B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2378/2020

D e c i s i o n e d e l 2 f e b b r a i o 2 0 2 2 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Ugo Mantoan, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, restituzione delle rendite indebitamente percepite (decisione del 3 aprile 2020).

C-2378/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Con decisione del 20 agosto 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in- validità per gli assicurati residenti all’estero (di seguito: UAIE o autorità in- feriore) ha soppresso retroattivamente al 1° maggio 2011 la mezza rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità riconosciuta a A._______ (di se- guito: interessato, ricorrente o insorgente) poiché lo stesso avrebbe violato l’obbligo di informare e pertanto ottenuto prestazioni non dovute (doc. 217 dell’incarto dell’autorità inferiore, di seguito: doc. A 217). 1.2 Il 20 settembre 2019, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) contro la de- cisione del 20 agosto 2019, mediante il quale ha chiesto, in via preliminare, la restituzione dell’effetto sospensivo, mentre, nel merito, l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino della mezza rendita (doc. TAF 1 nella causa C-4878/2019 di questo Tribunale). 2. 2.1 Con decisione del 3 aprile 2020, l’UAIE ha chiesto all’interessato la re- stituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° febbraio 2013 al 31 agosto 2019 per un ammontare pari a fr. 74'951.- (doc. 194 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione [di seguito: CSC], di seguito: doc. B 194). 2.2 Il 5 maggio 2020, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al TAF con- tro la decisione dell’UAIE del 3 aprile 2020, mediante il quale ha chiesto, in via preliminare, la congiunzione del nuovo ricorso con la procedura C- 4878/2019, nonché la concessione dell’effetto sospensivo, mentre, nel me- rito, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata. Ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rile- vanti. Nel gravame ha sostanzialmente presentato le medesime allegazioni in fatto e in diritto già formulate nel ricorso 20 settembre 2019 contro la decisione dell’UAIE del 20 agosto 2019. Infine, ha formulato una domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e allegati nella causa in esame [C-2378/2020]). 2.3 Con decisione incidentale dell’11 giugno 2020, questo Tribunale ha so- speso la causa C-2378/2020 fino a definizione della causa C-4878/2019 essendo indubbio che la pronuncia nella causa C-2378/2020 dipendeva dall’esito della causa C-4878/2019. Nel medesimo provvedimento, questo

C-2378/2020 Pagina 3 Tribunale ha altresì ritenuto senza oggetto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo e respinto la domanda di congiunzione delle cause C-4878/2019 e C-2378/2020 (doc. TAF 2). 3. Con sentenza C-4878/2019 del 15 ottobre 2021, questo Tribunale ha ac- colto il ricorso del 20 settembre 2019, annullato la decisione dell’UAIE del 20 agosto 2019 e rinviato gli atti all’autorità inferiore per completamento istruttorio. Tale sentenza è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. TAF 15 nella causa C-4878/2019). 4. Mediante decisione incidentale del 6 gennaio 2022, questo Tribunale ha riattivato la procedura C-2378/2020 e invitato l’autorità inferiore, entro il 7 febbraio 2022, ad indicare se annullava la propria decisione del 3 aprile 2020 – come richiesto dal ricorrente nel ricorso del 5 maggio 2020 – o se, contrariamente, si opponeva a tale annullamento, nonostante l’esito della causa C-4878/2019 di questo Tribunale, e per quali motivi (doc. TAF 4). 5. Con atto del 24 gennaio 2022, l’UAIE ha proposto l’accoglimento del ri- corso e l’annullamento della decisione impugnata conto tenuto dell’esito della procedura C-4878/2019 (doc. TAF 6). 6. 6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica

C-2378/2020 Pagina 4 (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 7. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di deci- sione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie “nell'ambito delle assicurazioni sociali”, si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e pre- stazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1). 8. 8.1 Il ricorrente, con ricorso del 5 maggio 2020, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata (doc. TAF 1). Suc- cessivamente alla riattivazione della procedura ricorsuale, l’autorità infe- riore, nella risposta di causa del 24 gennaio 2020, ha, conto tenuto dell’esito della procedura della causa C-4878/2019, essa stessa proposto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione del 3 aprile 2020, così aderendo completamente, e senza riserve, alle conclusioni for- mulate in procedura ricorsuale dall’insorgente (doc. TAF 6). 8.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tri- bunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transa- zioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della tran- sazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quanto- meno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura

C-2378/2020 Pagina 5 l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2). 8.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 8.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell’ambito del quale l’amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali. 8.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e ammini- strazione/autorità inferiore giusta l’art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C- 61/2017, segnatamente consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta tran- sazione consiste nell’annullamento della decisione resa dall’amministra- zione e nel rinvio degli atti all’amministrazione medesima per complemento dell’istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 ago- sto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b). 8.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscri- zione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso con- creto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (ac- cordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità dell’annullamento della decisione impugnata) – si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure sentenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5 a 8.7, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C- 2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3).

C-2378/2020 Pagina 6 8.7 Tale proposta transattiva può senza dubbio essere approvata. Nel caso in esame, sia il ricorrente sia l’autorità inferiore hanno giustamente rilevato che l’esito della causa C-4878/2019 ha, di fatto, reso priva di fondamento la decisione impugnata del 3 aprile 2020. Basti rilevare al proposito che con la decisione del 3 aprile 2020, l’UAIE ha chiesto al ricorrente la restitu- zione di fr. 74’951.- per delle rendite che egli avrebbe indebitamente per- cepito secondo la decisione resa dall’UAIE medesimo il 20 agosto 2019. Tuttavia, con sentenza C-4878/2019 del 15 ottobre 2021 questo Tribunale ha annullato la citata decisione dell’UAIE del 20 agosto 2019 e rinviato gli atti all’Ufficio medesimo per completamento istruttorio. Per conseguenza, è venuto meno il fondamento per la richiesta restituzione di rendite indebi- tamente percepite formulata dall’UAIE nella decisione impugnata del 3 aprile 2020. 9. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d’oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. 10.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re- golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota detta- gliata, è fissato d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., su quest’ultimo punto, fra le tante, sentenza del TAF C-3197/2018 del 13 luglio 2020 consid. 12.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente (sul diritto a ripetibili in caso di stral- cio dai ruoli della causa per intervenuta transazione, v. le sentenze del TAF C-5475/2020 del 12 febbraio 2021 consid. 13.2 e C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 10.2). L’indennità per ripetibili è posta a carico dell’UAIE. 10.3 La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-7077/2010 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.4 con rinvii).

C-2378/2020 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-2378/2020 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti consistente nell’annullamento della decisione impugnata del 3 aprile 2020. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto. 5. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2378/2020 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale, all’indirizzo di questa, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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