versato il 26 aprile 2012, è restituito al ricorrente.

C-2391/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 30 maggio 2011. Il restante montante di fr. 1'000.-, versato il 26 aprile 2012, è restituito al ricorrente. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario); allegato formulario indirizzo per il pagamento – autorità inferiore (n. di rif. ...; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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