C-2349/2007

Co r t e II I C-23 4 9 /20 0 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 0 8 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti A., rappresentata da Patronato INAS, viale Michelangelo 116, IT-52100 X., ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 7 marzo 2007) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-23 4 9 /20 0 7 Fatti: A. Il cittadino italiano B., nato il , è stato posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal 1° novembre 1986. A questa prestazione era abbinata una rendita completiva in favore della coniuge A., cittadina italiana, nata il (doc. 27, 32 e 45). Con il pensionamento della coniuge, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha soppresso la rendita completiva e ha attribuito a quest'ultima una rendita ordinaria di vecchia di Fr. 357.- mensili con effetto dal 1° luglio 2006. L'importo della rendita era calcolato in base a 9 anni e 8 mesi di contributi, 43 anni d'assicurazione della classe di età, 9 anni interi d'assicurazione computabili, una scala rendite 10 e un reddito annuo medio determinante di Fr. 36'120.- (doc. 154). B._______ ha dal canto suo continuato a beneficiare di una rendita ordinaria d'invalidità di Fr. 1'549.- mensili ricalcolata in seguito al pensionamento della coniuge e basata sulle seguenti basi di calcolo: 16 anni e 1 mese di contributi, 21 anni d'assicurazione della classe di età, 16 anni interi d'assicurazione computabili, una scala rendite 31 e un reddito annuo medio determinante di Fr. 67'080.- (doc. 63). Il 22 ottobre 2006 B._______ è deceduto (doc. 67). Mediante decisione del 7 novembre 2006, la CSC ha pertanto erogato in favore di A._______ una rendita vedovile di Fr. 558.- mensili con effetto dal 1° novembre 2006. L'importo della prestazione è stato calcolato in base a 16 anni e 1 mese di contribuzione, 42 anni d'assicurazione della classe di età, 16 anni interi d'assicurazione computabili, una scala rendite 17 e un reddito annuo medio determinante di Fr. 51'600.- (doc. 169). B. Il 3 gennaio 2007 A._______ si è opposta a tale decisione facendo valere che la rendita vedovile dovrebbe corrispondere all'80% della rendita erogata al marito (doc. 189). Pagi na 2

C-23 4 9 /20 0 7 Mediante decisione del 7 marzo 2007, la CSC ha respinto l'opposizione dell'interessata ed ha confermato l'importo della rendita (doc. 205). La CSC ha in particolare spiegato che la rendita vedovile è comunque più favorevole di quella di vecchiaia. La CSC ha inoltre confermato le basi di calcolo all'origine della prestazione. C. Il 21 marzo 2007, l'interessata, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di X._______, è insorta presso questo Tribunale chiedendo di annullare la decisione del 7 marzo 2007. A suo parere l'importo della rendita vedovile non è corretto e ne chiede una verifica. Postula inoltre che la prestazione le venga erogata sotto forma di un'indennità forfetaria. Nella sua presa di posizione del 2 maggio 2007, la CSC ha proposto che il ricorso venga respinto con argomenti che, se necessario, saranno ripresi nella parte in diritto. In sede di replica, l'interessata ha confermato le proprie conclusioni producendo alcuni conteggi salari. Invitata a duplicare, la CSC si è limitata a confermare quanto già espresso nel suo precedente preavviso. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. Pagi na 3

C-23 4 9 /20 0 7 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 Pagi na 4

C-23 4 9 /20 0 7 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Nella fattispecie, A._______ ha maturato il diritto alla rendita di vecchiaia a partire dal 1° luglio 2006, mese successivo al compimento dei 64 anni (art. 21 cpv. 1 let. A LAVS). Con il decesso del marito ha ugualmente maturato il diritto a una rendita vedovile con effetto dal 1° novembre 2006 (art. 23 cpv. 1 e 3 LAVS). In questi casi la legge prevede che venga versata soltanto la prestazione più elevata (art. 24b LAVS). Per risolvere la vertenza è pertanto necessario riesaminare l'importo della rendita vedovile (consid. 5) e confrontarlo con quello della rendita di vecchiaia (consid. 6). 5. 5.1Giusta l'art. 33 cpv. 1 LAVS la rendita vedovile è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. 5.2L'art. 29 bis LAVS precisa che sono determinanti gli anni di contribuzione, i redditi dell'attività lucrativa nonché gli accrediti per compiti educativi e d'assistenza compresi tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i Pagi na 5

C-23 4 9 /20 0 7 quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). Giusta l'art. 52b dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29 ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (detti anni di gioventù) sono computati ai fini di colmare lacune contributive successive. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto. La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.i 1 e 2 LAVS). 5.3Affinché la durata di contribuzione sia completa, B., appartenente alla classe di età 1943, deve aver versato contributi per 42 anni fino al 2006, anno di adempimento del caso d'assicurazione (tav. rendite 2007, p. 7). Nel caso in esame la durata di contribuzione non è contestata. B. ha lavorato in Svizzera per 16 anni e 1 mese. Ora, in base a 16 anni interi di contribuzione invece dei 42 richiesti per la sua classe di età, questo corrisponde ad una scala rendite 17 (tav. rendite 2007, pag. 10). A proposito della scala rendite va osservato che la rendita d'invalidità versata ad B._______ era stata calcolata in base alla scala rendite 34 (corrispondente a 21 anni d'assicurazione invece di 42). Da questo dato ne risultava una prestazione molto superiore per l'assicurato rispetto alla rendita vedovile concessa all'insorgente. Ora, è vero che, ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LAVS, quando una rendita di vecchiaia o per Pagi na 6

C-23 4 9 /20 0 7 superstiti sostituisce una rendita d'invalidità, di principio viene calcolata fondandosi sugli stessi elementi (p. es. la scala rendite) che per la rendita d'invalidità, se ne deriva un vantaggio all'avente diritto. Questa norma non è tuttavia applicabile nella fattispecie. Infatti, la rendita vedovile dell'insorgente non ha fatto seguito a una rendita d'invalidità ma a una rendita di vecchiaia per la quale è stata operata una ripartizione dei redditi ai sensi dell'art. 29 quinquies al. 3 LAVS. In queste circostanze non si può ritenere che vi sia una successione di rendite come lo esige l'art. 33 LAVS (vedi Direttive sulle rendite cifra n. 5651). 5.4L'art. 29 quater LAVS prevede che il reddito annuo medio deter- minante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi, realizzati in 16 anni e 1 mese, iscritti sui conti individuali di B._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a Fr. 345'874.- (cfr. allegato alla decisione del 7 novembre 2006). Anche i redditi conseguiti durante i cosiddetti anni giovanili (art. 52b OAVS), ossia la contribuzione precedente l’anno in cui si compiono i 21 anni (nella specie il 1962 e 1963), sono stati sommati. Nel caso in esame occorre ritenere tutti i contributi giovanili (cfr. Direttive sulle rendite, cifra marginale 5146), in quanto le carenze da colmare fra il 1976 e 1981 sono superiori ai 18 mesi contributivi del 1962 e 1963 (anni giovanili). 5.5Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una rivalutazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I redditi di Fr. 345'874.- devono essere rivalutati con il fattore 1,382, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo anno di età) è avve- nuta nel 1964 (tav. rendite 2005, pag. 15). Il risultato (Fr. 345'874.- x 1,382), Fr. 477'998.- (arrotondato al franco superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 16 anni e 1 mese, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 29'720.-. Pagi na 7

C-23 4 9 /20 0 7 5.6Conformemente all'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi. Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi. Nella specie, la prima figlia dei coniugi Senape-Marmorale (Maria) è nata il 27 marzo 1964. Il primo anno non si conta. Anni non completi servono per ottenere anni completi, per cui possono essere conteggiati 5 anni interi per compiti educativi (durante i quali la coniuge non era in Svizzera) e 8 calcolati per metà, in quanto l'altra metà spetta alla moglie. La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue:

  • anni di riferimento: 9
  • rendita annua minima (rif. anno 2006): Fr. 1'075.- x 12 = Fr. 12'900.-
  • durata di contribuzione: 16 anni e 1 mese ne consegue che: 9 x (12'900.- x 3) : 16 anni e 1 mese = Fr. 21'656.- L'interessato ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di Fr. 21'656.- che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucrativa sopra accertato: Fr. 29'720.- + Fr. 21'656.- = Fr. 51'376.- Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 51'600.-, che rappresenta il reddito annuo medio determinante. 5.7Ora, in base alla scala 17 e ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 51'600.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, Pagi na 8

C-23 4 9 /20 0 7 per il 2006, a Fr. 698.- mensili (tav. rendite 2005, pag. 72). Giusta l'art. 36 LAVS la rendita vedovile è pari all'80% della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita vedovile spettante a A._______ ammonta pertanto a Fr. 558.- mensili. 6. Resta da determinare l'importo della rendita di vecchiaia spettante a A._______ e verificare se questo sia più favorevole della rendita vedovile. 6.1Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurata, appartenente alla classe di età 1942, deve aver versato contributi per 43 anni fino al 2006, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia (tav. rendite 2007, pag. 7). La nominata può contare su di un periodo contributivo non contestato di 9 anni e 8 mesi. Ora, in base a 9 anni interi di contribuzione invece dei 43 richiesti per la sua classe di età (1942), questo corrisponde ad una scala rendite 10 (tav. rendite, 2007, pag. 10). 6.2Per quanto riguarda i redditi suddivisi e ripartiti, come evidenziato al considerando 5.4, la nominata può contare in un reddito complessivo di Fr. 164'704.- (vedi anche allegato alla decisione del 23 agosto 2006 concernente la rendita di vecchiaia). Questo importo comprende i redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio, i quali, come già spiegato, sono sottoposti a ripartizione, nonché gli anni di gioventù. L'importo ottenuto devono essere rivalutati con il fattore 1,407, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessata è avvenuta nel 1963 (tav. rendite 2007, pag. 15). Il risultato (Fr. 164'704.- x 1,407), Fr. 231'739.- (arrotondato al franco superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 9 anni e 8 mesi, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 23'973.-. 6.3L'insorgente ha anche diritto a un accredito per compiti educativi che si calcola nel seguente modo. Nella specie, possono essere conteggiati 6 anni, calcolati per metà, in quanto l'altra metà spettava al defunto coniuge. La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue:

  • anni di riferimento: 3 Pagi na 9

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  • rendita annua minima (rif. anno 2006): Fr. 1'075.- x 12 = Fr. 12'900.-
  • durata di contribuzione: 9 anni e 8 mesi ne consegue che: 3 x (12'900.- x 3) : 9 anni e 8 mesi = Fr. 12'010.- L'interessata ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di Fr. 12'010.- che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucrativa sopra accertato: Fr. 23'973.- + Fr. 12'010.- = Fr. 35'983.- Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 36'120.-, che rappresenta il reddito annuo medio determinante. 6.4Ora, in base alla scala 10 e ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 36'120.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2006, a Fr. 359.- mensili (tav. rendite 2005, pag. 86). In proposito va osservato che la decisione del 23 agosto 2006 indica un importo mensile di Fr. 357.-. La rendita di vecchiaia era stata infatti leggermente ridotta per tenere conto del tetto massimo del 150% previsto dall'art. 35 LAVS. Giusta l'art. 35 bis LAVS, in caso di vedovanza, l'importo della rendita ordinaria di vecchiaia è aumentato del 20%. La rendita di vecchiaia spettante a A._______ ammonterebbe pertanto a Fr. 430.- mensili.

Visto quanto precede, se ne conclude che la rendita vedovile calcolata in base alla durata di contribuzione della persona deceduta è più favorevole di quella di vecchiaia. È quindi a ragione che la CSC ha erogato una prestazione di Fr. 558.- mensili. 8. Nella sua memoria ricorsuale l'insorgente chiede inoltre di beneficiare di una rendita sotto forma di indennità forfetaria. 8.1In primo luogo va ricordato che questa modalità di versamento era prevista dall’art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificato giusta l’art. 1 del secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 (entrato in vigore il 1° febbraio 1982 [RS 0.831.109.454.2]), secondo il quale: Pag ina 10

C-23 4 9 /20 0 7 "...qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 % della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solamente ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta; ...; qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati, ma inferiore al 20 % della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennità forfetaria". Ora, con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, la Convenzione bilaterale con l'Italia relativa alla sicurezza sociale è stata sospesa. Ne segue che il versamento di rendita di vecchiaia sotto forma d'indennità forfetarie a cittadini italiani abitanti in Italia non è più possibile a partire dal 1° giugno 2002, questa modalità di pagamento non essendo prevista dall'Accordo bilaterale o dal Regolamento 1408/71 (DTF 130 V 150 e SVR 2003 AHV n. 6). 8.2Ad ogni modo, anche se si dovesse ammettere l'applicazione della Convenzione con l'Italia, l'insorgente non avrebbe diritto all'indennità forfetaria. Infatti, Fr. 558.- mensili (scala 17, reddito annuo medio determinante Fr. 51'600.-) rappresentano il 38,61 % della rendita ordi- naria completa (Fr. 1'445.- mensili) della scala 44 (massima) corrispondente al suo reddito annuo medio determinante. 9. 9.1Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 9.2Le autorità federali e, di regola, le autorità con qualità di parte, non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 11

C-23 4 9 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -rappresentante della ricorrente (raccomandata AR) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco ParrinoDario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 12

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