Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C­2349/2011 Sentenza del 21 febbraio 2012 Composizione Giudici Elena Avenati­Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, cancelliere Manuel Borla. Parti

  1. X._______, ...,
  2. I._______, entrambi patrocinati da Fidinam & Partners SA, Via Maggio 1, casella postale 6009, 6901 Lugano, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.

C­2349/2011 Pagina 2 Fatti: A. Il 22 novembre 2010 X., nato il ..., cittadino italiano, residente a Lugano e titolare di un permesso C, ha redatto uno scritto all'indirizzo dell'Ambasciata svizzera a Santo Domingo, in cui postulava il rilascio di un visto turistico (dal 14 al 25 giugno 2011) a beneficio di I., cittadina dominicana, nata il ..., madre di un bambino nato nel 2004. In sostanza egli si dichiarava pronto a farsi carico di tutti i costi relativi al sostentamento e all'alloggio nonché le spese mediche relative a malattia o infortuni che le sarebbero occorsi durante il soggiorno. In data 29 dicembre 2010 l'invitata si è quindi rivolta alla citata Rappresentanza svizzera, sollecitando il rilascio del visto Schengen. Con decisione del 12 gennaio 2011 la menzionata autorità ha emanato una decisione negativa mediante modulo standard Schengen. B. Statuendo sull'opposizione del 7 febbraio 2011 dell'invitante e dell'invitata, il 18 marzo 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM), ha rifiutato a sua volta di concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen siccome la situazione personale dell'interessata e le condizioni socioeconomiche prevalenti nella Repubblica Dominicana non permettevano di ritenere la partenza al termine del soggiorno sufficientemente garantita, non essendo possibile escludere che la stessa desideri protrarre il soggiorno nella speranza di trovare, dapprima per sé ed in seguito per il figlio, condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria. L'autorità di prime cure ha inoltre rilevato che la giovane età e l'assenza di legami professionali imprescindibili in patria avvalorano la valutazione effettuata. C. Contro la suddetta decisione l'invitante e l'invitata (in seguito: i ricorrenti) hanno interposto ricorso in data 20 aprile 2011, postulando la concessione del visto in favore della richiedente. Essi hanno rilevato in primo luogo la violazione del diritto di essere sentiti con conseguente valutazione incompleta ed erronea della fattispecie. A loro dire infatti la situazione professionale dell'invitata, la quale svolge l'attività di agente di polizia con una retribuzione mensile di 10'000 RD, ossia un reddito dignitoso, come pure la sua situazione personale, studentessa al

C­2349/2011 Pagina 3 secondo anno universitario e madre divorziata a beneficio della custodia del figlio, dimostrano e compravano la volontà del rientro al proprio Paese terminato il breve soggiorno in Svizzera rispettivamente nell'area Schengen. I ricorrenti hanno infine sottolineato che la decisione impugnata sarebbe contraria all'art. 32 cpv. 1 del Codice dei visti come pure ai paragrafi 7.12 e 6.2.1 del Manuale dei visti, poiché elementi per valutare la situazione in concreto dell'invitata segnatamente l'assenza di precedenti soggiorni nell'area Schengen e la credibilità del soggetto ospitante, non sono stati presi in considerazione per determinare la situazione della richiedente. Ribadendo che le spese di soggiorno, della durata di solamente una decina di giorni, sono garantite dal signor X., i ricorrenti hanno chiesto in via principale l'accoglimento della domanda di visto presentata da I., e in via subordinata il rinvio dell'incarto per una nuova decisione favorevole da parte dell'istanza di prime cure, protestate tasse spese e ripetibili. D. Il 9 maggio 2011 i ricorrenti hanno completato il proprio ricorso trasmettendo in originale alcuni certificati e attestazioni a fondamento della propria pretesa (già trasmessi in copia), i quali assieme al menzionato ricorso sono stati trasmessi per osservazioni all'autorità di prima istanza in data 12 maggio 2011. E. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con osservazioni del 30 maggio 2011, l'autorità inferiore ha ravvisato che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non hanno modificato la propria valutazione della situazione, e ha quindi chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. F. Invitati a replicare in data 31 maggio 2011, i ricorrenti non vi hanno però dato seguito. Con scritto del 26 ottobre 2011, essi hanno comunque manifestato il loro interesse al proseguimento della causa. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta

C­2349/2011 Pagina 4 l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM ­ il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). X._______ e I._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo

C­2349/2011 Pagina 5 dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1­32]). L'art. 5 cpv. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a­c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1­58]). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 5. L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle

C­2349/2011 Pagina 6 rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1­149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3). 6. In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in possesso di visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Repubblica di Santo Domingo, contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina dominicana, soggiace all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine della richiedente. 7.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti a partire dal 2005 la crescita economica – che nel 2006 ha toccato il picco del 10.7% ­ si è stabilizzata, mentre l'inflazione – pari al 5% ­ risulta essere relativamente bassa. Sebbene la crescita economica dominicana è tendenzialmente diminuita a causa dell'indebolimento generale dell'economia mondiale, negli ultimi anni si è assistito ad una tendenziale ripresa con una crescita del 7.8% nel 2010 e una crescita attesa tra 5% e 6% per il 2011 (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco, http://www.auswaertiges­amt.de, Länder, Reisen und Sicherheit > alle Länder A – Z > Dominikanische Republik > Wirtschaft, ultimo aggiornamento: settembre 2011, visitato il 14 febbraio 2012). È stato inoltre constatato un aumento del tasso di criminalità, in particolare la commissione di reati perlopiù contro il patrimonio che degradano

C­2349/2011 Pagina 7 talvolta in atti di violenza (cfr. http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, ultimo aggiornamento: il 24 novembre 2011, visitato il 14 febbraio 2012). 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nella Repubblica dominicana nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. 8. Per quanto riguarda i legami esistenti nel Paese d'origine, dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 31 anni, è separata e/o divorziata (cfr. formulario di richiesta del visto Schengen del 29 dicembre 2010 e ricorso contro la decisione dell'UFM del 20 aprile 2011, in cui i ricorrenti indicano la pronuncia del divorzio il 20 marzo 2011), ed ha un figlio del quale pare aver ottenuto la custodia; essa però non sembra aver alcun altro grado di parentela stretto nella Repubblica Dominicana se non una zia e alcune sorelle (cfr. ricorso, pag. 5). Inoltre dalle emergenze istruttorie si evince che l'invitata esercita l'attività di poliziotta con il grado di caporale presso l"Autoridad Metropolitana de Trasporte" (cfr. Certificato della medesima autorità del 30 marzo 2011), e di vigilante presso un complesso residenziale, come pure che è iscritta presso l'"Universidad Nacional Evangelica" (cfr. Attestazione della menzionata Università del 28 aprile 2011). Ciò posto, considerato che l'invitata ha la possibilità di interrompere il proprio percorso universitario e la propria attività lavorativa, anche se è pur vero che il certificato del datore di lavoro minaccia sanzioni in caso di non ritorno alle proprie funzioni, non sembrano esistere legami

C­2349/2011 Pagina 8 professionali imprescindibili tra l'invitata e il proprio paese. Quanto alla propria situazione famigliare l'esistenza di un figlio che, come dichiarato dalla ricorrente, è accudito con l'aiuto della zia e delle sorelle (ricorso, pag. 5), non esclude la possibilità di protrarre il proprio soggiorno in Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen per trovare delle migliori condizioni di vita dapprima per sé stessa ed in seguito per il figlio. A fronte di quanto sopra il TAF condivide le valutazioni espresse dall'UFM, il quale ha rilevato a giusto titolo che, sulla base della situazione agli atti, l'uscita dallo spazio Schengen non è garantita al termine del soggiorno. 9. 9.1 I ricorrenti hanno inoltre rimproverato all'autorità inferiore di aver commesso una violazione del diritto di essere sentiti. Infatti a loro giudizio quest'ultima, oltre a non aver dato seguito alla richiesta esplicita di essere sentiti da essi formulata, non ha approfondito con questi ultimi i fatti e i mezzi di prova allegati con l'opposizione, benché né avesse l'obbligo giusta il principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti (ricorso, pag. 3 e 4). 9.2 In proposito va anzitutto ricordato che il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (cfr. MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2 a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2010, pag. 384 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei mezzi di prova

C­2349/2011 Pagina 9 essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). La violazione del diritto di essere sentiti deve essere esaminata d'ufficio ed implica in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione può essere sanata se l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la quale dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Va ancora rilevato che nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare il ricorrente non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentito oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in meteria di entrata/uscita e soggiorno di stranieri (cfr. decisioni del Tribunale federale 2P.47/2006 del 13 febbraio 2006 e le referenze ivi citate e 2D_30/2011 del 22 giugno 2011 consid. 3.1). 9.3 Inoltre, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG­ Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 9.4 Va detto che nelle circostanze del caso in esame non sussistono in alcun modo gli estremi della censura sottoposta a giudizio. Infatti l'invitata, nel quadro della decisione dell'UFM e come sottolineato dai

C­2349/2011 Pagina 10 ricorrenti stessi, ha potuto formulare con l'opposizione le proprie tesi difensive supportate da fatti e mezzi di prova allegati (cfr. ricorso, pag. 4). Il diritto di essere sentito come pure il principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti non comportano necessariamente un'udienza orale da parte dell'autorità chiamata ad emanare una decisione, perdipiù nella fattispecie l'invitata ha già espresso con l'allegato scritto presentato all'autorità di prime cure la propria tesi supportata da documentazione annessa. Va infine rilevato che nel ricorso presentato davanti al presente Tribunale i ricorrenti non hanno fornito alcuna documentazione supplementare, ad eccezione delle attestazioni della "Junta de Vecinos de Villa Magdalena" e del "Gobierno Municipal de San Pedro de Macoris". Ciò posto la censura dalla violazione del principio di essere sentito non è ammissibile. 10. I ricorrenti hanno infine rilevato che la decisione impugnata è contraria all'art. 32 cpv. 1 lett. b del Codice visti, ed ai paragrafi 7.12 e 6.2.1 del Manuale dei visti (cfr. ricorso pag. 6), poiché l'UFM non ha preso in considerazione diversi elementi che avrebbero permesso di determinare correttamente la situazione socioeconomica della richiedente nonché la sua intenzione a lasciare il territorio degli stati Schengen alla scadenza del permesso. Il presente Tribunale non concorda con le argomentazioni dei ricorrenti, in primo luogo l'art. 32 cpv. 1 lett. b Codice dei visti fissa semplicemente il principio per cui un visto è rifiutato qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri, mentre i paragrafi citati del Manuale dei visti indicano in maniera generale, e non esaustivamente, la possibile documentazione pertinente atta a valutare il principio menzionato. Inoltre in essi non viene fissato alcun obbligo per l'autorità a rilasciare il visto, ma è lasciato un evidente margine di apprezzamento. Nel caso di specie l'UFM ha correttamente valutato la fattispecie, come più sopra visto ai considerandi 7 e 8, stabilendo che l'uscita della richiedente dallo spazio Schengen non è garantita al termine del soggiorno. A titolo abbondanziale va ancora rilevato che la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. In questo senso le autorità possono applicare

C­2349/2011 Pagina 11 legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. anche considerando 3).

C­2349/2011 Pagina 12 11. 11.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso. 11.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia formulate dai ricorrenti. A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante non è messa in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita da X._______ con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, come pure le lettere di referenze di tre istituti bancari, non sono tali da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9). 12. Ne discende che l'UFM con decisione del 18 marzo 2011 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS­TAF, RS 173.320.2]).

C­2349/2011 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.­ sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 9 maggio 2011. 3. Comunicazione a: – ricorrenti (Raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno; Raccomandata) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati­CarpaniManuel Borla Data di spedizione:

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