B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-229/2023
S e n t e n z a d e l 1 6 f e b b r a i o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christoph Rohrer e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Francia), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 16 dicembre 2022).
C-229/2023 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino ita- liano, nato il (...), coniugato (da [...] a [...]) e padre di due figlie (nate nel [...] e nel [...]; doc. 3 pag. 7 e doc. 7 pag. 1 e 2 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. CSC 3 pag. 7 e doc. CSC 7 pag. 1 e 2]) – ha formulato in data 31 marzo 2022 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. CSC 3). B. B.a Con decisione del 24 agosto 2022 (doc. CSC 9), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 837.- al mese dal 1° maggio 2022, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 21 anni ed 1 mese, una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un rico- noscimento di accrediti per compiti educativi di 4 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 40'152.- ed una scala delle rendite 21 (v. doc. CSC 10 [foglio di calcolo]). B.b Con scritto di opposizione del 16 settembre 2022 (doc. CSC 13), l’in- teressato ha segnalato che è stato residente, ha percepito un reddito e “dichiarato le (sue) tasse” in Svizzera fino al 2016. Ha chiesto alla CSC di voler “correggere i vostri conteggi”, indicando che “nel vostro conteggio vi fermate al 2008 per cui mancano dai vostri conteggi gli anni che vanno dal 2009 al 2016”. Si è poi doluto che “con fr. 837.- non potrò vivere dopo oltre 40 anni che ho pagato contributi e tasse in Svizzera”. B.c Con lettera raccomandata del 5 ottobre 2022 (doc. CSC 14), la CSC – dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti – ha assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per esibire i documenti atti a giustificare, per il periodo oggetto di contestazione, il ver- samento dei contributi AVS in suo favore e le copie dei titoli di soggiorno rilasciati in suo favore nonché per fornire il nominativo (e l’indirizzo) dell’al- lora datore di lavoro ed indicare il suo domicilio in Svizzera, con la precisa- zione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una de- cisione (su opposizione) in base alla documentazione presente agli atti (è fatto riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA). Il 7 novembre 2022, l’invio racco- mandato contenente la lettera del 5 ottobre 2022 è stato ritornato alla CSC con la menzione “non ritirato” (doc. CSC 15 pag. 4).
C-229/2023 Pagina 3 B.d Con ulteriore lettera raccomandata dell’11 novembre 2022 (doc. CSC 16), la CSC – dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti – ha assegnato all’interessato un (nuovo) termine di 10 giorni per esibire i documenti atti a giustificare, per il periodo oggetto di contestazione, il versamento dei contributi AVS in suo favore e le copie dei titoli di soggiorno rilasciati in suo favore nonché per fornire il nominativo (e l’indirizzo) dell’allora datore di lavoro ed indicare il suo domicilio in Sviz- zera, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione (su opposizione) in base alla documentazione presente agli atti (è fatto riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA). Il 14 dicembre 2022, anche l’invio raccomandato contenente la lettera dell’11 novembre 2022 è stato ritornato alla CSC con la menzione “non ritirato” (doc. CSC 17 pag. 4). B.e Con decisione su opposizione del 16 dicembre 2022 (doc. CSC 18), la CSC – dopo aver constatato che la lettera del 5 ottobre 2022 e la lettera dell’11 novembre 2022 devono considerarsi notificate al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso del 14 ottobre 2022 ri- spettivamente del 21 novembre 2022 (è fatto riferimento all’art. 38 cpv. 2 bis
LPGA) e che l’interessato non ha fornito la documentazione richiesta (con lettera del 5 ottobre 2022 e lettera dell’11 novembre 2022) – ha respinto l’opposizione del 16 settembre 2022 e deciso di non entrare nel merito della contestazione. C. C.a Il 27 dicembre 2022, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 16 dicembre 2022 mediante il quale ha chiesto di voler “rivedere” la decisione presa. Si è doluto di non aver ricevuto alcuno scritto da parte dell’autorità inferiore in merito ad even- tuali documenti da produrre. Ha riferito che a causa dell’intervento chirur- gico che ha subito al cuore e delle terapie a cui è stato sottoposto, “negli ultimi tempi” risiedeva presso sua figlia in Svizzera. Ha precisato che è stato in Svizzera dal 1973 pagando sempre le tasse e i contributi nonché di avere invitato l’autorità (inferiore) a rivolgersi “alle autorità (del Canton ... alla) Steuerverwaltung”. Ha indicato di non avere capito ancora di che documentazione avrebbe avuto bisogno l’autorità inferiore e di avere pa- gato ultimamente tasse per importi minimi “esenti da pagare contributi”. Ha poi contestato l’importo mensile della rendita di vecchiaia che gli è stata riconosciuta (doc. TAF 1).
C-229/2023 Pagina 4 C.b Il 12 gennaio 2023, la CSC ha trasmesso il succitato ricorso (unita- mente a copia della menzionata decisione su opposizione) al Tribunale am- ministrativo federale per competenza (doc. TAF 2). C.c Nella risposta al ricorso del 9 marzo 2023 (doc. CSC 4), la CSC ha proposto la reiezione del ricorso e per conseguenza la conferma della de- cisione su opposizione, poiché conforme alla normativa vigente in materia. Detta autorità ha in particolare rilevato che, secondo l’art. 43 cpv. 3 LPGA, se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta ed av- vertimento delle conseguenze giuridiche e dopo avere impartito un ade- guato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia. Ha poi precisato che con lettere rac- comandate del 5 ottobre 2022 e dell’11 novembre 2022 – mediante le quali l’interessato è stato invitato, entro un termine di 10 giorni, ad esibire tutti i giustificativi atti a dimostrare, per il periodo oggetto di contestazione, il ver- samento dei contributi AVS in suo favore rispettivamente copia dei titoli di soggiorno rilasciati in suo favore – ha segnalato al medesimo che, in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, avrebbe deciso in base alla documentazione presente agli atti. Dagli atti emergerebbe inol- tre che l’Ufficio postale (di [...]) ha avvisato l’interessato dell’invio racco- mandato il 14 ottobre 2022 rispettivamente il 21 novembre 2022, invii che sono poi ritornati (alla CSC) per compiuta giacenza. Le lettere del 5 ottobre 2022 e dell’11 novembre 2022 dovrebbero quindi considerarsi regolar- mente notificate (è fatto riferimento all’art. 38 cpv. 2 bis LPGA). Per conse- guenza, detta autorità ha deciso che “l’opposizione è rigettata. Non si entra nel merito della contestazione”. C.d Con provvedimento del 16 marzo 2023 (doc. TAF 5), il Tribunale am- ministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 9 marzo 2023 e gli ha concesso la facoltà di pro- nunciarsi in merito alle osservazioni dell’autorità inferiore. Il 20 aprile 2023 (doc. TAF 6), l’invio raccomandato contenente il provvedimento del Tribu- nale amministrativo federale del 16 marzo 2023 è stato ritornato a questo Tribunale con la menzione “non ritirato”. Secondo l’estratto “Tracciamento degli invii della Posta svizzera” (doc. TAF 6), un primo tentativo di consegna infruttuoso dell’invio in questione è avvenuto il 24 marzo 2023. C.e Con provvedimento del 10 maggio 2023 (doc. TAF 7), il Tribunale am- ministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 9 marzo 2023, unitamente a copia dei documenti
C-229/2023 Pagina 5 dell’incarto della CSC menzionati nella presa di posizione, e gli ha (nuova- mente) concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell’autorità inferiore. Il 12 giugno 2023 (doc. TAF 8), anche l’invio racco- mandato contenente il provvedimento del Tribunale amministrativo fede- rale del 10 maggio 2023 è stato ritornato a questo Tribunale con la men- zione “non ritirato”. Secondo l’estratto “Tracciamento degli invii della Posta svizzera” (doc. TAF 8), un primo tentativo di consegna infruttuoso dell’invio in questione è avvenuto il 17 maggio 2023. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è pertanto ammissibile, tuttavia limitatamente alla parte del ricorso in cui l’insorgente chiede di “rivedere” la decisione impugnata di non entrata nel merito “della contestazione”. La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se la CSC abbia a ragione, o a torto, respinto l’opposizione del 16 settembre 2022 e rifiutato di esaminare nel merito la contestazione formulata dal ricorrente. Per contro, nella misura in cui l’insorgente solleva censure di merito – ossia il mancato computo di
C-229/2023 Pagina 6 periodi di contribuzione – avverso una decisione di non entrata nel merito della sua contestazione resa dall’autorità inferiore per motivi d’ordine, il ri- corso è inammissibile (DTF 123 V 335). 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3). L'au- torità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 3. Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transi- torio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizza- zione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 4. 4.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dai principi inquisitorio e del libero apprezzamento delle prove (art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). La fattispecie giuridicamente rilevante deve essere accertata d'ufficio con la collaborazione delle parti. In tale ottica, giuridicamente rile- vanti sono tutti i fatti da cui discende la realizzazione di un diritto. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 193 consid. 2; cfr. pure sentenze del TF 9C_681/2015 del 2 febbraio 2015 consid. 3.3 con rinvii, 9C_468/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.3 con rinvii e 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1 con rinvii). La ri- nuncia a ulteriori accertamenti o in sede di ricorso al rinvio della causa per tale scopo (apprezzamento anticipato delle prove) viola il diritto federale
C-229/2023 Pagina 7 soltanto se i fatti accertati contengono contraddizioni irrisolvibili o se un fatto decisivo è stato stabilito su una base probatoria incompleta (sentenza del TF 8C_538/2019 del 24 gennaio 2020 consid. 2.5 con rinvio alla sen- tenza 9C_393/2017 del 20 settembre 2017 consid. 2.2 con rinvii). Inoltre, occorre ricordare che non è contrario al diritto di essere sentito un apprez- zamento anticipato delle prove (DTF 143 V 71 consid. 4.1) e quindi la ri- nuncia all'assunzione di quei fatti ritenuti dal giudice non decisivi per l'esito della controversia. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre un termine all'istruttoria, quando ritiene che le prove assunte le hanno per- messo di formarsi un'opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero modificare il convincimento al quale è giunta (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Nell'ambito di questa valutazione al giudice di me- rito compete un ampio margine di apprezzamento (DTF 131 I 153 consid. 3; 124 I 208 consid. 4a). 4.2 Giusta l’art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. 4.3 4.3.1 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intra- prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. In virtù dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. 4.3.2 Allorquando un assicurato rifiuta in modo ingiustificato di adempiere al proprio obbligo d’informare o di collaborare, l’art. 43 cpv. 3 LPGA pre- vede due tipi di sanzioni: l’Ufficio AI può decidere in base agli atti in suo possesso oppure può non entrare nel merito della richiesta di prestazioni (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 4a ed., art. 43 LPGA, n. 103 e 110). Le sanzioni contemplate all’art. 43 cpv. 3 LPGA, possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegna- zione di un termine di riflessione per decidere (sentenza del TF 9C_266/2012 del 29 agosto 2012 consid. 1.1). La legge non specifica quale delle due sanzioni dell’art. 43 LPGA prediligere; la scelta dell’una o dell’al- tra dipenderà segnatamente dall’avanzamento dell’istruzione del caso (e meglio se in base agli atti è possibile pronunciare una decisione; KIESER,
C-229/2023 Pagina 8 op. cit., art. 43 LPGA, n. 111) e dalle conseguenze per l’assicurato o per eventuali terzi interessati (sentenza del TF K 53/02 del 25 febbraio 2003 consid. 5.3). Nella misura del possibile, deve essere scelta l’opzione più favorevole all’assicurato (DTF 108 V 229 consid. 2; KIESER, op. cit., art. 43 LPGA, n. 111). 4.3.3 L’Ufficio AI, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né ri- fiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza diffi- coltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancata collaborazione dell’assicurato (sentenza del TF 9C_266/2012 consid. 1.1). 4.3.4 Secondo giurisprudenza, la facoltà di non entrare nel merito va utiliz- zata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile ema- nare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevi- bilità (sentenza del TF 9C_266/2012 consid. 1.1; DTF 131 V 42 consid. 3). Una decisione di non entrata nel merito si giustifica quando la violazione dell’obbligo di collaborare riguarda una condizione di ammissibilità della domanda (KIESER, op. cit., art. 43 LPGA, n. 111). Allorquando fondandosi sugli atti a disposizione dell’Ufficio AI, senza la partecipazione dell’assicu- rato, un esame nel merito della domanda è escluso, va pronunciata una decisione di non entrata nel merito (sentenza del TF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010 consid. 6.2). 4.3.5 Malgrado la mancata collaborazione dell’assicurato, l’Ufficio AI può pronunciarsi in base agli atti se è non possibile accertare i fatti senza diffi- coltà né complicazioni speciali (sentenza del TF 8C_417/2008 del 28 otto- bre 2008 consid. 6.2). Se i fatti giuridicamente rilevanti non possono essere accertati ulteriormente, a prescindere dalla misura istruttoria necessaria e ragionevole, in presenza di un rifiuto di collaborazione dell’assicurato, va pronunciata una decisione in base agli atti (sentenza del TF 9C_266/2012 consid. 1.1). 4.4 Secondo giurisprudenza, la diffida deve indicare in modo sufficiente- mente esplicito cosa si aspetta l’autorità dall’assicurato (sentenza del TF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.2; KIESER, op. cit., art. 43 LPGA n. 106 e art. 21 LPGA n. 147; v. anche sentenza del TAF C- 1465/2017 del 19 aprile 2017 consid. 8.4). Inoltre, qualora l’assicurato non ottempera alla diffida, l’autorità può pronunciare una decisione di non entrata nel merito solo se le informazioni richieste sono necessarie per ac- certare i fatti e determinare le prestazioni e non sono altrimenti disponibili senza eccessive difficoltà (sentenza del TF 9C_345/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4).
C-229/2023 Pagina 9 5. 5.1 Trattandosi di fattispecie internazionale, va premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quali un atto giudi- ziario o una decisione amministrativa, costituisce un atto di imperio, che salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o conso- lare, a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere notificata diret- tamente per posta (DTF 136 V 295 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.2 Un atto è segnatamente qualificabile come ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Effetti giuridici esplica per esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (DTF 136 V 295 consid. 5.2). 5.3 La notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo desti- natario. È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esi- ste. Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile. Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (di- rettamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (DTF 136 V 295 consid. 5.3 e relativi riferimenti). 5.4 Per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunica- zione dell'amministrazione, l'onere della prova incombe di massima all'au- torità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponde- rante richiesto in materia di assicurazioni sociali. L'autorità sopporta per- tanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale pro- posito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedi- zione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comu- nicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 136 V 295 consid. 5.9).
C-229/2023 Pagina 10 6. 6.1 In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 6.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intima- zione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin- zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 8C_953/2015 del 18 marzo 2016, 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ne discende che se il ricorrente, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per (almeno) un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l’indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d’informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento del tenta- tivo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da consi- derare ugualmente come validamente notificata. Inoltre, comunicando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo modo la volontà che tutti gli atti vengano trasmessi a tale recapito. In tale evenienza, l'auto- rità deve poter contare sul fatto che l'interessato prenda tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (sentenza del TF H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 2). Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d’influenza del destinatario. Non è per contro ne- cessario che quest’ultimo la prenda anche effettivamente in consegna op- pure ne prenda altrimenti conoscenza (sentenza del TF H 60/06 del 3 mag- gio 2007 consid. 3 con rinvii). 6.3 L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio raccoman- dato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha
C-229/2023 Pagina 11 effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la fin- zione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno fe- stivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 7. 7.1 Nel caso in esame, con scritto di opposizione del 16 settembre 2022 (doc. CSC 13), il ricorrente ha segnalato che è stato residente, ha percepito un reddito e “dichiarato le (sue) tasse in Svizzera fino al 2016”. Ha chiesto alla CSC di voler “correggere i vostri conteggi”, indicando che “nel vostro conteggio vi fermate al 2008 per cui mancano dai vostri conteggi gli anni che vanno dal 2009 al 2016”. 7.2 L’autorità inferiore ha ritenuto che per potersi determinare sulla durata contributiva nel periodo litigioso (i periodi mancanti concernono gli anni dal 2009 al 2016) erano necessarie da parte dell’insorgente delle informazioni concernenti la sua residenza e l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera. Con lettera raccomandata del 5 ottobre 2022 (doc. CSC 14), la CSC – dopo aver rilevato che sono assicurate in conformità alla LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un’attività lucra- tiva in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS) e che gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucra- tiva; se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) – ha dunque invitato il ricorrente a trasmettere i docu- menti atti a giustificare (per gli anni dal 2009 al 2016) il versamento dei contributi AVS in suo favore e le copie dei titoli di soggiorno rilasciati in suo favore nonché a fornire il nominativo (e l’indirizzo) dell’allora datore di la- voro ed indicare il suo domicilio in Svizzera. Detta autorità ha altresì se- gnalato all’insorgente che, in caso di mancata produzione dei documenti richiesti (nel termine accordato con tale lettera), la sua opposizione sa- rebbe stata decisa in base alla documentazione presente agli atti di causa. 7.3 Queste informazioni apparivano tanto più necessarie ove solo si consi- deri che, secondo il diritto svizzero, la rendita di vecchiaia è calcolata, fra gli altri elementi, in base agli anni di contribuzione tra il 1° gennaio succes- sivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre
C-229/2023 Pagina 12 che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29 bis cpv. 1 LAVS). In particolare, per quanto attiene al periodo di contributo (art. 29 ter cpv. 2 LAVS), sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi (lett. a), durante i quali il suo coniuge, giusta l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b), durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c). 7.4 Ricevuto di ritorno l’invio raccomandato contenente la lettera del 5 ot- tobre 2022 (con la menzione “non ritirato”; doc. CSC 15 pag. 4), la CSC ha poi assegnato al ricorrente, con lettera raccomandata dell’11 novembre 2022 (doc. CSC), un (nuovo) termine di 10 giorni per esibire la documen- tazione già citata e richiesta nella lettera del 5 ottobre 2022. Detta autorità ha (nuovamente) segnalato all’insorgente che, in caso di mancata produ- zione dei documenti richiesti (nel termine accordato con tale lettera), la sua opposizione sarebbe stata decisa in base alla documentazione presente agli atti di causa. Anche l’invio raccomandato contenente la lettera dell’11 novembre 2022 è stato ritornato alla CSC (con la menzione “non ritirato”; doc. CSC 17 pag. 4). 7.5 In sede di ricorso, il ricorrente fa valere che “io non ho ricevuto nessuna sua corrispondenza di risposta alla mia del 16 settembre 2022 (...) io non ho capito ancora di che documentazione ha bisogno lei” (doc. TAF 1). 7.6 Nello scritto d’opposizione del 16 settembre 2022 (e sulla busta d’in- vio), l’insorgente ha indicato quale suo indirizzo “...” (doc. CSC 13). L’au- torità inferiore ha pertanto inviato la lettera del 5 ottobre 2022 e la lettera dell’11 novembre 2022 al ricorrente, mediante raccomandata, a tale indi- rizzo (doc. CSC 14 e CSC 16). Il medesimo avendo inviato uno scritto d’op- posizione alla CSC doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito da detta autorità rispettivamente doveva organizzarsi per la tu- tela dei propri interessi, segnatamente comunicando un cambiamento d’in- dirizzo all’autorità competente e facendo in modo che gli atti giudiziari po- tessero essergli notificati (v., sulla questione, la sentenza del TF H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 3). Ora, lo scritto d’opposizione del 16 settembre 2022 comporta l’indicazione dell’indirizzo dell’insorgente medesimo in (...), indirizzo precedentemente comunicato alla CSC e presso il quale l’autorità inferiore aveva notificato la decisione del 24 agosto 2022 (doc. CSC 9). Certo, nel gravame del 22 dicembre 2022, il ricorrente indica che “a causa della mia difficile operazione subita al cuore, negli ultimi tempi non sono stato a casa mia, ma a casa di mia figlia in Svizzera”, persona, tuttavia, di cui nulla è dato sapere. Ritenuto che ancora nel gravame l’insorgente ha
C-229/2023 Pagina 13 indicato il suo indirizzo in (...), l’indicazione di un soggiorno presso la figlia, senza peraltro ulteriori e più precise indicazioni (segnatamente sui motivi e la durata temporale di un eventuale cambiamento dell’indirizzo di notifica) e presso una persona di cui nulla è dato sapere senza ragguagli da parte del ricorrente, il plico raccomandato contenente la lettera dell’UAIE del 5 ottobre 2022 ed il plico raccomandato contenente la lettera dell’UAIE dell’11 novembre 2022 non potevano che essere correttamente notificati all’indirizzo in (...) fornito dall’insorgente medesimo. 7.7 Secondo le indicazioni della Posta francese, un primo tentativo di con- segna infruttuoso dell’invio della lettera del 5 ottobre 2022 è avvenuto il 14 ottobre 2022 (v. la menzione “Avisé [...] le 14/10/2022” sulla busta d’invio; doc. CSC 15 pag. 4) ed un primo tentativo di consegna infruttuoso della lettera dell’11 novembre 2022 è avvenuto il 21 novembre 2022 (v. la men- zione “Avisé [...] le 21 11 2022” sulla busta d’invio; doc. CSC 17 pag. 4). Le lettere della CSC del 5 ottobre 2022 e dell’11 novembre 2022 devono pertanto considerarsi siccome regolarmente notificate al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso del 14 ottobre 2022 ri- spettivamente del 21 novembre 2022, ossia il 21 ottobre 2022 rispettiva- mente il 28 novembre 2022. Da quanto esposto, discende che il termine assegnato al ricorrente – dapprima con lettera del 5 ottobre 2022 e poi con lettera dell’11 novembre 2022 – per produrre la documentazione concer- nente la sua residenza e l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera (per gli anni dal 2009 al 2016) è scaduto infruttuoso il 31 ottobre 2022 rispetti- vamente l’8 dicembre 2022. 7.8 Ciò premesso, con decisione su opposizione del 16 dicembre 2022 (doc. CSC 18), la CSC – dopo aver constatato che l’insorgente non ha fornito la documentazione richiesta (con lettera del 5 ottobre 2022 e lettera dell’11 novembre 2022) – ha respinto l’opposizione del 16 settembre 2022 e deciso di non entrare nel merito della contestazione. Tale modo di proce- dere della CSC non può manifestamente essere tutelato. 7.9 Ora, la diffida raccomandata dell’11 novembre 2022 (doc. CSC 16) – provvedimento che presuppone che, nonostante l’ingiunzione del 5 ottobre 2022, l’insorgente abbia rifiutato in modo ingiustificato di fornire i documenti richiesti concernenti la sua residenza e l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera – prevede quale conseguenza alla mancata ottemperanza all’in- giunzione medesima, l’emanazione di una decisione in base agli atti (v., in particolare, l’indicazione di cui alla diffida dell’11 novembre 2022, secondo cui “si deciderà in base alla documentazione presente agli atti”; peraltro la medesima conseguenza era già stata indicata pure nella diffida del 5
C-229/2023 Pagina 14 ottobre 2022). In siffatte circostanze, non erano date le premesse per un rigetto dell’opposizione senza esame nel merito riguardo alla durata con- tributiva anche per il periodo dal 2009 al 2016. Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava in Svizzera di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso di tipo B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contribu- tiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. artt. 28 e 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale (cfr. sentenza del TF I 542/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii). Ora, l'autorità inferiore avrebbe perlomeno potuto e dovuto contattare, fra l’altro, l’Ufficio controllo abitanti della città di (...) rispettivamente le autorità di Polizia degli stranieri del Canton (...) alfine di assumere le informazioni concernenti la residenza e il tipo di permesso di soggiorno dell’insorgente dal 2009 al 2016. Avrebbe anche dovuto chiedere alla competente autorità comunale o cantonale informazioni sul rilascio di un permesso di lavoro all’insorgente rispettivamente sullo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del ricor- rente a (...) nel periodo di cui trattasi (2009 al 2016), nella misura in cui non sarebbero ravvisabili nelle carte processuali dati circa il versamento dei contributi AVS in favore dello stesso. 8. Da quanto esposto, discende che la decisione su opposizione impugnata del 16 dicembre 2022, fondata su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e sul mancato esame di merito della fattispecie, viola il diritto federale ed incorre nell'annullamento. 9. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rin- viare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-6038/2018 del 21 settem- bre 2020 consid. 7.1 con rinvio). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'ap- plicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con co- gnizione di causa, e nel merito, sull’opposizione del ricorrente e la do- manda di rendita di vecchiaia svizzera, fermo restando che qualora questo
C-229/2023 Pagina 15 Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe la parte ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (sentenza del TF 9C_162/2007 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa ri- prenda l'esame dell’opposizione del 16 settembre 2022, proceda a com- pletare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti come indicato al considerando 7 e pronunci una nuova decisione su opposizione ai sensi dei considerandi. 10. 10.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 10.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da man- datario professionale e che non ha fatto valere né risulta, ad un esame d'ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa- mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri- buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-229/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 16 di- cembre 2022 è annullata. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché riprenda l'esame dell’opposizione del 16 settembre 2022, proceda al completamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione su opposi- zione di merito ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-229/2023 Pagina 17 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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