B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 01.12.2020 (9C_502/2020)
Corte III C-2299/2019
S e n t e n z a d e l 28 m a g g i o 2 0 2 0 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Perù) ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 18 marzo 2019).
C-2299/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino peru- viano ed italiano, nato l’(...)1939, coniugato (dal 30 aprile 1966 al 30 otto- bre 1976 nonché dal 30 settembre 1983), con figli, con scritto del 9 luglio 2018 ha formulato una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’as- sicurazione svizzera per la vecchiaia, indicando in particolare di aver lavo- rato in Perù per la B._______ SA di (...) dal 1976 al 1992 (doc. 1 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 1]). B. B.a Con decisione del 22 agosto 2018, la Cassa svizzera di compensa- zione (CSC) ha respinto la richiesta di rendita dell’interessato, indicando che dalle proprie ricerche non risultano computabili redditi o accrediti per compiti educativi o assistenziali (doc. 6). B.b Con scritto d’opposizione del 19 settembre 2018, l’interessato ha de- scritto le attività che avrebbe svolto in Perù (ed altri [imprecisati] Paesi dell’America latina) per il conto della società svizzera B._______ SA, con- fermando la richiesta di rendita AVS (doc. 8). B.c Con diffida raccomandata del 20 novembre 2018 (doc. 9), la CSC, dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, ha assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per esibire tutte le distinte di salario relative al periodo contestato, da cui fosse possi- bile evincere le deduzioni AVS in suo favore nonché eventuali certificati di lavoro, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione (su opposizione) in base agli atti in suo pos- sesso (è fatto riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA). B.d Con scritto dell’11 dicembre 2018, l’interessato ha trasmesso diversi documenti in merito all’attività svolta alle dipendenze della B._______ SA dai quali risulta peraltro che il rapporto di lavoro è durato dal 1979 al 1994 (doc. 10). B.e Il 1° febbraio 2019, la CSC ha richiesto all’ufficio cantonale delle assi- curazioni sociali di (...), presso quale Cassa di compensazione è stata affi- liata la B._______ SA nel periodo 1979 – 1994 e di trasmetterle un estratto del conto individuale dell’interessato (doc. 11).
C-2299/2019 Pagina 3 B.f Con lettera del 7 marzo 2019, la “Caisse interprofessionelle AVS della Fédération des Entreprises Romandes”, ha comunicato alla CSC che per il periodo 1979 – 1994 il datore di lavoro B._______ SA non ha dichiarato salari per l’interessato (doc. 13). B.g Con decisione su opposizione del 18 marzo 2019, la CSC ha respinto l’opposizione 19 settembre 2018 e confermato la propria decisione del 22 agosto 2018. Detta autorità, dopo aver indicato che l’interessato non ha trasmesso alcun documento richiesto nei termini impartiti, ha esposto le norme legali applicabili e confermato il respingimento della richiesta di pre- stazioni, non essendo altresì emerso alcun errore di registrazione del conto individuale (CI [doc. 14]). C. C.a Il 4 aprile 2019, il ricorrente si è nuovamente rivolto alla CSC tramite messaggio di posta elettronica. Facendo riferimento alla decisione su op- posizione del 18 marzo 2019, egli ha indicato di aver compreso che l’auto- rità inferiore non aveva ricevuto la sua comunicazione dell’11 dicembre 2018, ha riprodotto il tenore della stessa e espresso la speranza che la documentazione inviata fosse pervenuta alla CSC e potesse “inferire all’esame giuridico richiesto” (doc. TAF 1). C.b Il 13 maggio 2019, la CSC ha trasmesso copia della menzionata corri- spondenza elettronica del 4 aprile 2019 al Tribunale amministrativo fede- rale (TAF) per competenza (doc. TAF 2). C.c Su richiesta, l’autorità inferiore ha quindi trasmesso a questo Tribunale l’incarto completo relativo all’insorgente e nuovamente indicato che le ve- rifiche effettuate d’ufficio (prima dell’emanazione della decisione impu- gnata) relative ad eventuali periodi di contribuzione presso la competente cassa di compensazione avevano dato esito negativo (doc. TAF 4). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
C-2299/2019 Pagina 4 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione. 1.3 In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Questo Tribunale – dato che il ricorso è stato presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di prote- zione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) ma che al contempo non rispetta i requisiti previsti dalla legge (in particolare la firma in originale del ricorrente) – avrebbe dovuto assegnare al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 PA). Tuttavia, nel caso concreto, la questione dell’ammissibilità del ricorso – che richiederebbe ap- punto un atto istruttorio (con richiesta di regolarizzazione del ricorso) da notificare in Perù tramite un’articolata e dispendiosa procedura (cfr., su questo punto, la sentenza del TAF C-5487/2018 del 21 novembre 2019 consid. 5) – può essere lasciata indecisa, avuto riguardo al fatto che il ri- corso in esame va comunque respinto, siccome manifestamente infondato, per i motivi che saranno indicati nei considerandi in diritto qui di seguito. 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si de- termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo- ris; DTF 130 V 445). 2.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia sarebbe eventualmente sorto il 1° novembre 2004 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale fede- rale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 65esimo anno di età
C-2299/2019 Pagina 5 da parte del ricorrente, intervenuto l’11 ottobre 2004 (DTF 140 V 154 con- sid. 7.1; 130 V 156 consid. 5.2). Ne consegue che sono di principio appli- cabili le norme in vigore a tale data per determinare l’esistenza e la portata di un eventuale diritto ad una rendita per la vecchiaia e per i superstiti sviz- zera. 3. La questione litigiosa nel caso concreto è quella di sapere se il ricorrente ha diritto – come da lui preteso (cfr. doc. 8 pag. 5) – ad una rendita dell’as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera in virtù dell’attività svolta in Perù dal 1979 al 1994 per la B._______ SA, società con sede a (...). 4. 4.1 Per quanto emerge dalle carte processuali il ricorrente è cittadino ita- liano (doc. 4 pag. 1 [copia di 2 pagine del passaporto italiano rilasciato il 18 novembre 2010) rispettivamente peruviano (doc. 1 pag. 21, doc. 8 pag. 22), che nel periodo dal 1979 fino al 1994, oggetto della richiesta di cui trattasi, ha svolto attività lavorativa a favore di una ditta con sede a (...). Va pertanto determinato il diritto applicabile nel caso di specie per dirimere la questione litigiosa indicata al considerando 3 del presente giudizio. 4.2 Da un lato, giova rilevare che la Svizzera non ha concluso con il Perù alcun accordo di sicurezza sociale (esso si trova attualmente in fase di ela- borazione). In quest’ottica, il diritto determinante per risolvere la questione litigiosa è quello svizzero. 4.3 Occorre ancora determinare se, in quanto cittadino italiano, siano ap- plicabili al ricorrente le norme dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC [RS 0.142.112.681] e del suo allegato II) nonché dei relativi Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71, normative in vigore al momento determinante (l’11 ottobre 2004 [consid. 2.2 del pre- sente giudizio]). Per sovrabbondanza giova rammentare che l’allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comi- tato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel
C-2299/2019 Pagina 6 campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifi- che o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell’Unione europea (art. 1 ch. 2). Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell’allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.3.1 Per costante giurisprudenza del Tribunale federale (TF) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), determinanti per l'applicazione personale dell'ALC e dei suoi regolamenti sono, da un lato, le condizioni della nazionalità, o dello status familiare, rispettivamente del domicilio in un Paese membro dell’UE, e, dall’altro lato, l'elemento transfrontaliero, il quale è dato dall'esercizio del diritto alla libera circolazione, segnatamente risiedendo o lavorando in uno Stato membro dell'UE (DTF 143 V 81 consid. 8.3 con rinvii, 143 II 57 e 141 V 521 consid. 4.3.2 nonché, tra le altre, le sentenze della CGUE del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69). 4.3.2 Dalle carte processuali non risulta, da un lato, che il ricorrente nel periodo lavorativo determinante dal 1979 al 1994 avesse un domicilio in Svizzera o in un altro Paese dell’Unione europea, ma che tale domicilio si trovasse in Perù (cfr., fra gli altri, doc. 1 pag. 21, doc. 8 pag. 22). Peraltro, non risulta dagli atti un domicilio in Svizzera o in un altro Paese dell’UE neppure in una data successiva al 1994, segnatamente dal momento della presentazione della sua domanda di rendita (cfr., tra gli altri, i doc. 5 pag. 4 e 10 pag. 10). 4.3.3 Dall’altro lato, fa difetto nel caso concreto pure il nesso transfronta- liero richiesto dalla pertinente giurisprudenza menzionata al considerando 4.3.1 della presente sentenza. Per giurisprudenza costante, le disposizioni europee sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale non possono
C-2299/2019 Pagina 7 essere applicate alle attività che non presentano alcun nesso di collega- mento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'Unione e i cui elementi rilevanti restino in complesso, come nel caso di specie, confinati all'interno di un unico Stato, ossia la Svizzera (tra le altre, sen- tenze del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69; v. anche DTF 143 V 81 consid. 8.3.3.2, 141 V 521 consid. 4.3.4). Dagli atti di causa non emerge in particolare che il ricorrente abbia esercitato il suo diritto alla de- terminante libera circolazione nel territorio degli Stati membri (per un caso d’esercizio del diritto alla libera circolazione v. la sentenza del TF 9C- 624/2018 del 15 aprile 2019 consid. 6.2 con rinvii). L’insorgente non può pertanto beneficiare, fra l’altro, del principio di non discriminazione e del diritto all’esportazione di una (eventuale) rendita per la vecchiaia svizzera ai sensi dei ni 1 degli art. 3 e 10 del Regolamento CEE n. 1408/71 (DTF 139 V 393 consid. 5.1). 4.3.4 Per conseguenza, l’ALC, e il suo allegato II, nonché i citati regola- menti CEE non trovano applicazione nel caso in esame. 4.3.5 Peraltro, e quand’anche si volesse per denegata ipotesi ritenere l’ap- plicabilità al caso in esame dell’ACL, la questione di sapere a quale diritto soggiace la domanda di rendita inoltrata da un cittadino bi-nazionale (ita- liano e peruviano) che ha esercitato la sua attività lavorativa, qui in esame, in Perù (dove era pure domiciliato) per un’impresa con sede a (...), do- vrebbe ad ogni buon conto essere eccezionalmente risolta (in deroga al principio della lex loci laboris) secondo le disposizioni in vigore nel Paese in cui si trova la sede del datore di lavoro, dunque nel caso concreto se- condo le norme di legge svizzere (DTF 139 V 216 consid. 2.3, segnata- mente ultima frase, con rinvii [fra l’altro all’art. 14 n. 2 lett. b punto ii del Regolamento (CEE) n. 1408/71; DTF 119 V 65 consid. 3b). 4.4 Peraltro, secondo l’art. 3 della Convenzione tra la Confederazione Sviz- zera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, con riserva delle disposizioni della Convenzione stessa e del suo Protocollo finale i cittadini svizzeri e italiani che possono avanzare diritti a prestazioni in base alle legislazioni sulle assicurazioni sociali di cui all’arti- colo 1, ricevono dette prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna finché risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve dette prestazioni sono accordate dall’una delle Parti contraenti ai cittadini dell’altra Parte residenti in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo Paese. Ben- ché con l’entrata in vigore dell’ALC le convenzioni di sicurezza sociale tra
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i Paesi membri dell’UE sono sospese (art. 20 ALC), gli art. 6-8 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 dispongono che il regolamento si sostituisce per
principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi
d’applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità per gli
Stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro conven-
zioni a condizione che siano iscritte nell’Allegato III del regolamento (DTF
130 V 150 consid. 6.2 con rinvii). Per la Svizzera vale quanto stabilito dalla
cifra 1 lett. i della Sezione A dell’Allegato II ALC, la quale enuncia quali
norme convenzionali relative alla sicurezza sociale concluse dal nostro
Paese con singoli Stati membri della Comunità europea continuano ad es-
sere applicabili e devono essere aggiunte nell’Allegato III, parte A (del re-
golamento n. 1408/71). In particolare, per quel che attiene ai rapporti italo-
svizzeri, quest’ultima disposizione precisa che rimangono applicabili l’art.
3, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicem-
bre 1962 (e relativi atti aggiuntivi) per quanto concerne il pagamento di
prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo (DTF 130
V 150 consid. 6.3). Per conseguenza, una la rendita AVS svizzera di cui i
cittadini italiani avessero diritto può essere esportata in un Paese terzo.
4.5 Ciò premesso, l’organizzazione della procedura e l’esame delle condi-
zioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono comunque
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4; v. peraltro
anche l’art. 4 della citata Convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre
1962).
5.
5.1 Giusta l’art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all’assi-
curazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:
zione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Con-
siglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate
come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12 (cifra 2); al servizio di orga-
nizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Con-
federazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19
marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario interna-
zionale (cifra 3).
C-2299/2019 Pagina 9 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art. 1a cpv. 1bis LAVS). 5.2 Conformemente all’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pa- gamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.1). 5.3 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono cal- colati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa di- pendente o indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS). 5.4 Secondo l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. 5.5 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS). 5.6 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Secondo l’art. 30 ter cpv. 2 LAVS, i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di com- pensazione. 5.6.1 Peraltro, conformemente all’art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è doman- dato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debi- tamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
C-2299/2019 Pagina 10 6. 6.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, oc- corre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assi- curato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e rela- tivi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteg- gio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del prin- cipio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'au- torità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria inizia- tiva e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 con- sid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indica- zioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'ammini- strazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 6.2 Nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un per- messo C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso me- desimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (v. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS; sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Il ricorrente fa valere di avere un diritto ad una rendita svizzera per la vecchiaia dal momento che ha lavorato dal 1979 al 1994, certo in Perù, per un’impresa con sede a (...). 7.2 L’autorità inferiore ha rilevato che l’accertamento dei fatti effettuato, se- gnatamente presso la competente cassa di compensazione (presso cui
C-2299/2019 Pagina 11 l’allora datore di lavoro [la B._______ SA di (...)] era affiliato; v., in partico- lare, doc. 13 pag. 1) non ha permesso di ritrovare alcun salario versato a favore dell’insorgente e dunque alcun contributo AVS versato in suo favore (cfr. anche doc. TAF 5). 7.3 L’insorgente – cui incombe nell’ambito in esame un obbligo di collabo- rare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d [cfr. consid. 6.1 del presente giudizio]) – non ha esibito in corso di procedura dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, da cui desumere con il necessario grado di prova il versamento di contributi all’assicurazione sviz- zera per la vecchiaia e per i superstiti. 7.4 Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti, anche quella alle- gata al suo scritto del dicembre 2018 (cfr. segnatamente doc. 1, 8 e 10), non risulta che il ricorrente sia mai stato domiciliato in Svizzera (tanto meno nel periodo determinante dal 1979 al 1994) rispettivamente che abbia be- neficiato in Svizzera nel menzionato periodo determinante di un permesso C (permesso di domicilio) o di un permesso B (permesso di dimora an- nuale), circostanze che egli non ha peraltro fatto valere, tanto meno dimo- strato. Non emerge da detta documentazione neppure che in virtù del rap- porto contrattuale tra la B._______ SA di (...) e il ricorrente fosse previsto il pagamento di contributi sociali all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (per esempio attraverso la pattuizione di un accordo di salario netto [“Nettolohnvereinbarung”]) o che detti contributi siano comun- que stati trattenuti/versati a favore della competente cassa interprofessio- nale AVS cui il datore di lavoro dell’insorgente era affiliato. Dai pochi (4) documenti da cui risulta che da un compenso versato al ricorrente da parte della B._______ SA di (...), riguardante i mesi da settembre a dicembre del 1989, (doc. 1 pag. 35 a 38), siano stati trattenuti, oltretutto solo nei mesi di novembre e dicembre 1989, importi (peraltro di entità diversa) indicati dal datore di lavoro come “withdrawal”, non risultano seri e concreti motivi di ritenere che si trattasse di contributi AVS svizzeri trattenuti in favore del ricorrente e poi mai versati alla competente cassa interprofessionale AVS in Svizzera. L’insorgente allega altresì egli stesso nel gravame del 4 aprile 2019 di compiegare “le copie degli ultimi incarichi avuti dal datore di lavoro e le ricevute dei pagamenti obbligatori alla cassa di prestazioni lavorative del Perù dal momento iniziale della mia assunzione, durante e post presta- zione al datore di lavoro in oggetto”. Non vi è per conseguenza alcun mo- tivo di procedere ad ulteriori accertamenti delle circostanze di fatto in par- ticolare presso il datore di lavoro del ricorrente con sede a (...) – l’insor- gente dando altresì prova della necessaria diligenza già avrebbe potuto e
C-2299/2019 Pagina 12 dovuto esibire pertinente, idonea e sufficiente documentazione di detto da- tore di lavoro – dal momento che da eventuale approfondimento – quale che esso sia – non vi è da comunque attendersi alcun nuovo riscontro de- cisivo (i contributi sociali per l’attività svolta per la B._______ SA di (...) essendo stati versati per indicazione stessa del ricorrente alla cassa di pre- stazione lavorative in Perù). Per sovrabbondanza, e per quanto attiene ad eventuali ulteriori accertamenti d’ufficio presso la B._______ SA di (...), può ancora essere rilevato che appare comunque poco probabile che detta so- cietà abbia conservato i dati concernenti l’insorgente per oltre 24 anni, fermo restando un obbligo di conservare i dati personali di un lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_889/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche la sentenza del TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2). 7.5 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l’espletamento d’ul- teriori indagini d’ufficio, l’accertamento dei fatti non avendo permesso di ritrovare dei contributi AVS trattenuti dal datore di lavoro indicato dal ricor- rente e l’insorgente stesso non avendo peraltro prodotto alcun documento che dimostri un accordo di salario netto, a giusto titolo l’autorità inferiore ha ritenuto che non fosse adempito nel caso di specie il requisito di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere ad una rendita AVS svizzera. Peraltro, il ricorrente non ha mai preteso, tanto meno dimostrato, di avere egli stesso versato dei contributi AVS in Svizzera in qualità di lavoratore dipendente (in tal senso, doc. 10 pag. 17) o eventualmente indipendente che sia. Per conseguenza, e chiaramente a giusta ragione, la CSC ha re- spinto la richiesta dell’insorgente d’erogazione di una rendita svizzera per la vecchiaia. In quest’ottica, il solo fatto che l’insorgente abbia svolto attività a favore di una società con sede in Svizzera è manifestamente irrilevante e non lo soccorre (v., in particolare, l’art. 16 cpv. 1 e l’art. 30 ter cpv. 2 LAVS). In altri termini può rimanere indecisa la questione di sapere se il ricorrente era esentato dall’obbligo assicurativo in Svizzera (cfr., fra le tante, pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni (oggi TF) H 43/06 del 5 maggio 2006 consid. 2 con rinvii). 8. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta- mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e per quanto
C-2299/2019 Pagina 13 ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argo- menti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La pre- sente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico 9. Per sovrabbondanza, e benché la questione sia irrilevante per l’esito della presente vertenza, può essere rilevato quanto segue in merito all’esistenza di un eventuale obbligo assicurativo all’AVS svizzera per il ricorrente. 9.1 Come precedentemente indicato (considerando 7.4 del presente giudi- zio), il ricorrente non è mai stato domiciliato in Svizzera (non lo ha altresì fatto valere, tanto meno dimostrato). Pertanto, non poteva essere assicu- rato all’AVS svizzera in virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS. 9.2 Non poteva essere assicurato all’AVS svizzera neppure secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS, non ricorrendo manifestamente nel caso concreto i presupposti ivi enumerati (ciò che a giusto titolo il ricorrente non ha mai neppure preteso). 9.3 Nell’ottica dell’art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS (esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera), secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, solo la ge- stione di un'impresa con sede in Svizzera da parte di una persona domici- liata all'estero è considerata quale esercizio di attività lavorativa in Sviz- zera. Poco importa sapere in che forma giuridica tale attività è svolta. La funzione dirigenziale della persona risulta dalla sua qualità di organo e dai poteri che ne risultano; in determinate circostanze anche la misura della partecipazione finanziaria può essere decisiva (DTF 119 V 65 consid. 3b; v. pure la sentenza del TF 9C_105/2011 del 22 ottobre 2011 consid. 4.2). Colui che è domiciliato all'estero, ma che è iscritto a registro di commercio quale membro del consiglio di amministrazione, direttore o altro dirigente di una persona giuridica, la cui sede è in Svizzera, e che quindi può influen- zare in modo determinante l'attività dell'impresa svizzera, esercita attività lavorativa in Svizzera. Non è tuttavia necessario che la persona sia iscritta formalmente quale organo a registro di commercio. Sufficiente è che egli possa, quale organo di fatto (ai sensi della giurisprudenza di cui all'art. 52 LAVS), influire in modo decisivo sull'andamento degli affari della società (DTF 119 V 65 consid. 4). In simili condizioni, sul reddito che ricava da questa società, il dirigente deve pagare i contributi, e questo anche se altre persone assumono la gestione degli affari propriamente detta.
C-2299/2019 Pagina 14 Nel caso concreto, dai documenti versati agli atti (anche da quelli allegati allo scritto del mese di dicembre 2018 [ricevuti dall’autorità inferiore il 16 gennaio 2019]) non risulta che il ricorrente svolgesse un ruolo dirigenziale presso la B._______ SA. Si confronti a tal proposito la stessa richiesta di prestazioni del 2 luglio 2018 o lo scritto dell’8 gennaio 1995 in cui è stata indicata genericamente l’attività di direttore amministrativo e di rappresen- tante legale della società in Perù (doc. 10 pag. 16 e doc. 1 pag. 6). In tale funzione, tuttavia, non gli competevano compiti che potessero influenzare in modo determinante l'attività dell'impresa svizzera, ma incombeva al ri- corrente per esempio l’acquisizione di nuovi contratti per la B._______ SA in detto Paese rispettivamente il recupero di crediti (doc. 1 pag. 39) o lo svolgimento di incarichi (a tempo parziale) per portare a termine dei con- tenziosi (doc. 1 pag. 40). Anche l’estratto del registro di commercio prodotto dall’insorgente, da cui non risulta che egli sia mai stato amministratore ri- spettivamente che abbia avuto un diritto di firma individuale o collettiva per la società con sede in Svizzera, non lo soccorre (doc. 1, pag. 11). In so- stanza, dalla documentazione prodotta (si confronti a tal proposito in parti- colare il carteggio tra l’insorgente ed il direttore della B._______ SA sub doc. 1) non risulta che il ricorrente abbia ricoperto una posizione di organo di fatto, che richiederebbe che lo stesso abbia avuto la possibilità di influen- zare in maniera determinante l’attività della società. Anzi, egli non ha nep- pure potuto decidere se le ferie da lui accumulate fino al 31 luglio 1988 potessero essere pagate, ma ha dovuto presentare una richiesta alla sede di (...) (doc. 10 pag. 17 e 18). Inoltre, egli non ha mai indicato che una funzione dirigenziale poteva essere fondata su di una sua eventuale par- tecipazione importante nella società, cosa che non risulta nemmeno dai documenti prodotti (cfr. doc. 1 e 8). Il ricorrente non ha infine neppure fatto valere che la remunerazione pattuita e ricevuta per la sua attività dimostre- rebbe un ruolo dirigenziale presso la B._______ SA, ciò che non emerge neppure da un esame della documentazione agli atti (appare per esempio piuttosto modesto il compenso di USD 300.- mensili [cfr. doc. 1 pag. 35 a 38], né quello di USD 1'500.- mensili [cfr. doc. 10 pag. 17 e seg.] modifica sostanzialmente la riflessione in merito). In conclusione, può certo esser rilevato che egli ha svolto attività lucrativa per una società con sede in Sviz- zera, la B._______ SA, per quanto emerge dalle carte processuali in Perù, e comunque senza esercitarvi una funzione tale da implicare necessaria- mente l’assoggettamento all’AVS svizzera secondo la pertinente giurispru- denza al riguardo. 10. 10.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS).
C-2299/2019 Pagina 15 10.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), ritenuto altresì che non è rappresentato in questa sede da mandatario professionale e non ha dimostrato di avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso inoltrato in questa sede. Peraltro, le autorità federali, quand’an- che vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2299/2019 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (notificazione per via diplomatica; allegata: traduzione della presente sentenza in lingua spagnola [con apostilla]) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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