Co r t e II I C-23 2 8 /20 0 6 {T 0 /2 } Sentenza del 19 dicembre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e rinvio. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-23 2 8 /20 0 6 Fatti: A. Giunta in Svizzera il 19 luglio 1998, il 9 ottobre successivo A., cittadina cubana nata il..., ha contratto matrimonio con B., cittadino elvetico nato il... ed è stata quindi posta a beneficio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), puntualmente rinnovato a scadenze annuali. B. Con verbale di udienza del 23 settembre 1999, il Pretore della Pretura di Mendrisio-Sud ha dichiarato infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito dai coniugi C., autorizzandoli pertanto a vivere separati, separazione poi confermata il 16 maggio 2002. Il 28 ottobre 1999, B. ha inoltrato presso la succitata autorità una petizione di divorzio, la quale, su richiesta dell'interessato, è poi stata stralciata dai ruoli con decreto del 16 dicembre 2004. C. Con decisione del 17 luglio 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto la richiesta di proroga del permesso di dimora presentata da A., impartendole un termine al 15 settembre 2000 per lasciare la Svizzera. A seguito del ricorso interposto in data 26 luglio 2000 dall'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, avverso la succitata decisione, la SPI ha preavvisato favorevolmente il gravame. Di conseguenza, il 13 ottobre seguente il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (di seguito: CdS) ha stralciato l'impugnativa dai ruoli. D. In data 26 gennaio 2005, B. ha inoltrato una nuova procedura unilaterale di scioglimento del matrimonio, sfociata nella sentenza del 12 settembre 2005, cresciuta in giudicato il 12 ottobre successivo, con la quale il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi C._______ il 9 ottobre 1998. Pagi na 2
C-23 2 8 /20 0 6 E. Invitato dalla SPI a pronunciarsi in merito alla richiesta di proroga del permesso di dimora presentata da A., con scritto del 19 giugno 2006, l'UFM ha informato l'interessata dell'intenzione di rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e di pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera, accordandole la possibilità di prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). L'autorità di prime cure ha evidenziato il fatto che, sebbene il divorzio sia stato pronunciato quasi sette anni dopo la celebrazione del matrimonio, i coniugi C. si sono separati già dopo circa un anno dallo stesso, senza speranza di ripresa dell'unione coniugale, e che dal matrimonio non sono nati figli, precisando inoltre come il rilascio del permesso di dimora in favore di A._______ fosse stato giustificato unicamente dall'esistenza del vincolo matrimoniale, di modo che lo scopo iniziale del suo soggiorno era venuto meno a seguito del divorzio pronunciato in data 12 settembre 2005. Essa ha affermato che dagli atti cantonali (cfr. in particolare lo scritto del suo patrocinatore del 24 aprile 2003) risulta che l'interessata ha volutamente ritardato il divorzio richiesto dal marito con il solo scopo di risiedere definitivamente in Svizzera e che, avvalendosi di un matrimonio esistente solo sulla carta, quest'ultima ha abusato dei diritti derivanti dall'art. 7 cpv. 1 LDDS. L'UFM ha infine rilevato che A._______ ha fatto ricorso all'assistenza pubblica al fine di conseguire una formazione professionale, non dispone di un'autonomia finanziaria sufficiente e ha cumulato un debito di assistenza di Fr. 3'538.-, precisando che il suo ritorno in patria è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. F. Con osservazioni del 29 agosto 2006, A._______ ha in primo luogo affermato di beneficiare di un permesso di dimora da sette anni, rinnovato non più a seguito del matrimonio contratto con un cittadino elvetico ma in ragione della sua attività lavorativa e che, qualora non avesse dovuto cambiare spesso residenza per motivi di lavoro, avrebbe avuto il diritto di richiedere il rilascio di un permesso di domicilio (permesso C). L'interessata ha rilevato che il divorzio era stato voluto esclusivamente dal marito, il quale era pure intervenuto presso le autorità cantonali al fine di ottenere la sua espulsione e che Pagi na 3
C-23 2 8 /20 0 6 non era ravvisabile nella sua richiesta di rinnovo del permesso un atteggiamento abusivo. Essa ha infine sottolineato di avere sempre rinunciato a richiedere un contributo alimentare all'ex marito, garantendosi un'autonomia finanziaria sufficiente, precisando che aveva beneficiato dell'aiuto pubblico al fine di conseguire una nuova formazione professionale. G. Con decisione del 16 novembre 2006, l'UFM ha rifiutato la propria approvazione alla proroga del permesso di dimora postulata, impartendo a A._______ un termine all'11 gennaio 2007 per lasciare la Svizzera. L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 19 giugno 2006, affermando che il rilascio in favore dell'interessata di un permesso di dimora adattato alle circostanze, collegato all'esercizio di un'attività lucrativa, non è determinante, dato che il rilascio dello stesso è stato giustificato unicamente dall'esistenza del vincolo matrimoniale con un cittadino svizzero e sottolineando come essa non dispone di un'integrazione a livello professionale derivante da una stabile e duratura attività lucrativa in Svizzera. H. In data 19 dicembre 2006, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, A._______ è insorta avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame essa ha ribadito di non avere tenuto alcun comportamento abusivo, sottolineando poi come la sua opposizione al divorzio fosse legittima e che non si può ritenere che con il suo comportamento aveva indotto le autorità competenti a rinnovarle il permesso di dimora. La ricorrente ha poi affermato di non avere violato l'ordine pubblico, di lavorare, di avere conseguito una formazione in Svizzera, di essere senza debiti, autonoma dal profilo finanziario, quindi ben integrata (cfr. art. 3b cpv. 1 dell'Ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri [OIntS, RS 142.205, testo in vigore sino al 31 ottobre 2007], di modo che la decisione impugnata viola il principio della proporzionalità. I. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 21 marzo 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni formulate nella sua decisione del 16 novembre 2006, precisando che l'applicazione Pagi na 4
C-23 2 8 /20 0 6 dell'OIntS può essere vincolante nell'esame della concessione del permesso di domicilio, ma non per l'approvazione della proroga del permesso di dimora. J. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità inferiore, con replica del 27 aprile 2007, la ricorrente si è riconfermata nelle considerazioni formulate nel suo ricorso, rilevando poi come l'OIntS trova applicazione nella fattispecie in ragione di quanto previsto al suo art. 3b cpv. 1, nonché nella Circolare del 1° febbraio 2006 in relazione alla modifica dell'OIntS emanata dall'UFM stesso. K. Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 9 luglio 2008 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha invitato la ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione personale e professionale posteriore al ricorso, nonché alla sua situazione finanziaria (rimborso delle prestazioni assistenziali ricevute). L. Dando seguito a questa richiesta, con scritto dell'11 agosto 2008, l'interessata ha dichiarato, come peraltro comprovato dai mezzi di prova forniti, che dal 1° gennaio 2008 essa è parzialmente disoccupata e parzialmente impiegata presso un'agenzia di sicurezza e di avere restituito integralmente le prestazioni di assistenza ricevute. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF. I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato Pagi na 5
C-23 2 8 /20 0 6 o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato) e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). La libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio Pagi na 6
C-23 2 8 /20 0 6 degli stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]). Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS). Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 8 cpv. 2 LDDS. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 LDDS). 5. 5.1Secondo l'art. 99 LStr, in casu applicabile in virtù dell'art. 126 cpv. 2 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 OLS; art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c OPADS). 5.2In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a A._______ (cfr. DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In ragione della libertà di apprezzamento di cui esso gode (cfr. art. 4 Pagi na 7
C-23 2 8 /20 0 6 LDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità. 6. 6.1Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.2Giusta l'art. 7 cpv. 1 1 a frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS). Preliminarmente giova rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il rilascio di un permesso di domicilio non presuppone una residenza continua di cinque anni nello stesso comune. 6.3Nella fattispecie, A._______ è stata messa a beneficio di un permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio, celebrato il 9 ottobre 1998, con un cittadino svizzero. Dal settembre 1999 i coniugi C._______ hanno vissuto separati e la loro unione è poi stata sciolta con sentenza di divorzio del 12 settembre 2005 (cresciuta in giudicato il 12 ottobre successivo), di modo che l'interessata non può più, da quella data, prevalersi del diritto alla proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla base della succitata disposizione, in quanto lo scopo iniziale del suo soggiorno in Svizzera non esiste più. Si sottolinea di transenna, come ritenuto a giusto titolo dall'UFM nella decisione impugnata, che il fatto che durante il periodo di separazione la SPI abbia adattato alle circostanze lo scopo del soggiorno dell'interessata collegandolo all'esercizio di un'attività lavorativa non è determinante, dato che il rilascio del permesso di dimora a favore della ricorrente è stato giustificato unicamente dall'esistenza di un vincolo matrimoniale con un cittadino elvetico e il permesso riportante una modifica dello scopo del soggiorno è anch'esso una conseguenza dell'unione coniugale. Sebbene il matrimonio della ricorrente sia durato oltre i cinque anni previsti dall'art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS, essa non adempie comunque Pagi na 8
C-23 2 8 /20 0 6 le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio. Infatti, secondo la giurisprudenza, il fatto di invocare l'art. 7 cpv. 1 LDDS è costitutivo di un abuso di diritto allorquando il coniuge straniero si prevale di un matrimonio che non esiste più che formalmente con l'unico scopo di ottenere un permesso di dimora, in quanto tale finalità non è protetta dalla suddetta disposizione (cfr. DTF 128 II 145 consid. 2 e 3; 127 II 49 consid. 5a). Il matrimonio esiste solo formalmente quanto l'unione coniugale è dissolta definitivamente, vale a dire allorquando non sussiste alcuna speranza di riconciliazione; le cause ed i motivi che hanno condotto alla rottura non sono determinanti (DTF 130 II 113 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata). Allo stesso modo, commette un abuso di diritto il ricorrente che si prevale di un matrimonio che non esisteva che formalmente prima dello spirare del termine di cinque anni (DTF 121 II 97 consid. 4c). In casu A._______ vive separata dal marito di nazionalità svizzera dal settembre 1999, quindi dopo circa un anno di matrimonio e non vi è più stata alcuna ripresa della vita in comune. Ciò permette di concludere che l'unione coniugale tra i coniugi C._______ aveva definitivamente preso fine ben prima dello spirare del termine di cinque anni di cui all'art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS e che la ricorrente non poteva più, da quel momento, prevalersi del diritto al rilascio di un permesso di domicilio in ragione del suo statuto di coniuge di un cittadino elvetico. Inoltre, sebbene il divorzio sia stato pronunciato quasi sette anni dopo la celebrazione del matrimonio, dagli atti di causa si evince che B._______ ne avrebbe auspicato la pronuncia molto prima, come dimostrato dalla petizione in tal senso inoltrata da quest'ultimo in data 28 ottobre 1999, vale a dire circa un mese dopo che la competente autorità cantonale aveva autorizzato i coniugi C._______ a vivere separati, nonché dagli scritti dell'interessato all'intenzione della SPI posteriori alla separazione, ma egli si era puntualmente scontrato con un rifiuto della moglie. Gli atti cantonali inducono il Tribunale a ritenere che la ricorrente ha volutamente ritardato il divorzio, tesi questa suffragata dagli scritti dell'allora patrocinatore dell'interessata del 13 dicembre 2000 in cui sostiene “Concordo con te che ora, dopo aver ottenuto l'annullamento dell'ordine di allontanamento dal territorio promosso dall'autorità cantonale nei confronti della Signora A., si possa addivenire ad una convenzione che regoli i futuri rapporti dei coniugi C.. Per evidenti motivi la mia cliente non può accettare un divorzio”, rispettivamente del 24 aprile 2003 in cui egli afferma “Quindi è assai strano che la mia cliente le dica che sta anche lei Pagi na 9
C-23 2 8 /20 0 6 aspettando il divorzio poiché per il momento era necessario raggiungere il suddetto scopo (regolarizzare la sua posizione a fronte dell'ente pubblico che le versa un sussidio per la scuola infermieristica) e lo stesso è stato perseguito” e “il divorzio potrà avvenire (...) non appena la mia cliente sarà in grado di continuare a vivere in Svizzera, senza avere paura che venga inoltrata nei suoi confronti una richiesta di espulsione...”. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure, così facendo A._______ ha abusato del diritto conferitole dall'art. 7 LDDS allo scopo di risiedere definitivamente sul territorio della Confederazione. A questo proposito giova infine rilevare come il Tribunale federale abbia ritenuto che l'opposizione del coniuge straniero al divorzio durante il termine di quattro anni previsto all'art. 114 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) (testo in vigore al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto di divorzio il 1° gennaio 2000; il termine di separazione è stato poi abbassato a due anni con modifica legislativa in vigore dal 1° giugno 2004) può costituire un abuso di diritto ai sensi delle norme di polizia degli stranieri anche qualora non sarebbe abusiva riguardo il diritto civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 2A.590/2001 del 3 aprile 2002 consid. 2.2 e 5C.242/2001 dell'11 dicembre 2001 in materia di abuso di diritto giusta il diritto di divorzio). In altre parole, le constatazioni del giudice del divorzio relative all'esistenza di un abuso di diritto da parte del coniuge opponente non vincolano le autorità di polizia degli stranieri. Secondo il Tribunale federale, il punto di vista del coniuge straniero assume ad ogni buon conto un'importanza primordiale riguardo la normativa di polizia degli stranieri (sentenza del Tribunale federale 2A.424/2000 del 13 febbraio 2001 consid. 3c in fine e riferimenti ivi citati; DTF 128 II 145 consid. 3.1). 7. 7.1Nella misura in cui A._______ non è più coniuge di un cittadino svizzero, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 1 a frase LDDS non esiste più, si deve esaminare se le circostanze del caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del suo permesso di dimora. In questo contesto, le autorità di polizia degli stranieri esaminano la questione del proseguimento del soggiorno di uno straniero in Svizzera prendendo in considerazione segnatamente i seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera (segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione Pag ina 10
C-23 2 8 /20 0 6 economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art. 4 LDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5). Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 ODDS e l'art. 1 let. a OLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché di migliorare la struttura del mercato del lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287). 7.2L'esame della fattispecie permette di constatare che nel gennaio 2004 A._______ ha conseguito un diploma di assistente di cura. Durante il suo soggiorno in Svizzera la ricorrente ha esercitato parecchie attività lucrative (operaia di fabbrica, commessa, stagista in qualità di assistente di cura, assistente di cura, ausiliaria, agente di sicurezza) che le hanno permesso di garantire la propria indipendenza finanziaria e di restituire integralmente le prestazioni di assistenza ottenute al fine di intraprendere la suddetta formazione. Dal gennaio 2008 essa è parzialmente attiva in qualità di agente di sicurezza e parzialmente disoccupata (cfr. scritto della ricorrente dell'11 agosto 2008). L'interessata non può tuttavia pretendere di avere acquisito in questo paese una formazione e delle conoscenze e qualifiche professionali specifiche a tal punto da non poterle più mettere in pratica nel suo paese d'origine. Dal punto di vista sociale, essa non ha inoltre fornito alcuna prova di avere allacciato dei legami stretti sul territorio della Confederazione. Alla luce di quanto esposto, benchè in particolare la formazione conseguita da A._______ non possa essere ignorata, il processo di integrazione personale, scolastica e professionale dell'interessata non risulta essere a tal punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno che le era stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con un cittadino elvetico. Contrariamente a quanto affermato da A._______ nel suo gravame del Pag ina 11
C-23 2 8 /20 0 6 19 dicembre 2006, dagli atti di causa risulta che l'UFM ha pronunciato la sua decisione del 16 novembre 2006 procedendo alla valutazione dell'integrazione professionale e personale dell'interessata, ritenute non sufficienti. Questi aspetti sono inoltre stati presi in debita considerazione dal Tribunale nelle presente sentenza. L'argomentazione della ricorrente relativa alla violazione dell'art. 3b cpv.1 OIntS non può pertanto essere presa in considerazione. Quo alla durata della presenza della ricorrente in Svizzera, giova rilevare come, a far data dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 12 settembre 2005, A._______ risiede sul territorio della Confederazione unicamente in ragione delle procedure che essa ha successivamente introdotto, al fine di proseguirvi il suo soggiorno nonostante lo scioglimento del matrimonio con B.. In queste circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera (poco più di dieci anni), certo non trascurabile, deve essere relativizzata, segnatamente anche in paragone agli oltre venticinque anni della sua vita precedentemente vissuti in patria. L'interessata ha infatti trascorso nel suo paese d'origine tutta la sua infanzia, la sua adolescenza ed i primi anni della sua vita d'adulta, anni determinanti per lo sviluppo della personalità (cfr. DTF 123 II 125 consid. 5b/aa). A., oggi trentacinquenne, appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita di Cuba, paese dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza e di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi. L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta pertanto il Tribunale a ritenere che è a giusto titolo che l'UFM ha considerato che A._______ non ha compiuto in Svizzera un processo d'integrazione sociale e professionale a tal punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di dimora che le è stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con un cittadino svizzero. 8. Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del permesso di dimora, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 12 LDDS. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. Pag ina 12
C-23 2 8 /20 0 6 8.1La ricorrente possiede i documenti necessari o gode per lo meno della possibilità di intraprendere presso la rappresentanza del suo paese d'origine i passi volti ad ottenere i documenti di viaggio che le permettono di fare ritorno a Cuba. Indipendentemente dall'esistenza di eventuali problematiche inerenti il rilascio da parte delle autorità cubane di tali documenti, difficoltà peraltro mai sollevate da A._______ nel suo gravame, nessun ostacolo insormontabile di ordine tecnico sembra allo stato attuale delle cose opporsi all'esecuzione del suo rinvio (art. 14a cpv. 2 LDDS). 8.2Per quanto attiene l'ammissibilità dell'esecuzione di tale rinvio, l'interessata non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso sarebbe contrario ad impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. Non è infatti per nulla accertato che la ricorrente potrebbe subire una persecuzione da parte delle autorità del suo paese e che rischierebbe quindi di essere personalmente e concretamente sottoposta a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti in violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ne consegue che l'esecuzione del rinvio di A._______ appare ammissibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 LDDS (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 60.97, 57.56, 56.50; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 245 e riferimenti ivi citati). 8.3Giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS, l'esecuzione del rinvio non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Questa norma si riferisce ai casi di persone che, pur non essendo perseguitate personalmente, fuggono delle situazioni di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata, nonché a quelle per le quali un ritorno nel loro paese d'origine equivarrebbe a metterle concretamente in pericolo, o che non potrebbero più ricevere le cure mediche delle quali necessitano (KÄLIN, op. cit., p. 26). Questa disposizione, redatta in forma potestativa, indica chiaramente che la Svizzera interviene in questo caso non in ragione di un obbligo derivante dal diritto internazionale, ma unicamente per delle preoccupazioni di natura umanitaria. Ne consegue che l'art. 14a cpv. 4 LDDS conferisce un certo potere d'apprezzamento alle autorità competenti, le quali dovranno, in ogni caso di specie, procedere ad una ponderazione tra gli aspetti umanitari legati all'esecuzione del rinvio dello straniero e gli interessi pubblici che militano a favore del Pag ina 13
C-23 2 8 /20 0 6 suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo al decreto federale sulla procedura d'asilo [DPA], FF 1990 II 470). Al fine di valutare l'esigibilità dell'esecuzione del rinvio di A._______, occorre esaminare la situazione prevalente attualmente a Cuba, nonché quella particolare della ricorrente. Quest'analisi deve essere attuata facendo riferimento a criteri quali i legami dell'interessata nella sua regione d'origine, in particolare le sue relazioni familiari e sociali, i suoi soggiorni antecedenti, rispettivamente le attività esercitate, le sue conoscenze linguistiche e professionali, il sesso, l'età, lo stato di salute, lo stato civile e gli obblighi familiari. Per quanto attiene l'analisi della situazione regnante attualmente a Cuba, il Tribunale si è fondato su rapporti emanati dall'Auswärtiges Amt, dalla Freedom House, da Amnesty International, dall'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, dal Dipartimento di Stato americano e su informazioni rilasciate dai mass-media quali la Neue Zürcher Zeitung, Le Monde e la BBC (cfr. a questo titolo i siti internet www.auswaertigesamt.de, www.freedomhouse.org , www.unhcr.org, www.state.gov , www.nzz.ch , www.lemonde.fr e http://newsbbc.co.uk). Nonostante l'avvento al potere nel luglio 2006 di Raoul Castro, fratello del “leader maximo” Fidel Castro, la situazione a livello di garanzia dei diritti umani non è mutata in maniera sostanziale. Cuba continua ad essere un paese di stampo dittatoriale in cui i diritti civili, politici ed economici, in particolare la libertà di espressione e di stampa non sono garantiti ed in cui gli oppositori al regime sono sovente incarcerati e i loro familiari perseguitati. Sebbene la situazione economica della maggioranza dei cubani risulta ancora a tutt'oggi precaria, il paese ha registrato negli ultimi anni una crescita economica, grazie soprattutto ai legami con il Venezuela (fornitura di energia) ed alla revoca nel giugno 2008 dell'embargo della comunità europea in vigore dal 2003. In considerazione della situazione generale del paese, si constata che un ritorno in patria della ricorrente può intervenire in tutta sicurezza e con delle buone prospettive economiche. Quo alla sua situazione personale, si rileva che l'interessata ha lasciato Cuba da parecchi anni. L'adito Tribunale è certo cosciente che una partenza dopo un soggiorno di molti anni in Svizzera non è priva di difficoltà, ma nonostante tutto deve constatare che questi problemi non possono di per sé giustificare il rinnovo di un permesso di dimora di cui la ricorrente ha potuto beneficiare unicamente in ragione del matrimonio contratto con un cittadino Pag ina 14
C-23 2 8 /20 0 6 svizzero. La sua situazione è pertanto paragonabile a quella di numerosi stranieri chiamati a lasciare il territorio della Confederazione al termine di un soggiorno di durata determinata per il quale avevano ottenuto un permesso. Infine, la giovane età dell'interessata e le esperienze professionali da essa conseguite in Svizzera sono proprie a facilitarne il reinserimento in patria. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto che l'esecuzione del rinvio di A._______ è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 16 novembre 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. Il termine di partenza fissato all'interessata nella decisione impugnata è trascorso, l'UFM è invitato pertanto ad impartire a A._______ un nuovo termine per lasciare la Svizzera. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. Pag ina 15
C-23 2 8 /20 0 6 2. A._______ deve lasciare la Svizzera entro il termine che le verrà comunicato dall'UFM in esecuzione della presente decisione. 3. Le spese processuali, pari a Fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 7 febbraio 2007. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario) -autorità inferiore (incarto 2 233 471 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. Pag ina 16
C-23 2 8 /20 0 6 e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 17